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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_302/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 agosto 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedura penale; sequestro; denegata/ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2016 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando: 
 
che in seguito a una denuncia sporta il 16 giugno 2014 da A.________ nei confronti di una determinata persona per fatti avvenuti due anni e mezzo prima, il Procuratore pubblico Andrea Minesso (PP) il 20 ottobre seguente ha decretato l'apertura dell'istruzione penale; 
che, adita dal denunciante con un reclamo per denegata/ritardata giustizia, mediante decisione dell'11 luglio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha respinto, ritenendo che nel suo insieme l'inchiesta è avanzata a rilento, ma non con un ritardo scioccante tale da configurare una situazione di denegata o ritardata giustizia, precisando che se il PP ritiene indispensabile un interrogatorio di confronto, dovrà citare le parti a comparire (art. 205 CPP); 
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare particolari conclusioni; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1); 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 I 320 consid. 3.2); 
 
che il ricorrente, limitandosi a criticare l'agire del PP, a esporre un riepilogo dei fatti del procedimento penale, a insistere sul fatto che non intenderebbe sottoporsi a un confronto con il denunciato e a rinviare, in maniera inammissibile poiché la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo, al gravame presentato nella sede cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 440 in alto e consid. 3.2), non si confronta del tutto con le differenti considerazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, unica decisione che può essere oggetto d'impugnazione (art. 80 cpv. 1 LTF); 
 
che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che vista la situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri