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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_297/2007 /viz 
 
Sentenza del 27 dicembre 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, Presidente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
 
contro 
 
assicurazione X.________, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Francesco Laghi. 
 
Oggetto 
contratto d'assicurazione, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 12 giugno 2007 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Visto: 
che il 12 giugno 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile di respingere la petizione di A.________ tendente alla condanna dell'assicurazione X.________ al pagamento di fr. 81'975.20 oltre interessi, a titolo di indennità giornaliere per malattia; 
che contro questa sentenza il 16 agosto 2007 A.________ ha tempestivamente interposto un ricorso in materia civile al Tribunale federale fondato sulla violazione dell'art. 2 CC
che contestualmente all'impugnativa egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza e del gratuito patrocinio; 
che tale richiesta è stata respinta il 24 ottobre seguente, nonostante l'attestata indigenza del ricorrente, non presentando il gravame possibilità di esito favorevole (cfr. art. 64 LTF); 
che il ricorrente è stato pertanto invitato a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso, entro il 19 novembre 2007; 
che il 27 novembre 2007 gli è stato assegnato un ulteriore termine non prorogabile, scadente il 12 dicembre 2007, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale data il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che il giorno successivo il legale del ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che il suo cliente non avrebbe pagato l'anticipo spese richiesto, senza tuttavia ritirare il ricorso; 
che, effettivamente, in tempo utile non è intervenuto alcun versamento; 
 
considerando: 
 
che in queste circostanze il ricorso non può essere vagliato nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF), tenuto comunque conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di A.________. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 dicembre 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Corboz i. s. Piatti