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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_306/2009 
 
Sentenza del 28 ottobre 2009 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
patrocinio d'ufficio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria, A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio; 
che con decisione del 31 agosto 2009 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ritenuto si tratti di un caso bagatella, ha respinto la richiesta; 
che con giudizio del 1° ottobre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso dell'istante, posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale con una proposta di condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna e a una multa di fr. 200.--, ritenuto che il Procuratore pubblico rinuncerà a partecipare al dibattimento e che dagli atti risulta che l'insorgente è capace di difendere i suoi interessi; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e le indicazioni dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2); 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi addotti nel criticato giudizio, limitandosi in maniera inammissibile a rinviare agli atti cantonali; 
che il gravame, non motivato, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF). 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura penale. 
 
Losanna, 28 ottobre 2009 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri