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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.420/2003 /bom 
 
Sentenza del 6 febbraio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. dr. C.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. B.A.________, 
2. E.F.________, 
3. C.F.________, 
4. R.F.________, 
5. G.F.________, 
6. M.F.________, 
7. D.________, 
opponenti, tutti patrocinati dall'avv. Stefano Bolla, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost. ecc. (restituzione in intero, sospensione degli effetti di certificati ereditari, provvedimenti conservativi della successione), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
6 ottobre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nel luglio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano ha rilasciato un certificato ereditario da cui risultano quali uniche eredi della fu H.A.________, vedova fu I.A.________, le figlie adottive A.A.________ e L.A.________. Quest'ultima è deceduta il 1° maggio 1999 senza lasciare discendenti e il 30 novembre 2000 il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario menzionante quale unica erede della fu L.A.________ la sorella adottiva A.A.________. Ad istanza di B.A.________, fratello del defunto I.A.________, il Pretore ha rilasciato il 12 gennaio 2001 un nuovo certificato ereditario nella successione fu H.A.________, da cui risultano quali unici eredi, oltre l'istante stesso, A.A.________ e i fratelli della defunta F.F.________, E.F.________ e C.F.________. 
 
Il 5 dicembre 2001 il Pretore ha sospeso gli effetti dei certificati ereditari e ha ordinato l'amministrazione dell'eredità fu L.A.________. Con sentenze del 12 e 13 dicembre 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato le decisioni pretorili, tranne per quanto riguarda l'intestazione provvisoria di una particella già di proprietà della fu H.A.________. 
B. 
Il 14 luglio 2003 A.A.________ ha chiesto al Pretore la restituzione in intero contro le summenzionate due sentenze d'appello, postulando la riattivazione sia del certificato ereditario del 2 luglio 1991 che di quello del 30 novembre 2000 e domandando pure, in via cautelare, l'emanazione di una serie di ordini e divieti, inclusa la revoca dell'amministrazione della successione fu L.A.________. All'udienza del 10 settembre 2003 il Segretario assessore ha ordinato la sospensione della procedura - come chiesto da A.A.________ - specificando che essa può essere riassunta ad istanza di parte. Il 22 settembre 2003 A.A.________ ha chiesto la riattivazione della causa in Pretura e ha inoltrato un appello con cui chiede l'accoglimento della sua istanza di restituzione in intero contro le sentenze di appello. 
 
Con sentenza 6 ottobre 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il gravame irricevibile. La Corte cantonale ha in sostanza reputato che il giudice di prime cure non aveva ancora statuito sulla domanda di restituzione in intero. 
C. 
Il 10 novembre 2003 A.A.________ e la patrocinatrice personalmente hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico: censurano l'avallo conferito dal Tribunale di appello alla decisione di prima istanza, con la quale - a loro detta - il Pretore avrebbe, con atti concludenti univoci, negato implicitamente l'accoglimento della domanda di restituzione in intero, nonché l'incorretta indicazione del titolo accademico della patrocinatrice. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso di diritto pubblico. 
D. 
Un ricorso per riforma, inoltrato da A.A.________ con lo stesso allegato in cui è esposto il ricorso di diritto pubblico qui trattato, è evaso con parallela sentenza di data odierna. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lit. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali (DTF 120 Ia 369 consid. 3a) o il diritto concordatario (DTF 112 Ia 166, consid. I/2e non pubblicato) siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Nella misura in cui egli solleva la censura di arbitrio, egli deve inoltre specificare perché l'atto impugnato sia palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). 
 
Nella misura in cui non adempie questi requisiti, un ricorso di diritto pubblico è irricevibile. 
1.2 Nel caso di specie, il ricorso si appalesa in larga misura irricevibile per carenza di motivazione. Già la chiarezza del gravame soffre per il fatto di essere stato proposto, in uno con il ricorso per riforma ed addirittura anche (a titolo cautelativo) con un ricorso per nullità, nel medesimo allegato; tale modo di procedere, seppur non vietato, comporta il grave pericolo che la parte ricorrente non tenga ben distinti gli argomenti di ogni singolo gravame, ma al contrario tenda a mischiarli - come infatti è avvenuto -. In ogni caso non è ammissibile, come invece fanno le ricorrenti, proporre prolisse elucubrazioni astratte senza concreto riferimento con la motivazione della decisione impugnata, e rese ancor meno pertinenti da rinvii interni fra un rimedio e l'altro. Qui di seguito, il Tribunale federale si limiterà pertanto a trattare quelle censure che, quand'anche non esposte con limpida chiarezza, si lascino perlomeno evincere con una certa approssimazione dall'allegato ricorsuale. 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto (DTF 129 I 173 consid. 1 pag. 174). Dati per ammessi la tempestività del gravame (art. 89 cpv. 1 OG) e il livello gerarchico del Tribunale di appello quale ultima istanza cantonale (art. 86 OG), gli altri requisiti di ricevibilità esigono approfondita disamina, che si effettuerà separatamente per le due censure sollevate. Così, la ricevibilità della censura sollevata dalla patrocinatrice personalmente sulla grafia utilizzata dal Tribunale di appello per il suo titolo accademico sarà esaminata più avanti (infra, consid. 5.2 e 5.3). 
3. 
3.1 Con riferimento al diniego di statuire sull'istanza di restituzione in intero, dato per ammesso l'interesse giuridicamente protetto della ricorrente A.A.________ (art. 88 OG), merita più attenta disamina la questione a sapere se la decisione avversata sia suscettibile di essere impugnata con ricorso di diritto pubblico, in ossequio all'art. 87 OG
3.2 Una decisione emanante dall'ultima istanza giudiziaria cantonale può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico unicamente se porta a conclusione definitiva la procedura cantonale; che la procedura si concluda con sentenza nel merito (Sachurteil) oppure con una decisione che risolve la vertenza in base a considerazioni di natura procedurale (Prozessurteil), è invece dettaglio irrilevante (DTF 129 I 313 consid. 3.2, 128 I 215 consid. 2). Fatti salvi i casi di decisioni pregiudiziali o incidentali sulla competenza o sulla ricusa (art. 87 cpv. 1 OG), decisioni incidentali di ultima istanza cantonale sono invece solo eccezionalmente impugnabili, se di natura tale da causare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). 
3.3 Con la decisione impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stabilito che il Pretore (o meglio il Segretario assessore in sua vece) non ha ancora statuito, né sui provvedimenti cautelari litigiosi, né sull'istanza di restituzione in intero, concludendone che non si è in presenza di una decisione impugnabile, ragione per cui ha dichiarato l'appello irricevibile. In tal modo, il Tribunale di appello si è limitato a rilevare l'inesistenza di una qualsivoglia decisione - e dunque a maggior ragione di una decisione pregiudizievole per gli interessi della ricorrente -, riservando implicitamente l'obbligo di una successiva decisione da parte del magistrato di prime cure, rispettivamente del suo Segretario assessore. 
 
La decisione dei giudici cantonali, in altre parole, rappresenta a sua volta una decisione incidentale che non pone termine alla vertenza; poiché, al contrario, la vertenza viene ricondotta (almeno implicitamente) allo stadio dell'udienza 10 settembre 2003 avanti al Segretario assessore, con implicito invito a quest'ultimo affinché si pronunci sulle richieste presentate dalla ricorrente, e fra di esse l'istanza di restituzione in intero, non è dato a divedere come la decisione impugnata possa causare alla ricorrente un qualsivoglia pregiudizio ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Già per questa ragione, il ricorso si appalesa irricevibile, senza necessità di decidere, nel caso concreto, se un'eventuale negativa decisione sull'istanza di restituzione dei termini avrebbe rappresentato una decisione incidentale atta o meno a causare alla parte un pregiudizio irreparabile. 
3.4 In tali circostanze, è allora inutile inoltrarsi nella tesi della ricorrente, secondo la quale il Segretario assessore avrebbe rigettato la sua istanza di restituzione "per atti concludenti": fa stato la contraria decisione del Tribunale di appello, peraltro favorevole alla ricorrente A.A.________ nella misura in cui prospetta una esplicita e formale decisione della prima istanza. Tale censura, poi, contrasta con le constatazioni di fatto dell'ultima istanza cantonale, che ha ritenuto l'assenza di una decisione pretorile: poiché la ricorrente nemmeno tenta di allegare l'arbitrarietà di tali constatazioni, la censura è di per sé già irricevibile. 
Parimenti irrilevante è se il Pretore o il suo collaboratore abbiano a torto omesso di applicare alla domanda di restituzione in intero la procedura ordinaria, o comunque la stessa procedura seguita in precedenza. Come spiegato, l'unico accertamento di rilievo nella sentenza impugnata è che il giudice di prime cure non si è ancora pronunciato sulle richieste della ricorrente. Inoltre, la censura riguarda l'applicazione del diritto cantonale, ed è anche per questa ragione inammissibile (DTF 118 Ia 64 consid. 1d pag. 69). 
4. 
4.1 La ricorrente solleva, nel medesimo contesto, anche la censura di diniego di giustizia. 
4.2 Quando il ricorrente lamenta un ingiustificabile ritardo nel decidere oppure un formale diniego di giustizia giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rinuncia ad esigere l'esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG ed entra nel merito di un ricorso di diritto pubblico, seppur rivolto contro una decisione incidentale (DTF 125 V 188 consid. 2a pag. 191 s.; sentenza 1P.99-103/2002 del 25 marzo 2002, consid. 2.2; sentenza 1P.267/2000 del 29 giugno 2000, consid. 2). 
4.3 Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente si esprime in termini contraddittori: se il Segretario assessore, come lei pretende, ha respinto la sua istanza "per atti concludenti", non lo si può contemporaneamente accusare di non aver tempestivamente evaso la medesima richiesta, o addirittura di essersi rifiutato di trattarla. Anche questa censura si rivela del tutto infondata. 
5. 
5.1 Nel capitolo "VII: Ricorso di diritto pubblico", le ricorrenti sembrano dolersi - per quanto è dato di comprendere - di un abuso di potere commesso dal Tribunale di appello per il fatto di aver riportato il titolo accademico della patrocinatrice legale in termini errati: dott. invece di dr. Tale atteggiamento contravverrebbe alle norme costituzionali già indicate per il ricorso per riforma, ma configurerebbe anche una violazione del principio di indipendenza dei tribunali e, di conseguenza (così almeno pare), dell'art. 122 Cost. 
5.2 Omettendo di specificare, con la precisione richiesta dall'art. 90 cpv. 1 lit. b OG (supra, consid. 1.1), perché l'avversato modo di citare il titolo universitario lederebbe le numerose norme costituzionali e convenzionali citate, la censura non può che essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione. È in particolare contrario alla notoria, perché ripetutamente pubblicata, giurisprudenza di questo Tribunale ritenere che, allo scopo di sostanziare un ricorso di diritto pubblico, basti rinviare genericamente a norme costituzionali fatte valere nell'ambito del ricorso per riforma. È, poi, errato definire l'arbitrio come "una forma di violazione della legge". Infine, le astratte considerazioni dedicate all'indipendenza dei tribunali non sono poste in relazione con la fattispecie in discussione in termini che permettano di capire cosa la grafia scelta dalla Corte cantonale per abbreviare il titolo accademico della patrocinatrice abbia a che fare con l'indipendenza dei tribunali. 
 
Va anche detto che la carente motivazione merita censura particolarmente severa. Non è infatti la prima volta che la patrocinatrice ricorrente lamenta il modo in cui la Corte cantonale gestisce il suo titolo accademico: già nel 2002, e poi ancora altre due volte nel corso dell'anno 2003, ella aveva criticato l'omessa menzione dello stesso in una sentenza cantonale. L'ultimo di questi ricorsi era stato allora dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (sentenza 1P.306/2003 del 6 giugno 2003, consid. 3). 
 
Già per carenza di motivazione, la censura si appalesa pertanto non semplicemente irricevibile, ma altresì al limite del temerario. 
5.3 Suscettibili di fornire supporto ad un ricorso di diritto pubblico sono unicamente i diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lit. a OG). Si tratta essenzialmente dei diritti fondamentali, ora raggruppati sotto il Titolo secondo della Cost., e di un numero ristretto di altri diritti costituzionali. Quest'ultima categoria, che fa parte del diritto federale ai sensi dell'art. 189 cpv. 1 lit. a Cost. e si concretizza, per quanto attiene al ricorso di diritto pubblico, nell'art. 84 cpv. 1 lit. a OG, raggruppa un limitato numero di diritti garantiti dalla Cost., ed a proposito dei quali il Tribunale federale riconosce al singolo cittadino la facoltà di invocare la violazione (Pascal Mahon, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, margin. 6 delle Remarques liminaires al Titolo secondo, capitolo primo Cost., pag. 62). A prima vista, le norme costituzionali invocate dalla patrocinatrice ricorrente non rientrano fra i diritti costituzionali come appena descritti, ma rivestono un carattere meramente organizzativo (v. in proposito DTF 104 Ia 284 consid. 2b pag. 286-288; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed. Berna 1994, pag. 53 in alto); in ogni caso, la patrocinatrice ricorrente omette di discuterne la natura. 
 
Pertanto, su di essi non può fondarsi un ricorso di diritto pubblico. 
5.4 Sul merito della censura proposta dalla patrocinatrice basterà ricordare che già nella cennata sentenza del 2003 (supra, consid. 5.2), il Tribunale federale aveva sottolineato a titolo abbondanziale (con riferimento alla sentenza 1P.455/2002 del 7 ottobre 2002, consid. 1.4) che l'indicazione della ricorrente con il solo titolo di avvocato, e non anche con quello accademico di dottore, rappresentava una forma redazionale che non significa nulla contro la patrocinatrice, e tanto meno ha l'effetto di toglierle il titolo. Ciò vale a maggior ragione nel presente caso, dove non è nemmeno più discorso dell'omessa menzione del titolo accademico, bensì unicamente dell'utilizzo della forma maschile dell'abbreviazione della lingua italiana (dott.) invece di quella neutra latina (dr.). Non rimane oggi che ribadire come la censura, nel fondo, sia pretestuosa, non potendosi assolutamente scorgere né un diritto di chiunque a che il suo titolo accademico venga scritto come gli aggrada, né tantomeno un qualsivoglia pregiudizio a carico di colui che non riesca ad ottenere che l'autorità gli si rivolga non già riconoscendogli i titoli che gli spettano, ma semplicemente formulandoli in altro modo. 
5.5 La legge prevede la possibilità di infliggere una multa a quella parte, oppure al patrocinatore di lei, che faccia uso di mala fede o di procedimenti temerari (art. 31 cpv. 2 OG). È considerato temerario quel modo di procedere dal quale si asterrebbe qualsiasi parte ragionevole ed in buona fede (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 2 ad art. 31 OG; DTF 111 Ia 148). 
 
Come rilevato, la patrocinatrice qui ricorrente ha censurato più volte nel recente passato l'omessa - rispettivamente, qui, l'incorretta - menzione del suo titolo accademico. Già in altre sentenze la manifesta irrilevanza pratica e giuridica della censura, unitamente alla pochezza degli argomenti addotti dalla ricorrente, ha fatto dire al Tribunale federale che il gravame appariva al limite del temerario (v. in specie sentenza 1P.455/2002 del 7 ottobre 2002, consid. 1.4; sentenza 2P.36/ 2003 del 2 maggio 2003 pag. 3; v. inoltre sentenza 5P.309/2002 del 3 dicembre 2002). La versione odierna della censura appare, se possibile, ancora più evanescente. Per rispetto del diritto di essere sentita di cui gode anche la patrocinatrice ricorrente, si prescinde in questa sede dal comminare direttamente una multa ai sensi della disposizione citata. I precedenti illustrati giustificano tuttavia che la patrocinatrice ricorrente venga formalmente diffidata dal presentare ancora una volta un gravame sul medesimo tema, pena la reiezione del medesimo in ordine, e sotto esplicita riserva di una sua condanna ad una multa. 
6. 
6.1 In conclusione, il ricorso di diritto pubblico proposto dalle due ricorrenti si appalesa per larghi tratti irricevibile, e per il rimanente infondato al limite del temerario. Esso deve essere pertanto evaso in questo senso, con conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti soccombenti (art. 156 cpv. 1 OG). Le due censure sollevate apparendo di peso equivalente, si giustifica di dividere le spese di giustizia fra le due ricorrenti in parti eguali, con vincolo di solidarietà per il tutto, come previsto all'art. 156 cpv. 7 OG. Si può invece prescindere dall'attribuire ripetibili agli opponenti: non chiamati a presentare una risposta, essi non sono infatti incorsi in spesa alcuna per la sede federale (art. 159 cpv. 2 OG). 
6.2 Alla luce delle motivazioni della presente sentenza, appare chiaro che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla patrocinatrice ricorrente in data 10 novembre 2003 non può essere accolta, ritenuto che l'impugnativa non aveva manifestamente sin dall'inizio alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente C.________ è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuna, con vincolo di solidarietà per il tutto. 
4. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 febbraio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: