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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_168/2018  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (assistenza giudiziaria gratuita), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 gennaio 2018 (35.2017.110). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 2 giugno 2016 A.________, nato nel 1976, già attivo come operaio alla posa di serramenti, è scivolato da una scala da un'altezza di circa un metro, picchiando la parte sinistra del corpo, in particolare la caviglia, riportando una frattura lussazione pluriframmentaria del tibia e della fibula sinistra. 
 
Con decisione del 21 luglio 2017, confermata su opposizione il 6 settembre 2017, l'INSAI ha sospeso il versamento di indennità giornaliere e ha negato ad A.________ il diritto a prestazioni di lunga durata. In sede di opposizione l'INSAI ha comunque assunto quale ricaduta un intervento chirurgico effettuato il 1° settembre 2017. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 15 gennaio 2018 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione di indennità giornaliere. 
 
Con decreto del 14 marzo 2018 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Il ricorrente non spiega, come dovrebbe, per quale ragione eccezionalmente il Tribunale federale dovrebbe ammettere tali fatti nuovi. Essi non possono pertanto essere considerati.  
 
2.  
 
2.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
2.2. Le tesi del ricorrente sono destinate all'insuccesso. La Corte cantonale ha spiegato diffusamente le ragioni per cui le obiezioni del ricorrente non potessero essere accolte. Innanzitutto le critiche dell'assicurato non erano supportate da alcuna documentazione medico-specialistica. Le valutazioni del Dr. med. B.________ presentate dal ricorrente sono state considerate non concludenti siccome in contrasto con la situazione oggettiva e prescrivendo solo un ciclo di fisioterapia. L'asportazione del materiale di osteosintesi è stato ritenuto sostanzialmente irrilevante dai giudici cantonali per la stabilizzazione del caso. Del resto, per l'intervento, poi effettivamente avvenuto, l'assicuratore ha riconosciuto la ricaduta e preso a carico le prestazioni. Anche in sede federale il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le proprie tesi, senza però cercare per lo meno di sovvertire le risultanze mediche operate dall'assicuratore. Per il resto si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 6 giugno 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi