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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_37/2019  
 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Rüedi, Jametti, 
Cancelliere Moses. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Costantino Testa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Organizzazione criminale, ricettazione, infrazione alla legge sulle armi, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2018.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato A.________ a una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi per partecipazione a un'organizzazione criminale, sostegno a un'organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm, RS 514.54). 
 
B.   
L'appello interposto da A.________ avverso la sentenza del 27 novembre 2018 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale il 27 marzo 2019. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro tale giudizio in data 8 agosto 2019 (incarto 6B_575/2019). 
 
C.   
Parallelamente all'appello A.________ ha presentato, il 28 gennaio 2019, un ricorso in materia penale contro la sentenza del 27 novembre 2018, postulando il proscioglimento dalle imputazioni di cui all'atto di accusa (fatta eccezione per l'accusa di infrazione alla legge sulle armi), la restituzione di tutto quanto non oggetto di istanza di confisca e il riconoscimento a titolo di indennizzo di un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale del difensore. In via subordinata, A.________ domanda il rinvio della causa alla Corte penale del Tribunale penale federale per nuovo giudizio. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale federale (incarto 6B_37/2019). 
Nella sua risposta, il Ministero pubblico della Confederazione postula la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. Il Tribunale penale federale ha rinunciato a presentare delle osservazioni. A.________ ha rinunciato a una replica. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale è stata emanata prima del 1° gennaio 2019. Essa è quindi impugnabile mediante ricorso in materia penale dinnanzi al Tribunale federale (sentenze 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 1.1; 6B_523/2019 del 4 giugno 2019 consid. 1). 
 
2.   
Nel suo  petitum, il ricorrente chiede il proscioglimento da tutte le imputazioni, fatta eccezione per l'accusa di infrazione alle legge sulle armi. Nella motivazione del ricorso egli spiega però di riconoscere parzialmente quest'ultima condanna, e di contestarla per il resto (ricorso, pag. 31 segg.). Il ricorso va quindi esaminato anche sotto il profilo della violazione della legge sulle armi (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
3.   
Dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 LTF). L'accertamento dei fatti è arbitrario se è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con la fattispecie, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Nella procedura dinnanzi al Tribunale penale federale, il principio  in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto d'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1). Una censura d'arbitrio deve essere motivata in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Le critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale penale federale fonda la propria competenza sull'art. 260ter n. 3 CP in relazione ai reati che, secondo l'accusa, il ricorrente avrebbe commesso in Italia. In base alle ipotesi accusatorie, il ricorrente avrebbe infatti agito in Svizzera come membro delle "locali" di V.________ e W.________, segnatamente con traffici di armi, guardie armate a campi di marijuana, preparativi di traffici di stupefacenti e quindi "attività criminali" ai sensi dell'art. 260ter n. 3 CP.  
 
4.2. Secondo il ricorrente, ammettere le condizioni dell'art. 260ter n. 3 CP a priori e sulla base di mere ipotesi accusatorie, peraltro smentite sia dai pentiti direttamente che da precedenti sentenze passate in giudicato, travalicherebbe i limiti discrezionali del giudice e costituirebbe mero arbitrio. Inoltre, il Tribunale penale federale avrebbe respinto la richiesta probatoria tesa ad acquisire dalle autorità penali italiane gli atti riferibili a eventuali indagini o procedimenti per reati associativi di tipo mafioso nei suoi confronti, violando così gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU. Egli avrebbe infatti il diritto di avvalersi delle ragioni per cui, per gli atti avvenuti su suolo italiano, eventuali indagini nei suoi confronti non siano mai sfociate in provvedimenti coercitivi, rinvii a giudizio o condanne. In assenza di una delega del procedimento, l'autorità svizzera non avrebbe quindi potuto arrogarsi la competenza di agire nei suoi confronti.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento (art. 8 cpv. 1 CP). Il reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) è punibile anche se commesso all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP).  
L'art. 260ter n. 3 CP istituisce una competenza originaria delle autorità penali svizzere per taluni reati commessi all'estero, il cui perseguimento non necessita pertanto di una delega da parte di un'autorità penale estera. Il Tribunale penale federale ha esaminato l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 260ter n. 3 CP in via pregiudiziale. Tale esame preliminare è imprescindibile per decidere se entrare o meno nel merito dell'atto d'accusa e quindi se procedere a un esame dei fatti ivi riportati. A tale stadio della procedura l'autorità precedente non poteva quindi che fondarsi sulle ipotesi accusatorie. Sotto questo profilo, la censura è priva di fondamento. Se l'organizzazione criminale abbia effettivamente esercitato una parte della sua attività in Svizzera concerne il merito della vertenza e può essere esaminato solo in un secondo tempo. 
 
4.3.2. Infondata è anche la censura secondo la quale il Tribunale penale federale avrebbe omesso di acquisire dalle autorità penali italiane gli atti relativi a eventuali procedimenti penali per reati associativi di tipo mafioso nei confronti del ricorrente. Siffatti procedimenti, come anche la loro assenza, non precludono infatti - nel rispetto del principio  ne bis in idem sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000 pag. 19 segg.) - una condanna in Svizzera.  
 
5.   
Il ricorrente si duole di una violazione del principio accusatorio. A suo dire, l'atto di accusa non indicava né specificava sufficientemente in che misura le organizzazioni criminali in parola avessero esercitato la propria attività in Svizzera o che perlomeno intendessero farlo. 
Il Tribunale penale federale ritiene - in via pregiudiziale - che i traffici di armi, le guardie armate a campi di marijuana e i preparativi di traffici di stupefacenti descritti nell'atto d'accusa costituiscano "attività criminali" a norma dell'art. 260ter n. 3 CP. Il ricorrente non sostiene che tali attività non siano descritte nell'atto d'accusa e non spiega per quale altra ragione il principio accusatorio sarebbe violato. Carente di motivazione, la censura è inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF). 
 
6.   
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata riterrebbe che la legge sulle armi non abbia subito modifiche. Tale affermazione sarebbe errata, sia in merito al quadro sanzionatorio, sia in merito alla fattispecie effettivamente punibile e all'eventuale prescrizione. 
Il ricorrente non spiega in che misura l'autorità precedente abbia omesso di applicare il nuovo diritto e come ciò abbia concretamente influito, a suo sfavore, sulla sentenza impugnata. Non vi è quindi ragione di chinarsi su eventuali modifiche legislative quanto al comportamento punibile e alla prescrizione. Per quanto attiene al quadro sanzionatorio, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale, vista la gravità dei reati rimproveratigli, una mera pena pecuniaria sarebbe esclusa e il diritto in vigore al momento dei fatti non avrebbe subito modifiche in merito alla pena detentiva (cfr. sentenza, pag. 12 segg.). Carente di motivazione, la censura è inammissibile. 
 
7.   
In merito al reato di partecipazione e sostegno a un'organizzazione criminale il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del principio  in dubio pro reo. In particolare, egli non avrebbe fornito delle armi a B.________ e C.________, non avrebbe chiesto e ottenuto aiuto da parte dell'organizzazione per la sorveglianza armata di una piantagione di canapa in Svizzera, non avrebbe funto da intermediario in ambito di stupefacenti e non avrebbe fornito nessun tipo di aiuto logistico (ricorso, pag. 14-30). La sua critica al riguardo è di natura appellatoria e come tale inammissibile. Ciò è in particolare il caso laddove egli sostiene che i pentiti B.________ e D.________ avrebbero un interesse a mantenere i benefici connessi alla loro collaborazione con la giustizia italiana oppure afferma di non avere fornito la pistola modello xxx a B.________, che se ne sarebbe invece "impossessato" in occasione di una sua visita in Svizzera. Altrettanto appellatoria è la censura del ricorrente secondo la quale egli avrebbe rifiutato qualsiasi contatto diretto o indiretto con la 'ndrangheta a causa della sua contrarietà all'organizzazione.  
Il fatto che la legislazione del Canton Berna sugli esercizi pubblici non preveda alcun obbligo di presentare dei documenti per soggiornare in albergo (cfr. ricorso, pag. 25) è ininfluente ai fini del giudizio, dal momento che il Tribunale penale federale non deduce alcunché da tale circostanza, limitandosi ad accertare che il ricorrente ha procurato alloggio in Svizzera a B.________ e altri affiliati dell'organizzazione facendosi carico delle spese di soggiorno (sentenza, pag. 41 e 48). 
 
8.   
Il ricorrente osserva che ai pentiti B.________ e D.________ sarebbe tra l'altro stato chiesto se avessero esteso o intendessero estendere l'attività criminosa della loro organizzazione in Svizzera. Entrambi avrebbero smentito tale eventualità. Il Tribunale penale federale avrebbe completamente ignorato tali affermazioni. 
Il Tribunale penale federale ha ravvisato un'attività dell'organizzazione in Svizzera, tra l'altro, nella sorveglianza di una piantagione di canapa. La questione di sapere se B.________ e D.________ avessero l'intenzione di estendere la loro attività criminosa in Svizzera poteva quindi restare indecisa. 
 
9.  
 
9.1. Il Tribunale penale federale ha ritenuto il ricorrente colpevole di ricettazione in relazione all'acquisto di una pistola semiautomatica, marca Beretta, numero di matricola yyy. Secondo la sentenza impugnata, il ricorrente ha dichiarato - nella procedura preliminare come anche in aula - di avere acquistato l'arma da zingari di passaggio, senza ricordare il luogo della compravendita. Gli zingari sarebbero passati con delle automobili, gli avrebbero proposto l'arma, lui l'avrebbe accettata e tutto gli sarebbe parso in ordine, visto che il numero di matricola era presente. Il Tribunale penale federale osserva che il controllo circa la presenza del numero di matricola era l'unica verifica esperita dal ricorrente. In un così losco contesto gli accertamenti fatti dal ricorrente non erano - soggiunge il Tribunale penale federale - sufficienti per verificare che la pistola in questione non fosse rubata. Egli non si sarebbe minimamente preoccupato di sapere l'origine di quella pistola, accettando, perlomeno a livello di dolo eventuale, l'eventualità che l'arma potesse essere rubata, come in effetti era.  
 
9.2. Il ricorrente obbietta che il venditore della pistola è persona tutt'altro che losca, dal momento che essa ha sicuramente documenti elvetici, parla correttamente francese e tedesco e conduce un'auto con targa elvetica. Inoltre, la persona in questione sembrerebbe essere pubblicamente presente nei dintorni di U.________. Il fatto che avesse potuto acquistare la pistola alla luce del giorno e con il numero di matricola in bella vista lo avrebbe condotto a ritenere che l'arma non fosse frutto di un reato contro il patrimonio. Il Tribunale penale federale giudicherebbe gli accertamenti effettuati come insufficienti, senza tuttavia spiegare come egli avrebbe dovuto e potuto effettuare ulteriori verifiche sulla provenienza dell'arma.  
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, censurabili dinnanzi al Tribunale federale unicamente sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 141 IV 369 consid. 6.3). Il Tribunale penale federale giudica losche le circostanze dell'acquisto, non la persona del venditore. Ammettere, sulla base delle circostanze descritte nella sentenza impugnata, che il ricorrente abbia accettato l'eventualità che la pistola fosse rubata, non è arbitrario. La censura è infondata. 
 
10.   
Il ricorrente contesta che il "cavetto metallico con due anelli alle estremità" ritrovato presso il suo domicilio sia un'arma a norma della legge sulle armi. Egli contesta inoltre che le armi e munizioni rinvenute presso il Garage E.________ e il domicilio di suo figlio F.________ fossero in suo possesso. 
 
10.1. È punito a norma dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Per armi s'intendono secondo l'art. 4 cpv. 1 LArm, tra l'altro, le armi da fuoco (lett. a) e i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde (lett. d).  
La questione di sapere se un dispositivo (secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d LArm) è concepito per ferire delle persone si risolve esclusivamente sulla base di criteri oggettivi. Un dispositivo è destinato a ferire delle persone se ciò corrisponde in modo centrale o quanto meno preponderante alla sua destinazione, che dev'essere paragonabile a quella degli oggetti enumerati all'art. 4 cpv. 1 lett. d LArm (DTF 129 IV 348 consid. 2.3 e 2.4). 
In occasione della perquisizione avvenuta il 18 agosto 2015 al domicilio del ricorrente è stato rinvenuto un oggetto qualificato nel verbale di perquisizione - come anche nel successivo ordine di sequestro - come "Handdrahtsäge " e catalogato con il numero 01.07.0004 (atti MPC 08-000-0048 e 08-000-0128). Nell'atto d'accusa l'oggetto è stato qualificato come "cavetto metallico con due anelli alle estremità, [...] concepito per minacciare o ferire delle persone" (atti TPF 22-100-013). Il Tribunale penale federale ritiene che l'adempimento del reato di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm sarebbe pacifico anche per quanto attiene all'oggetto in parola, ora definito "sega da strangolamento". La spiegazione fornita dal ricorrente al riguardo non sarebbe infatti in alcun modo credibile, visto che non si capisce perché tenesse questa pericolosa e tagliente sega a casa, se fosse servita per il garage come da lui sostenuto (sentenza, pag. 65). Nell'elenco degli oggetti da confiscare come anche nel dispositivo della sentenza impugnata, la posizione n. 01.07.0004 è stata descritta come "sega tascabile" (sentenza, pag. 71 e 78). 
L'oggetto in questione è liberamente acquistabile attraverso il sito internet indicato dal ricorrente nel suo ricorso (pag. 32) come anche presso altri siti specializzati in articoli da campeggio. Si tratta di una sega (tascabile) e con ciò di un comune utensile, che non è destinato né in via principale né in modo preponderante a ferire delle persone, bensì a tagliare legno o altri materiali. Che uso intendesse farne il ricorrente non è, secondo la precitata giurisprudenza, di rilievo. Il "cavetto metallico con due anelli alle estremità" non è quindi un'arma a norma dell'art. 4 cpv. 1 lett. d LArm. 
 
10.2. Punibile a norma dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è tra l'altro il possesso non autorizzato di armi e munizioni. È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere (art. 919 cpv. 1 CC). Se il possessore ha consegnato la cosa a un altro per conferirgli un diritto reale limitato o un diritto personale, ambedue ne sono possessori (art. 920 cpv. 1 CC). Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato (art. 920 cpv. 2 CC).  
 
10.2.1. In merito alla pistola zzz il Tribunale penale federale osserva che il ricorrente ha dichiarato di avere depositato l'arma personalmente presso il figlio F.________ e di esserne il proprietario (sentenza, pag. 64 e segg.). Il ricorrente non contesta tali accertamenti. Egli ritiene solamente che la sua condanna per il possesso dell'arma in questione sarebbe inammissibile, essendo il figlio già stato sanzionato mediante decreto d'accusa passato in giudicato per il possesso della medesima arma. La censura è infondata, dal momento che in base all'art. 920 cpv. 1 CC sia il padre sia il figlio erano possessori dell'arma. Del resto, il decreto d'accusa emesso nei confronti di F.________ precisa che quest'ultimo ha posseduto l'arma "per conto del padre A.________" (atti MPC 03-000-0018).  
 
10.2.2. A mente dell'autorità precedente parebbe che le munizioni trovate presso il Garage E.________ di cui al capo d'accusa 1.4.10 e 1.4.11 potessero essere usate dal genero per andare al poligono. Ciononostante, soggiunge l'autorità precedente, dalle intercettazioni ambientali emerge chiaramente che il ricorrente era il  dominus di tutto quanto accadeva nel Garage E.________ ed è escluso che non sapesse di queste altre munizioni e che non ne disponesse pienamente e liberamente (sentenza, pag. 66).  
G.________, obbietta il ricorrente, avrebbe ripetutamente dichiarato che le munizioni appartenevano a lui. Come abbia fatto il Tribunale penale federale a ritenere che tali cartucce fossero del ricorrente, non sarebbe dato sapere. 
Il ricorrente non contesta l'accertamento, vincolante, del Tribunale penale federale secondo cui egli poteva disporre pienamente e liberamente delle cartucce in parola. Che queste appartenevano, a dire del ricorrente, a G.________ e che quest'ultimo poteva anche farne uso per andare al poligono non preclude il possesso del ricorrente. La censura è infondata. 
 
11.  
 
11.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della qualificazione del "cavetto metallico con due anelli alle estremità". Per il resto, il ricorso deve essere respinto, per quanto ammissibile.  
La causa è da rinviare all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Non vi è quindi bisogno di chinarsi sulle ulteriori censure del ricorrente. 
 
11.2. Il ricorrente sopporta le spese giudiziarie nella misura della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui egli ottiene causa vinta, egli ha diritto a congrue ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF), da versare, per prassi, al patrocinatore. La domanda di assistenza giudiziaria deve, per quanto non sia divenuta priva d'oggetto, essere respinta, essendo il gravame sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giudizio ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata il 27 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al patrocinatore del ricorrente, avv. Costantino Testa, l'importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinnanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 8 gennaio 2020 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Moses