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[AZA 0] 
 
1P.74/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
9 marzo 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 febbraio 2000 presentato da A.________, Augio, per denegata giustizia nella procedura di ricorso avviata dal ricorrente dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che lo oppone a B.________, Roveredo/GR, a C.________, Cama, e alla Procura pubblica dei Grigioni, in merito a una denuncia penale; 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
che in data 2 febbraio 2000 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per denegata giustizia nei confronti del Tribunale cantonale dei Grigioni; 
che il 10 febbraio 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare entro il 24 febbraio seguente fr. 2000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che il richiesto pagamento non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non puň essere esaminato nel merito; 
che tale esito non muta per il fatto che il ricorrente, in data 2 marzo 2000, ha inoltrato al Tribunale federale una lettera nella quale, riferendosi in particolare a un ricorso presentato contro una decisione del Tribunale di appello del Cantone Ticino (causa 5A.5/2000), adduce di essere nullatenente e postula quindi di dispensarlo dal pagare le spese processuali; 
che l'implicita domanda di essere posto al beneficio dell' assistenza giudiziaria secondo l'art. 152 OG, inoltrata dopo la scadenza del termine fissato per il versamento dell' anticipo, č manifestamente tardiva e quindi inammissibile, ritenuto che il ricorrente non ha chiesto, prima della sua scadenza, di prorogare il citato termine (art. 33 cpv. 2 OG); 
che, infatti, ammettere la tesi contraria significherebbe autorizzare il ricorrente a differire, a suo piacimento, il termine per il pagamento dell'anticipo spese, svuotando in tal modo l'art. 150 OG di ogni senso; 
che, inoltre, il ricorrente non ha postulato la restituzione per inosservanza del termine giusta l'art. 35 OG, sia riguardo al versamento delle garanzie processuali sia riguardo alla domanda di esserne dispensato; 
che si puň rinunciare, eccezionalmente, a riscuotere una tassa di giustizia; 
 
visto l'art. 36a OG
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso č inammissibile. 
 
2. Non si preleva tassa di giustizia. 
 
3. Comunicazione alle parti, alla Procura pubblica e al Tribunale cantonale dei Grigioni. 
Losanna, 9 marzo 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere