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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_143/2007 /viz 
 
Sentenza del 9 luglio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Adriano A. Sala, 
contro 
 
X.________ SA, 
opponente, patrocinata dall'avv. Pietro Moggi, 
Ufficio fallimenti del distretto di Lugano, 
via al Fiume 7, casella postale 463, 6962 Viganello. 
 
Oggetto 
avviso d'incanto, 
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 2 aprile 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'inventario allestito nell'ambito del fallimento di A.________ risultano certificati azionari di due società costaricane stimati in fr. 0.--. Il 13 ottobre 2006 l'Ufficio fallimenti di Lugano ha pubblicato un avviso d'incanto per la vendita dei predetti titoli che è stato impugnato dalla fallita. Con decisione di riconsiderazione del 24 ottobre 2006 l'Ufficio ha annullato la prevista asta, ha indicato che i certificati azionari saranno messi all'asta senza la menzione del controvalore in dollari statunitensi e ha segnalato la facoltà di inoltrare ricorso contro tale decisione. Il 19 gennaio 2007 l'Ufficio ha pubblicato un secondo avviso d'incanto, pure privo del valore di stima dei certificati da realizzare. 
2. 
Con sentenza 2 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso presentato da A.________, ha annullato il secondo avviso d'incanto e ha in parte riformulato la descrizione degli oggetti da vendere. L'autorità di vigilanza ha invece respinto il ricorso nella misura in cui veniva chiesta l'indicazione della "valutazione dei titoli effettuata a suo tempo dalle parti". Essa ha ritenuto determinante il valore di stima di fr. 0.-- indicato nell'inventario, rimasto incontestato. 
3. 
Con ricorso in materia civile del 16 aprile 2007 A.________ postula in sostanza, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, che il testo dell'avviso d'incanto formulato dall'autorità di vigilanza venga completato con un'indicazione da cui risulti che il valore di stima delle azioni ammonterebbe a 400'000.-- rispettivamente 500'000.-- dollari statunitensi. Deduce tali valori da due contratti di mutuo in cui i titoli sono stati dati in pegno e ritiene errato il valore di stima indicato nell'inventario. La ricorrente lamenta altresì una violazione dell'art. 257 LEF a causa della mancata indicazione del valore di stima negli avvisi d'incanto e arbitrio nell'accertamento dei fatti. Con riferimento a quest'ultimo punto afferma che il 22 ottobre 2003 - contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata - ella non ha firmato l'inventario: in tale data sarebbe unicamente avvenuto il sopralluogo nella sua abitazione e l'inventario - concernente per altro le sole suppellettili - è stato sottoscritto da suo nipote. 
Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, il presidente della Corte adita ha accolto la richiesta di misure d'urgenza con decreto dell'11 maggio 2007. 
4. 
4.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha pronunciato la sua sentenza il 2 aprile 2007, la presente procedura ricorsuale è retta dalla LTF. 
4.2 Sentenze in materia di esecuzione e fallimento soggiacciono al ricorso in materia civile, che in tale ambito sostituisce il ricorso previsto dal previgente art. 19 LEF (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF combinato con l'art. 19 LEF). Il ricorso è ammissibile contro decisioni emanate dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Le sentenze pronunciate dalle autorità cantonali di vigilanza, adite con un ricorso giusta l'art. 17 LEF contro provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti, sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, atteso che in linea di principio nella procedura di esecuzione forzata in corso non è più possibile mettere in discussione tali provvedimenti (DTF 133 III 350 consid. 1.2). La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata indipendentemente dal valore di lite (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF). 
4.3 Giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF il Tribunale federale può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF. Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
5. 
Giusta l'art. 257 LEF il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti (cpv. 1) e un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima (cpv. 3). Il testo legale non impone quindi l'indicazione del valore di stima in un avviso d'incanto concernente la vendita di azioni. Tale fatto non esclude tuttavia che l'amministrazione del fallimento menzioni nell'avviso d'incanto anche il valore di stima dei beni mobili da realizzare (v. in favore di un siffatto obbligo Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, Losanna 2001, combinati n. 8 e 10 ad art. 257 LEF). 
5.1 Affermando che quando aveva proceduto alla - prima - pubblicazione del 13 ottobre 2006 l'amministrazione del fallimento avrebbe ripreso ed implicitamente riconosciuto l'esattezza del valore di stima proposto dalla ricorrente, quest'ultima dimentica che neppure nel primo avviso d'incanto l'Ufficiale aveva indicato il valore di stima dei certificati azionari in discussione. È esatto che in tale avviso erano menzionate le cifre di 400'000.-- e 500'000.-- USD, ma quale equivalente del valore nominale complessivo in colones dei titoli ("... corrispondenti a 250 azioni per complessivi 250'000.-- colones/USD 400'000.--" rispettivamente "... corrispondenti a 1'000'000 azioni per complessivi 1'000'000.-- colones/USD 500'000.--") e non quale valore di stima dei certificati azionari. Invano si cerca una qualsiasi indicazione del valore di stima nell'avviso. Ne segue che la decisione di non menzionare il valore di stima nell'avviso d'incanto era già stata presa nella prima metà dell'ottobre 2006. 
5.2 La ricorrente aveva impugnato innanzi all'autorità di vigilanza tale - primo - avviso d'incanto, ed in seguito a tale gravame l'amministrazione del fallimento aveva emanato la decisione di riconsiderazione del 24 ottobre 2006 con cui annunciava l'annullamento dell'incanto e la nuova messa all'asta dei certificati "senza l'indicazione dei controvalori in USD". In tale decisione l'Ufficio non ha tuttavia menzionato l'intenzione di indicare nel prossimo avviso d'incanto il valore di stima delle poste da realizzare. La ricorrente non afferma del resto a giusta ragione in questa sede di aver contestato con il ricorso dell'ottobre 2006 l'assenza della menzione del valore di stima, rispettivamente di aver chiesto che tale valore venga indicato nel nuovo avviso d'incanto. Quando è stato pubblicato nel gennaio 2007 il secondo avviso d'incanto, la decisione dell'Ufficio - risalente all'ottobre 2006 - di non indicare il valore di stima era quindi oramai già cresciuta in giudicato. 
5.3 Così stando le cose, il ricorso all'autorità di vigilanza diretto contro la mancata menzione del valore di stima nell'avviso d'incanto del 19 gennaio 2007 era manifestamente tardivo, avendo per oggetto una decisione già presa nell'ottobre 2006: già questo motivo non permetteva ai giudici cantonali di ordinare all'Ufficio di includere la menzione del valore di stima nella nuova pubblicazione. 
6. 
La ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza di essere caduta nell'arbitrio accertando i fatti, dato che ella - contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata - non avrebbe firmato l'inventario. La fallita ritiene quindi che il valore di stima di fr. 0.-- contenuto in tale documento non possa esserle opposto, perché ella non aveva potuto contestarlo, visto che "nulla le è stato comunicato". Si può innanzi tutto rilevare che quest'ultima affermazione appare perlomeno singolare, poiché dall'inventario del fallimento agli atti - che costituisce un documento che fa fede fino a prova contraria (art. 8 cpv. 2 LEF) - risulta che lo stesso è stato eretto alla presenza del patrocinatore della ricorrente. Sia come sia, la questione non merita maggiore disamina, poiché l'insorgente può unicamente censurare l'accertamento dei fatti se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF): come risulta dal precedente considerando, il fatto che la ricorrente abbia o meno sottoscritto l'inventario appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio e la censura si rivela inammissibile. 
7. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando però soccombente nella procedura concernente la misura d'urgenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 9 luglio 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: