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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_518/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 giugno 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 aprile 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino del Kosovo, è entrato una prima volta in Svizzera per chiedere asilo; la sua domanda è stata respinta definitivamente nel 2003. Egli vi è quindi tornato nella primavera del 2004 per sposarsi con la connazionale B.________. A seguito del matrimonio, è stato posto dapprima al beneficio di un permesso di dimora e, successivamente, di un'autorizzazione di domicilio. Il matrimonio con B.________ è stato sciolto per divorzio nel novembre 2011. 
Il 23 marzo 2012, A.________ si è risposato in Kosovo con C.________, donna con la quale era già stato sposato tra il 1996 e il 2002. Il 18 maggio 2012, quest'ultima ha chiesto di poter ricongiungersi con il marito in Svizzera unitamente alle figlie comuni D.________, E.________, nate durante il loro primo matrimonio, e F.________, nata sempre da C.________ ma durante il matrimonio di A.________ con B.________. 
 
B.   
Constatato che egli aveva sottaciuto dei fatti essenziali per ottenere il rinnovo del permesso di dimora e il successivo rilascio del permesso di domicilio, il 18 ottobre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio di A.________, fissandogli un termine per lasciare il territorio elvetico. 
Tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, contro il giudizio del quale A.________ è ora insorto davanti al Tribunale federale. Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Tempestiva (art. 44 segg. in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e presentata dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). La censura della violazione di diritti fondamentali, viene tuttavia esaminata unicamente se è stata sollevata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF). Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore; esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non possono nemmeno essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Nella fattispecie, il gravame rispetta solo in parte i requisiti in materia di motivazione previsti dai disposti menzionati. Nella misura in cui sono disattesi, esso va quindi considerato inammissibile. Dato che il ricorrente non li mette validamente in discussione, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano inoltre il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252). Nel contempo, rilevato che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti solo se ne dà motivo la decisione impugnata, aspetto che competeva all'insorgente sostanziare, i documenti prodotti per la prima volta in questa sede non possono essere considerati.  
 
3.  
La procedura concerne la revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente, confermata da ultimo dal Tribunale cantonale amministrativo dopo aver tra l'altro constatato che il rilascio di detta autorizzazione era stato ottenuto sottacendo dei fatti essenziali giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStr. 
 
3.1. In base all'art. 62 lett. a LStr, sono considerati essenziali non solo gli aspetti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto. Come precisato dalla giurisprudenza, ciò è il caso sia per quanto riguarda l'esistenza di figli che si trovano all'estero, quando la stessa costituisce un indizio di un rapporto parallelo in patria (sentenza 2C_214/2013 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2), sia in relazione alla circostanza che la comunione tra i coniugi sulla quale si fonda il diritto di soggiorno non è (più) realmente vissuta (sentenze 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1 e 2C_375/2012 del 3 settembre 2012 consid. 3.1).  
 
3.2. Il silenzio in merito al fatto in discussione dev'essere finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta (sentenze 2C_15/2011 del 31 maggio 2011 consid. 4.2.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1). Per ammettere una simile intenzione non è tuttavia necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza dello stesso; come detto, è in effetti sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la rilevanza (sentenze 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1).  
 
3.3. Occorre infine ricordare che, anche in presenza di un motivo di revoca come quello in esame, una tale misura si giustifica solo quando è proporzionata (art. 96 LStr; DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381).  
 
4.   
Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF) e non si esaurisca in una critica dei fatti di carattere appellatorio, basata semplicemente su una descrizione della fattispecie che si scosta da quella accertata, il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF
 
4.1. Il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStr è in casu senza dubbio adempiuto.  
Secondo la chiara giurisprudenza indicata, l'esistenza dei figli D.________ ed E.________, nati durante il primo matrimonio con C.________, unitamente a quella di F.________, nata sempre da C.________ ma durante il matrimonio di A.________ con B.________, costituiva infatti un indizio evidente di un rapporto parallelo in patria e quindi anche un aspetto che il ricorrente sarebbe stato tenuto a segnalare alle autorità competenti: 
 
 sia nell'ambito delle diverse procedure riguardanti il rinnovo del permesso di dimora che lo hanno riguardato; 
 
 sia - e a maggior ragione - di quella volta al riconoscimento di un permesso di domicilio, che gli è stato concesso il 14 aprile 2009, sempre e ancora in base al rapporto matrimoniale che lo legava a B.________ (sentenza 2C_141/2013 del 14 maggio 2013 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). 
Siccome dai fatti contenuti nel giudizio impugnato - il cui accertamento arbitrario non viene dimostrato e che vincolano pertanto questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF) - emerge che, già a partire dal 2006, l'unione con B.________ era oramai compromessa, evidente è inoltre che l'insorgente fosse tenuto a informare le autorità anche di tale aspetto (sentenza 2C_884/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.2). 
Visto e considerato che il motivo di revoca ex art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStr dev'essere confermato, non occorre nel contempo approfondire se la Corte cantonale abbia a buon diritto ravvisato anche il sussistere delle condizioni per il riconoscimento di un matrimonio fittizio. 
 
4.2. Condivisibile è infine la conclusione secondo cui il provvedimento preso dalle autorità ticinesi sia proporzionale.  
Dopo essersi visto respingere una domanda di asilo, l'insorgente è tornato in Svizzera nel 2004 per sposarsi con B.________ e vi ha soggiornato per otto anni; il suo (relativamente lungo) soggiorno nel nostro Paese è stato tuttavia favorito da un comportamento contrario alla legge; dall'ottobre 2012 la sua presenza è inoltre solo tollerata, in attesa dell'esito della presente vertenza (sentenza 2C_141/2013 del 14 maggio 2013 consid. 5.1 con ulteriori rinvii). 
Pur abitando in Svizzera, il ricorrente ha comunque mantenuto legami stretti con il suo Paese d'origine. In Kosovo, dove è nato, è cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera, all'età di 31 anni, vivono in effetti l'attuale moglie e le tre figlie da lei avute, che ha sostenuto finanziariamente e dalle quali si è recato più volte all'anno (sentenze 2C_552/2011 del 15 marzo 2012 consid. 4.3; 2C_595/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 4). 
Dal punto di vista lavorativo, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare non risultano d'altra parte eccedere quelle che toccano in genere i cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. 
 
5.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è pertanto respinto. Per la rimanenza, viene fatto rinvio alle pertinenti motivazioni contenute nel giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.  
 
 
Losanna, 13 giugno 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli