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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.271/2005 
2P.272/2005 
2P.273/2005 
2P.274/2005 /biz 
 
Sentenza del 14 luglio 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Betschart e Locher, giudice supplente, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
Comunione ereditaria fu A.A.________, 
composta da: B.A.________,C.A.________, 
D.A.________, e E.________, 
ricorrenti, rappresentati da C.A.________, 
 
contro 
 
Ufficio di stima del Cantone Ticino, 
viale Portone 12, 6500 Bellinzona, 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, 
via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 26 Cost. (revisione stime immobiliari), 
 
ricorsi di diritto pubblico contro le sentenze emanate 
il 30 giugno e il 2 agosto 2005 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.________, componenti la comunione ereditaria (CE) fu A.A.________, sono proprietari delle particelle vvv, www e xxx di Arbedo-Castione, nonché del mappale yyy di Claro; D.A.________ è inoltre proprietario, da solo, del fondo zzz di Arbedo-Castione. 
B. 
Nell'ambito della revisione generale delle stime immobiliari del Canton Ticino, con decisioni del 1° febbraio 2004 il competente ufficio cantonale ha stabilito le stime ufficiali delle citate particelle, di natura agricola, fondandosi su un valore di reddito dei terreni di fr. 0.40/mq. Ne sono risultati i seguenti importi: 
- part. yyy Claro (29'554 mq): fr. 11'821.--; 
- part. vvv Arbedo-Castione: fr. 207'532.-- (il fondo comprende degli edifici agricoli; per i 57'830 mq di "terreno rimanente" la stima è stata fissata, secondo il parametro indicato, in fr. 23'132.--); 
- part. www Arbedo-Castione (12'314 mq): fr. 4'925.--; 
- part. xxx Arbedo-Castione (19'657 mq): fr. 7'862.--; 
- part. zzz Arbedo-Castione (3'063 mq): fr. 1'225.--. 
Respingendo i reclami degli interessati, con pronunce del 16 febbraio e del 15 aprile 2005, l'Ufficio di stima ha confermato integralmente i valori determinati in precedenza. 
C. 
Contro le decisioni su reclamo, i soccombenti hanno presentato ricorso al Tribunale delle espropriazioni del Cantone Ticino. Con sentenze del 30 giugno 2005, per quanto concerne i fondi situati ad Arbedo-Castione, e del 2 agosto successivo, relativamente alla particella in territorio di Claro, queste impugnative sono a loro volta state respinte. Nei propri giudizi, la Corte cantonale ha rilevato innanzitutto il carattere agricolo dei fondi, accertato nell'ambito dei sopralluoghi esperiti ad Arbedo-Castione e del resto incontestato. Essa si è poi richiamata all'art. 11 cpv. 2 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996 (LSt), e all'art. 4 del relativo regolamento d'applicazione, del 19 dicembre 1997, secondo cui i fondi agricoli sono stimati al valore di reddito, stabilito in base alla carta delle idoneità agricole. Ha infine aggiunto che detta carta, allestita nell'ambito dell'adozione del piano direttore cantonale, inserisce i sedimi in questione nella zona climatica A6, per la quale è stato fissato un valore di stima di fr. 0.40/mq, come assunto a ragione dall'autorità di primo grado. 
D. 
Contro le quattro decisioni emanate dal Tribunale di espropriazione, il 12 settembre 2005 i membri della CE fu A.A.________ sono insorti, con un unico atto, mediante ricorsi di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. l'inc. 2P.271/2005 conc. la part. yyy di Claro e gli inc. 2P.272/2005 conc. le part. www e xxx, 2P.273/2005 conc. la part. vvv e 2P.274/2005 conc. la part. zzz di Arbedo-Castione). Essi chiedono l'annullamento dei giudizi cantonali, ravvisando la violazione dell'art. 9 Cost. nell'ambito della determinazione dei valori di reddito, dell'art. 26 Cost. e, implicitamente, in riferimento alla ricusazione di un membro della Corte cantonale, dell'art. 30 Cost. 
E. 
L'Ufficio cantonale di stima e il Tribunale di espropriazione del Canton Ticino postulano la reiezione dei gravami. I ricorrenti hanno avuto la possibilità di replicare, riconfermandosi nelle loro conclusioni, al pari della Corte cantonale in sede di duplica. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Dirette contro quattro decisioni cantonali sostanzialmente identiche e basate su situazioni di fatto del tutto simili, le impugnative sollevano questioni giuridiche riferite indistintamente a tutti i fondi oggetto delle diverse procedure cantonali. Si giustifica pertanto di congiungere le cause e di evadere i ricorsi con un unico giudizio (cfr. art. 40 OG e 24 PCF; DTF 128 V 124 consid. 1, 194 consid. 1; 126 II 377 consid. 1). 
1.2 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sull'ammissibilità dei gravami sottopostigli (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1), segnatamente sulla questione di sapere se gli stessi, a prescindere da come siano intitolati, vadano trattati quali ricorsi di diritto amministrativo oppure quali ricorsi di diritto pubblico (DTF 130 II 302 consid. 3; 126 II 506 consid. 1b; 124 I 223 consid. 1a; 122 I 351 consid. 1a). 
2. 
2.1 Le sentenze impugnate costituiscono dei giudizi cantonali di ultima istanza (art. 39 cpv. 2 LSt), che lo stesso Tribunale delle espropriazioni, nei dispositivi, dichiara (senza indicazione di rimedi giuridici) quali decisioni definitive. In materia di stime immobiliari stabilite nell'ambito di procedure particolari ed indipendenti da quelle fiscali, dinanzi al Tribunale federale in passato era effettivamente aperta soltanto la via del ricorso di diritto pubblico (sentenza 2P.97/2004 del 16 settembre 2004, consid. 1.2). Questo aspetto è tuttavia ora disciplinato nel titolo secondo della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.12; cfr. art. 14 LAID: stima della sostanza). Nella misura in cui le relative pronunce concernono dei valori di stima adottati dopo la scadenza del termine concesso ai Cantoni per l'adeguamento delle loro legislazioni ai disposti della legge sull'armonizzazione (cfr. art. 72 LAID), conformemente all'art. 73 cpv. 1 LAID le decisioni di ultima istanza cantonale sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo. Ciò vale anche per i Cantoni, come il Ticino, che prevedono una procedura di stima indipendente e con rimedi giuridici cantonali propri (sentenze 2A.611/2004 del 21 aprile 2005, consid. 1 e 2A.402/2003 del 16 luglio 2004, consid. 1.1). 
In concreto, le decisioni avversate concernono dei valori di stima destinati ad entrare in vigore il 1° gennaio 2005 (cfr. l'art. 1 del decreto esecutivo cantonale, del 7 dicembre 2004, concernente l'entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino), ossia dopo il termine determinante del 1° gennaio 2001 (cfr. art. 72 LAID). Nonostante siano stati introdotti quali ricorsi di diritto pubblico, gli atti ricorsuali vanno perciò trattati quali ricorsi di diritto amministrativo, di cui adempiono peraltro le esigenze di forma (art. 108 OG). L'errata denominazione dei rimedi giuridici non nuoce ai ricorrenti (DTF 130 I 312 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b; 124 I 223 consid. 1a; cfr. anche DTF 131 I 145 consid. 2.1 concernente la conversione di un ricorso di diritto amministrativo in un ricorso di diritto pubblico). Irrilevante, per quanto attiene al ricorso esperibile, è pure il fatto che i giudizi impugnati siano di per sé fondati, in primo luogo ed in maniera più diretta, sul diritto cantonale (DTF 130 II 202 consid. 1). 
2.2 Gli atti di ricorso sono stati presentati il 12 settembre 2005 in riferimento sia alla sentenza cantonale del 2 agosto 2005 sia alle tre decisioni emanate dal Tribunale delle espropriazioni già il 30 giugno 2005. Se, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 34 cpv. 1 lett. b OG), l'impugnativa appare pacificamente tempestiva per quanto concerne la pronuncia più recente, il rispetto del termine di trenta giorni (art. 106 cpv. 1 OG) è tutt'altro che manifesto in relazione ai precedenti giudizi. I ricorrenti rilevano semplicemente di aver ricevuto tutte e quattro le decisioni il 3 agosto 2005. Di per sé, l'ordine di trattenere la corrispondenza presso l'ufficio postale impartito dal loro rappresentante non è però determinante. Valgono piuttosto le regole usuali in tema di notificazione di invii raccomandati e relativa finzione: se non viene ritirato entro sette giorni dall'emissione dell'apposito avviso al destinatario, di principio l'invio viene ritenuto comunque notificato l'ultimo giorno di questo termine (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa e 2b; 123 III 492 consid. 1; sentenza H 134/04 del 22 febbraio 2005, in: RtiD II-2005 n. 45, consid. 2). Di conseguenza, visto che le decisioni del 30 giugno 2005 sono state spedite il 4 luglio seguente, la loro notificazione va di principio considerata avvenuta il 12 luglio. Il termine di ricorso, la cui decorrenza è stata interrotta dalle ferie dal 15 luglio al 15 agosto, è quindi giunto a scadenza proprio lunedì 12 settembre 2005. I gravami risultano pertanto tempestivi anche in riferimento ai giudizi del 30 giugno, senza peraltro doversi interrogare sull'eventuale rilevanza del fatto che il rappresentante dei ricorrenti, oltre a disporre il fermo-posta, avrebbe pure informato il Tribunale delle espropriazioni riguardo alla sua assenza durante il mese di luglio (cfr. DTF 119 V 89 consid. 4b/aa; sentenza H 134/04 del 22 febbraio 2005, in: RtiD II-2005 n. 45, consid. 2). 
2.3 Fatta eccezione per la decisione riguardante la particella zzz di Arbedo-Castione, le sentenze cantonali concernono la stima di fondi di cui i ricorrenti, quali componenti di una comunione ereditaria, sono proprietari in comune (art. 602 e 652 CC). Essi sono pertanto pacificamente legittimati a ricorrere (art. 73 cpv. 2 LAID e 103 lett. a OG). Per quanto attiene al mappale menzionato, la potestà ricorsuale va invece ovviamente riconosciuta soltanto a D.A.________. Posta questa ulteriore precisazione, le impugnative risultano di massima ammissibili dal profilo degli art. 73 LAID e 97 segg. OG. 
3. 
Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, le decisioni impugnate emanano da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
Nell'ambito della procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale, che comprende in particolare anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 131 II 361 consid. 2; 130 III 707 consid. 3.1; 130 I 312 consid. 1.2). Conformemente all'art. 114 cpv. 1 OG, esso non è legato alle conclusioni delle parti e può accogliere o respingere il ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati (DTF 131 II 361 consid. 2; 130 I 312 consid. 1.2). La medesima istanza verifica inoltre con libero potere di cognizione la conformità del diritto cantonale e della sua applicazione alla legge federale sull'armonizzazione. Ciò non toglie che laddove il diritto cantonale non presenta una connessione sufficientemente stretta con il diritto federale - vale a dire non riguarda una delle materie regolate in maniera imperativa nei titoli secondo a quinto e sesto, capitolo 1, della LAID - eventuali censure concernenti la sua applicazione siano comunque esaminate sotto l'angolo ristretto dell'arbitrio, come nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (DTF 131 II 710 consid. 1.2; 130 II 202 consid. 3.1; 128 II 56 consid. 2b). 
4. 
4.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2, 1a frase LAID, i fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura sono stimati al loro valore reddituale. In ossequio a questo disposto, l'art. 43 cpv. 1, 1a frase della legge tributaria ticinese, del 21 giugno 1994 (LT), prevede che i proprietari di terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale possono chiedere all'autorità di tassazione di essere imposti per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di fr. 2.-- il mq. 
I ricorrenti sostengono in primo luogo che la determinazione del valore di reddito dei fondi agricoli non edificati non può avvenire, per i Comuni di Arbedo-Castione e di Claro, secondo la carta delle idoneità agricole, in quanto la stessa non sarebbe ancora stata approvata. A questo proposito, essi omettono tuttavia di considerare che tale carta è stata allestita contestualmente all'elaborazione del piano direttore cantonale e che di conseguenza, al pari di questo documento, è diretta unicamente alle autorità pianificatorie (art. 9 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]; cfr. anche DTF 119 Ia 285 consid. 3b; 111 Ia 129 consid. 3c; sentenza 1P.675/2004 del 12 luglio 2005, in: RtiD II-2005 n. 16, consid. 2.3). Per certi versi, la carta delle idoneità agricole rappresenta pertanto uno strumento interno, come rettamente rileva l'Ufficio cantonale di stima nelle proprie osservazioni del 15 novembre 2005 (sul piano direttore e, per analogia, sulla carta delle idoneità agricole, cfr. anche Adelio Scolari, Commentario LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1996, n. 121). Non v'è dubbio che essa assegna effettivamente il comparto in cui sono situati i fondi oggetto della vertenza alla "zona climatica A6", ossia alle zone di pianura più favorevoli all'agricoltura, per le quali il valore di reddito è stimato in fr. 0.40 al mq. 
Certo, dev'essere di principio possibile rimettere in discussione questa classificazione nell'ambito della procedura di stima ufficiale (cfr., per analogia, DTF 119 Ia 285 consid. 3b). I ricorrenti non sollevano tuttavia alcun argomento che faccia apparire il parametro adottato per il calcolo del reddito come addirittura arbitrario (cfr. consid. 3). Il semplice appunto secondo cui le attitudini climatiche per l'agricoltura sono fondate su atti risalenti a trent'anni or sono non basta certo per ritenere del tutto inadeguati gli strumenti di lavoro utilizzati dalle autorità cantonali. D'altronde il valore metrico applicato si situa largamente al di sotto del limite massimo previsto dall'art. 43 cpv. 1, 1a frase LT per la fissazione del valore di reddito del terreno agricolo. Laddove mancano cifre concrete, tale valore va giustamente stimato secondo criteri oggettivi. Così come la giurisprudenza riconosce ad esempio che è impossibile stabilire in ogni singolo caso il valore locativo in ragione di una ben precisa percentuale del valore venale (DTF 125 I 65 consid. 3c), è parimenti escluso di poter fissare il valore di reddito con una precisione dell'ordine dei centesimi. Il ricorso a determinati parametri forfettari è imprescindibile, considerato che la stima ufficiale degli immobili viene determinata nel quadro di una procedura su larga scala, in cui occorre tener conto anche di aspetti di praticabilità e di economicità dell'attività amministrativa. In questo senso, per semplificare il procedimento, sono ammesse soluzioni schematiche, anche se in tal modo vengono forzatamente trascurate alcune specificità dei singoli casi e non viene perfettamente garantita la parità di trattamento (DTF 131 I 291 consid. 3.2.1 e 3.2.2; 128 I 240 consid. 2.3; 125 I 65 consid. 3c; sentenza 2P.36/1999 del 3 novembre 2000, in: Pra 2001 n. 98, consid. 2c). La censura principale addotta dai ricorrenti si rivela pertanto infondata. 
4.2 I ricorrenti fanno inoltre valere che le stime contestate sono lesive della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Mentre dinanzi all'istanza precedente essi postulavano la presa in conto di valori di reddito più ridotti (fr. 0.10/mq, rispettivamente fr. 0.-), in questa sede essi si esprimono per contro in senso opposto. Sostengono infatti che se alla terra coltivata va riconosciuta un'importanza vitale, la stima deve essere sensibilmente più elevata. La valutazione operata equivarrebbe invece ad un'espropriazione materiale, non permettendo ai proprietari, in un periodo di liberalizzazione per il settore primario, di accendere ipoteche e di finanziare quindi le attività agricole. 
A prescindere dall'ammissibilità processuale di questa nuova argomentazione, non è dato di vedere in che modo una stima immobiliare modesta possa risultare in conflitto con la garanzia della proprietà (diversamente dal caso di una stima molto elevata che, a determinate condizioni, può implicare un'imposizione confiscatoria; cfr. sentenza 2A.402/2003 del 16 luglio 2004, consid. 3). Manifestamente non è inoltre ravvisabile un'espropriazione materiale, poiché la determinazione del valore dei fondi non impedisce in alcun modo ai ricorrenti di continuare ad utilizzarli e fruirne. 
4.3 I ricorrenti si prevalgono infine implicitamente anche di una violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost., criticando il fatto che l'ing. F.________, di cui avevano chiesto la ricusa, secondo l'intestazione delle tre sentenze del 30 giugno 2005 è comunque stato inserito nella composizione dei relativi collegi giudicanti. 
Il Tribunale delle espropriazioni sostiene di essere incorso semplicemente in un errore di trascrizione. In effetti, come comunicato ai ricorrenti con lettere del 23 maggio 2005, l'ing. F.________ sarebbe in realtà stato sostituito dal supplente ing. G.________, il quale avrebbe assunto a pieno titolo il ruolo di membro, presenziando ai sopralluoghi e partecipando alle delibere. Ora, oltre che dagli scritti citati, l'avvenuta sostituzione è dimostrata pure dai verbali di sopralluogo, da cui risulta effettivamente la presenza a tali atti istruttori del nuovo membro e l'assenza invece di quello ricusato, come del resto espressamente riconosciuto anche nei ricorsi. L'art. 40 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPAmm), riprendendo un principio generale, prevede che un'autorità rettifichi una propria decisione tra l'altro quando la stessa contiene errori di redazione. Tra questi vengono normalmente annoverati anche gli errori nell'indicazione dei membri dell'autorità giudicante (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 3.4 ad art. 145 OG, con riferimenti). In concreto, il Tribunale delle espropriazioni non ha invero proceduto alla correzione del rubrum delle sentenze impugnate, che di per sé presuppone comunque una richiesta scritta di una delle parti (cfr. art. 40 LPAmm). Sulla base degli atti, è tuttavia fondato ritenere che la Corte cantonale sia stata composta e si sia pronunciata senza la partecipazione dell'ing. F.________. La critica dei ricorrenti va perciò respinta. Ciononostante, pur considerando che essi avrebbero potuto chiedere ragguagli e la rettifica dei giudizi direttamente all'istanza inferiore, è in ogni caso pur vero che su questo punto il tenore formale delle decisioni poteva di primo acchito giustamente indurli a ricorrere. Di questo aspetto si giustifica di tener conto nell'ambito dell'assunzione delle spese processuali (cfr. consid. 5). 
5. 
Sulla base delle considerazioni che precedono, i gravami, inoltrati quali ricorsi di diritto pubblico, ma ricevibili quali ricorsi di diritto amministrativo, si rilevano infondati e vanno perciò respinti. 
Secondo soccombenza, le spese processuali vanno di principio poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG). Considerato tuttavia che, come esposto, le procedure ricorsuali sono riconducibili in una certa misura ad errori di trascrizione commessi dalla Corte cantonale, appare adeguato che la metà di detti oneri siano sopportati dallo Stato del Cantone Ticino, i cui interessi pecuniari sono palesemente in gioco (art. 156 cpv. 2 e 3 OG). Non risultano infine adempiute le condizioni che giustifichino l'assegnazione di ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Le cause 2P.271/2005, 2P.272/2005, 2P.273/2005 e 2P.274/2005 sono congiunte. 
2. 
Trattati quali ricorsi di diritto amministrativo, i ricorsi di diritto pubblico sono respinti. 
3. 
La tassa di giustizia complessiva di fr. 3'000.-- viene posta per metà a carico dei ricorrenti, in solido, e per l'altra metà a carico dello Stato del Cantone Ticino. 
4. 
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti nonché all'Ufficio di stima e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 luglio 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: