Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_408/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 novembre 2013  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Borella, Pfiffner, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
V.________, Italia, patrocinato dall'avv. Marco Probst, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 25 aprile 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
V.________, cittadino italiano nato nel 1949, dal 1968 ha lavorato in Svizzera in qualità di aiuto meccanico solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Dopo la comparsa di problemi dorso cervicali e lombari, nel 1996 ha presentato una domanda di prestazioni AI. Mediante decisione del 23 ottobre 1998 l'Ufficio AI del Canton X.________ gli ha erogato una mezza rendita, stanti una capacità lavorativa residua del 60% in attività sostitutive leggere rispettose di alcuni limiti funzionali e una incapacità di guadagno del 54%. 
Con il rientro dell'assicurato in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), divenuto nel frattempo competente, ha avviato due procedure di revisione (2001 e 2004) che non hanno evidenziato sostanziali cambiamenti della capacità lavorativa dell'interessato e hanno confermato il diritto alla mezza rendita AI. In occasione di una terza procedura di revisione avviata d'ufficio nel 2008, l'assicurato ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute. Dopo un lungo iter processuale, sfociato nella pronuncia del 24 gennaio 2011 con cui il Tribunale amministrativo federale aveva ordinato all'amministrazione di procedere con un complemento istruttorio, l'UAIE ha incaricato il dott. B.________ di rendere una valutazione specialistica di natura neurologica. Con rapporto del 7 marzo 2012 il perito ha ritenuto che la situazione, dal punto di vista clinico, era identica a quella riscontrata nel 1998 e che l'assicurato poteva svolgere un'attività leggera in misura di almeno il 50%. Posto come anche il perito avesse ravvisato una situazione invariata dal profilo clinico e come dunque la conclusione leggermente divergente in merito al grado di capacità lavorativa residua in attività sostitutiva costituisse tutt'al più una diversa valutazione di una situazione rimasta uguale e pertanto non giustificasse una modifica del diritto alla rendita, l'UAIE ha confermato il diritto alla mezza prestazione (decisione del 29 maggio 2012, preavvisata il 4 aprile precedente). 
 
B.   
Nuovamente adito dall'assicurato con il patrocinio di Y.________, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per giudizio del 25 aprile 2013. Aderendo alla valutazione del dott. B.________ sul fatto che la situazione valetudinaria dell'assicurato non avesse subito sostanziali modifiche rispetto al momento del (primo) riconoscimento della mezza rendita, i primi giudici hanno rinunciato a effettuare un nuovo raffronto dei redditi e hanno negato un aggravamento del grado d'invalidità. 
 
C.   
V.________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale chiede di annullare il giudizio di primo grado e di riconoscergli una rendita intera. In via subordinata domanda di rinviare gli atti all'istanza precedente per complemento istruttorio sugli aspetti economici e per nuovo giudizio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'istanza precedente ha correttamente esposto le regole disciplinanti la revisione del diritto a una rendita AI (art. 17 LPGA; DTF 134 V 131 consid. 3 pag. 132; 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che la divergente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr. SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, 9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti). Eventuali differenze fondate unicamente su un diverso apprezzamento sono irrilevanti dal profilo del diritto alla revisione e devono pertanto essere distinte dalle modifiche fattuali che invece giustificano una revisione (Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, n. 490). Una conclusione medica che diverge da una precedente nonostante lo stato di salute esaminato non si sia modificato in maniera sostanziale è perlopiù riconducibile a un esercizio divergente del potere di apprezzamento medico (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 ibidem con riferimento). È quanto si verifica anche in concreto con la valutazione del dott. B.________ il quale, nonostante un quadro valetudinario rimasto essenzialmente invariato - come riconosce ormai pacificamente in questa sede anche il ricorrente - è giunto a una conclusione parzialmente divergente in merito al grado di (in) capacità lavorativa residua che non giustifica (da sola) una revisione del diritto alla rendita e che peraltro neppure è (più) richiamata dall'insorgente a sostegno della sua tesi. 
 
3.   
 
3.1. Il ricorrente rimprovera per contro ai primi giudici una violazione del diritto federale per non avere tenuto conto del principio giurisprudenziale in base al quale una rendita può essere ugualmente rivista se, pur essendo lo stato di salute rimasto invariato, le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito una modifica importante (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 segg.; 113 V 273 consid. 1a pag. 275). In particolare l'insorgente si duole del fatto che il Tribunale amministrativo federale non avrebbe esaminato nella fattispecie se fosse intervenuta una modifica dal profilo economico-lavorativo suscettibile di incidere sul suo grado d'invalidità. Modifica che egli ravvisa segnatamente nella circostanza che al momento dell'emanazione della decisione amministrativa era sessantatreenne. Alla luce di ciò e del fatto che egli sarebbe praticamente analfabeta (con la frequentazione di soli tre anni di scuola), che avrebbe sempre svolto la stessa attività professionale e che presenta (va) una capacità lavorativa ridotta al 60%, per di più con alcuni limiti funzionali, i giudici di prime cure avrebbero dovuto concludere che le possibilità d'impiego erano in concreto del tutto irrealistiche e che la sua capacità lavorativa residua non era economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro. Di conseguenza rivendica il diritto a una rendita intera stante un grado d'incapacità al guadagno del 100%.  
 
3.2. Dinanzi al Tribunale federale, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui la condizione di cui all'art. 99 LTF sarebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Un fatto è segnatamente nuovo se non è stato allegato davanti all'autorità precedente. Esso è ugualmente nuovo se, benché allegato, non è stato ritenuto nella decisione impugnata. Questo perché il Tribunale federale è di massima chiamato a controllare la corretta applicazione del diritto sulla base di una situazione fattuale tracciata definitivamente dall'autorità precedente (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 8 e 13 all'art. 99). Si può per contro presentare dinanzi al Tribunale federale una nuova motivazione giuridica purché questa poggi su fatti regolarmente sottoposti all'apprezzamento della giurisdizione precedente e accertati nella decisione impugnata (v. DTF 136 V 362 consid. 4.1 pag. 366 con riferimenti).  
 
Nella fattispecie, l'invocata modifica della situazione economico-lavorativa che non permetterebbe più, per le ragioni sopra esposte, di sfruttare la propria capacità lavorativa residua in un mercato equilibrato del lavoro, costituisce un fatto nuovo addotto per la prima volta in questa sede dal nuovo patrocinatore benché potesse esserlo agevolmente già in prima istanza da quello precedente. Sennonché né con il ricorso né con la replica al Tribunale amministrativo federale la questione è stata sollevata. Anche per questo motivo, l'insorgente non può ora rimproverare ai primi giudici di non avere applicato la giurisprudenza che definisce i limiti dell'esigibilità per un assicurato prossimo all'età di pensionamento di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b e 4c, confermata in SVR 2003 IV n. 35 pag. 107, I 462/02, consid. 2.3 e 3.2). Per poterne pretendere l'applicazione l'interessato avrebbe quantomeno dovuto - nell'ambito dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 120 V 357 consid. 1a pag. 360) che gli imponeva, poiché certamente possibile ed esigibile, un simile comportamento - addurre in quella sede tutti gli elementi che permettessero se del caso di ammetterla nella specifica circostanza. Né il Tribunale federale può ora essere chiamato a porvi rimedio perché dovrebbe fondare il proprio giudizio su fatti almeno in parte nuovi che non sono stati accertati dall'istanza precedente. 
 
4.   
Non potendo prendere in considerazione i fatti nuovi invocati, la pronuncia impugnata va confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 novembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti