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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.46/2002 /mde 
 
Sentenza del 18 giugno 2002 
I Corte civile 
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Corboz e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
A.________. 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
attori, 
tutti patrocinati dall'avv. Roberto Cogliati, via Cantonale 53, casella postale 235, 6918 Figino, 
 
contro 
 
Assicurazione E.________, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Angelo Tarchini, via P. Lucchini 5, 6901 Lugano. 
 
contratto di mutuo; azione di disconoscimento di debito, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.________, B.________, C.________ e D.________ sono proprietari della part. n. XXX RFD di Lugano. 
 
Nel 1991 essi hanno ottenuto dall'Assicurazione E.________ un credito di costruzione garantito da varie cartelle ipotecarie e polizze d'assicurazione. Il rapporto contrattuale è poi stato modificato più volte; l'ultimo cambiamento risale all'11 novembre 1993, quando il mutuo è stato portato a fr. 4'000'000.--. Il contratto è stato disdetto dalla creditrice con effetto al 31 dicembre 1994 per inadempienza dei debitori. 
 
L'8 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato le opposizioni interposte dai mutuatari ai precetti esecutivi fatti spiccare dalla mutuante nei loro confronti per l'incasso di fr. 4'000'000.-- oltre interessi al 4.75% dal 22 novembre 1996, rispettivamente fr. 420'904.85 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997. Queste decisioni sono state confermate dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 31 marzo 1998. 
 
Il 28 aprile seguente gli escussi hanno quindi adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, onde ottenere il disconoscimento del debito per fr. 3'076'840.90. La petizione è stata integralmente respinta dal Segretario assessore con sentenza del 29 dicembre 2000. 
 
L'appello inoltrato dai soccombenti è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 18 dicembre 2001. 
2. 
Contro quest'ultimo giudizio gli attori sono insorti dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 30 gennaio 2002. Prevalendosi della violazione degli art. 32 e segg. CO essi postulano la modifica della sentenza cantonale nel senso delle domande presentate dinanzi alle istanze inferiori. 
 
Con risposta del 17 aprile 2002 la convenuta ha proposto l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della pronunzia impugnata. 
3. 
L'azione di disconoscimento di debito è fondata sull'inadempienza contrattuale della convenuta. Gli attori sostengono di aver concordato che gli artigiani avrebbero potuto essere pagati solo dopo la verifica delle fatture da parte della direzione lavori e dietro presentazione di ordini di bonifico firmati da loro stessi; in contrasto con tali accordi la convenuta avrebbe invece dato seguito ad ordini di versamento firmati dal solo F.________ per conto della G.________ S.A., i quali non fruivano di alcun potere di rappresentanza nei loro confronti. Tale comportamento avrebbe causato loro un notevole pregiudizio, ravvisabile sia nel pagamento di somme ingiustificate agli artigiani, sia nelle perdite verificatesi successivamente nel quadro della locazione dello stabile. 
 
Le tesi degli attori sono state respinte per due ragioni. D'un canto, dopo un approfondito riassunto della dottrina e della giurisprudenza concernenti la rappresentanza (art. 32 segg. CO) ed esaminati i mezzi di prova agli atti, il Tribunale d'appello ha ammesso l'esistenza di un rapporto di rappresentanza tra gli attori e la G.________ S.A. o F.________, perlomeno nella forma della cosiddetta procura esterna apparente. Dall'altro, i giudici cantonali hanno osservato che, a prescindere dalla questione della rappresentanza, gli attori non hanno comunque provato, e in parte nemmeno sostanziato, il danno che affermano di aver subito a causa dell'inadempienza della convenuta. 
4. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a). 
4.1 Per costante giurisprudenza, qualora la decisione cantonale sia fondata su due motivazioni indipendenti l'una dall'altra, il Tribunale federale entra nel merito al ricorso solo se vengono censurate entrambe (DTF 121 III 46 consid. 2), se necessario mediante l'introduzione di due gravami differenti (DTF 115 II 300 consid. 2). 
 
In concreto, gli attori hanno presentato solo un ricorso per riforma, in ingresso del quale precisano, esplicitamente, l'intenzione di censurare in particolare la violazione dell'art. 32 segg. CO. Rivolta soltanto contro una delle due motivazioni indipendenti riassunte al considerando precedente, l'impugnativa si avvera pertanto d'acchito inammissibile. 
4.2 A prescindere da quanto precede, l'allegato risulta inammissibile anche perché non è conforme alle esigenze di motivazione poste dalla legge. 
 
Agli attori pare infatti sfuggire che il ricorso per riforma è proponibile solo in caso di violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG) e che - fatti salvi casi eccezionali che nella fattispecie non si verificano né, comunque, vengono allegati - nell'ambito di tale giurisdizione il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento dei fatti e dall'apprezzamento delle prove contenuti nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG, art. 63 cpv. 2 OG; cfr. DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). 
4.2.1 Ciò comporta, in particolare, l'inammissibilità della censura sollevata - sommariamente - nella parte finale dell'atto di ricorso in merito al danno. Gli attori si limitano infatti ad elencare le prove che, a loro modo di vedere, avrebbero permesso alla Corte cantonale di accertare il pregiudizio subito. 
 
 
Essi dimenticano che l'assunzione delle prove è retta dal diritto cantonale e, soprattutto, che i giudici ticinesi non hanno esaminato i loro argomenti in merito alle prove rifiutate dal Pretore a causa dell'assenza di una domanda in tal senso conforme ai requisiti di forma prescritta dal codice di procedura civile ticinese. 
4.2.2 Alla stessa conclusione si deve giungere per le critiche mosse alla decisione sull'ammontare dell'indennità per ripetibili e delle spese giudiziarie. Anche in questo caso si tratta di questioni regolate dal diritto cantonale, che il Tribunale d'appello non ha esaminato per ragioni di ordine procedurale. Come rettamente osservato dalla convenuta, i requisiti per l'applicazione dell'art. 157 OG non sono adempiuti: tale norma permette infatti al Tribunale federale di rivedere, eccezionalmente, il giudizio cantonale su spese e ripetibili soltanto se il ricorso per riforma è ammissibile e la decisione impugnata è modificata nel merito (DTF 122 III 301 consid. 1b a pag. 304 in fine). 
5. 
In conclusione il ricorso per riforma è integralmente irricevibile. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico degli attori in solido, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 20'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 giugno 2002 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: