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[AZA 7] 
H 59/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 18 settembre 2000 
 
nella causa 
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. P.________, 
 
contro 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari esperito in data 22 maggio 1998, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a verifica (1994-1997) l'A. ________, di L.________, aveva corrisposto al fiduciario commercialista M.________, il quale dal 1° aprile 1994 esercitava a titolo principale l'attività dipendente di contabile presso la Casa medicalizzata per persone anziane del Comune di P.________, una retribuzione di complessivi fr. 107 156.-, sulle cui prestazioni non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. 
Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente e rilevato che le stesse non erano state notificate all'AVS, la Cassa ha preteso dall'A. ________ il pagamento dei contributi paritetici non saldati. Contemporaneamente ha intimato a M.________ una decisione 1° luglio 1998, nella quale indicava le riprese effettuate, corrispondenti in totale a fr. 16 086. 45 di contributi paritetici arretrati. 
 
B.- Contro il provvedimento amministrativo M.________ è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adducendo che quanto aveva percepito dall'A. ________ doveva essere considerato come provento da attività lucrativa indipendente. 
Con giudizio del 4 gennaio 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Si basava in sostanza sulle fatture regolarmente inviate dall'interessato all'A. ________ e sulla circostanza che alla stessa egli aveva fatturato anche diverse spese. Riteneva non essere determinante che i proventi in questione fossero stati definiti dall'autorità tributaria cantonale come reddito da indipendente, ma che di rilievo era il fatto che l'insorgente medesimo avesse a suo tempo chiesto alla Cassa lo stralcio dalla categoria degli indipendenti con effetto dal 1° aprile 1994. 
 
C.- Patrocinato dall'avv. P.________, di C.________, M.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede, protestate spese e ripetibili, l'annullamento della querelata pronunzia. A sostegno del gravame ha prodotto diversi documenti. 
L'Associazione A.________ (in precedenza A.________) propone di accogliere il ricorso, mentre la Cassa, che a sua volta ha allegato documenti a suffragio del proprio parere, ne postula la reiezione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- a) La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG; cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege pagg. 286 e 314). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte è svincolata dalle conclusioni delle parti (art. 114 cpv. 1 OG). 
 
b) La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
 
2.- a) Oggetto della vertenza è il tema di sapere se la retribuzione di fr. 107 156.- percepita da M.________ - esercitante un'attività dipendente a titolo principale - per la sua attività di contabile svolta negli anni 1994-1997 per l'Associazione A.________ sia da considerare come provento da attività lucrativa dipendente o indipendente. 
 
b) In materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. 
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri". 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 172 consid. 3c, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. pure DTF 110 V 79). 
 
3.- a) Nel caso in esame, Cassa e giudice di prime cure hanno ritenuto che dalle fatture regolarmente inviate dal ricorrente all'Associazione A.________, per un importo di fr. 1800.- al mese, inclusa la tredicesima, risultasse chiaramente trattarsi di elementi tipici di un vero e proprio salario. Alla stessa conclusione essi giunsero rilevando che l'insorgente aveva fatturato all'Associazione le diverse spese attinenti a tale attività, in quanto ciò indicherebbe che egli non è incorso in un rischio di tipo imprenditoriale. Indifferente al proposito era il fatto che nella notifica di tassazione fiscale 1997/1998 i proventi fossero stati definiti come reddito da indipendente, dal momento che la qualifica di un reddito non è determinante per le casse di compensazione e per il giudice delle assicurazioni sociali. Infine, hanno addotto le precedenti istanze, lo stesso ricorrente aveva chiesto lo stralcio dalla categoria degli indipendenti con effetto dal 1° aprile 1994. 
 
b) Il ricorrente contesta risolutamente questo apprezzamento. 
Fa valere che il conferimento ad un fiduciario commercialista esterno dell'incarico di tenuta della contabilità da parte di una persona giuridica configura abitualmente gli estremi di un rapporto di mandato. Espone che dal 1° aprile 1994, dopo aver svolto l'attività di fiduciario indipendente, è impiegato quale dipendente a tempo pieno presso la Casa medicalizzata per persone anziane del Comune di Paradiso in qualità di contabile. Unicamente per questo motivo egli a suo tempo aveva chiesto lo stralcio dalla categoria degli indipendenti con effetto dalla medesima data, pur conservando tuttavia il proprio titolo professionale. Nel tempo libero, in accordo con il proprio datore di lavoro, egli si occupa della contabilità di alcuni clienti - tra i quali l'Associazione A.________, il cui incarico gli era stato conferito con lettera del 1° marzo 1989 - che si erano rivolti a lui quando ancora svolgeva l'attività di fiduciario. Asserisce di non essere in alcun modo integrato nell'organizzazione dell'Associazione, di non possedere alcun ufficio presso la medesima, di aver sempre svolto il mandato affidatogli nei locali della propria abitazione, di sopportare personalmente l'affitto di tali locali e di assumere sia le spese per le infrastrutture che quelle generali d'ufficio. Precisa che non esiste alcun tipo di rapporto di subordinazione con la sua mandante, non ricevendo egli alcuna istruzione e scegliendo liberamente tanto gli orari durante i quali svolge il mandato quanto gli strumenti necessari per fornirle il risultato promesso. Spiega il motivo per cui la retribuzione è versata nella forma di uno stipendio, pur essendo lo stesso in realtà un onorario: si tratta a suo dire di un prezzo forfetario annuo predeterminato, che per necessità pratiche viene pagato in rate mensili, inclusa una tredicesima, ma senza alcuna indennità per lavoro straordinario, malattia o vacanze. Nulla di eccezionale si potrebbe intravedere nemmeno nella fatturazione delle spese accessorie, le quali vengono regolarmente esposte e rifuse come in qualsiasi tipo di mandato. Rammentando che il rapporto contrattuale può essere disdetto in qualunque momento, adduce che il rischio imprenditoriale viene sopportato da lui personalmente, dato che egli finanzia sia gli investimenti effettuati per l'allestimento dell'ufficio che i premi di un'assicurazione responsabilità civile stipulata a copertura di eventuali danni nell'esercizio della sua professione di fiduciario. Infine, il ricorrente fa notare, rilevando che il calcolo effettuato dalla Cassa sarebbe manifestamente errato, di non svolgere attività indipendente solo per l'Associazione in parola, bensì anche per altri mandanti. 
 
4.- Dalle considerazioni suesposte, le quali risultano attendibili sotto ogni aspetto, emerge che il giudizio di primo grado è fondato su un accertamento incompleto dei fatti e su un abuso del potere di apprezzamento. I diversi elementi del caso concreto indicano in effetti concordemente e in modo convincente la sussistenza di un rapporto quantomeno parificabile ad un mandato e quindi di una retribuzione a seguito di attività lucrativa indipendente. In queste condizioni, la pronunzia cantonale e la decisione amministrativa devono essere annullate. 
 
5.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). 
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), per cui esse devono essere messe a carico della Cassa opponente. 
Vincente in causa, M.________, assistito da un legale, ha diritto a ripetibili per la sede federale (art. 135 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo, in quanto ricevibile, 
è accolto nel senso che il giudizio del Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 gennaio 
2000 e la decisione della Cassa del 1° luglio 
1998 sono annullati nella misura in cui riferiti a 
contributi di diritto federale. 
 
II.Le spese giudiziarie per la procedura federale, consistenti in una tassa di giustizia di fr. 1400.-, sono poste a carico della Cassa opponente. 
 
 
III. L'anticipo spese di fr. 1400.- prestato dal ricorrente viene retrocesso. 
 
 
IV. La Cassa di compensazione del Cantone Ticino verserà a M.________ la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Associazione 
A.________, e all'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali. 
Lucerna, 18 settembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: