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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.559/2002 /bom 
 
Sentenza del 21 novembre 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Yersin, 
cancelliere Cassina. 
 
A.B.________, 
ricorrente, rappresentata da Giorgio Snozzi, via Bossi 12, 
casella postale 2705, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
rinnovo del permesso di dimora 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
9 ottobre 2002 del Tribunale cantonale amministrativo 
del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
A.B.________ (1971), cittadina slovena, si è sposata a Lugano il 6 maggio 1998 con il cittadino elvetico B.B.________ (1948). Dopo un soggiorno nel suo Paese d'origine, il 30 settembre 1998 ella è tornata in Svizzera, dove le è stato rilasciato un permesso di dimora per vivere con il marito. I coniugi B.________ hanno preso in locazione a partire dal 1° dicembre 1998 un piccolo appartamento a Lugano. Il contratto da loro sottoscritto prevedeva tuttavia l'alloggio per una sola persona. Nell'ottobre 1999 B.B.________ si è trasferito a Bellinzona, mentre che la moglie è andata a vivere a Massagno in un appartamento adibito ad uso personale. Su richiesta dell'autorità amministrativa, nell'autunno 2001 la Polizia cantonale ticinese ha compiuto degli accertamenti in merito alla situazione matrimoniale dei coniugi B.________. Fondandosi sulle emergenze di questa inchiesta, il 6 maggio 2002 la Sezione ticinese dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora a A.B.________, visto che non viveva più con il marito dall'ottobre 1999. La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato e in seguito, il 9 ottobre 2002, dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Entrambe le istanze hanno considerato manifestamente abusivo da parte di A.B.________ il fatto di appellarsi ad un matrimonio esistente soltanto formalmente, al solo scopo di poter continuare a risiedere in Svizzera. 
B. 
Il 13 novembre 2002 A.B.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del predetto giudizio cantonale e il rinvio della causa al Tribunale amministrativo o, in via subordinata, all'autorità di prime cure. Lamenta la violazione dell'art. 7 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) e del principio d'uguaglianza. Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta alle autorità cantonali e quelle federali. 
 
Diritto: 
1. 
Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. La ricorrente, sposata con un cittadino svizzero, può quindi adire il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo per contestare il mancato rinnovo di una simile autorizzazione (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Di conseguenza il presente gravame, inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), è ricevibile. 
2. 
2.1 La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di avere accertato in maniera unilaterale e lacunosa i fatti rilevanti per il giudizio. Sostiene di avere vissuto divisa dal marito per all'incirca due anni e mezzo a causa del persistere tra di loro di problemi coniugali, ma di avere mantenuto con quest'ultimo dei contatti regolari. Afferma che, una volta superate dette difficoltà, essi hanno ricostituito un domicilio coniugale comune a partire dal 1° luglio 2002. Contesta la tesi del Tribunale amministrativo secondo cui il loro matrimonio sarebbe svuotato di ogni contenuto e scopo da circa tre anni e mezzo. Sostiene che la loro scelta di riprendere la vita in comune non può essere intesa come una manovra dettata dalle necessità di causa. Si lamenta inoltre del fatto che i giudici cantonali non hanno ritenuto opportuno sentire la testimonianza del marito. 
2.2 La ricorrente non spiega quali fatti sarebbero stati stabiliti in modo chiaramente errato: in verità, le sue critiche riguardano semmai il peso diverso che ella vorrebbe attribuire a determinati fatti, ossia il loro apprezzamento, ciò che costituisce, a non averne dubbio, una questione di diritto (art. 104 lett. a OG). Fatta questa precisazione, si deve dire che le sue censure sono infondate. Ella cerca di fare apparire la lunga separazione dal marito come la conseguenza di una normale e temporanea crisi coniugale. Sennonché, gli accertamenti compiuti dall'autorità di prime cure, e per essa dalla Polizia cantonale, indicano una realtà ben diversa. Dagli atti emerge infatti chiaramente che, perlomeno negli ultimi anni, le relazioni tra i coniugi B.________ sono state alquanto scarse se non addirittura nulle. Davanti alla polizia la ricorrente e il marito hanno fornito informazioni sovente contraddittorie in merito ai loro rapporti coniugali. Interrogato nel dicembre del 2001 in merito alla situazione della moglie, B.B.________ non è addirittura stato in grado di fornire le corrette generalità di quest'ultima, né ha saputo spiegare dove e in quali condizioni ella abitasse, a dimostrazione del fatto che già allora ciascuno dei due coniugi aveva ormai da tempo preso ad organizzare la propria vita in maniera del tutto autonoma. In simili circostanze, dev'essere condivisa la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici cantonali, secondo cui, il matrimonio tra i coniugi B.________ è ormai da tempo completamente svuotato di ogni contenuto. Il fatto che essi abbiano ripreso a convivere soltanto dopo che all'insorgente è stato negato il rinnovo del permesso di dimora appare effettivamente dettato più dai bisogni di causa di quest'ultima che dall'autentica volontà di ricomporre l'unione coniugale. Tenuto conto di tutto ciò, è quindi senza violare i diritti di parte dell'insorgente che la Corte cantonale, operando un apprezzamento anticipato delle prove, si è rifiutata di assumere la testimonianza di B.B.________, ritenendo sufficientemente chiara la fattispecie. Se ne deve dunque concludere che - come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, alla quale può essere fatto rinvio (art. 36 cpv. 3 OG) - la ricorrente, abusa dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS allorquando si richiama ad un matrimonio ormai esistente unicamente a livello formale, al solo scopo di poter continuare a fruire dell'autorizzazione di soggiornare in Svizzera (cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2 con numerosi rinvii). 
3. 
La ricorrente sostiene infine - riferendosi alle Istruzioni e commenti dell'Ufficio federale degli stranieri concernenti l'introduzione graduale dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681) - che quest'ultimo trattato riserverebbe al coniuge straniero di un cittadino comunitario residente in Svizzera un trattamento più favorevole di quello che invece l'art. 7 LDDS garantisce al coniuge straniero di un cittadino elvetico. A questo proposito va detto che la ricorrente, la quale non è né cittadina svizzera né cittadina comunitaria, non rientra tra i soggetti a cui si rivolge il suddetto accordo (cfr. art. 1 prima frase ALC) e, come tale, non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Per tale motivo ella non può far valere sotto questo profilo la violazione del principio di uguaglianza. Ammettere il contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione del trattato in questione a persone che, per via della loro nazionalità, ne sono manifestamente escluse. 
4. 
Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. La tassa di giustizia va dunque posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, contenuta nel gravame, è divenuta priva d'oggetto. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale degli stranieri. 
Losanna, 21 novembre 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: