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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.751/2003 /bom 
 
Sentenza del 22 dicembre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. X.________, 
 
contro 
 
avv. Y.________, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
nomina di un patrocinatore d'ufficio, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 7 novembre 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto: 
che il 10 settembre 2003 A.________ ha chiesto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) di nominare l'avv. X.________, già suo difensore di fiducia, quale patrocinatore d'ufficio in un procedimento penale aperto nei suoi confronti; 
che, con decisione del 12 settembre 2003, il GIAR ha designato quale patrocinatore d'ufficio l'avv. Y.________; 
che l'istante ha impugnato questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) chiedendo di annullarla e di nominare il legale proposto; 
che la CRP ha respinto con sentenza del 7 novembre 2003 il ricorso, ritenendo abusiva la richiesta; 
che l'istante impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e in via subordinata di designare l'avv. X.________ quale patrocinatore d'ufficio; 
che egli postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che nel ricorso è fatta valere una violazione degli art. 8 cpv. 1, 9, 29, 32 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU
che il ricorrente critica essenzialmente la mancata nomina da parte delle Autorità cantonali del suo precedente difensore di fiducia quale patrocinatore d'ufficio; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
e considerando in diritto: 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii); 
che, secondo l'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; contro altre decisioni incidentali esso è ammissibile soltanto se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG); 
che la decisione che respinge una domanda di sostituzione del difensore d'ufficio non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale: essa non riguarda però questioni di competenza o ricusazione secondo l'art. 87 cpv. 1 OG (DTF 126 I 207 consid. 1c); 
che, diversamente dal rifiuto dell'assistenza giudiziaria, essa non provoca, di massima, nemmeno un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 126 I 207 consid. 2b, 129 I 129 consid. 1.1); 
che in effetti, qualora un difensore d'ufficio dovesse violare ripetutamente e gravemente gli obblighi professionali e deontologici danneggiando l'accusato, esso deve essere tempestivamente sostituito d'ufficio (DTF 126 I 194 consid. 3d, 120 Ia 48 consid. 2b/bb); 
che il ricorso in esame deve quindi essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG
che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG); 
che le spese seguono quindi la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'avv. Y.________, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 dicembre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: