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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_748/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Comune di X.________, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni, 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2016.104). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 14 giugno 2016 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha emesso nei confronti di A.________ otto verbali di pignoramento da valere come attestati di carenza di beni nelle esecuzioni promosse dal Comune di X.________, dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera per una somma complessiva di fr. 15'766.10. 
 
Con sentenza 28 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso di A.________, annullando gli otto attestati di carenza di beni e retrocedendo l'incarto all'UE perché procedesse a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell'escussa e riesame della questione della pignorabilità della rendita d'invalidità versatale dalla B.________ SA. 
Il 5 ottobre 2016 l'UE ha notificato alla B.________ SA il pignoramento da subito dell'importo della rendita d'invalidità LAINF dovuta alla ricorrente (pari a fr. 2'674.--) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili. Il 4 novembre 2016 l'UE ha emesso il nuovo verbale di pignoramento a favore dei predetti creditori. 
 
2.   
Contro la notificazione di pignoramento 5 ottobre 2016 ed il verbale di pignoramento 4 novembre 2016 A.________ ha presentato due ricorsi datati 6 e 8 novembre 2016 dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. 
Con ordinanza 16 novembre 2016 l'autorità di vigilanza ha assegnato alla ricorrente un termine entro cui specificare le proprie spese indispensabili nel senso dell'art. 93 LEF e per produrre i relativi giustificativi. Con ordinanza 23 novembre 2016 la stessa autorità ha impartito alla ricorrente un altro termine per produrre ulteriore documentazione. Avendo ricevuto solo parte della documentazione richiesta, con ordinanza 6 febbraio 2017 l'autorità di vigilanza ha assegnato a A.________ un ultimo termine per produrre i documenti mancanti. 
 
Con ordinanza 7 luglio 2017 l'autorità di vigilanza ha chiuso l'istruttoria, dopo aver ottenuto l'acquisizione d'ufficio di parte della documentazione. Con sentenza 5A_564/2017 del 7 agosto 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A.________ contro quest'ultima ordinanza. 
Con sentenza 4 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusa del Giudice Jacques, respinto le richieste di sospensione delle esecuzioni e della procedura ricorsuale, e parzialmente accolto - nella misura della loro ammissibilità - i ricorsi 6 e 8 novembre 2016 di A.________, fissando il suo minimo esistenziale in fr. 1'785.70 (tenendo conto delle s pese per un abbonamento ai trasporti pubblici pari a fr. 35.25 e di maggiori costi della salute pari a fr. 38.20). 
 
3.   
C on ricorso in materia civile 25 settembre 2017 A.________ ha impugnato la sentenza 4 settembre 2017 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di accertare la nullità di tale sentenza così come delle precedenti decisioni 28 luglio 2016, 16 novembre 2016, 23 novembre 2016, 6 febbraio 2017 e 7 luglio 2017. 
Con scritto 5 ottobre 2017 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di attendere a breve una decisione dell'UE su una sua domanda di revisione, ciò che avrebbe potuto comportare il ritiro del ricorso in materia civile, e ha chiesto di " congelare il ricorso ". In assenza di successive indicazioni della ricorrente circa l'eventuale ritiro del gravame, malgrado il termine assegnatole a tale scopo (scaduto, dopo due proroghe, in data 16 gennaio 2018), la procedura dinanzi al Tribunale federale non può che continuare il suo corso. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.   
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. 
Nel prolisso rimedio all'esame la ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza di averle negato, segnatamente, il diritto di essere sentita, il diritto ad un equo processo, la garanzia della proprietà, il "diritto ad essere tutelata dagli abusi e arbitri e dinieghi di giustizia" e sostiene che le summenzionate decisioni violerebbero il principio del divieto di reformatio in peius. Le censure ricorsuali non soddisfano però le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente si limita infatti in sostanza a ripresentare gli stessi argomenti già esaminati e respinti dall'autorità inferiore, senza seriamente confrontarsi con i dettagliati e pertinenti ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 23 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini