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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_636/2021  
 
 
Sentenza del 25 agosto 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle finanze, 
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
avvisi di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.66). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso 19 aprile 2021 inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ dallo Stato del Cantone Ticino (per l'incasso di complessivi fr. 600.-- oltre interessi). 
 
2.  
Con ricorso depositato presso il Tribunale fe derale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 
 
3.  
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 e 30 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_634/2021, 5A_635/2021 e 5A_637/2021 pronunciate in data odierna). 
 
4.  
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4). 
 
5.  
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 25 agosto 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini