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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_503/2011 
 
Sentenza del 25 novembre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Municipio di X.________, 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
diniego di giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 settembre 2011 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con scritti del 23 novembre e 3 dicembre 2007, nonché 28 gennaio 2008, A.________ ha chiesto al Municipio di X.________ d'essere informato circa un incontro che l'autorità comunale aveva avuto con suo fratello B.________; 
 
che il 4 dicembre 2007 e il 29 gennaio 2008 il Municipio gli ha comunicato d'aver avuto, su richiesta del fratello, un incontro con lo stesso, limitandosi ad ascoltare le sue argomentazioni senza tuttavia, per incompetenza, entrare nel merito delle stesse, motivo per cui l'istante non ne era stato informato, ribadendo ch'esso non è competente per trattare la problematica; 
che il 14 giugno 2010 A.________, ritenendosi vittima di denegata giustizia, è insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendo d'invitare il Municipio a comunicargli "la veridicità dell'affermazione" seguente, "tutti concordano che ora qualche cosa bisogna veramente fare", contenuta in uno scritto che il fratello avrebbe indirizzato al Ministero pubblico; 
 
che il 25 agosto 2010 il Governo cantonale ha respinto il ricorso; 
 
che l'interessato ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare la decisione governativa e di ordinare al Municipio di rilasciargli un certificato di condotta; 
che la Corte cantonale, con giudizio del 20 settembre 2011, ha respinto il gravame; 
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii); 
che, come noto al ricorrente (vedi da ultimo sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011), secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
 
che il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che unico oggetto del litigio è la correttezza o meno della decisione governativa che ha negato l'asserito diniego di giustizia, ritenendola giustificata poiché il Municipio ha risposto, nei termini sopraccitati, al ricorrente; 
 
che al riguardo il ricorrente si limita in sostanza a contestare, tardivamente, la motivazione di merito addotta dal Municipio, insistendo sull'accennato procedimento penale, sfociato al suo dire in un decreto di non luogo a procedere, procedimento che esula manifestamente dall'oggetto del litigio; 
 
che la Corte cantonale ha ritenuto altresì che non è dato di vedere come la richiesta di confermare o meno un'affermazione riportata da terzi potrebbe sfociare in una procedura amministrativa; 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3); 
 
che il ricorrente si limita in sostanza, confondendo e mischiando procedure diverse, a criticare il contenuto del certificato di condotta, rilevando peraltro rettamente che dette procedure, oggetto delle sentenze del Tribunale federale 1C_251/2010 del 19 maggio 2010 e 1C_229/2010 del 31 maggio 2010, da lui richiamate, sono cresciute in giudicato; 
 
ch'egli non spiega tuttavia perché, in siffatte circostanze, la tesi della Corte cantonale, secondo cui la questione del rilascio di un certificato di condotta esula dall'oggetto del litigio, sarebbe arbitraria; 
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato (art. 42 cpv. 2 LTF), dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF; 
 
che le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 25 novembre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri