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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.122/2003 /viz 
 
Sentenza del 26 giugno 2003 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna, 
via Somaini 10/Via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
tempestività dell'opposizione, 
 
ricorso del 19 maggio 2003 contro la decisione emanata il 29 aprile 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.________ ha chiesto e ottenuto un sequestro nei confronti della B.________ Ltd. Ad istanza della sequestrante, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha steso il 28 gennaio 2003 un precetto esecutivo, che ha trasmesso in via rogatoriale alla sede della sequestrata a Tortola (Isole Vergini Britanniche), dove è stato notificato il 18 febbraio 2003 presso C.________ Limited. Questa ha spedito alla sua succursale di Ginevra il precetto esecutivo, che è poi stato consegnato all'attuale patrocinatore della debitrice. Quest'ultimo si è recato al summenzionato Ufficio di esecuzione lunedì 3 marzo 2003 con l'originale del precetto su cui è stata indicata quale data di notifica il 3 marzo 2003 e apposta l'opposizione formulata seduta stante dal legale. 
2. 
Con sentenza 29 aprile 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso con cui A.________ aveva chiesto l'accertamento dell'assenza di una tempestiva opposizione della debitrice al precetto esecutivo. L'autorità di vigilanza ha constatato che la dichiarazione di fare opposizione è avvenuta 13 giorni dopo la notifica del precetto, sebbene l'Ufficio avesse a tal fine unicamente accordato un termine di 10 giorni. Essa ha però rilevato che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LEF, alla parte interessata al procedimento che abita all'estero può essere riconosciuto un termine più lungo e che un atto di per sé tardivo, ma effettuato nel termine che avrebbe dovuto esserle fin dall'inizio assegnato, è da considerare tempestivo. Ora, secondo i giudici cantonali, con la notifica del precetto esecutivo l'Ufficio non avrebbe dovuto accordare alla debitrice unicamente dieci giorni per fare opposizione, ma avrebbe dovuto concederle un termine pari al tempo impiegato per trasmetterle - all'estero - l'atto esecutivo. Atteso che il precetto è stato notificato 20 giorni dopo la sua stesura, l'opposizione fatta 13 giorni dopo la sua intimazione è tempestiva. 
3. 
Con ricorso del 19 maggio 2003 al Tribunale federale A.________ postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sia della decisione dell'autorità di vigilanza sia dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. La ricorrente sostiene che nella fattispecie non sono dati i presupposti che giustificano l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 LEF, poiché già al momento in cui era stato spiccato il precetto esecutivo, la debitrice era assistita da legali svizzeri. Inoltre, l'escussa avrebbe dovuto tutelare da sé i propri interessi e chiedere, qualora lo avesse ritenuto necessario, una proroga del termine senza pretendere che l'Ufficio vi procedesse di sua sponte. 
Il 22 maggio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. 
Nelle proprie osservazioni del 3 giugno 2003 la B.________ Ltd propone la reiezione del ricorso. 
4. 
La decisione dell'autorità cantonale - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento (art. 19 cpv. 1 LEF). 
4.1 Il ricorso, consegnato alla posta lunedì 19 maggio 2003, è stato interposto in tempo utile (art. 32 cpv. 2 OG e art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato), atteso che la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della creditrice ricorrente il 7 maggio 2003. Esso si rivela in linea di principio ammissibile, poiché diretto contro una decisione con cui l'autorità di vigilanza ha riconosciuto la tempestività dell'opposizione a un precetto fatto spiccare dalla stessa ricorrente. 
4.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG, applicabile per analogia alla presente procedura in virtù del rinvio contenuto nell'art. 81 OG, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale a meno che siano state violate disposizione federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. In concreto, nella misura in cui la ricorrente si fonda su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata senza prevalersi di una violazione del diritto federale, il gravame si rivela di primo acchito inammissibile. Ciò vale segnatamente per le disquisizioni ricorsuali concernenti l'asserita assistenza di un avvocato svizzero nel periodo antecedente la notifica del precetto. 
5. 
In virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento che abita all'estero. Con tale norma il legislatore ha ripreso e generalizzato quanto già previsto nella previgente LEF dall'art. 66 cpv. 5 (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III 1, pag. 33; cfr. inoltre sul prolungamento del termine per fare opposizione Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 30 all'art. 74 LEF). La concessione di una proroga o di un termine più lungo è una questione che rientra nell'apprezzamento delle autorità di esecuzione (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 21 in fine all'art. 33 LEF; Messaggio, loc. cit.), motivo per cui il Tribunale federale può unicamente intervenire nei casi di eccesso o abuso (art. 19 cpv. 1 LEF). Per quanto attiene alla sua commisurazione, la prassi ha stabilito che si giustifica prendere in considerazione la durata ordinaria del trasporto di invii postali dal paese di residenza del debitore verso la Svizzera ed estendere il termine in tale misura (DTF 106 III 1 consid. 2 pag. 4). Giova infine osservare che l'Ufficiale può pure concedere una proroga in modo tacito, considerando ad esempio valida un'opposizione comunicata dopo il termine di 10 giorni (DTF 91 III 1 consid. 4 pag. 6). 
In concreto occorre innanzi tutto rilevare che, apponendo l'opposizione sul precetto esecutivo, l'Ufficiale ha implicitamente esteso di tre giorni il termine assegnato in precedenza. Atteso che il precetto esecutivo è stato notificato alla debitrice nei Caraibi, l'Ufficiale non ha abusato del suo potere di apprezzamento, riconoscendo un siffatto prolungamento del termine, tanto più che il termine di 10 giorni scadeva venerdì 28 febbraio 2003, motivo per cui una qualsiasi proroga avrebbe incluso al minimo 3 giorni supplementari (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF). Anche il richiamo alla DTF 111 III 5 non soccorre la ricorrente. Nel caso in esame, contrariamente alla fattispecie posta a fondamento di tale sentenza, l'atto esecutivo non è stato intimato in Svizzera a un debitore domiciliato all'estero, ma è stato notificato all'estero alla sede della debitrice: l'art. 33 cpv. 2 LEF risulta pertanto applicabile al caso in esame (cfr. DTF 111 III 5 consid. 3a pag. 6). Ne segue che le autorità di esecuzione non hanno violato il diritto federale, ritenendo, in seguito alla concessione di un termine più lungo, tempestiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Atteso che al gravame è stato conferito effetto sospensivo, il termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF per chiedere il rigetto dell'opposizione o per promuovere l'azione di accertamento del credito inizia a decorrere dalla notifica della presente decisione al patrocinatore della ricorrente. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Il termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF inizia a decorrere dalla notifica della presente sentenza al patrocinatore della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al patrocinatore della controparte (B.________ Ltd, Tortola (Isole Vergini Britanniche), patrocinata dall'avv. Luca Trisconi, Studio legale Barchi e Associati, via S. Balestra 17, 6901 Lugano), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 26 giugno 2003 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: