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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_496/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 maggio 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Filippo Gianoni, 
Comune di X.________, 
rappresentato dal Municipio, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 30 marzo 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito dalla A.________ Sagl contro la decisione 22 novembre 2016 con cui il Municipio di X.________ aveva, in esito ad un concorso indetto in materia di opere da impresario forestale relative al recupero delle selve castanili Y.________, aggiudicato i lavori alla B.________ SA. 
 
B.   
Il 23 maggio 2017 la A.________ Sagl ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che il giudizio cantonale e la decisione di aggiudicazione vengano annullate e riformate nel senso che le opere litigiose le siano deliberate. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L'art. 47 cpv. 1 LTF osserva che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati e l'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.  
 
2.2. Come emerge dai documenti forniti dalla ricorrente, la sentenza cantonale, datata 30 marzo 2017, è stata intimata al suo rappresentante il 3 aprile 2017 e ritirata allo sportello il 4 aprile 2017. In applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, il termine di ricorso, computato dal 5 aprile 2017 (art. 44 cpv. 1 LTF), è stato sospeso dal 9 aprile 2017 al 23 aprile 2017 incluso e veniva pertanto a scadere il venerdì 19 maggio 2017. Il presente gravame, datato martedì 23 maggio 2017 e spedito il medesimo giorno, è pertanto manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.  
 
2.3. A titolo abbondanziale va osservato che nel gravame nulla viene addotto che potrebbe essere interpretato come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (al riguardo vedasi DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87), senza dimenticare che per prassi costante, colui che fa capo a un avvocato che rappresenta i suoi interessi dinanzi alle autorità risponde degli atti di costei e di quelli dei suoi ausiliari come se fossero i propri. Altrimenti detto, il comportamento del patrocinatore e quello dei suoi ausiliari va ascritto alla parte ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2e pag. 73, confermata di recente nella sentenza 1C_175/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 2.4).  
 
3.   
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
4.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Non è dovuta un'indennità per ripetibili alla B.________ SA, che non è stata invitata a determinarsi e non è quindi incorsa in spese necessarie suscettibili di essere risarcite (art. 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori, rispettivamente al rappresentante delle parti, al Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud