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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.68/2003 /viz 
 
Sentenza del 30 luglio 2003 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, Fonjallaz e Marazzi, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
reclamante, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli, contrada di Sassello 5, casella postale 2554, 
6900 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
ordine di arresto ai fini di estradizione, 
 
reclamo alla Camera d'accusa contro l'ordine dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, del 25 aprile 2003. 
 
Fatti: 
A. 
Il 28 giugno 2001 Interpol Roma ha avviato una ricerca internazionale ai fini di estradizione nei confronti di A.________, cittadino italiano perseguito in Italia per il reato di traffico di stupefacenti e oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10 ottobre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona. Informato del fatto che il ricercato era già stato arrestato in Svizzera il 29 marzo 2001 ed era detenuto a titolo preventivo per conto del Ministero pubblico ticinese a Lugano, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha chiesto a Interpol Roma di voler confermare la domanda di arresto ai fini di estradizione. 
B. 
Il 12 settembre 2002 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una domanda formale di estradizione, completata con delle informazioni supplementari il successivo 24 ottobre. 
C. 
Nel frattempo A.________ è stato condannato dapprima dalla Corte delle assise criminali di Lugano e poi, su ricorso, dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ad una pena di 7 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni. Egli sta scontando tale pena presso il penitenziario cantonale ticinese della "Stampa", ove dovrà rimanere perlomeno sino al novembre del 2005. 
D. 
Il 25 aprile 2003 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista d'estradizione, notificato il 26 maggio 2003 all'interessato. 
E. 
Con reclamo del 5 giugno 2003 dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ chiede in via principale l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di estradizione e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive. Egli insta altresì affinché venga posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
F. 
Con osservazioni del 12 giugno 2003 l'UFG propone di respingere il gravame. Con controsservazioni del 18 giugno 2003 A.________ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l'interessato deve infatti ricorrere contro l'ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l'art. 49 cpv. 2 AIMP, detto ordine non potrà essere eseguito fintanto che perdura il carcere preventivo o espiatorio, e quindi, nel caso concreto, perlomeno sino al mese di novembre del 2005. Sussiste dunque già oggi un interesse giuridico sufficientemente rilevante per l'inoltro del presente reclamo (DTF 119 Ib 74). 
1.2 Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Camera di accusa del Tribunale federale non è competente per pronunciarsi in merito all'estradizione (DTF 117 IV 359 consid. 1a), ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid. 3a). 
2. 
Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). 
La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta. 
3. 
Il reclamante sostiene essenzialmente che l'ordine di custodia cautelare emesso nel 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, sul quale si fonda la domanda di estradizione, non sarebbe più valido: il pericolo di recidiva paventato sei anni orsono dalle autorità italiane non sussisterebbe infatti più né in Svizzera né in Italia, come la positiva evoluzione personale da lui fatta in sede di espiazione di pena dimostrerebbe (completa disintossicazione dalle sostanze stupefacenti, desiderio di ricomporre una famiglia sana e serena, domanda di essere collocato in comunità). Quanto al pericolo di fuga, il reclamante fa notare che questo motivo non era menzionato nell'ordinanza di custodia cautelare, per cui non può essere invocato a sostegno dell'ordine di arresto ai fini di estradizione. Tale pericolo sarebbe in ogni caso scongiurato dalla sua intenzione di entrare in comunità, ritenuto che il percorso comunitario potrà eventualmente continuare anche in Italia, dove è ammessa la sospensione della pena per un collocamento oppure gli arresti domiciliari in comunità. 
4. 
Entrambe le obiezioni sollevate dal reclamante, ed in particolare quella relativa al pericolo di recidiva, sono di natura sostanziale e riguardano la fondatezza della domanda di estradizione. Esse sono pertanto di principio irricevibili. A titolo abbondanziale, si considera tuttavia quanto segue. 
4.1 Secondo dottrina e giurisprudenza, sussiste pericolo di recidiva sufficiente a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva o a giustificare un arresto quando lo stesso sia concreto (DTF 105 Ia 26 consid. 3c) e risulti da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Rep 1998 103, pag. 335). Ora, la tesi secondo la quale il pericolo di recidiva sarebbe oggi definitivamente escluso risulta, alla luce della lunga e importante tossicodipendenza (durata una ventina di anni), dei crimini commessi e dei gravi reati imputati al reclamante, assai azzardata, e in ogni caso non convincente e liquida al punto da permettere di derogare al principio in virtù del quale, in tema di estradizione, l'arresto è la regola e la libertà provvisoria l'eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). 
4.2 Più che dal pericolo di recidiva, il provvedimento impugnato sembra però motivato dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP) - motivo sostanzialmente identico al pericolo di fuga usualmente adottato dai codici di procedura penale per giustificare l'arresto preventivo. Nel caso concreto questo pericolo è palese già per il solo fatto che il reclamante - che prima dell'arresto viveva in Brasile - ha dichiarato di non rientrare in Italia da più di 10 anni (v. verbale di interrogatorio dinanzi al Procuratore Pubblico del 26 maggio 2003, in atti), ma soprattutto non ha l'intenzione di farlo, avendo espresso pure in sede di reclamo il chiaro desiderio di ricongiungersi con la sua attuale compagna svedese (detenuta in Svezia) e il figlio comune (affidato ad uno zio in Svezia). Non vi sono invero indizi per ritenere che tale ricongiungimento avverrà in Italia; anzi, questa circostanza appare poco probabile vista la pesante ulteriore condanna a 9 anni di reclusione che grava sul capo del reclamante in Italia. L'importanza che riveste per il reclamante il futuro ricongiungimento familiare, unito alla grave pena detentiva che lo attende in Italia, appare di per sé atta a sostanziare un pericolo di fuga ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP ed a giustificare quindi il mantenimento della sua carcerazione durante tutta la procedura di estradizione, e questo anche a prescindere dalla sussistenza di un pericolo di recidiva. 
A ciò nulla cambia anche la recente richiesta dell'interessato di commutare la pena privativa della libertà con un collocamento terapeutico in comunità, misura che egli ritiene di poter continuare anche in Italia (v. reclamo, pag. 5). Ammesso che egli voglia davvero rientrare in Italia per continuare il percorso comunitario, avrà tutto il tempo - fra ora ed il momento di un'eventuale liberazione condizionale a novembre 2005 - di porre in atto i preparativi del caso; un rigetto dell'ordine di arresto in discussione non si giustifica però sulla base di tale aspettativa. 
4.3 Il reclamante sostiene inoltre che in concreto il riferimento ad un eventuale (e denegato) pericolo di fuga sarebbe inammissibile, dato che questo motivo non è contemplato nell'ordinanza di custodia cautelare su cui si basa la domanda di estradizione (v. reclamo, pag. 4 in alto). 
La critica è infondata. Un mandato di arresto come la citata ordinanza di custodia cautelare, rilasciato nelle forme prescritte dallo stato richiedente, costituisce ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1) e dell'art. 41 AIMP un valido titolo per chiedere l'estradizione; la legge non esige che il mandato di arresto indichi espressamente, tra le sue motivazioni, quello del pericolo di fuga dell'interessato. Inoltre l'art. 47 AIMP non include fra i motivi per i quali è possibile prescindere da un ordine di arresto in vista di estradizione l'assenza del pericolo di recidiva; questa norma fa invece esplicito riferimento al pericolo di fuga e di compromissione dell'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP). Il fatto che la summenzionata ordinanza di custodia cautelare poggi unicamente sul pericolo di recidiva non ha quindi alcun influsso su un'eventuale decisione dell'UFG di prescindere dall'arresto in via di estradizione ai sensi dell'art. 47 AIMP
4.4 In simili circostanze, non potendosi escludere un pericolo di recidiva ma soprattutto sussistendo un concreto pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata. 
5. 
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 48 cpv. 2 AIMP e 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale può inoltre fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). In concreto però, essendo il gravame chiaramente infondato nella misura della sua ammissibilità, ossia fin dall'inizio privo di possibilità di successo, la concessione del gratuito patrocinio deve essere negata. 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 
2. 
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
Non si prelevano spese. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni. 
Losanna, 30 luglio 2003 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: