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Regesto a

Decisione in materia di misure cautelari.
Qualificazione di una decisione in materia di misure cautelari quale decisione finale o incidentale ai sensi dell'art. 90 rispettivamente dell'art. 93 LTF. Una decisione incidentale in materia di misure cautelari puň causare un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 3.1). Censure proponibili sotto il profilo dell'art. 98 LTF e principio dell'allegazione (consid. 3.2).

Regesto b

Art. 29 cpv. 2 Cost.; esigenze di motivazione poste a una decisione con cui vengono ordinate misure cautelari in materia di diritto dei beni immateriali, a causa di un rischio di confusione reso verosimile.
Le esigenze minime di motivazione imposte dal diritto costituzionale valgono anche per le decisioni con cui vengono adottate misure cautelari. Insufficiente motivazione di un divieto, che non indica quali norme del diritto dei beni immateriali, vale a dire la legge federale sulla protezione dei marchi (LPM) oppure la legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl), disciplinano il titolo di protezione dell'istante, che sarebbe verosimilmente pregiudicato (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 93 LTF, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 98 LTF, Art. 29 cpv. 2 Cost.