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[AZA 7] 
C 104/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Leuzinger e Kernen; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 25 luglio 2001 
 
nella causa 
D.________, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- D.________, nato nel 1956, in data 23 aprile 1996 si era annunciato alla Cassa di disoccupazione Cristiano sociale OCST di X.________ chiedendo l'assegnazione delle relative prestazioni assicurative. Il 26 febbraio 1998 l'Ufficio cantonale ticinese del lavoro (UCL) ritenne, sulla base di attestazioni del dott. M.________, medico curante dell'interessato, che a decorrere dal 16 luglio 1996 la sua capacità lavorativa sarebbe stata temporaneamente inesistente o ridotta. La predetta Cassa, con provvedimento 8 maggio 1998 emise pertanto all'indirizzo dell'assicurato un ordine di restituzione per un importo di fr. 74 541.-, pari alle indennità percepite indebitamente. 
Con decisione 24 agosto 2000, in seguito ad un primo procedimento risoltosi negativamente in sede amministrativa (decisione 11 febbraio 1999) e tutelato in parte dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (giudizio del 4 gennaio 2000), l'UCL ha parzialmente accolto un'istanza inoltrata avverso il provvedimento 8 maggio 1998 da D.________ il 10 dicembre 1998, volta ad ottenere il condono dall'obbligo di restituire l'importo in discussione. 
Detto Ufficio ha in effetti stabilito che l'assicurato era tenuto a rimborsare solo un importo di fr. 9662. 75, ritenuto che per la differenza di fr. 64 878. 25 la domanda di condono andava accolta, considerate la buona fede dell'interessato e l'esistenza di un grave rigore. 
 
B.- Contro tale decisione l'assicurato è insorto, tramite l'avvocato G. Poma di Lugano, con ricorso al menzionato Tribunale. Postulava che in annullamento della stessa gli venisse accordato il condono anche per la somma di fr. 9662. 75, in quanto egli aveva rinunciato in buona fede a trasmettere all'amministrazione certificati medici (del 6 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997) attestanti la sua completa inabilità lavorativa dal 6 dicembre 1996 al 4 febbraio 1997 e dal 23 al 30 settembre di quell'anno. 
Con giudizio del 23 febbraio 2001 l'autorità di ricorso adita ha respinto il gravame. Ha in sostanza ritenuto che l'interessato, non esibendo i certificati in questione, intenzionalmente o per grave negligenza aveva violato il suo obbligo di informare e di annunciare ai sensi di legge. 
Egli pertanto non aveva ricevuto in buona fede quanto chiestogli in restituzione, per cui il condono riferito ad un importo di fr. 9662. 75 doveva essere rifiutato. 
 
C.- D.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento delle precedenti pronunzie e l'integrale accoglimento della domanda di condono, avente per oggetto l'importo di fr. 9662. 75 quale somma tuttora litigiosa. 
Rispondendo al gravame, l'UCL ne propone la disattenzione, mentre il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Secondo la giurisprudenza, il processo che concerne il condono dall'obbligo di restituire prestazioni percepite indebitamente non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 132 OG (DTF 122 V 136 consid. 1 e 223 consid. 2 e 112 V 100 consid. 1b). Il Tribunale federale delle assicurazioni non dispone pertanto di pieno potere cognitivo, ma deve limitarsi ad esaminare se il giudizio litigioso abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti operato dalla prima istanza sia manifestamente inesatto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, è stato debitamente ricordato che ai sensi dell'art. 95 LADI la Cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni assicurative cui il beneficiario non aveva diritto (cpv. 1) e che il rimborso delle stesse può essere condonato, a domanda, in tutto o in parte, se la riscossione delle prestazioni è avvenuta in buona fede e se, cumulativamente, la loro restituzione cagionerebbe all'interessato un grave rigore (cpv. 2). 
Pure esattamente i giudici di prime cure hanno indicato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili sia per quanto concerne la nozione della buona fede vigente nell'ambito di una domanda di condono (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate) sia per quel che attiene all'esistenza di un onere troppo grave per l'assicurato (art. 95 LADI in relazione agli art. 47 cpv. 1 LAVS e art. 79 cpv. 1bis OAVS e art. 2 segg. LPC; cfr. inoltre al riguardo DTF 126 V 48). Infine, essi hanno correttamente ricordato che, a norma dell'art. 96 LADI, i beneficiari delle prestazioni, i loro rappresentanti legali e i datori di lavoro devono fornire alle casse e alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ogni utile informazione e presentare i documenti necessari (cpv. 1). Fintanto che riscuote prestazioni, l'assicurato deve annunciare spontaneamente alla cassa tutto quanto è importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni o per il calcolo delle medesime (cpv. 2). 
 
3.- a) Per quanto attiene all'applicazione del diritto alla fattispecie concreta, i giudici di prime cure hanno constatato che i certificati medici del 6 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997, non contenuti nell'incarto dell'assicurato, neppure erano stati trasmessi all'Ufficio regionale di collocamento di L.________. Essi non hanno ammesso le argomentazioni avanzate dal ricorrente, secondo le quali la mancata produzione degli stessi sarebbe probabilmente dovuta al fatto di non essersi ritenuto totalmente inabile al lavoro bensì pienamente collocabile. Più precisamente, in uno scritto del 13 giugno 2000, dopo aver attestato inabilità lavorativa dell'assicurato a contare dal 6 dicembre 1996, il dott. M.________ aveva certificato che già a partire dal 30 aprile 1996 vi erano stati dei periodi (tra il 30 aprile 1996 ed il 10 marzo 1998) di forte peggioramento dei disturbi, al punto che in data 16 febbraio 1998 era stata richiesta una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. La completa inabilità lavorativa era durata segnatamente dal 6 dicembre 1996 al 4 febbraio 1997 come pure dal 23 al 30 settembre 1997, periodi corrispondenti a quelli in cui erano state versate indennità di disoccupazione per un importo complessivo di fr. 9662. 75. Inoltre, già in certificati precedenti (del 16 e del 23 febbraio 1998) il dott. M.________ aveva attestato che la situazione della colonna vertebrale dell'interessato era tornata a peggiorare, con inabilità lavorativa totale dal 16 luglio 1996 e per un tempo indeterminato. L'istanza cantonale ha soggiunto che anche in una perizia stilata il 15 settembre 1998, nell'ambito della richiesta di una rendita d'invalidità, l'autore della stessa aveva dichiarato essere difficile giudicare l'incapacità lavorativa durante gli ultimi due anni. Infine, la Corte di prime cure ha pure posto in rilievo che nel menzionato certificato medico del 23 settembre 1997 l'inabilità al lavoro del 100 % si riferiva ad un incidente. 
 
b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100 % e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). 
Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e di annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662. 75. 
 
c) Detto parere merita tutela anche in quanto l'insorgente, con il ricorso di diritto amministrativo, nulla fa valere che possa inficiare tali conclusioni. Avuto altresì riguardo al limitato potere cognitivo di cui dispone nella specie (consid. 1), questa Corte non ha motivo di scostarsi dall'accertamento dei fatti esperito dai giudici cantonali, ove si osservi come lo stesso non risulti inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura. 
 
4.- a) Ne discende che il gravame deve essere disatteso, mentre la pronunzia cantonale e la decisione querelata meritano tutela. 
 
b) La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (consid. 1), la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le relative spese, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Le spese di procedura, per un importo totale di fr. 1000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da 
 
 
quest'ultimo. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa disoccupazione Cristiano sociale OCST di X.________ e al Segretariato di Stato dell'economia. 
 
 
 
Lucerna, 25 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :