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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 130/02 
 
Sentenza del 16 giugno 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Carlo Brusatori, Via Mulino Rosso, 6517 Arbedo, 
 
contro 
Sezione del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 26 aprile 2002) 
 
Fatti: 
A. 
A.a C.________, nata nel 1966, di professione impiegata d'ufficio, ha lavorato alle dipendenze della A.________ SA dal 1° febbraio 1985 al 31 agosto 1995, per la qual data il rapporto di lavoro, causa diminuzione del lavoro, è stato disdetto dalla società. Il datore di lavoro ha comunque assicurato che a partire dal 1° marzo 1996 l'interessata avrebbe potuto riprendere l'attività. 
 
L'assicurata si è annunciata una prima volta all'assicurazione contro la disoccupazione il 1° settembre 1995 rivendicando da tale data il diritto alle indennità di disoccupazione, che le sono state corrisposte. Dal mese di marzo 1996 al luglio 1998 C.________ ha lavorato a tempo parziale per la ditta M.________ SA, già A.________ SA. Grazie al guadagno intermedio conseguito durante il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1997, l'interessata ha quindi potuto garantirsi un nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni. 
 
Con provvedimento del 18 settembre 1998 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, preso atto della decisione 25 agosto 1998 dell'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL) con la quale l'interessata veniva ritenuta inidonea al collocamento dal 1° settembre 1995 poiché, in seguito ad accertamenti esperiti nell'estate del 1998, era risultata essere amministratrice unica della società datrice di lavoro dall'8 aprile 1988, ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite da C.________ dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 1998 per un importo complessivo di fr. 51'370.60. La decisione di restituzione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per giudizio del 17 maggio 1999, cresciuto in giudicato. 
A.b Mediante decisione del 7 febbraio 2001 l'UCL ha respinto l'istanza 23 ottobre 1998 di C.________ volta ad ottenere il condono dell'importo chiesto in restituzione. 
B. 
Contro quest'ultima decisione, C.________, patrocinata dall'avv. Carlo Brusatori, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 26 aprile 2002, rilevando l'assenza di buona fede da parte della richiedente, ne ha respinto l'impugnativa e confermato l'atto litigioso. 
C. 
Sempre assistita dall'avv. Brusatori, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa, la concessione del condono dell'importo chiesto in restituzione. 
 
Mentre l'UCL, ora Sezione del lavoro, propone la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se le precedenti istanze abbiano a ragione respinto la domanda di condono presentata da C.________ in seguito alla decisione di restituzione delle prestazioni assicurative emanata dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e definitivamente confermata dalla Corte cantonale (cfr. DTF 122 V 222 consid. 2 e sentenza ivi citata). Controversa è in particolare la questione di sapere se la ricorrente abbia riscosso in buona fede le prestazioni assicurative di cui è chiesta la restituzione (art. 95 cpv. 2 LADI). 
2. 
2.1 Secondo giurisprudenza, il processo che concerne il condono dell'obbligo di restituire prestazioni percepite indebitamente non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 132 OG (DTF 122 V 136 consid. 1 e 223 consid. 2 e 112 V 100 consid. 1b). Il Tribunale federale delle assicurazioni non dispone pertanto di pieno potere cognitivo, ma deve limitarsi ad esaminare se il giudizio litigioso abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti operato dalla prima istanza sia manifestamente inesatto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Nei considerandi dell'impugnato giudizio è stato debitamente ricordato che ai sensi dell'art. 95 LADI la Cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni assicurative cui il beneficiario non aveva diritto (cpv. 1) e che il rimborso delle stesse può essere condonato, a domanda, in tutto o in parte, se la riscossione delle prestazioni è avvenuta in buona fede e se, cumulativamente, la loro restituzione cagionerebbe all'interessato un grave rigore (cpv. 2). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede, la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv. 1 LAVS vale per analogia in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. 
 
La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). 
 
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3). 
3. 
3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale, ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento, all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo di restituzione. 
3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.- annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. 
4. 
A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte cantonale. 
4.1 Anche se il Tribunale federale delle assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270) e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro aspetto. 
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni. 
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. 
4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. 
4.5 A nulla serve, in un simile contesto, invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234). 
5. 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata mentre il gravame deve essere respinto. 
6. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 16 giugno 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: