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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_37/2023  
 
 
Sentenza del 10 luglio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Rüedi, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di assicurazione; interpretazione del contratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.132). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel 2018 A.________ ha assicurato la sua vettura Porsche 911 GT2 RS presso B.________ SA. La polizza, che rinviava a delle Condizioni complementari (CC) e alle Condizioni generali (CG), prevedeva pure un'assicurazione " Casco totale " e una copertura assicurativa per il soccorso stradale. La condizione n. G6.2 delle CG riguardanti l'assicurazione casco escludeva la copertura assicurativa "in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo, in caso di partecipazione a prove e gare fuoristrada oppure durante corsi di guida sportiva". La condizione n. B4.3 delle CG relative al soccorso stradale prevedeva un'esclusione simile.  
 
A.b. Il 6 ottobre 2019, mentre guidava la sua Porsche 911 GT2 RS all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza in occasione di un "trackday" riservato alla circolazione turistica, A.________ si è scontrato con un altro veicolo. La sua vettura ha subìto dei danni ed è stata riportata a Lugano con un carro attrezzi. A.________ ha poi notificato il sinistro alla sua assicurazione, che ha rifiutato una copertura, perché la guida di un veicolo in pista non era assicurata.  
 
B.  
Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 12 marzo 2020 A.________ ha convenuto davanti alla Pretura del distretto di Lugano la B.________ SA, postulando l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di fornire le sue prestazioni assicurative e la condanna al pagamento in suo favore di fr. 174'203.15 oltre interessi (fr. 173'287.70 per la riparazione dell'auto e fr. 915.45 per l'intervento del carro attrezzi) e, in subordine, la condanna di ogni spesa per la riparazione del veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento riconducibile a quel sinistro. Con risposta del 18 magg io 2020 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione. Statuendo il 22 agosto 2022 il Pretore ha respinto la petizione. 
 
C.  
Con appello del 21 settembre 2022 l'attore ha chiesto, in riforma del giudizio impugnato, di accogliere la petizione e, in via subordinata, di accertare la copertura assicurativa e di rinviare la causa per determinare il danno. Il 21 ottobre 2022 l'assicurazione ha postulato il rigetto del gravame. Statuendo il 2 dicembre 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio. La Corte cantonale ha condiviso la conclusione del Pretore secondo cui l'esclusione prevista dall'art. G6.2 delle CG riguardava anche qualsiasi spostamento su circuiti di gara o tracciati aventi un'analoga funzione. L'assicurazione poteva pertanto negare la copertura per le conseguenze di un incidente verificatosi durante la guida (anche non competitiva) d'un veicolo assicurato su una pista in occasione di un evento di circolazione turistica. 
 
D.  
Con ricorso in materia civile del 19 gennaio 2023 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale, domandando la riforma della decisione impugnata, come preteso davanti alla Corte di appello, con conseguente modifica del giudizio sulle spese giudiziarie di tutti i gradi di giurisdizione. 
Con risposta del 13 marzo 2023 l'assicurazione propone la reiezione del gravame. La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (combinati art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). 
 
3.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
Nella fattispecie non è in discussione l'applicazione delle condizioni generali relative all'assicurazione casco e di quelle relative al soccorso stradale. È piuttosto controversa la portata dell'esclusione prevista alla condizione G6.2 delle CG casco. Al riguardo il Pretore e il Tribunale di appello non hanno accertato una reale e comune volontà delle parti contraenti: hanno invece proceduto a un'interpretazione oggettiva della condizione in questione (cfr. sulla difficoltà di identificare la reale volontà delle parti in caso di condizioni generali di assicurazione: VINCENT BRULHART, in: Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n. 57 ad art. 33 LCA). 
La Corte cantonale ha confermato l'interpretazione del Pretore della menzionata clausola, secondo cui l'esclusione prevista riguardava la guida (anche non competitiva) del veicolo assicurato su una pista o su un percorso di gara e che per "corse" si intendeva in generale "circolazione". Anche in virtù di un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento quell'esclusione si riferiva pure alla circolazione turistica in un autodromo. Simili spostamenti, ha rilevato, sottostanno a limitazioni minori; il regolamento dell'evento (privo di norme di precedenza e di limiti di velocità e sorpassi) e la dinamica dell'incidente (sorpasso a destra all'interno di una curva, mentre numerosi veicoli erano in pista) erano degli esempi citati dal Pretore per illustrare degli elementi di rischio della circolazione turistica su circuiti di gara, non contestati dall'assicurato. Per la Corte di appello, chi partecipa a quegli eventi desidera soddisfare la propria passione per la velocità e per le automobili sportive, sperimentare le condizioni di una competizione automobilistica e/o testare le prestazioni della propria vettura, anche assumendosi maggiori rischi. Per tali ragioni, l'assicuratore limita o esclude la copertura, come in concreto. Non essendovi dubbi interpretativi sull'applicazione dell'esclusione alla fattispecie, il principio dell'ambiguità non era per finire applicabile. 
 
5.  
Se le parti hanno incorporato in un contratto di assicurazione delle condizioni generali, il loro contenuto va determinato mediante una loro interpretazione. 
 
5.1. Di principio, le condizioni generali di contratto devono essere interpretate secondo gli stessi principi validi per altre disposizioni contrattuali (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1, con rinvii). Decisiva è in primo luogo la volontà reale e comune delle parti contraenti. Se tale volontà non può essere accertata, le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento e cioè come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3). Il senso di un testo, apparentemente chiaro, non è per forza determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore letterale di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che esso non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal significato letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1; 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvii).  
 
5.2. Il tribunale deve considerare lo scopo regolativo della norma contrattuale perseguito dal dichiarante, così come il destinatario della dichiarazione poteva e doveva comprenderlo in buona fede (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1). Di conseguenza, per l'interpretazione di una disposizione contrattuale redatta da una parte contraente è determinante quale obiettivo regolativo l'altra parte contraente avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente riconoscere nella clausola in esame come parte contrattuale in buona fede. Di principio, si deve presumere che il destinatario della dichiarazione possa supporre che il dichiarante miri a una regola ragionevole e adeguata (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1, con rinvii). L'esame di un'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni di volontà è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente, mentre di principio esso è vincolato agli accertamenti dell'autorità cantonale riguardanti i fatti esterni e la consapevolezza e la volontà interna delle parti coinvolte (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 148 III 57 consid. 2.2.1, con rinvii; 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvii).  
 
5.3. Le clausole ambigue di condizioni generali devono essere interpretate nel dubbio a sfavore della parte che le ha redatte (regola dell'ambiguità). Nelle condizioni generali di assicurazione, le clausole ambigue vanno quindi interpretate a sfavore dell'assicuratore che le ha redatte (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2, con rinvii). Per il contratto di assicurazione, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu stipulata, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco (art. 33 LCA). Spetta all'assicuratore limitare con precisione la portata dell'obbligo che intende assumere (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2, con rinvii; sull'applicazione dell'art. 33 LCA, sentenza 4A_153/2015 del 25 giugno 2015 consid. 4.1).  
La regola dell'ambiguità è applicata solo in via sussidiaria quando tutti gli altri mezzi di interpretazione falliscono (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2, con rinvii). Non basta quindi che le parti discutano il significato di una dichiarazione; piuttosto è necessario che la dichiarazione possa essere in buona fede intesa in modi diversi e che non sia possibile eliminare il dubbio con gli altri mezzi di interpretazione. Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione della regola dell'ambiguità come questione di diritto (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2, con rinvii). 
 
6.  
Il ricorrente rimprovera in sostanza alla Corte cantonale di aver interpretato in modo insostenibile la condizione G6.2 delle note CG derivandone un significato arbitrario, e di aver applicato erroneamente gli art. 18 CO e 33 LCA e il principio dell'ambiguità. 
 
6.1. Per il ricorrente la Corte cantonale avrebbe confuso il significato letterale della clausola in esame. A suo parere, " considerando i connettivi (vale a dire congiunzioni e segni di punteggiatura) ", la nota condizione codificherebbe un'esclusione in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe e di " corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate allo scopo di partecipare a competizioni di velocità, rally o gare analoghe ". Tale scopo, prosegue, sarebbe quello indicato nella frase " principale" relativa alle competizioni: perciò, la frase " subordinata" riguarderebbe solo " competizioni o gare analoghe " e in nessun caso si potrebbe concludere che quella clausola significhi che " anche la guida non competitiva è inclusa nell'esclusione di copertura assicurativa ". Il ricorrente contesta inoltre il significato di " circolazione " attribuito dalla Corte cantonale al termine " corse " e afferma che il discrimine tra copertura ed esclusione risiederebbe non nel tipo di superficie, ma nello scopo della guida del veicolo: vi sarebbe a suo dire un rischio accresciuto solo in caso di competizioni, e non a dipendenza del luogo in cui si circola.  
 
6.2. Le critiche ricorsuali rivolte all'interpretazione del testo della condizione non convincono.  
 
6.2.1. L'art. G6.2 delle note CG, inserito in un elenco di undici casi di rifiuto di copertura assicurativa, prevede tre casi di esclusione: partecipazione a " competizioni di velocità, rally e gare analoghe "; partecipazione a " tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo "; e partecipazione " a prove e gare fuoristrada oppure durante corsi di guida sportiva ".  
 
6.2.2. La clausola in parola enumera tre situazioni distinte, delle quali in concreto è rilevante la seconda, l'assicurato non avendo partecipato a una " competizione ", né a " prove e gare fuoristrada ", né a " corsi di guida sportiva ". L'uso di virgole e della congiunzione " nonché " serve a elencare le tre fattispecie e non crea un rapporto di dipendenza tra il primo e il secondo caso di esclusione. Del resto, la congiunzione " nonché " ha valore aggiuntivo e significa: " oltre che, oltre a, e inoltre " o "e anche " (cfr. SALVATORE BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Vol. XI, Torino 1999, pag. 535, voce " nonché "; TULLIO DE MAURO, Grande dizionario italiano dell'uso, Vol. IV, Torino 1999, pag. 497, voce " nonché "). Il secondo scenario di esclusione, dunque, è indipendente dagli altri, di modo che la distinzione proposta dal ricorrente tra frase principale e frase subordinata non è condivisibile. Ciò posto, non si può attribuire ai termini " utilizzate a tale scopo " il significato: " utilizzate allo scopo di partecipare a competizioni di velocità, rally o gare analoghe " (indicati nel primo caso di esclusione). In verità, l'aggettivo femminile " utilizzate " si riferisce solo a " superfici stradali " (fattispecie invero non rilevante per il caso concreto) e definisce un'esclusione di copertura per tutti i tipi di " corse " svolte su " superfici stradali " usate a mo' di " percorso di gara" o di "giri di pista " e che hanno in pratica un accesso limitato. La conclusione della Corte cantonale per cui il secondo caso riguarda una fattispecie diversa e aggiuntiva, ossia la guida anche non competitiva del veicolo assicurato su giri di pista, su percorsi di gara o su strade usate come percorsi di gara, non presta perciò il fianco a censura.  
 
6.2.3. Il ricorrente contesta che " corse " possa significare " circolazione ", come affermato dalla Corte cantonale. Così argomentando, tuttavia, egli si limita a opporre la propria opinione al giudizio impugnato, senza confrontarsi nel dettaglio con lo stesso. Carente di motivazione, la critica si avvera di dubbia ammissibilità. Ad ogni buon conto, il termine " corsa " non significa solo " gara sportiva di velocità a cui partecipano concorrenti su un veicolo ", ma anche " rapido spostamento di un veicolo, percorso, tragitto " (cfr. SALVATORE BATTAGLIA, op. cit., voce " corsa "), oppure " spostamento veloce ", " andatura, marcia veloce di un veicolo " (TULLIO DE MAURO, op. cit., pag. 355, voce " corsa "); accezioni, queste, in sintonia con la " circolazione " e gli " spostamenti " evocati dai giudici di appello. Inoltre, dato che il primo caso di esclusione di copertura assicurativa della clausola G6.2 concerne " competizioni " e " gare analoghe ", ben potevano i giudici di appello concludere che il secondo caso di esclusione assicurativa, avente quale oggetto generiche " corse ", riguardasse la guida di un veicolo in un contesto non agonistico, ma comunque ben definito e con accesso limitato, come ad es. quella all'interno di una pista. La tesi ricorsuale secondo cui l'assicurato, che circola sulle strade del Gran Premio di Montecarlo, non godrebbe di copertura assicurativa, non regge, giacché l'art. G6.2 delle CG casco la esclude solo in caso di guida su tratti di strada pubblica usati come percorso di gara e dunque con accessibilità ristretta, non se si circola su strade liberamente percorribili. La conclusione della Corte cantonale secondo cui il secondo caso di esclusione di copertura assicurativa concerne anche la guida non competitiva, resiste dunque alla critica.  
 
 
6.2.4. In queste circostanze non è nemmeno di soccorso al ricorrente lamentarsi che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito per non aver evaso le sue censure, secondo cui chi pretende di interpretare il contratto in modo differente dal suo senso letterale deve apportare la prova del sussistere di tale volontà al momento della stipula del contratto e che questa non sarebbe stata provata.  
 
6.3. Il ricorrente fa pure valere una violazione dell'art. 18 CO e ripete che, alla conclusione del contratto di assicurazione, la nota condizione non avrebbe escluso la copertura assicurativa in caso di guida non competitiva su un circuito e che egli in buona fede poteva intenderla nel senso da lui preteso. A suo parere, inoltre, non vi sarebbe una pericolosità accresciuta dei giri in un circuito, ma anche ad ammetterla, essa non permetterebbe di intendere la clausola come sostenuto dall'assicuratore, né di provare la sua malafede. Infine il richiamo alle dinamiche dell'incidente non sarebbe pertinente per l'applicazione del principio dell'affidamento.  
 
6.3.1. La critica secondo cui non vi sarebbe una pericolosità intrinseca superiore nella circolazione su circuito rispetto a quella stradale si esaurisce, però, nella contrapposizione della propria opinione agli accertamenti dei giudici cantonali. Il ricorrente, poi, non spiega con una motivazione conforme all'art. 106 LTF, perché i contrari accertamenti dei giudici ticinesi sarebbero manifestamente insostenibili. Insufficientemente motivato, il rimedio è così irricevibile.  
 
6.3.2. È vero che l'incidente in sé, successivo alla conclusione del contratto di assicurazione, non costituisce una circostanza pertinente per interpretare secondo il principio dell'affidamento la condizione G6.2 delle CG casco (cfr. DTF 144 III 93 consid. 5.2.3 pag. 98; 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67). Già si è spiegato, tuttavia, che in base a una sua interpretazione letterale la clausola G6.2 delle CG casco codifica un'esclusione della copertura assicurativa anche in caso di guida non agonistica su percorsi di gara o su piste, e che ciò vale pure per la guida all'interno dell'Autodromo nazionale di Monza. La Corte cantonale, poi, ha accertato, senza essere stata debitamente smentita dal ricorrente, che la circolazione negli autodromi soggiace a limitazioni minori e che il partecipante vi accede per soddisfare la propria passione per la velocità e per le automobili sportive e per sperimentare le condizioni vigenti nell'ambito delle competizioni automobilistiche, assumendosi più rischi. Ciò premesso, a ragione l'autorità cantonale poteva concludere che con quella clausola l'assicuratore voleva escludere la copertura anche in caso di guida nei circuiti durante eventi di circolazione turistica, che presenta maggiori rischi rispetto alla normale circolazione. In buona fede, dunque, una parte contraente leale non poteva non scorgere un simile scopo nell'art. G6.2 della CG casco, che offre una soluzione ragionevole nella misura in cui esclude il rischio inerente alla circolazione su un percorso di gara (cfr. sentenze 5C.259/2003 del 15 giugno 2004 consid. 2-3 e 5C.53/2002 del 6 giugno 2002 consid. 2-4).  
 
6.4. Invano, infine, il ricorrente fa valere una violazione del principio dell'ambiguità e dell'art. 33 LCA. La sentenza impugnata, infatti, resiste alla critica laddove conclude che non vi è "spazio per ammettere un dubbio nel risultato interpretativo". Come visto, gli strumenti di interpretazione cui è ricorsa la Corte di appello (ad es. interpretazione letterale del testo e scopo della clausola che l'assicurato poteva comprendere in buona fede) hanno permesso di chiarire il senso della clausola litigiosa e di fugare i dubbi sollevati dall'assicurato: non occorre perciò ricorrere alla regola dell'ambiguità, codificata all'art. 33 LCA per i contratti di assicurazione, che è applicabile solo in via sussidiaria quando tutti gli altri mezzi di interpretazione falliscono (cfr. sopra, consid. 5.3).  
 
6.5. Visto l'esito del rimedio non giova soffermarsi sulle censure relative al danno patito dal ricorrente e alla sua eventuale colpa grave, rimaste inevase davanti alla Corte d'appello.  
 
7.  
Da quanto precede segue che il gravame, nella misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetib ili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 luglio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti