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[AZA 0] 
I 698/00 Ws 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer, 
Lustenberger; Bürki Moreni, cancelliera 
 
Sentenza del 28 gennaio 2002 
 
nella causa 
V.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Centro Consulenze, Belpstrasse 11, 3007 Berna, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- V.________, cittadino italiano, nato nel 1961, di professione magazziniere/impiegato, è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità con effetto dal 1° settembre 1991 e di una mezza rendita dal 1° aprile 1992, in quanto affetto da leucemia mieloide cronica in status post trapianto del midollo osseo del giugno 1989 e dell'ottobre 1990. 
La richiesta dell'interessato tendente alla revisione della rendita, per intervenuto peggioramento dello stato di salute, è stata respinta il 15 ottobre 1996 dalla Cassa di compensazione del Canton Argovia. 
In seguito al rimpatrio dell'assicurato, con provvedimento formale del 3 settembre 1998, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo competente, ha confermato il diritto alla mezza rendita di invalidità. 
Il 9 dicembre 1998 l'amministrazione ha avviato una procedura di revisione, sopprimendo, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, il diritto alla mezza rendita di invalidità, con decisione del 12 agosto 1999, avente effetto dal 1° ottobre 1999. 
 
B.- Rappresentato dal Centro Consulenze, con sede a Berna, V.________ ha impugnato il provvedimento amministrativo presso la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il ripristino della mezza rendita. 
Con pronuncia del 20 ottobre 2000 la Commissione ha respinto il gravame, trasmettendo però gli atti all'UAI per esame riferito al periodo posteriore al 14 febbraio 2000, data in cui il medico curante, dottor Picazio, specialista in neurologia, in un certificato medico prodotto pendente causa, aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva reattiva cronica. 
 
C.- Contro il giudizio commissionale insorge con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte l'interessato, sempre patrocinato dal Centro Consulenze, ribadendo la richiesta di ripristino della mezza rendita di invalidità anche alla luce di un nuovo certificato redatto dal dottor P.________ il 28 novembre 2000. 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso, mentre l'UAI, dopo aver sottoposto il caso e la nuova documentazione sanitaria al proprio servizio medico, propone di accogliere il gravame, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti per procedere agli accertamenti specialistici proposti nel rapporto formulato dalla consulente dottoressa E.________. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto del contendere è il ripristino della mezza rendita di invalidità assegnata all'assicurato nell'aprile 1992 e soppressa con effetto dal 1° ottobre 1999. In sostanza il ricorrente contesta essere dall'assegnazione della mezza rendita di invalidità intervenuto un miglioramento tale del suo stato di salute da giustificare la riduzione del grado di invalidità. 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, a cui si rinvia, l'autorità commissionale ha già correttamente esposto a quali condizioni si procede alla revisione della rendita di invalidità (art. 41 LAI, 88a OAI). Al riguardo occorre pure precisare che secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). 
 
3.- a) Nella risposta al ricorso, alla luce del nuovo certificato medico prodotto dall'assicurato e della successiva presa di posizione del proprio medico interno, secondo cui la situazione valetudinaria del ricorrente dev'essere approfondita maggiormente a partire dal 1° luglio 1998, tramite l'esperimento di una perizia specialistica di tipo emato-oncologico e psichiatrico, l'UAI propone a questa Corte l'accoglimento del gravame ed il rinvio degli atti per istruire nuovamente la vertenza, aderendo parzialmente alle richieste ricorsuali. 
 
b) Dopo attento esame della documentazione medica versata agli atti, questa Corte ritiene di dover confermare la proposta formulata dall'amministrazione in sede ricorsuale, in quanto conforme alle norme di diritto federale e alla giurisprudenza in vigore. 
In effetti dal tenore dei rapporti medici agli atti dell'amministrazione e della Commissione discende che, dal 1992, data dell'assegnazione della mezza rendita di invalidità, a tutt'oggi, la situazione di salute dell'assicurato appare perlomeno di primo acchito stabilizzata, ed eventualmente peggiorata nel 2000, con l'insorgere della depressione e dell'astenia diagnosticate dal dottor P.________ nei mesi di febbraio e novembre, mentre le conclusioni in sede delle precedenti istanze dei medici dell'AI, R.________ e E.________, configurano tutt'al più una valutazione diversa - e pertanto non di rilievo ai sensi della giurisprudenza federale sulla revisione (DTF 115 V 313 consid. 4a/bb) - di una fattispecie rimasta prevalentemente immutata. Al riguardo va rilevato che, dopo gli interventi di trapianto del midollo effettuati nel 1989 e 1990, segnatamente a partire dal 1992, anno dell'assegnazione della mezza rendita, la leucemia, definita cronica, è stata dichiarata in remissione completa continua. Questo stato di fatto è stato confermato ed è quindi perdurato anche negli anni seguenti, durante i quali l'assicurato ha sempre svolto un'attività lucrativa leggera al 50%, fino al 1998, malgrado il peggioramento dello stato di salute riconducibile all'operazione alla cataratta complicata ai due occhi e all'apparizione di un herpes. 
Neppure dopo il rimpatrio la situazione appare mutata: in effetti nella perizia medica dettagliata eseguita in Italia il 1° marzo 1999 viene posta la medesima già citata diagnosi, con l'aggiunta di un nuovo disturbo, consistente in turbe della memoria e della concentrazione. In tale contesto i medici hanno inoltre confermato il grado di invalidità stabilito dalle competenti autorità elvetiche. 
Nulla di differente attestava poi nella procedura amministrativa il dottor R.________ dell'UAI, per concludere però in favore di una guarigione del paziente e quindi di una capacità lavorativa totale nella precedente attività. Pur confermando anch'essa, infine, la medesima diagnosi posta negli anni precedenti e certificando espressamente che la situazione era invariata, la dottoressa E.________ considerava nell'ambito della procedura ricorsuale di primo grado essere ammissibile un'attività lavorativa al 100%, vista la lunga carenza - dieci anni - di recidiva. 
 
c) Alla luce di queste circostanze, secondo cui la situazione di salute del ricorrente appare più verosimilmente stabile che migliorata, ma che dalla documentazione sanitaria traspaiono comunque certi dubbi, non si può che aderire al parere esposto dal medico dell'UAI dottoressa E.________ pendente causa di ricorso innanzi a questa Corte, secondo cui in seguito al nuovo certificato medico 28 novembre 2000 del dottor P.________, di tenore del resto simile a quello già redatto il 14 febbraio dello stesso anno, precedentemente alla pronuncia commissionale impugnata, appare necessario esaminare in maniera più approfondita, tramite l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare emato-oncologica e psichiatrica, l'effettiva evoluzione dello stato di salute dell'assicurato. Gli atti dell'incarto non permettono infatti di concludere con sufficente certezza per un effettivo miglioramento dello stato di salute e del grado di invalidità del ricorrente dal 1° ottobre 1999. Solo un esame peritale dettagliato potrà quindi permettere di stabilire se la soppressione della rendita era o meno giustificata. 
 
4.- Visto quanto sopra il ricorso viene pertanto accolto, il giudizio impugnato del 20 ottobre 2000 e la decisione amministrativa litigiosa del 12 agosto 1999 essendo annullati e l'incarto rinviato all'UAI affinché esperisca gli accertamenti medici indicati al considerando precedente e statuisca di nuovo sul grado di invalidità del ricorrente a partire dal 1° ottobre 1999. 
 
5.- In quanto vincente in causa V.________ ha diritto al versamento di ripetibili (art. 135 e 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo ai sensi dell'art. 36a lett. c OG, 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullati il giudizio querelato del 20 ottobre 
2000 e la decisione litigiosa del 12 agosto 
1999, la causa è rinviata all'Ufficio assicurazione 
invalidità per gli assicurati residenti all'estero, 
affinché faccia allestire un complemento istruttorio 
conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'Ufficio assicurazione invalidità verserà al ricorrente la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte 
 
 
per la procedura federale. 
 
IV.La Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima 
 
 
istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede 
federale. 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI 
per le persone residenti all'estero, Losanna, alla 
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 gennaio 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
La Cancelliera :