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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_18/2012 
 
Sentenza del 1° febbraio 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro 
la sentenza emanata il 14 dicembre 2011 dalla 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che A.________ ha escusso l'avv. B.________ per l'incasso di fr. 20'771.40 oltre interessi e spese; 
che con istanza 11 giugno 2011 A.________ ha chiesto il rigetto provvisorio rispettivamente definitivo dell'opposizione interposta dall'avv. B.________ al precetto esecutivo; 
che con decisione 2 novembre 2011, intimata il 4 novembre successivo, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto la predetta istanza; 
che con sentenza 14 dicembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ del 3 dicembre 2011 avverso la decisione pretorile; 
che la Corte cantonale ha rammentato che giusta l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la notificazione di una decisione va considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; 
che secondo i Giudici cantonali nella fattispecie la notificazione della decisione pretorile è pertanto avvenuta il 14 novembre 2011 ed il reclamo proposto il 3 dicembre 2011 risulta pertanto intempestivo, atteso che il termine di dieci giorni per il suo inoltro (art. 321 cpv. 2 CPC) ha iniziato a decorrere dal 15 novembre 2011 e non dal 26 novembre 2011 come preteso da A.________; 
che, sempre a mente dei Giudici cantonali, A.________ non ha inoltre contestato che la posta gli abbia messo nella sua casella postale il foglio relativo all'avviso di ritiro della raccomandata e non ha nemmeno giustificato i motivi che lo hanno spinto a lasciare in giacenza la raccomandata per così lungo tempo; 
che mediante ricorso del 21 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo di annullare la sentenza cantonale e di dichiarare ammissibile il suo reclamo del 3 dicembre 2011; 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel gravame all'esame il ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita in sostanza a far valere di aver dato alla posta un ordine di trattenere la corrispondenza e di non aver potuto ritirare la lettera raccomandata contenente la decisione del Pretore prima del 25 novembre 2011 poiché si trovava all'estero; 
che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° febbraio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini