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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 33/05 
 
Sentenza del 13 dicembre 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
CPE Cassa Pensione Energia, Freigutstrasse 16, 8027 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Hermann Walser, Paulstrasse 5, 8610 Uster 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 26 gennaio 2005) 
 
Fatti: 
A. 
B.________, nato il 26 settembre 1932, ha lavorato alle dipendenze della Officine X.________ fino al 30 settembre 1996, data del suo pensionamento anticipato. 
 
In vista di tale traguardo, egli, assicurato ai fini della previdenza professionale presso la CPC Cassa pensioni delle centrali svizzere di elettricità (dal 1° gennaio 2002: CPE Cassa pensione energia) aveva in precedenza chiesto, tramite la propria datrice di lavoro, il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (fr. 539'109.60, valuta al 31 gennaio 1996). Con scritto del 21 febbraio 1996 la Cassa pensioni aveva risposto che la richiesta non poteva essere accolta in quanto l'assicurato poteva già fare valere il diritto a prestazioni di vecchiaia. Contestualmente la Cassa segnalava che l'assicurato avrebbe comunque potuto scegliere, in virtù delle norme statutarie, tra il versamento della rendita di vecchiaia e la conversione della rendita in capitale (fr. 458'794.-), fermo restando che in quest'ultima ipotesi, sempre in forza del regolamento applicabile, l'interessato avrebbe percepito soltanto l'80% di questo importo (pari a fr. 367'035.-), il rimanente dovendo restare alla Cassa a copertura di eventuali prestazioni per superstiti. 
 
Il 20 giugno 1996 la OFIMA trasmetteva alla Cassa pensioni il formulario d'uscita per il 30 settembre 1996 del dipendente precisando che in tal modo l'assicurato richiedeva la conversione della rendita in capitale. Con dichiarazione di ricevuta 30 ottobre 1996 B.________ attestava l'avvenuto pagamento dell'importo di fr. 367'035.- conformemente a quanto stabilito dagli statuti della Cassa. 
 
Venuto a conoscenza di una modifica, a partire dal 1° gennaio 2001, delle disposizioni regolamentari e della possibilità, a differenza di prima, di esigere, prima dell'inizio della rendita di vecchiaia, il versamento, totale o parziale, della prestazione di libero passaggio invece della rendita di vecchiaia, l'interessato chiedeva alla Cassa pensioni il pagamento del 20% del capitale trattenuto in precedenza (lettera 11 gennaio 2002). La Cassa respingeva la domanda rilevando che la prestazione erogatagli a suo tempo era conforme agli statuti allora in vigore. 
B. 
Ritenendo in particolare illegale, in quanto richiesto oltre i termini di legge, il versamento dell'indennità in capitale operato dalla Cassa, B.________, patrocinato dallo studio dell'avv. Curzio Fontana, ha postulato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la condanna della Cassa al ripristino immediato della rendita di vecchiaia di fr. 3'215.- mensili. In via subordinata, ha chiesto di condannare la Cassa al versamento mensile di una rendita di vecchiaia "sulla base del 20% della rendita capitalizzata rimasta nella cassa, pari a annui fr. 7'716.--" (petizione del 28 aprile 2004). 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha respinto la petizione con pronuncia del 26 gennaio 2005. 
C. 
Sempre patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, oltre a riproporre in via principale la richiesta principale di prima istanza (ripristino della rendita di vecchiaia), chiede in via subordinata che gli venga versata la differenza (fr. 172'074.60) tra "il capitale di libero passaggio e la rendita capitalizzata", più interessi. In via ancora più subordinata postula il versamento del 20% della rendita capitalizzata "indebitamente" trattenuto dalla Cassa, pari a fr. 91'759.- (più interessi) oppure comunque l'importo di fr. 18'978.20, "corrispondente alla porzione di capitale previdenziale obbligatorio indebitamente trattenuto". Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
La Cassa, assistita dall'avv. Hermann Walser, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), osservando come la vertenza concerna la previdenza sovraobbligatoria, ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all'art. 73 LPP sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 130 V 104 consid. 1.1, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a con riferimenti), sicché il ricorso di diritto amministrativo risulta ricevibile sotto quest'aspetto. 
1.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha compiutamente esposto le norme legali (art. 6, 13, 37 e 49 LPP) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che il 1° gennaio 2005 (eccezion fatta per alcune disposizioni la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° aprile 2004 e al 1° gennaio 2006 [RU 2004 1700]) è entrata in vigore la novella legislativa del 3 ottobre 2003 che ha apportato numerose modifiche all'ordinamento in materia di previdenza professionale (1a revisione della LPP; RU 2004 1677); novella che tuttavia non risulta applicabile in concreto, il caso di specie essendo retto dalle disposizioni della LPP in vigore precedentemente, tenuto conto del principio secondo il quale, in assenza - come è il caso per le questioni qui in esame - di norma transitoria specifica contraria, si applica l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: il prepensionamento dell'assicurato per il 30 settembre 1996) che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2005 BVG no. 15 pag. 47 consid. 2 [sentenza del 30 aprile 2004 in re K., B 83/02]; cfr. ad es. pure la sentenza del 2 febbraio 2005 in re A., B 24/04, consid. 2; in presenza di uno stato di fatto durevole ed evolutivo cfr. tuttavia DTF 130 V 79 consid. 1.2, 126 V 470 consid. 3, 122 V 319 consid. 3c). 
1.3 Nella misura in cui, come in concreto, la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG; DTF 126 V 470 consid. 1b). 
2. 
Considerata la natura sussidiaria della prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 1 LFLP), va esaminata in primo luogo la domanda ricorsuale tendente ad ottenere la differenza tra il capitale di libero passaggio e la rendita capitalizzata versata all'insorgente. In caso affermativo, infatti, diverrebbe superflua la disamina delle ulteriori richieste. 
2.1 La domanda suscita perplessità già solo dal profilo procedurale, ritenuto che essa è stata formulata per la prima volta in sede federale senza che abbia in precedenza fatto l'oggetto delle conclusioni attoree o comunque del giudizio impugnato. 
 
In assenza di decisione formale impugnabile, l'oggetto impugnato è determinato dalle conclusioni attoree (DTF 129 V 452 seg. consid. 3.2; Meyer, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, San Gallo 2001, pag. 9 segg., in particolare pag. 38). Secondo il principio dispositivo, la parte attrice è così libera di definire la lite che essa intende sottoporre al giudice competente in materia di previdenza professionale. Se essa tuttavia si limita a fare valere una determinata prestazione previdenziale, ciò determina per il Tribunale l'impossibilità di estendere l'oggetto della lite ad altre questioni che non sono state fatte valere giudizialmente. In particolare, il principio inquisitorio non può essere utilizzato per estendere l'oggetto della lite a questioni non sollevate. Il giudizio del Tribunale cantonale competente ai sensi dell'art. 73 LPP configura la decisione ai sensi dell'art. 97 in relazione con l'art. 98 lett. g OG e così l'oggetto impugnato di un successivo ricorso di diritto amministrativo. Oggetto litigioso in ultima istanza può pertanto unicamente essere determinato da ciò che ha statuito il Tribunale cantonale adito su petizione. Un'estensione a rapporti giuridici non giudicati dal Tribunale cantonale nell'ambito della procedura d'azione non entra in considerazione (Meyer, op. cit., pag. 38). 
 
L'ammissibilità della richiesta di prestazione di libero passaggio, formulata dopo che l'assicurato, in sede di petizione, aveva concentrato le proprie richieste sul ripristino della rendita di vecchiaia, appare pertanto più che dubbia. 
2.2 Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere dalle considerazioni che precedono e volendo ammettere l'esistenza dei requisiti necessari per estendere l'oggetto della lite (DTF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a e i riferimenti), la richiesta andrebbe comunque respinta nel merito in quanto infondata. 
2.2.1 Secondo giurisprudenza, nel caso di istituti di previdenza che prevedono la possibilità di un pensionamento anticipato, per evento assicurato "vecchiaia" non è da intendersi il raggiungimento del limite legale secondo l'art. 13 cpv. 1 LPP, bensì quello previsto nel regolamento nell'ipotesi di un pensionamento anticipato. Di conseguenza, considerata la sua natura sussidiaria, non può più essere richiesta alcuna prestazione d'uscita se il contratto di lavoro è disdetto ad un'età in cui il regolamento già riconosce il diritto a prestazioni di vecchiaia per pensionamento anticipato (DTF 129 V 381, 120 V 306). Lo scioglimento del rapporto di lavoro in un momento in cui sono adempiuti i presupposti regolamentari per un pensionamento anticipato fa nascere il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento nonostante l'intenzione dell'assicurato di esercitare attività lucrativa altrove (DTF 120 V 306). Diversamente si deve concludere solo nel caso in cui il regolamento previdenziale subordina il pensionamento anticipato e il versamento di una rendita anticipata a una chiara dichiarazione di volontà: in tali circostanze, l'evento "vecchiaia" escludente il diritto a una prestazione d'uscita non interviene in ogni caso, bensì unicamente se la persona assicurata fa uso di tale diritto (RSAS 2003 pag. 353 [sentenza del 24 giugno 2002 in re S., B 38/00]; cfr. pure le sentenze del 18 maggio 2005 in re F., B 33/04, consid. 4.2 e 5.1, e del 18 maggio 2004 in re UFAS c. Cassa pensioni del Touring Club Svizzero, 2A.509/2003, consid. 4.2.2). 
2.2.2 La questione della sopravvenienza del rischio previdenziale "vecchiaia" e la differenziazione operata dalla predetta giurisprudenza assume, a ben vedere, rilevanza pratica unicamente in relazione a quegli assicurati che, raggiunta l'età di un possibile pensionamento anticipato continuano a lavorare e solo successivamente pongono termine al proprio rapporto lavorativo senza tuttavia espressamente manifestare l'intenzione di volersi ritirare dalla vita professionale (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, pag. 386 cifra marg. 1046). 
2.2.3 Ora, nel caso di specie, il ricorrente non si è limitato a disdire il rapporto di lavoro che lo vincolava alla datrice di lavoro e/o a formulare una richiesta di versamento o trasferimento della prestazione di libero passaggio (come per contro avvenuto nella sentenza citata del 18 maggio 2005 in re F.; cfr. pure RSAS 2003 pag. 508 [sentenza del 2 dicembre 2002, B 81/01] e 353 [sentenza citata del 24 giugno 2002 in re S.]), bensì si è lasciato pensionare anticipatamente, come peraltro confermano le stesse allegazioni ricorsuali (pag. 2 lett. A del ricorso di diritto amministrativo; pag. 2 seg. della petizione) nonché l'assenza di qualsivoglia indicazione agli atti attestante l'intenzione di B.________ di intraprendere una nuova occupazione professionale. 
2.2.4 In tali condizioni, la realizzazione dell'evento assicurato "vecchiaia" non può essere messo in discussione e non può lasciare spazio al riconoscimento di alcuna prestazione d'uscita. 
2.2.5 L'esito di tale valutazione non è suscettibile di essere modificato neppure dal fatto che il nuovo regolamento della Cassa (nuovo art. 29 cpv. 8), in vigore dal gennaio 2001, avrebbe istituito la possibilità per gli assicurati di esigere, prima dell'inizio della rendita di vecchiaia, il versamento, integrale o parziale, della prestazione di libero passaggio in luogo della rendita di vecchiaia. A tal proposito è sufficiente il rinvio alla pronuncia impugnata che ha pertinentemente richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di applicabilità delle disposizioni regolamentari o statutarie in caso di loro modifica (DTF 121 V 100 consid. 1a con i riferimenti nonché DTF 127 V 314 consid. 3b). 
3. 
Scartata l'ipotesi di una prestazione d'uscita, va ora esaminata la domanda di ripristino immediato della rendita di vecchiaia per il fatto che il versamento della prestazione capitalizzata sarebbe avvenuto in contrasto con le disposizioni di legge. 
3.1 Giustamente il ricorrente non contesta più la possibilità, per gli istituti di previdenza, di ridurre o addirittura sopprimere, per via regolamentare, il termine di tre anni fissato agli aventi diritto per presentare la domanda di capitalizzazione della rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità (art. 37 cpv. 3 LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004), tale facoltà essendo peraltro stata chiaramente confermata dalla giurisprudenza (sentenza citata del 18 maggio 2004 in re UFAS c. Cassa pensioni del Touring Club Svizzero, consid. 4.2; cfr. pure la sentenza del 23 febbraio 2004 in re L., B 102/03, consid. 4.1) e nuovamente recepita anche dal legislatore (nuovo art. 37 cpv. 4 LPP [RU 2004 1677 1699; FF 2000 2397 2431]). 
 
Il giudizio cantonale, al quale si rinvia, ha al proposito diffusamente esposto come il termine triennale di legge sia di natura semi-imperativa e sia stato concepito a tutela degli istituti di previdenza - i quali permangono liberi di scostarsene in favore degli assicurati - dalle eventuali conseguenze di un'antiselezione (ossia da un deterioramento inatteso, a scapito dell'assicuratore, della struttura dei rischi dovuto al fatto che l'assicurato, immediatamente prima dell'esigibilità delle prestazioni di vecchiaia, scelga che queste gli vengano versate in forma di capitale [DTF 124 V 278 consid. 3a; cfr. inoltre sentenza citata del 18 maggio 2004 in re UFAS c. Cassa pensioni del Touring Club Svizzero, consid. 4.1]). Ne discende la conformità dell'art. 29 cpv. 8 del Regolamento 1996 nella misura in cui esso disposto non faceva dipendere dal rispetto di alcun termine particolare la domanda della prestazione in capitale in luogo della rendita. 
3.2 L'insorgente assevera tuttavia che la domanda di liquidazione in capitale della rendita sarebbe stata illegale in quanto presentata dopo la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, sarebbe stata formulata in contrasto con quanto prescritto dall'art. 37 cpv. 3 LPP (sempre nella versione applicabile in concreto), il qual disposto stabilisce che la corrispondente dichiarazione va fatta il più tardi tre anni prima della nascita del diritto. Richiamandosi alla giurisprudenza pubblicata in DTF 124 V 276, egli osserva che la nascita del diritto alla prestazione di vecchiaia sarebbe avvenuta contestualmente al compimento del suo 60esimo anno di età, momento a partire dal quale un assicurato poteva, secondo l'art. 23 del Regolamento, richiedere al più presto di essere posto al beneficio di una rendita vitalizia di vecchiaia. Fa quindi notare che secondo il concetto voluto dal legislatore, e concretizzato all'art. 37 LPP, segnatamente al suo capoverso primo, le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti in materia di previdenza professionale devono per principio essere erogate sotto forma di rendita in quanto è questo, in generale, il mezzo più sicuro per permettere agli aventi diritto di mantenere il tenore di vita abituale. Motivo per il quale, continua l'insorgente, una volta nato il diritto a una rendita di vecchiaia, dovrebbe subentrare la necessità di tutelare imperativamente l'assicurato, impedendogli di effettuare scelte avventate e temerarie. Infine, sottolineando l'illegalità delle disposizioni prese dalla Cassa pensioni, rileva che sarebbe stata la Cassa stessa ad avere assunto l'iniziativa per il versamento della rendita capitalizzata e ad averlo indotto in tentazione. 
3.3 Ora, a prescindere dalle considerazioni già esposte ai consid. 2.2.1 - 2.2.4, sulle quali non occorre tornare, il ricorrente sembra dimenticare che i motivi che hanno indotto a considerare l'eventualità di una possibile riduzione, rispettivamente soppressione del termine triennale di cui all'art. 37 cpv. 3 LPP per presentare la domanda di capitalizzazione della rendita, sono gli stessi che hanno inciso sulla definizione del dies a quo di questo termine. In entrambi i casi, infatti, si è voluto tutelare gli assicuratori dai rischi di antiselezione. In entrambi i casi, nella misura in cui ciò non impedisce loro di offrire in ogni tempo, conformemente all'art. 65 LPP, la garanzia di poter adempiere gli impegni assunti, gli assicuratori sono stati tuttavia ritenuti liberi di scostarsi da tale disciplinamento in favore degli assicurati. 
 
Così, il Tribunale federale ha già avuto modo di tutelare un disposto statutario di una cassa pensioni che aveva fatto coincidere il dies a quo per la richiesta di un versamento anticipato per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio (art. 30c LPP) - disciplinamento, quest'ultimo, ispirato a quello dell'art. 37 cpv. 3 LPP (FF 1992 VI 236) - con l'età di pensionamento legale di 65 anni, nonostante gli assicurati, per lo stesso regolamento, potessero beneficiare di un pensionamento anticipato a 57 anni (sentenza citata del 18 maggio 2004 in re UFAS c. Cassa pensioni del Touring Club Svizzero, consid. 3.3 segg.). Da parte sua, in una sentenza del 5 agosto 2003 in re H. (B 38/02), il Tribunale federale delle assicurazioni non ha ravvisato motivo per censurare la prassi di un altro istituto di previdenza che aveva rapportato il termine regolamentare per formulare la domanda di capitalizzazione non al momento a partire dal quale l'assicurato poteva, al più presto, pretendere prestazioni di vecchiaia, bensì a quello del pensionamento effettivo (sentenza citata, consid. 3.5). Nulla di diverso può infine inferire il ricorrente a suo favore dalla richiamata e già citata sentenza del 23 febbraio 2004 in re L., ritenuto come in quella occasione il Tribunale federale delle assicurazioni, confrontato con una disposizione statutaria prevedente la possibilità di chiedere con il raggiungimento dell'età di pensionamento una capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia, dopo avere condiviso l'interpretazione fornita dall'istanza precedente sul fatto che la domanda di liquidazione in capitale della rendita avrebbe dovuto essere presentata prima dell'effettivo pensionamento, aveva ritenuto tardiva la domanda di capitalizzazione formulata dopo l'avvenuto pensionamento anticipato. 
3.4 In considerazione di quanto precede, la richiesta di ripristinare immediatamente la rendita di vecchiaia dev'essere respinta, in quanto infondata. Non mette pertanto più conto di esaminare ulteriormente l'eccezione di abuso di diritto sollevata dalla Cassa resistente in sede di osservazioni e motivata con il fatto che l'assicurato, dopo avere atteso a lungo ed essersi accorto che la liquidazione in capitale non sarebbe più convenuta, avrebbe manifestato un atteggiamento contraddittorio contestando la libera scelta iniziale. A tal riguardo basti osservare che gli atti all'inserto (cfr. lo scambio di corrispondenza che ha preceduto il versamento della prestazione capitalizzata) non permettono di ritenere la scelta a suo tempo pronunciata dall'insorgente come avvenuta su base non libera e non consapevole. 
3.5 Per quanto attiene infine all'ipotesi - inizialmente avanzata, ma poi giustamente scartata dai primi giudici per considerazioni legate al principio della sicurezza del diritto e al fatto che una simile eventualità sarebbe entrata in linea di conto unicamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento - di revoca dell'opzione fatta a suo tempo valere, essa deve essere senz'altro disattesa anche alla luce della più recente giurisprudenza (sentenza del 31 gennaio 2005 in re W., B 29/04). 
4. 
Respinta dev'essere per il resto pure la richiesta tendente al versamento del 20% (pari a fr. 91'759.-) della rendita capitalizzata trattenuta a suo tempo dalla Cassa conformemente all'art. 29 cpv. 8 Regolamento 1996. Secondo tale disposto, poi modificato come già accennato (v. consid. 2.2.5) dalla nuova versione in vigore dal 2001, il beneficiario di una rendita di vecchiaia, che in precedenza non aveva percepito nessuna rendita d'invalidità, poteva, con il consenso del consiglio di amministrazione della Cassa pensioni e dell'impresa, domandare invece della rendita di vecchiaia, totale o parziale, un'indennità in capitale per un massimo dell'80% del valore attuale della rendita, fermo restando che le prestazioni assicurate ai superstiti rimanevano comunque invariate. 
4.1 L'autorità giudiziaria cantonale ha a tal proposito giustamente rilevato che in ambito di previdenza più estesa gli istituti di previdenza, nel quadro dell'art. 49 cpv. 2 LPP e nei limiti posti dalla Costituzione (parità di trattamento, divieto d'arbitrio e proporzionalità), sono per principio liberi nel definire le proprie prestazioni. Ora, come si evince dalle precisazioni rese in sede cantonale dalla Cassa resistente, la prestazione di vecchiaia riconosciuta all'assicurato risultava essere alimentata solo in misura ridotta (più precisamente, in misura di fr. 95'789,90) con mezzi provenienti dalla previdenza obbligatoria LPP. Per il resto essa concerneva la previdenza più estesa (pre- e sovraobbligatoria). Di conseguenza, a fronte di una liquidazione in capitale ammontante a fr. 367'035.-, la decurtazione del 20% destinata al mantenimento dell'assicurazione a favore dei superstiti non andava effettivamente ad intaccare la parte relativa alla previdenza obbligatoria e non era pertanto censurabile in quanto tale. Per gli stessi motivi, l'insorgente non può pretendere che la decurtazione del 20% venga effettuata esclusivamente sulla parte non obbligatoria - ossia sull'importo di fr. 363'004,10 risultante dal valore capitalizzato della rendita (fr. 458'794.-) ridotto dell'importo relativo alla parte obbligatoria (fr. 95'789,90) -, ritenuto che il confronto tra la pretesa statutaria e quella ai sensi della LPP mette comunque in evidenza una chiara eccedenza della prima rispetto alla seconda (RSAS 2004 pag. 576 [sentenza del 29 marzo 2004 in re U., B 74/03]; cfr. pure DTF 114 V 248 segg. consid. 7 e 8 con riferimenti). 
4.2 L'insorgente sostiene infine che la disposizione statutaria che consentiva alla Cassa di trattenere il 20% della rendita capitalizzata, oltre ad essere estremamente penalizzante nei confronti di chi, come lui, è celibe e senza figli, configurerebbe una clausola insolita e sarebbe da considerare nulla. 
4.2.1 Per quanto riguarda il tema di sapere se ci si trovi in presenza di una clausola insolita, va rilevato che ai sensi della giurisprudenza, colui che sottoscrive un testo facente esplicito riferimento a delle condizioni generali è vincolato al pari di colui che appone la propria firma sul testo medesimo delle condizioni generali, privo di rilievo essendo il tema di sapere se queste ultime siano state effettivamente lette dal contraente. La validità delle condizioni generali prestampate deve essere però limitata dalla regola detta dell'insolito, in virtù della quale sono sottratte dall'adesione ritenuta essere data globalmente a delle condizioni generali tutte le clausole di carattere inabituale, sulla cui esistenza non è stata attirata in modo particolare l'attenzione del contraente più debole od inesperto in affari (DTF 119 II 445 consid. 1a e rinvii). In effetti, la parte che incorpora delle condizioni generali nel contratto deve attendersi, secondo il principio dell'affidamento, che il suo partner contrattuale inesperto non aderisca a certe clausole insolite. Per determinare se una clausola è insolita, occorre mettersi nella posizione di colui che vi consente, e ciò al momento della stipulazione del contratto. La risposta è individuale, una clausola abituale per un determinato settore economico potendo risultare insolita per chi non vi fa parte. Tenendo conto del principio dell'affidamento, nella misura in cui essa risulta riconoscibile per l'altra parte, ci si fonderà sulla concezione personale dello stipulante. Non basta però che lo stipulante sia inesperto nel settore economico in questione. Occorre oltre a ciò, in aggiunta a questo elemento soggettivo, che, per la natura del suo oggetto, la clausola in esame modifichi in modo essenziale la natura del regime normalmente applicabile oppure differisca notevolmente dal quadro legale di una forma contrattuale. Più una clausola pregiudica gli interessi dello stipulante, più si giustifica di considerarla insolita (DTF 119 II 445 consid. 1a con riferimenti; cfr. pure la sentenza del 27 marzo 2001 in re H. SA, B 22/00, consid. 5a). 
4.2.2 Nel caso di specie, già ci si potrebbe domandare se il richiamo dell'insorgente all'inefficacia della clausola statutaria in esame non sia in realtà abusiva. In vista del pensionamento anticipato, la Cassa pensioni aveva infatti espressamente inserito nel calcolo di liquidazione l'indicazione secondo cui la rendita capitalizzata sarebbe stata pagata unicamente nella misura dell'80% e avrebbe conosciuto pertanto una riduzione del 20% in virtù di quanto disposto dall'art. 29 cpv. 8 degli statuti (versione 1996). Avendo in seguito B.________ ciò malgrado consapevolmente optato per tale forma di liquidazione, questo Tribunale ricava, una volta di più, l'impressione che le censure sollevate ora in sede ricorsuale siano in realtà speciose e intese a mascherare l'insoddisfazione dell'interessato per la scelta a suo tempo operata, adesso che l'opzione adottata sembra non più convenire. 
 
Ad ogni buon conto, come rettamente osservato dalla Cassa resistente, la circostanza che con la realizzazione del caso vecchiaia non tutta la prestazione di vecchiaia potesse essere percepita sotto forma di capitale, bensì solo in parte, corrisponde a una prassi ampiamente diffusa. Il fatto che per il mantenimento dell'assicurazione a favore dei superstiti sia stata effettuata una trattenuta non è pertanto di per sé insolito. Tanto meno insolito è il fatto che nella previdenza professionale, come pure nell'ambito del primo pilastro, per principio tutti gli assicurati sono tutelati anche contro il rischio "decesso" (prestazioni per superstiti), e ciò indipendentemente dallo stato civile e dalla situazione familiare del singolo assicurato. Di conseguenza, la soluzione prevista dalla contestata disposizione regolamentare di trattenere una parte della prestazione capitalizzata per continuare ad assicurare le prestazioni per superstiti non è estranea al sistema previdenziale e non è censurabile. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 dicembre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
Il Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: