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[AZA 0] 
 
1A.187/1999 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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5 giugno 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
 
Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 9 agosto 1999 dal dott. A.________, (I), patrocinato dall' avv. Paolo Bernasconi, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, Lugano, contro la decisione emessa il 7 luglio 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- L'Ufficio federale di polizia (UFP), il 14 marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996, ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14 marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. L'autorità estera procede, in particolare, a indagini contro B.________ - già consigliere istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma sino al 1989 e in seguito Presidente dell'Ufficio per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - contro C.________ e contro D.________, per concorso in reati continuati di corruzione legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio; l'autorità addebita al primo di essersi fatto corrompere, agli altri di aver corrotto. 
 
Le autorità italiane hanno accertato in particolare un indebito versamento a magistrati romani, volto a far soccombere processualmente l'Istituto E.________ nei confronti della società F.________, appartenente a G.________ e attualmente ai suoi eredi. Esse hanno altresì accertato che G.________, incassato il risarcimento, che sarebbe stato sprovvisto di causa lecita, ha versato a diverse persone circa 40 milioni di US$, di cui circa 13 milioni US$ a D.________, che avrebbe agito da mediatore nella corruzione. 
 
Sull'ammissibilità della rogatoria iniziale e su numerose decisioni di chiusura prese in tale ambito dal MPC il Tribunale federale si è pronunciato con sentenze del 16 gennaio e del 22 luglio 1997. 
 
B.- Fondandosi su documenti bancari trasmessi dalla Svizzera, le autorità italiane hanno accertato pure che B.________ disponeva di numerosi conti su cui erano depositate somme assolutamente sproporzionate al patrimonio e al reddito dell'intero suo nucleo familiare, e che rilevanti somme provenivano da D.________ e da altri coindagati, sospettati di attività corruttive. 
 
Dall'esame del conto corrente "X.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui titolare è D.________, risulterebbe un addebito del 27 febbraio 1991, valuta 26 febbraio 1991, di 1'500'000'000 lire italiane a favore di un conto presso la "Banque Internationale à Luxembourg" di Lussemburgo. Ora, dalla documentazione bancaria trasmessa, in evasione di una rogatoria, dall'autorità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo, emergerebbe che l'operazione era stata effettuata a favore del conto corrente intestato alla H.________ Inc. di Panama. Infine, dall'esame di questo conto sarebbe risultato un addebito del 6 maggio 1993, valuta del giorno seguente, di 540'000'000 di lire italiane a favore della Morval & Co. SA di Ginevra presso la Banca della Svizzera italiana di Lugano, con riferimento "Y.________". 
 
C.- Con complemento rogatoriale del 26 maggio 1999 l'autorità estera ha chiesto di identificare il titolare e i beneficiari del conto sul quale è stato accreditato il menzionato importo. Ottemperando a un ordine di sequestro del 2 giugno 1999, la banca Morval & Co. SA di Ginevra ha trasmesso al MPC la documentazione del conto "Y.________". 
 
Il 7 luglio 1999 il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane dei documenti di apertura del conto e dei giustificativi concernenti il summenzionato addebito di 540'000'000 di lire italiane. 
 
D.- Avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo, in via principale, di annullarla, subordinatamente di non trasmettere i documenti di apertura del conto e, in via ancor più subordinata, di invitare le autorità italiane a completare la rogatoria mediante l'invio di informazioni complementari. 
 
Il MPC chiede che il ricorso, in quanto ammissibile, sia respinto. L'UFP postula di respingere l'impugnativa. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 458 consid. 1). 
 
a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all' assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
 
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
 
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid. 3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2). 
 
d) La trasmissione dei giustificativi concernenti l'addebito di 540'000'000 di lire italiane non è contestata. Oggetto del ricorso è quindi unicamente la trasmissione dei documenti di apertura del conto litigioso. 
 
2.- Secondo il ricorrente l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria iniziale del 14 marzo 1996 e nel suo complemento del 26 maggio 1999 sarebbe contraddittorio e lacunoso. Le autorità italiane avrebbero in effetti accertato che tra gli importi versati da B.________ vi sarebbero rilevanti provviste provenienti da D.________: ora, poiché il Giudice B.________ sarebbe il magistrato corrotto, non si capisce come possano sussistere versamenti da parte di quest'ultimo in relazione alle "provviste provenienti da D.________". Inoltre, le operazioni effettuate sui conti "X.________" e "Y.________" nel 1991 e nel 1993 sono anteriori al versamento eseguito nel 1994 dagli eredi G.________ a favore di D.________; infine visto che tra l'accredito a favore del conto della H.________ Inc. del 1991 e quello sul conto "Y.________" nel 1993 sono trascorsi due anni, non si capirebbe quale relazione sussista tra i due bonifici. 
 
a) È manifesto e non è contestato che il complemento litigioso s'inserisce nel quadro della rogatoria iniziale del 14 marzo 1996 e di numerosi complementi, la cui ammissibilità è stata confermata dal Tribunale federale, in particolare con le già citate sentenze inedite del 16 gennaio e del 22 luglio 1997. L'autorità estera non era quindi tenuta a ribadire compiutamente i sospetti addotti in quella domanda e nei successivi atti. Né il ricorrente fa valere d'aver chiesto di poter esaminare la rogatoria iniziale e i complementi precedenti, sui quali si fonda quello litigioso, o sostiene che il MPC gli avrebbe negato, violando l'art. 80b cpv. 1 AIMP, il diritto di consultarli. 
 
Occorre rilevare inoltre che, quanto alle critiche riguardanti la causa promossa dalla società F.________ dell'ing. G.________ contro l'Istituto E.________, il Tribunale federale, statuendo il 24 marzo 1997, ha respinto una domanda di revisione di D.________. Con sentenze del 14 aprile e del 18 maggio 1998 il Tribunale federale ha poi respinto in quanto ammissibili ulteriori ricorsi di D.________ nei quali egli faceva valere la lacunosità delle rogatorie estere; ha infatti stabilito che le obiezioni sollevate, analoghe a quelle addotte nel presente ricorso, non permettevano di rifiutare l'assistenza richiesta. 
 
b) Quale fatto nuovo il ricorrente invoca la sentenza 10 giugno 1999 della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, peraltro non allegata al ricorso, mediante la quale sarebbe stata respinta un'impugnativa presentata dall'Istituto I.________, già Istituto E.________, contro L.________, vedova G.________ ed altri. Con quel ricorso l'Istituto E.________ avrebbe tentato di ottenere la revoca della sentenza 14 luglio 1993 della Corte di Cassazione italiana, che dichiarava improcedibile il ricorso proposto dall'Istituto E.________ contro la sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di Roma, la quale acquistava così forza di cosa giudicata, permettendo agli eredi G.________ di incassare gli importi loro dovuti. In questi versamenti gli inquirenti italiani scorgono il pagamento del prezzo della corruzione, di cui si sarebbero resi colpevoli giudici della Corte d'appello di Roma favorendo la parte G.________ e, successivamente, facendo in modo che non venisse depositata, oppure fosse fatta scomparire, l'indispensabile procura per il ricorso in cassazione, sì da rendere questo irricevibile e consentire quindi che la sentenza acquistasse forza di cosa giudicata. 
 
Secondo il ricorrente la sentenza del 10 giugno 1999 avrebbe accertato l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria (con la retribuzione postnumerando di magistrati corrotti). Non vi sarebbe quindi alcuna ragione per considerare, come ritenuto dagli inquirenti italiani, privo di causa legittima il versamento effettuato dall'Istituto E.________ agli eredi G.________. Il ricorrente adduce poi che l'invocata sentenza della Cassazione italiana non farebbe altro che confermare il giudizio 13 agosto 1996 della Corte Suprema di cassazione, IV Sezione penale, con la quale venne annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.________, ove l'ipotesi accusatoria sarebbe stata qualificata come "mera congettura". 
Premesso che l'invocata sentenza è stata emanata nell'ambito di un procedimento civile, essa non costituisce comunque un fatto nuovo. In effetti, già il Tribunale federale aveva ritenuto che la causale del versamento indicata dagli inquirenti italiani consisteva in una "semplice congettura": esso aveva tuttavia concesso l'assistenza perché l'elargizione litigiosa avrebbe potuto costituire un finanziamento illegale di un partito politico e gli elementi costitutivi di questo delitto potevano coincidere con quelli del reato di corruzione (sentenza inedita del 16 gennaio 1997 nella causa C.________, consid. 10, confermata con la sentenza 24 marzo 1997 nella causa D.________; sul requisito della doppia punibilità nell'ambito del reato di illecito finanziamento di partiti politici v. DTF 124 II 184). L'esposto dei fatti contenuto nella richiesta in esame, non lacunoso, è quindi vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg. ). Del resto, il ricorrente non fa valere che i giudici civili avrebbero escluso la sussistenza degli episodi di corruzione oggetto dell'inchiesta penale. 
 
Per di più, trattandosi di materiale probatorio, una domanda estera diventa senza oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 168). Né il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta: non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva d'interesse. 
 
c) Quale ulteriore fatto nuovo il ricorrente invoca una decisione del 1999 mediante la quale l'UFP ha respinto la domanda di estradizione presentata dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di L.________, vedova di M.________ in Lugano: l'UFP non avrebbe ritenuto adempiuto il requisito della doppia punibilità perché i pagamenti effettuati dall'interessata avvennero a favore di tre avvocati, per cui non si poteva ritenere validamente sostenuta l'ipotesi di corruzione. La conclusione di acquisire agli atti tale incarto, vista l'irrilevanza del mezzo di prova offerto, dev'essere respinta sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 122 II 464 consid. 4a, 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb). 
La circostanza che uno degli imputati non sia estradato per fatti di corruzione non è sufficiente per rifiutare l'assistenza nell'ambito di un procedimento per corruzione nei confronti di altri imputati. Anche se le due procedure sono connesse riguardo ai fatti e alle persone inquisite, esse non si confondono e le due richieste devono essere trattate separatamente: ciò a maggior ragione quando l'assistenza concerne, come in concreto, terze persone, che non hanno partecipato alla procedura di estradizione (sentenza inedita del 10 maggio 1999 nella causa A., consid. 3c). 
 
3.-a) Il ricorrente afferma che l'accredito di 540'000'000 di lire italiane a favore del conto "Y.________" rappresenterebbe il versante svizzero di una banale e comune operazione di compensazione valutaria internazionale, il cui versante italiano sarebbe rappresentato dalla consegna in contanti, a Roma, della somma di uguale importo da parte sua all'avv. N.________, che l'avrebbe fatta pervenire a favore del ricorrente mediante disponibilità della H.________ Inc. Questa circostanza non dimostra l'inutilità della criticata trasmissione, già per il fatto che anche l'avv. N.________, che secondo il MPC si nasconderebbe dietro la H.________ Inc. , è inquisito nel medesimo procedimento penale estero. 
 
Il ricorrente adduce poi che la rogatoria tende a individuare i concorrenti dei prospettati reati, che a suo dire potrebbero essere soltanto membri di autorità giudiziarie, eventualità che non si verifica però nei suoi confronti. Il ricorrente sostiene che la richiesta complementare tenderebbe a verificare se il beneficiario dell'importo di 540'000'000 di lire italiane sia uno dei membri della Corte d'Appello di Roma: visto ch'egli non ha mai ricoperto nessuna carica giudiziaria, non sarebbe necessario trasmettere le sue generalità, come titolare del conto "Y.________", all'Italia. L'assunto non regge. Nel complemento rogatoriale del 26 maggio 1999 l'autorità estera non ha infatti limitato la propria domanda nel senso descritto dal ricorrente; piuttosto essa ha sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per delineare il quadro complessivo dei sospettati fatti corruttivi e per "definire l'articolato meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere per impedire la ricostruzione delle rimesse di denaro e quindi pervenire alla completa identificazione dei concorrenti nel reato". La criticata trasmissione è idonea a raggiungere tale scopo. 
 
Il ricorrente fa valere inoltre che la trasmissione dei documenti di apertura della relazione bancaria, dai quali risultano l'identità del titolare e degli aventi diritto di firma, sarebbe inutile per il procedimento penale estero, poiché l'accredito non avvenne in contanti e perché il titolare dello stesso non era B.________; aggiunge che le disponibilità del conto furono oggetto di "trasferimento di tutti gli attivi della relazione in un altro paese", sempre nell'interesse e a nome del titolare del conto "Y.________". 
b) La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. 
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. Infatti, tenuto conto della natura dei prospettati reati e dei meccanismi finanziari messi in atto, che potrebbero essere serviti a mascherarli, il campo delle indagini è notevolmente ampio, complesso e ramificato. D'altra parte, la valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). 
 
c) Il ricorrente sostiene che occorrerebbe verificare se la somma in discussione, accreditata nel 1993 al conto "Y.________", provenga effettivamente dal Conto "X.________", visto che il bonifico da quest'ultimo conto a quello della H.________ Inc. è avvenuto nel 1991. Secondo il ricorrente si dovrebbe quindi rendere perlomeno verosimile che nessun altro accredito sia intervenuto dal 1991 al 1993 sul conto della H.________ Inc. ; l'autorità estera dovrebbe inoltre indicare il titolare di detto conto e produrre l'estratto per il periodo dal 1991 al 1993. 
L'assunto non è fondato: l'autorità estera non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né essa deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Zimmermann, op. cit. , n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine pag. 319; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122); infine, non spetta al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla contestata valutazione delle prove posta a fondamento della richiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4), segnatamente sul fatto che l'intervallo di due anni tra l'esecuzione dei due accrediti sia sufficiente per dimostrare, come sostenuto dal ricorrente, che non si tratterrebbe della medesima somma, ciò che escluderebbe qualsiasi carattere illecito dell'accredito sul conto "Y.________". Tali quesiti, come quello di sapere se si sia in presenza di una semplice compensazione valutaria internazionale o no, dovranno essere verificati dal giudice italiano del merito, atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b); non è affatto escluso che l'accredito litigioso, anche ad insaputa del ricorrente, sia connesso con gli asseriti reati. In effetti, come rilevato dal MPC nella risposta al ricorso, è possibile che il conto del ricorrente sia semplicemente servito da tramite per un versamento di provenienza illecita, come spesso constatato in casi di corruzione. Il ricorrente potrà dimostrare, dinanzi alle autorità italiane, che tale versamento ha un fondamento legittimo ed estraneo ai fatti corruttivi. 
 
D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio, segnatamente quello delle deposizioni rese dagli eredi G.________, come il quesito della colpevolezza, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). 
 
Inoltre, i documenti che l'autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). È palese che la trasmissione dei documenti di apertura del conto può essere rilevante per il procedimento estero e idonea a far progredire l'inchiesta estera: essa è quindi giustificata (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). 
 
d) Certo, il ricorrente fonda la sua argomentazione sulla sua estraneità ai reati indicati nella domanda: l'argomento non è tuttavia decisivo, visto che la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta d'altra parte che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per il ricorrente, titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni sospette: e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b). Sul conto del ricorrente è stato accreditato un importo riconducibile a una relazione bancaria intestata a un inquisito indagato per i reati litigiosi. La comunicazione delle generalità del titolare di questo conto all'autorità italiana è giustificata: essa, contrariamente all'autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti. 
 
Visto inoltre che l'autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, relativa a un preciso bonifico, non si è neppure in presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii, 121 II 241 consid. 3a pag. 243): la circostanza che, a dire del ricorrente, il MPC non abbia ritenuto necessario ordinare la trasmissione di documenti concernenti altri conti bancari intestati a terzi, oggetti di non meglio precisati accrediti o addebiti in relazione al conto "X.________", non dimostra l'infondatezza del presente ordine di trasmissione ma, semmai, il rispetto del principio di proporzionalità da parte dell'autorità federale, che ha tenuto conto delle particolarità delle diverse fattispecie. Del resto, il Tribunale federale ha confermato vari ordini di trasmissione dell'integralità della documentazione bancaria di conti sui quali erano state effettuate operazioni concernenti il conto "X.________", per cui l'asserita disparità di trattamento non è affatto data. 
 
e) Trasmettendo i documenti di apertura richiesti dall'autorità estera, il MPC non ha leso il principio della proporzionalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano in particolare proprio di tali documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c). Al riguardo non è quindi decisivo che l'accredito in esame sia avvenuto in un'epoca posteriore a quella dei prospettati reati corruttivi, né che il conto "Y.________" non sia intestato a B.________ o a altri coindagati nel procedimento estero. Nemmeno è decisivo il fatto che il ricorrente non sarebbe mai apparso come persona coinvolta nel procedimento penale contro D.________, visto che la domanda di assistenza persegue anche lo scopo di determinare se altre persone, ancora sconosciute, avrebbero partecipato ai sospettati reati (sentenza inedita del 22 luglio nella causa S., consid. 5). Del resto, nella decisione impugnata il MPC rileva rettamente che la parziale trasmissione della documentazione, limitata conformemente al principio della proporzionalità ai documenti connessi con l'operazione indicata dalle autorità estere, è giustificata allo scopo di permettere loro di poter verificare l'effettiva estraneità del ricorrente ai prospettati reati. Le asserite conseguenze, a suo dire catastrofiche sul piano personale e professionale, vista la sua notorietà, di un'eventuale divulgazione da parte dei mass media italiani del suo coinvolgimento del tutto casuale nel procedimento penale italiano, non possono pertanto comportare il rifiuto dell'assistenza. 
 
4.- Il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia. 
 
Losanna, 5 giugno 2000 
VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,