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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_900/2009 
 
Sentenza del 21 ottobre 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Favre, Presidente, 
Schneider, Wiprächtiger, Mathys, 
Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Parti 
Ministero pubblico della Confederazione, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
2. B.________, 
patrocinato dagli avv. Laurent Moreillon e avv. Miriam Mazou, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Frédéric Pitteloud, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Ripetuto riciclaggio di denaro, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 20 e 27 luglio 2009 dalla Corte penale del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a A.________ ha lavorato quale funzionario pubblico presso l'Ufficio U.________ della Regione Autonoma Valle D'Aosta. A partire dall'ottobre 2000, a seguito dell'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta, approfittando della sua posizione di preposto alle procedure urgenti di assegnazione di lavori post-alluvione, A.________ ha incassato varie somme di denaro da alcune imprese della regione in cambio dell'attribuzione degli appalti legati a opere di costruzione. 
 
Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003, avvalendosi talvolta anche dell'aiuto di D.________ e E.________, A.________ ha versato gran parte delle tangenti ricevute su svariati conti bancari in Svizzera, e meglio su relazioni aperte presso la F.________SA a X.________, presso la V.________ a X.________, divenuta in seguito W.________, e presso la banca I.________SA a Y.________, divenuta poi banca J.________SA. Della gestione dei conti si sono occupati due consulenti bancari: B.________, attivo presso la V.________ a X.________, e C.________, attivo presso la F.________SA a X.________. 
A.b Il 18 novembre 2003 A.________ è stato arrestato in Italia con l'accusa di corruzione. Riconoscendo sostanzialmente i fatti contestatigli dalle autorità penali italiane, con sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha condannato A.________ alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione, sospesa condizionalmente, e ha ordinato la confisca di euro 400'000.--, quale prezzo della corruzione. 
 
B. 
B.a Venute a conoscenza dell'arresto di A.________ attraverso la stampa italiana, l'8 dicembre 2003 le banche I.________SA e F.________SA a Y.________, sospettando un legame tra le accuse di corruzione e il denaro da loro gestito, hanno segnalato il caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che ha a sua volta trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). 
B.b È stato quindi aperto un procedimento penale nei confronti di A.________ e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro, poi esteso anche contro D.________ e E.________. 
Nel corso dell'indagine preliminare, il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro di diversi conti bancari di pertinenza di A.________, tra cui il conto d'attesa di cassa uuu presso la banca I.________SA a Y.________, poi divenuto conto vvv presso la banca J.________SA a Y.________, nonché i conti www e yyy presso F.________SA a X.________. In seguito, si è pure proceduto alla perquisizione e al sequestro del contenuto della cassetta di sicurezza zzz presa in affitto da A.________ presso la F.________SA di X.________. 
 
Su richiesta del MPC, in data 28 febbraio 2005 l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) ha aperto un'istruzione preparatoria nei confronti di A.________, D.________, E.________ e ignoti per il reato di riciclaggio di denaro. Sospettando che, mediante l'assistenza da loro prestata, i due consulenti bancari avessero partecipato all'attività di riciclaggio contestata a A.________, l'istruzione è stata successivamente estesa anche a B.________ e C.________. Il 31 agosto 2006, il procedimento a carico di D.________ e E.________ è stato disgiunto in quanto le autorità italiane si erano dichiarate disposte a riprendere il procedimento penale nei loro confronti. L'istruzione preparatoria si è conclusa il 10 marzo 2008. 
B.c Con atto d'accusa del 6 novembre 2008, il MPC ha chiesto al Tribunale penale federale di riconoscere A.________, B.________ e C.________ colpevoli di ripetuto riciclaggio di denaro e di confiscare gli averi sequestrati sul conto presso la banca J.________SA per un importo complessivo di euro 550'960.36. 
 
C. 
Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009, la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto A.________ colpevole di riciclaggio di denaro per cinque dei dieci capi d'accusa formulati dal MPC. Lo ha quindi condannato a una pena detentiva di venti giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal GIP del Tribunale di Aosta e ha sospeso l'esecuzione della pena, fissando a due anni il periodo di prova. Ha inoltre ordinato la confisca dei valori sequestrati nel conto vvv intestato a A.________ presso la banca J.________SA di Y.________ a concorrenza dell'importo di fr. 534'263.80, dissequestrando l'eccedente nonché i conti aaa e yyy intestati a A.________ presso la banca F.________SA di X.________. 
 
B.________ e C.________ sono invece stati prosciolti da tutte le accuse. 
 
D. 
Contro la sentenza del TPF, il MPC interpone ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula, in via principale, un parziale annullamento del giudizio impugnato e la sua conseguente riforma. 
 
Per quanto concerne A.________ chiede che sia riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro anche in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto di accusa e che sia stabilito che la somma complessiva riciclata ammonta a euro 445'110.36. Chiede inoltre di condannare A.________ a una pena detentiva di dodici mesi sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di due anni, cumulata a una multa di fr. 40'000.--, a valere quale pena complementare alla pena inflittagli dal GIP del Tribunale di Aosta il 4 aprile 2006. 
 
Con riguardo a B.________ e a C.________, domanda che siano riconosciuti colpevoli di riciclaggio di denaro e condannati ognuno a una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, cumulata a una multa di fr. 15'000.--. 
 
Infine, postula la confisca dei valori patrimoniali sequestrati per un importo complessivo di euro 550'960.36. 
 
In via subordinata, chiede il parziale annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al TPF per nuovo giudizio. 
 
Invitato a esprimersi sul ricorso, il TPF dichiara di non avere particolari osservazioni da formulare. A.________ postula l'integrale conferma della sentenza di primo grado. B.________ chiede che il ricorso venga integralmente respinto, mentre C.________ propone la reiezione del gravame nella misura in cui è ammissibile. 
 
Delle osservazioni degli opponenti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
 
E. 
Con decreto del 2 febbraio 2010 al ricorso è stato conferito un parziale effetto sospensivo: è stato mantenuto a concorrenza di euro 550'960.36 il sequestro degli averi nel conto vvv intestato a A.________ presso la banca J.________SA di Y.________. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 322quater CP in relazione con l'art. 305bis CP. Nel decidere dell'adempimento del presupposto della doppia punibilità giusta l'art. 305bis n. 3 CP, il TPF avrebbe a torto scelto di applicare il principio della doppia punibilità concreta e sarebbe così giunto all'errata conclusione che gli atti per i quali A.________ è stato condannato in Italia configurano il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art. 322septies CP. L'insorgente ritiene invece che, nell'ambito dell'art. 305bis CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta. L'autorità giudiziaria italiana ha condannato un funzionario pubblico italiano attivo in Italia e non un funzionario pubblico straniero. Nello specifico non si tratta di punire un funzionario straniero nell'ambito di un procedimento svizzero, bensì di far corrispondere al diritto interno la disposizione utilizzata, nel paese per il quale operava il funzionario pubblico, per punire il reato presupposto. A.________ è stato condannato per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in applicazione dell'art. 319 del codice penale italiano (CPI), norma che, applicando la teoria della doppia punibilità astratta, nel diritto svizzero trova il suo corrispondente nell'art. 314 CP, nel vecchio art. 315 CP (fino al 30 aprile 2000) e nell'art. 322quater CP (a far tempo dal 1° maggio 2000). Peraltro, in una sentenza del 18 settembre 2008 completata il 18 maggio 2009 (incarto SK.2007 e 2008.16) lo stesso TPF ha optato per la teoria della doppia punibilità astratta in un caso di riciclaggio di proventi di corruzione passiva commessa in Brasile e ha ritenuto pacifica l'applicazione dell'art. 322quater CP. Con la sentenza impugnata, la medesima autorità cade quindi in contraddizione. 
 
1.2 A causa dell'incertezza giuridica regnante prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies CP e in ossequio al principio nulla poena sine lege certa, il TPF ha scelto di applicare il principio della doppia punibilità concreta, seguendo così l'opinione espressa da una parte della dottrina e dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in re Tangentopoli-Mani pulite (sentenza del 3 settembre 1992, Rep. 1992 pag. 334 segg.). Ha rifiutato la teoria della doppia punibilità astratta o attenuata osservata nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In questo campo l'attenuazione del principio della doppia punibilità si spiega con l'impegno internazionale in virtù del quale gli Stati contraenti hanno convenuto la non opponibilità di determinati requisiti nell'ambito di una procedura amministrativa, volta a concedere l'assistenza nel perseguimento all'estero di un reato commesso all'estero. Il TPF ha ritenuto che il problema si ponesse in tutt'altri termini nel contesto di un procedimento penale svizzero per riciclaggio. Quest'infrazione presuppone necessariamente un'attività che deve concretamente costituire reato anche secondo il diritto svizzero: sarebbe infatti paradossale se solo il riciclatore fosse punibile, ma non l'autore del reato a monte quand'anche commesso in Svizzera. Su quest'ultimo dovrebbero infatti incombere responsabilità maggiori. L'applicabilità del principio della doppia punibilità concreta, secondo l'autorità inferiore, risulta inoltre anche dal tenore letterale dell'art. 305bis n. 3 CP che, pur estendendo il campo d'applicazione del riciclaggio di denaro a reati antecedenti commessi all'estero, prevede che questi debbano essere punibili anche secondo il diritto straniero, ciò implica innanzitutto la punibilità secondo quello svizzero. 
 
1.3 A.________ concorda con le argomentazioni del TPF e ritiene che la sentenza della Camera dei ricorsi penali su cui si fondano costituisce un leading case di sicuro peso. Il distinguo tra diritto internazionale relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale e diritto sostanziale interno ha la sua fondata ragione d'essere. Comprendere la norma sul riciclaggio in termini astratti e non concreti le conferirebbe un'estrema manipolabilità normativa poco consona con i principi generali del diritto penale. Peraltro autorevole dottrina si è espressa a favore del principio della doppia punibilità concreta. 
 
1.4 Fino ad oggi, il Tribunale federale non è mai stato chiamato a pronunciarsi sulla problematica della doppia punibilità nell'ambito del riciclaggio di denaro. La questione è estremamente controversa nella dottrina, anche se la diatriba ha perso consistenza dopo l'introduzione nel codice penale del reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (v. art. 322septies CP). 
 
Secondo gli accertamenti del TPF relativi al reato presupposto al riciclaggio di denaro, A.________ si è reso colpevole di corruzione passiva a partire dal 1998 fino al novembre 2003, quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP relativo alla corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri, ossia prima del 1° luglio 2006 e non, come erroneamente ritenuto dal TPF, il 1° maggio 2000 (v. RU 2006 2371). Occorre quindi determinare se, nell'ambito del susseguente riciclaggio dei proventi corruttivi, sia applicabile il criterio della doppia punibilità astratta oppure concreta. Nel primo caso tutti i proventi corruttivi di A.________ possono essere oggetto del reato di riciclaggio, nel secondo invece nessuno di essi. 
 
2. 
Giusta l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. 
 
Questa disposizione, che estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb; v. pure Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, FF 1989 II 858 n. 231.1 e 862 n. 233), pone l'esigenza della doppia punibilità del reato a monte del riciclaggio. Qualora i valori patrimoniali provengano da un reato commesso all'estero, il loro riciclaggio in Svizzera è punibile solo ove l'antefatto sia considerato un'infrazione sia in Svizzera che all'estero. È in questo contesto e in relazione ai reati di corruzione che la distinzione tra doppia punibilità concreta e quella astratta assume una rilevanza tutta particolare e che si inserisce la già accennata controversia dottrinale. Prima però di esporre le diverse posizioni, giova rammentare che in base al principio della doppia punibilità concreta, l'atto sanzionato penalmente all'estero deve risultare concretamente punibile anche in Svizzera qualora sia commesso su suolo elvetico. Per contro, secondo il principio della doppia punibilità astratta (generalmente applicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), è sufficiente che il comportamento punito dal diritto dello Stato estero sia sanzionato anche dal diritto penale svizzero: in altre parole basta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili. 
 
2.1 I vecchi art. 288 e 315 seg. CP (CS 3 257 e 263) proteggevano unicamente gli interessi dello Stato elvetico. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP, in Svizzera la corruzione passiva poteva essere commessa soltanto da un funzionario svizzero (MARCO Balmelli, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen Strafgesetzbuches, 1996, pag. 81; URSULA Cassani, La corruption de fonctionnaire: répression pénale d'un pacte, in Pacte, convention, contrat, 1998, pag. 221 seg.). Per i sostenitori della teoria della doppia punibilità concreta, l'applicazione del diritto penale svizzero non può venir estesa alla protezione di interessi di Stati esteri mediante l'art. 305bis CP. Non risultando punibile in Svizzera il reato a monte, non lo è neppure il riciclaggio dei proventi della corruzione di un funzionario straniero (MAURICE Harari, Corruption à l'étranger: quel sort réserver aux fonds saisis en Suisse?, RPS 116/1998 pag. 14; in favore della teoria della doppia punibilità concreta v. Trechsel/AFFOLTER-EIJSTEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, n. 28 ad art. 305bis CP; MARK Pieth, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 52 ad art. 305bis CP). 
Di questo avviso è segnatamente SCHMID che adduce a sostegno della teoria della doppia punibilità concreta ragioni tratte dalla genesi della legge (NIKLAUS Schmid, I problemi di applicazione della norma penale sull'insider trading e la fattispecie penale del riciclaggio di denaro, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio, 1992, pag. 62). Il legislatore ha infatti rifiutato di inglobare nella fattispecie dell'art. 305bis CP il riciclaggio di valori patrimoniali che provengono da un'organizzazione criminale e questo perché, al momento dell'elaborazione dell'art. 305bis CP, il diritto penale svizzero non contemplava il reato di organizzazione criminale. Si sarebbe altrimenti giunti al risultato paradossale di punire il riciclaggio di denaro di un'organizzazione criminale e di non poter punire l'appartenenza alla stessa (v. BU 1990 CS 200). Fondandosi su questa riflessione legislativa, e al fine di evitare situazioni aberranti, SCHMID ritiene perciò che debba essere data in ogni caso non solo la doppia punibilità astratta, ma anche concreta. Ne segue che, per le infrazioni di natura fiscale, militare o politica commesse all'estero nonché per i reati diretti esclusivamente contro gli interessi dello Stato elvetico (come p.es. le infrazioni di cui ai vecchi art. 285 segg. CP), non sussistono in Svizzera i presupposti di punibilità o di perseguibilità quali reati antecedenti giusta l'art. 305bis n. 3 CP se compiuti in Svizzera o all'estero a danno di interessi statali stranieri. In questa costellazione di casi non può dunque esservi riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (SCHMID, ibid.). 
 
Sulla falsariga di SCHMID, si posiziona pure EGGER TANNER per cui se si applicasse la teoria della doppia punibilità astratta si giungerebbe a un risultato assurdo. Sempre prima del 1° luglio 2006, il funzionario straniero che si faceva corrompere in Svizzera non commetteva reato e pertanto il riciclaggio susseguente del denaro corruttivo non era punibile. Per contro, se la corruzione passiva del medesimo funzionario avveniva nel territorio del paese da cui dipendeva, il riciclaggio in Svizzera sarebbe stato punibile. Ciò può essere evitato unicamente ricorrendo al principio della doppia punibilità concreta (CHRISTINE Egger Tanner, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei, 1999, pag. 85 segg.). 
Anche HARARI propende per il principio della doppia punibilità concreta. Posto come la giurisprudenza federale rifiuti la via autonoma della confisca, sarebbe incongruente punire l'atto suscettibile di vanificare la confisca del prodotto della corruzione di un funzionario straniero allorquando non è possibile pronunciarne la confisca per assenza di competenza della giurisdizione svizzera (Harari, op. cit., pag. 14 seg). 
 
2.2 Per un'altra parte della dottrina, di fronte a infrazioni perpetrate a danno di interessi di uno Stato estero non tutelati dal diritto penale svizzero, è opportuno applicare per analogia le regole che disciplinano la doppia punibilità in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Sotto l'egida del vecchio diritto penale sulla corruzione, la Svizzera concedeva l'assistenza quando il funzionario corrotto era alle dipendenze dello Stato richiedente, ma non quando apparteneva a uno Stato terzo (v. sentenza 1A.223/1992 del 29 marzo 1993, in Rep. 1993 pag. 142), il principio della doppia punibilità non consentendo di fornire l'assistenza a uno Stato intenzionato a perseguire la corruzione di un funzionario di un terzo Stato. Trasponendo quanto esposto nel campo d'applicazione dell'art. 305bis n. 3 CP, ciò significa che il diritto penale dello Stato a cui appartiene il funzionario corrotto punisce la corruzione e che, se il funzionario fosse stato alle dipendenze del nostro paese, gli stessi fatti sarebbero stati considerati costitutivi di un crimine secondo la concezione del diritto penale svizzero (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 17 ad art. 305bis CP; v. anche URS Zulauf, Gläubigerschutz und Vertrauensschutz - zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht der Schweiz, RDS 113/1994 II pag. 510 nota a piè di pagina 244). 
 
ACKERMANN osserva come, in relazione all'art. 305bis n. 3 CP, l'avamprogetto parlasse unicamente di doppia punibilità e non escludesse i reati di corruzione. Indubbiamente ci si riferiva alla doppia punibilità astratta, principio valido anche per l'assistenza giudiziaria. Anche il tenore della norma depone in favore della doppia punibilità astratta. La formulazione tedesca dell'art. 305bis n. 3 CP "wenn diese (die Haupttat) auch am Begehungsort strafbar ist" è stata ripresa fedelmente dal vecchio art. 202 n. 5 CP (tratta delle donne e dei minorenni; CS 3 238), dall'art. 240 CP (contraffazione di monete), dall'art. 245 n. 1 cpv. 3 CP (falsificazione di valori di bollo ufficiali) e dall'art. 19 n. 4 LStup. Tutte queste disposizioni consacrano il principio dell'universalità o della competenza sostitutiva. Questi due principi si contraddistinguono per la rinuncia a una lesione diretta di interessi elvetici. Secondo ACKERMANN, riprendendo fedelmente la formulazione di suddette norme, il legislatore ha manifestato chiaramente (ciò che spiega l'assenza di discussioni in merito nel materiale legislativo) la rinuncia a una lesione diretta di interessi elvetici per i crimini commessi all'estero e pertanto la volontà di attenersi esclusivamente al principio della doppia punibilità astratta, tanto più se si considera che l'art. 305bis n. 3 CP, oltre a richiedere che l'atto principale "costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto", non esige che questo non sia diretto unicamente contro interessi di Stati stranieri. In Svizzera peraltro viene concessa un'assistenza giudiziaria illimitata nei procedimenti esteri relativi alla corruzione. L'applicazione della teoria della doppia punibilità astratta potrebbe condurre a risultati insoddisfacenti unicamente in rari casi del tutto eccezionali in cui la corruzione di un funzionario straniero avviene su suolo elvetico. In simili circostanze, il corrotto non potrebbe venir perseguito in Svizzera perché il vecchio art. 315 CP tutela unicamente gli interessi nazionali, mentre il riciclatore sarebbe quanto a lui punibile. Il funzionario corrotto potrebbe nondimeno venir perseguito penalmente dallo Stato da cui dipende. Seguire però la teoria della doppia punibilità concreta avrebbe quale estrema conseguenza l'impunibilità del riciclaggio di denaro versato per corrompere autorità di perseguimento penale estere al fine di impedire la confisca di valori patrimoniali di origine criminale. Da questa prospettiva, la corruzione rientra tra i reati più importanti del crimine organizzato. Nelle discussioni parlamentari sull'art. 305bis CP è stata chiaramente richiamata l'attenzione sulla connessione tra crimine organizzato e corruzione. Se il legislatore avesse voluto escludere la corruzione passiva all'estero dagli antefatti criminali, avrebbe potuto prevederlo in modo adeguato nell'art. 305bis CP, ciò che però non ha fatto. La ratio legis di questa disposizione è anche e soprattutto la lotta al crimine organizzato. Poiché quest'ultimo tenta di estendersi mediante la violenza, l'estorsione e la corruzione, non è possibile ritenere che l'occultamento di denaro proveniente da un'estorsione costituisca un riciclaggio punibile, ma non la dissimulazione del denaro di una corruzione passiva commessa all'estero. L'art. 305bis CP è un delitto indipendente. Se la lotta al riciclaggio di denaro deve combattere indirettamente il crimine organizzato, anche il semplice riciclaggio del denaro corruttivo dev'essere punito. Pertanto, conclude ACKERMANN, in virtù della chiara formulazione dell'art. 305bis CP (che non contiene alcuna limitazione in favore della doppia punibilità concreta) nonché della sua ratio legis, in caso di corruzione è sufficiente che sia data la doppia punibilità astratta. L'unica limitazione immaginabile concerne quelle infrazioni per le quali la Svizzera non concede alcuna assistenza giudiziaria (JÜRG-BEAT Ackermann, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, pag. 453 segg.). 
2.3 
2.3.1 Il testo legale dell'art. 305bis n. 3 CP non permette di avvalorare né l'una né l'altra tesi difese dalla dottrina. 
 
Nemmeno il messaggio a sostegno dell'introduzione di una norma sul riciclaggio di denaro nel codice penale fornisce indicazioni al riguardo, limitandosi a sottolineare la necessità di garantire che la giustizia penale possa intervenire anche nel caso, assai frequente, in cui il reato antecedente sia commesso all'estero e l'operazione di riciclaggio in Svizzera (FF 1989 II 862 n. 233). 
2.3.2 Per quanto concerne la genesi dell'art. 305bis CP, questa non consente di escludere la teoria della doppia punibilità astratta. 
 
È pur vero che il legislatore ha limitato la fattispecie di riciclaggio ai valori patrimoniali che provengono da un crimine, rifiutando di estenderla anche a quelli che appartengono a un'organizzazione criminale (v. BU 1989 II CN 1843-1863; BU 1990 CS 189-200). Sennonché tale scelta è stata dettata dagli imperativi del diritto penale, segnatamente dal principio della determinatezza del diritto penale. Infatti, il codice penale di allora non contemplava la fattispecie di organizzazione criminale. Il legislatore non ha quindi voluto fare dell'organizzazione criminale - nozione dai contorni non ancora delimitati - un elemento di definizione della nuova norma di base del riciclaggio (BU 1990 CS 195). Non ha ritenuto appropriato inserire una novità essenziale come questa senza prima determinare cosa si dovesse intendere per organizzazione criminale e in quali casi fosse punibile. Peraltro se fosse stata introdotta nel reato di riciclaggio, sarebbe stato necessario modificare anche il vecchio art. 58 CP (RU 1974 1893) nella misura in cui il codice penale non contemplava la punibilità dell'appartenenza al crimine organizzato (BU 1990 CS 198). 
 
In materia di corruzione il problema si pone in tutt'altri termini. Le riflessioni legislative relative all'organizzazione criminale non possono essere trasposte alla corruzione passiva. Contrariamente all'organizzazione criminale, infatti, la corruzione passiva era già oggetto di una precisa disposizione del codice penale. Sicché in quest'ambito le preoccupazioni legislative afferenti il rispetto del principio della determinatezza del diritto penale non sussistono, le caratteristiche della corruzione passiva e le relative conseguenze essendo descritte con sufficiente precisione al vecchio art. 315 CP (sino al 30 aprile 2000) rispettivamente all'art. 322quater CP (a partire dal 1° maggio 2000). 
2.3.3 Lo scopo principale perseguito dal legislatore con l'art. 305bis CP è la lotta al crimine organizzato (v. DTF 120 IV 323 consid. 3d). Considerando il riciclaggio di denaro sporco come un fenomeno strettamente connesso con il crimine organizzato (FF 1989 II 838), mediante l'introduzione dell'art. 305bis CP il legislatore ha voluto dotare le autorità inquirenti di uno strumento efficace nel contrastare e colpire il crimine organizzato nel momento in cui mostra il suo punto debole, il suo "tallone d'Achille", ossia quando cerca di insinuare nel mercato finanziario pulito il denaro sporco (BU 1989 II CN 1844, 1859; BU 1990 CS 194, 197 e 198; Galliani/Marcellini, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance Management, 2010, 229 seg.). 
 
Nel corso della procedura legislativa è stato chiaramente posto l'accento sul legame esistente tra crimine organizzato e corruzione (FF 1989 II 839 n. 111; v. pure BU 1990 CS 194). È stato infatti sottolineato come esso non esiti a ricorrere ad atti di violenza e all'intimidazione, ma anche alla corruzione nonché a esercitare un influsso su autorità, politica e amministrazione. La particolare pericolosità del crimine organizzato è da ricondurre soprattutto anche a questa minaccia delle fondamenta democratiche dello Stato (BU 1989 II CN 1847). 
 
Risulta pertanto difficilmente immaginabile che una disposizione concepita per colpire il crimine organizzato non possa trovare applicazione laddove il reato a monte si configura come corruzione, ossia come un reato che, a mente del legislatore, costituisce una delle infrazioni tipiche e più perniciose dell'organizzazione criminale (in questo senso pure PAOLO Bernasconi, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio, 1992, pag. 90 seg., per cui la corruzione, strumento tipico della criminalità organizzata, dev'essere considerata come reato a monte del riciclaggio al fine di colmare ogni lacuna possibile nella lotta internazionale contro la criminalità). 
2.3.4 L'art. 305bis CP tutela l'amministrazione della giustizia. Come detto, l'art. 305bis n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi anche alle pretese confiscatorie estere (v. DAVE Zollinger, in Geldwäschereigesetz, 2a ed. 2009, n. 14 ad art. 305bis CP), quanto meno nella misura in cui la Svizzera garantisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb pag. 263). 
Ora, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la Svizzera interpreta l'esigenza della doppia punibilità (v. art. 64 AIMP; RS 351.1) in modo astratto. In particolare, in relazione ai reati di corruzione, il Tribunale federale ha affermato che i fatti addebitati al perseguito nella domanda di assistenza debbono esser trasposti nella misura necessaria e secondo il loro senso per giudicare della punibilità secondo il diritto svizzero, partendo dall'ipotesi che essi si siano verificati nel territorio, o meglio nella giurisdizione svizzera. Nel procedere a questa trasposizione, il giudice deve supporre non solo che il corrotto abbia agito in Svizzera (anziché all'estero), ma anche che l'amministrazione cui appartiene il funzionario che si pretende corrotto sia quella svizzera, cioè quella dello Stato richiesto anziché quella dello Stato richiedente (sentenza 1A.213/1992 del 29 marzo 1993 consid. 5, in Rep. 1993 142). 
 
Prestando assistenza giudiziaria a uno Stato estero per i reati di corruzione, segnatamente mediante la consegna a scopo di confisca di beni sequestrati (art. 74a AIMP), la Svizzera permette allo Stato estero di esercitare il suo diritto di confisca, riconoscendogli implicitamente una pretesa confiscatoria. Si tratta manifestamente della medesima pretesa confiscatoria che l'art. 305bis n. 3 CP intende tutelare. 
 
Applicare la teoria della doppia punibilità concreta nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP limiterebbe la tutela che il legislatore ha voluto accordare all'amministrazione della giustizia estera. Il legislatore tuttavia non ha posto limiti a tale tutela se non quello della gravità del reato antecedente che, giusta l'art. 305bis n. 1 CP, deve costituire un crimine secondo la concezione giuridica svizzera (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Orbene, la corruzione passiva rientra indubbiamente nella categoria dei crimini (vecchio art. 315 CP rispettivamente art. 322quater CP unitamente al vecchio art. 9 cpv. 1 CP - CS 3 189) e quindi degli antefatti del riciclaggio di denaro. 
2.3.5 Certo, applicare il criterio della doppia punibilità astratta nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP può condurre a risultati insoddisfacenti nel caso in cui il funzionario alle dipendenze di uno Stato estero si faccia corrompere su suolo elvetico e il denaro versato a titolo corruttivo sia poi riciclato in Svizzera. Qui il riciclatore sarebbe punibile, ma non il corrotto in quanto sia il vecchio art. 315 CP che l'art. 322quater CP reprimono la corruzione passiva di un funzionario svizzero e non straniero (v. supra consid. 2.1). In altre parole l'antefatto criminale (Vortat) non sarebbe punibile, mentre lo sarebbe il reato susseguente (Anschlusstat). Tale funzionario però potrebbe venir sanzionato dallo Stato estero. Sarebbe allora altrettanto insoddisfacente e incoerente se il funzionario straniero, perseguito e punito dallo Stato da cui dipende per fatti di corruzione passiva commessi in Svizzera, potesse frustrare impunemente, mediante atti di riciclaggio, le legittime pretese confiscatorie dello Stato in questione che il legislatore svizzero ha deciso di tutelare con l'adozione dell'art. 305bis n. 3 CP
2.3.6 In sintesi, la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da questa tutelato conducono a concludere che, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta. Sicché nulla osta a punire il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato. Applicando il principio della doppia punibilità concreta il TPF ha così violato il diritto federale e su questo punto il ricorso si rivela quindi fondato. 
 
3. 
In relazione all'origine del denaro depositato in Svizzera da A.________, il TPF ha rilevato le difficoltà nel determinare quanto del denaro versato fosse effettivamente di origine criminale e quanto invece avesse altra origine, soprattutto a fronte delle dichiarazioni altalenanti dello stesso A.________. Esso ha quindi ritenuto unicamente gli importi che risultavano dalla sentenza italiana di patteggiamento cresciuta in giudicato, pari a euro 351'489.35. L'eventualità che tutto il denaro depositato in Svizzera avesse un'origine criminale è stata presa in considerazione dall'autorità di perseguimento penale italiana, ma poi esclusa nella sentenza di patteggiamento. Il TPF ne ha quindi concluso che l'autorità penale italiana ha definitivamente scagionato A.________ da ulteriori imputazioni riconducibili allo stesso contesto fattuale. Il principio ne bis in idem ancorato all'art. 54 della Convezione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS) impediva così al TPF di tener conto di proventi corruttivi non risultanti dalla sentenza italiana di patteggiamento. 
 
3.1 Il ricorrente lamenta un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Sottolinea come, nel corso dell'istruttoria federale e del dibattimento, A.________ abbia riconosciuto di aver portato in Svizzera proventi corruttivi pari a euro 445'110.36. Rileva poi che durante il procedimento italiano non è stata svolta un'istruttoria sull'intera attività corruttiva, bensì limitata ad appurare solo alcuni dei fatti penalmente rilevanti. L'insorgente contesta quindi le conclusioni del TPF e ritiene invece che A.________ non sia stato assolto dagli atti commessi precedentemente al periodo preso in considerazione nella sentenza di patteggiamento. Optando per un patteggiamento l'autorità inquirente italiana ha scelto, per economia di procedura, di contenere la propria attività istruttoria. A.________ non è dunque stato né assolto né scagionato dai fatti compiuti prima dell'ottobre 2000. Poiché la sentenza di patteggiamento non contempla i fatti corruttivi antecedenti l'ottobre 2000, il TPF non doveva ritenersi vincolato dalle risultanze di tale sentenza, trovandosi di fronte a una situazione di parziale autonomia nell'accertamento dei fatti come nell'ipotesi della DTF 120 IV 323
 
3.2 Pur non contestando le dichiarazioni rese in merito ai proventi corruttivi a cui si richiama il ricorrente, A.________ si prevale dell'art. 54 CAS e sostiene che non sussista alcuna possibilità per ritenere importi maggiori di quelli accertati dalla sentenza italiana. 
 
Anche B.________, invocando l'art. 54 CAS e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, ritiene che il TPF fosse vincolato dagli accertamenti contenuti nella sentenza italiana di patteggiamento sia per quanto concerne la qualificazione giuridica dei fatti incriminati che gli importi stabiliti. 
 
3.3 La questione non ha bisogno di essere esaminata perché, anche volendo seguire il TPF quando afferma che A.________ è stato assolto dalle autorità italiane per gli eventuali episodi corruttivi non menzionati nella sentenza di patteggiamento, il ricorso va accolto per i motivi che seguono. 
3.3.1 Nel verbale di interrogatorio del 12 ottobre 2006 (incarto cl. 10 pag. 5.13.0557-0558), sulla cui base il ricorrente formula le richieste di confisca, A.________ ha riconosciuto di aver ricevuto a titolo corruttivo i seguenti importi: euro 130'000.-- da K.________srl tra il febbraio del 1999 e l'aprile del 2000; euro 104'000.-- dalla L.________SNC nel 2001; euro 133'640 dalla M.________srl nel 2001 ed euro 77'469.53 dalla N.________srl nel 2001. 
 
Dalla sentenza italiana di patteggiamento emanata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Aosta (incarto cl. 19 pag. 13.18.3188-3205) risulta che A.________ è stato condannato per corruzione in relazione a cinque condotte ben precise. In cambio dell'assegnazione di lavori pubblici nei quali era interessato l'Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, al Pubblico Ufficiale A.________ venivano versati i seguenti importi corruttivi: 150 milioni di lire italiane tra il marzo e il luglio 2001 da parte di O.________ (direttore tecnico della N.________srl); 300 milioni di lire italiane tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000 da parte di P.________ (legale rappresentante della K.________srl); 257 milioni di lire italiane tra l'ottobre 2000 e l'agosto 2001 da parte di Q.________ (incaricato della M.________srl); 200 milioni di lire italiane ed euro 38'000.-- dall'ottobre 2000 fino all'anno 2001 da parte di R.________ (legale rappresentante della L.________SNC). A.________ veniva inoltre condannato per aver ricevuto da parte di S.________ (legale rappresentante e direttore tecnico della T.________srl) la promessa di somme di denaro dell'importo di 200 o 300 milioni di lire italiane, la consegna di un telefono cellulare e di un'auto, il pagamento di tutte le spese relative all'auto nonché la consegna di ulteriori somme di denaro, in contanti, per alcuni milioni di lire, tutto ciò a partire dall'ottobre 2000 fino al novembre 2003. 
 
In realtà quindi, nel corso della procedura elvetica, A.________ non ha ammesso più di quanto già ritenuto nella sentenza italiana di condanna. Egli ha infatti riconosciuto di aver ricevuto somme di denaro, prezzo della corruzione, dalle medesime società e negli stessi periodi indicati nella sentenza di patteggiamento, denaro che è poi pervenuto in banche svizzere. Sicché, nella fattispecie, non si pone alcun problema in relazione all'art. 54 CAS. 
3.3.2 In concreto, fondandosi sulla già citata sentenza italiana, il TPF ha ritenuto unicamente gli importi corruttivi versati a A.________ da O.________, Q.________ e R.________ nel corso del 2001, ma non quelli consegnatigli da P.________ tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000. Questo si spiega alla luce della scelta effettuata dal suddetto Tribunale di applicare il principio della doppia punibilità concreta in ambito di riciclaggio di denaro e la conseguente mancata presa in considerazione dei valori patrimoniali frutto della corruzione ottenuti prima del 1° maggio 2000, data che ha erroneamente ritenuto come quella dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP. Già si è visto però che in realtà, nel contesto dell'art. 305bis n. 3 CP, è il principio della doppia punibilità astratta che trova applicazione (v. supra consid. 2.3.6). Di conseguenza, anche se percepiti prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP, pure i proventi corruttivi versati dal legale rappresentante della K.________srl a A.________ vanno presi in considerazione. L'accertamento del TPF relativo al prezzo totale della corruzione è dunque stato svolto in violazione del diritto, segnatamente dell'art. 305bis CP. Ne segue che su questo punto il ricorso va accolto. 
 
4. 
L'insorgente si duole della violazione dell'art. 305bis CP anche in relazione alla decisione del TPF di raggruppare alcuni punti dell'atto d'accusa, riducendo in tal modo gli atti di riciclaggio imputati agli opponenti. Anche se tale decisione potrebbe non avere alcuna conseguenza sotto il profilo dell'attribuzione della responsabilità penale, il ricorrente sostiene che questo errore, sommato ai precedenti, ha degli effetti sia sulla commisurazione della pena, con riferimento alla reiterazione dell'attività criminale e quindi della gravità, sia sulla questione della ripartizione delle spese giudiziarie. 
 
4.1 Il TPF ha ritenuto che il prelievo di denaro da un conto bancario intestato a A.________ e il successivo deposito dello stesso in una cassetta di sicurezza rispettivamente la consegna del denaro su un conto di attesa cassa erano comportamenti che andavano raggruppati e trattati insieme. Questo perché il prelievo dal proprio conto non costituisce ancora un'operazione di occultamento in quanto il prelievo è documentato e pertanto non interrompe la traccia. Il prelievo, secondo l'autorità precedente, è solo il presupposto delle successive operazioni di occultamento, ovvero il deposito in una cassetta di sicurezza rispettivamente la consegna su un conto di attesa cassa. Ha quindi raggruppato i capi d'accusa 1.4 e 1.5 di A.________, 2.2 e 2.3 di B.________ (prelievo di denaro da un conto intestato a A.________ e deposito del denaro in una cassetta di sicurezza accessibile al solo D.________), nonché i capi d'accusa 1.9 e 1.10 di A.________, 3.5 e 3.6 di C.________ (prelievo di denaro da un conto intestato a A.________ e consegna del denaro sul conto di attesa cassa). 
 
4.2 Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). 
 
Il riciclaggio si caratterizza dallo sforzo dell'autore di fornire, ricorrendo alla dissimulazione, l'apparenza che i valori patrimoniali conseguiti in modo criminale abbiano un'origine legale - al fine di allontanare i rischi di sequestro e di confisca da parte dell'autorità penale - e di impedire al tempo stesso di trarre conclusioni sull'autore dell'antefatto e sull'origine criminale dei valori patrimoniali facendo perdere le tracce documentali (paper trail) che conducono all'autore (sentenza 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.2). 
 
La giurisprudenza ha posto l'accento sull'atto suscettibile di vanificare la confisca (pars pro toto), atto che di per sé include anche quello suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento dei valori patrimoniali (DTF 129 IV 238 consid. 3.3). Il comportamento deve quindi essere idoneo a compromettere la confisca. La delimitazione dell'atto punibile da quello non punibile viene fatta nel caso concreto esaminando di volta in volta se il comportamento è tale da vanificare la confisca del prodotto del crimine. Va comunque osservato che il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici possono essere adeguati (DTF 127 IV 20 consid. 3a con rinvii). 
 
4.3 Il TPF ha ritenuto che il prelievo di denaro fosse solo il presupposto del suo susseguente occultamento e che quindi non costituisse ancora un atto di riciclaggio. Se è vero che il prelievo in quanto tale è documentato, il TPF non può essere seguito laddove afferma che questa operazione non interrompe la traccia documentale. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene in realtà interrotto, gli ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta di documenti bancari (Ackermann, op. cit., n. 341 pag. 545; Cassani, Commentaire, op. cit., n. 39 ad art. 305bis CP; Bernasconi, Forme di riciclaggio, op. cit., pag. 93). Orbene, ogni interruzione della traccia documentale costituisce un atto vanificatorio che adempie la fattispecie di riciclaggio (sentenza 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3). 
 
Si deve quindi concludere, come rettamente sostenuto nel gravame, che i comportamenti descritti nei diversi punti dell'atto d'accusa (1.4 e 1.5; 1.9 e 1.10; 2.2 e 2.3 nonché 3.5 e 3.6) costituiscono degli atti di riciclaggio indipendenti e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco. Anche sotto questo profilo il ricorso merita dunque accoglimento. 
 
5. 
Censurato è inoltre il proscioglimento di A.________ dal capo di accusa 1.3 che gli imputa un atto di riciclaggio per avere, il 18 ottobre 2002, versato in contanti l'importo di euro 41'000.-- sul conto bbb intestato a E.________ presso la banca F.________SA di X.________, conto utilizzato solo per movimentare tale somma verso un conto acceso presso una banca lussemburghese a nome di una società inglese, affinché lo stesso A.________ non apparisse a nome proprio. 
 
Giova ricordare che l'oggetto del reato di riciclaggio di denaro è costituito da valori patrimoniali di origine criminale (art. 305bis n. 1 CP; DTF 126 IV 255 consid. 3a). Nello specifico il TPF ha escluso che il denaro di A.________ giunto in Svizzera dopo il 28 dicembre 2001 fosse di origine criminale. Poiché il denaro di cui al punto 1.3 dell'atto di accusa non proveniva da conti elvetici alimentati con denaro corruttivo prima di tale data, il TPF ha ritenuto che l'importo in questione non fosse contaminato e ha pertanto prosciolto A.________ dalla relativa accusa. 
Risulta quindi che A.________ è stato prosciolto non perché l'operazione descritta nel capo d'accusa 1.3 non costituisse un atto vanificatorio, bensì perché non vi era la prova che i valori patrimoniali versati fossero di origine criminale, come tra l'altro sottolineato dallo stesso A.________ nelle sue osservazioni al ricorso. L'insorgente ritiene che sia irrilevante il fatto che la somma di euro 41'000.-- non provenisse da conti svizzeri. Sennonché egli non contesta l'accertamento dell'autorità precedente secondo cui il denaro giunto in Svizzera dopo il 28 dicembre 2001 non potesse essere considerato contaminato da profitti criminali e, sebbene si dolga della violazione dell'art. 9 Cost., non sostanzia alcun arbitrio in merito. Sulla base di tale accertamento, il proscioglimento di A.________ dal capo d'accusa 1.3 è conforme al diritto e su questo punto la sentenza impugnata va di conseguenza confermata. 
 
6. 
Per quanto concerne B.________ e C.________, il TPF ha ritenuto che i comportamenti a loro imputati nell'atto d'accusa adempissero gli elementi costitutivi oggettivi del riciclaggio. Li ha però prosciolti da tutte le accuse perché non hanno agito con dolo. Questa assoluzione sarebbe, a mente del ricorrente, arbitraria. Egli tuttavia non sostanzia né tenta di sostanziare alcun tipo di arbitrio in relazione agli accertamenti effettuati dal TPF, come tra l'altro osservato da C.________, e questi sono dunque vincolanti per il Tribunale federale (v. art. 105 LTF). Le censure ricorsuali saranno pertanto esaminate unicamente alla luce delle pertinenti disposizioni di diritto materiale relative al dolo in materia di riciclaggio di denaro. 
6.1 
6.1.1 Il riciclaggio di denaro è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 242 consid. 2b pag. 247). L'intenzione in ambito di riciclaggio di denaro è doppia (v. Ackermann, op. cit., n. 392 pag. 568). Da un lato, l'autore compie volontariamente, o accetta comunque il rischio di compiere, un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali di origine criminale. Dall'altro, deve sapere o perlomeno presumere che i valori patrimoniali oggetto di riciclaggio provengono da un crimine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante (DTF 119 IV 242 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). 
6.1.2 Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2). 
6.1.3 In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). 
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3). 
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata. In quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico di sapere se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente dall'autorità inferiore, da cui essa ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, il Tribunale federale può pertanto, in una certa misura, esaminare se siano state valutate correttamente le circostanze sulla base delle quali è stato stabilito che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii). 
6.2 
6.2.1 Il TPF ha ritenuto che B.________ non poteva ignorare che gli atti a cui si è prestato erano tali da vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali. Lo ha tuttavia prosciolto perché non è stato assodato al di là di ogni ragionevole dubbio che egli sapesse o dovesse sapere che il denaro di A.________ proveniva da un reato grave come la corruzione. Se da un lato B.________ ha commesso delle gravi irregolarità omettendo volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicurezza a una persona che per di più non aveva un conto nella banca e ha fornito a tal proposito spiegazioni disarmanti che denotano una coscienza deontologica molto debole, dall'altro, continua il TPF, l'accusato è caduto nella tela del ragno di quella personalità ammaliante di A.________. Complice anche una certa passività dei quadri superiori e dei meccanismi di controllo nonché la superficialità di determinati corsi in materia di riciclaggio, B.________ ha effettuato operazioni in parte oggettivamente e soggettivamente vanificatorie della traccia documentale. Ciò nonostante le spiegazioni fornite dall'accusato sono apparse credibili. B.________ conosceva lo stile di vita di A.________ ad Aosta e le sue frequentazioni altolocate. Sebbene non potesse obiettivamente ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno di corruzione, non erano concretamente ravvisabili tangibili ragioni per ritenere che il cliente in questione ne fosse un esempio. Le motivazioni addotte da quest'ultimo, vale a dire la volontà di sottrarre soldi alla moglie o al limite di occultare proventi di attività non dichiarate al suo datore di lavoro, erano in definitiva plausibili. Poiché non è sufficiente sospettare qualche illegalità fiscale o altre forme di irregolarità di diritto matrimoniale o amministrativo, il TPF ha concluso che B.________ non avesse elementi concreti per presumere la commissione di un reato grave come la corruzione. 
6.2.2 A mente del ricorrente, l'assoluzione di B.________ sarebbe arbitraria. Dopo aver elencato le diverse violazioni commesse dall'impiegato di banca, qualificandole come gravi e ambigue irregolarità bancarie, il TPF avrebbe inspiegabilmente prosciolto l'accusato, senza illustrare le ragioni per cui le numerose e intenzionali violazioni della pratica bancaria riconosciute dallo stesso Tribunale siano da ascrivere a una miscela di ingenuità e leggerezza piuttosto che all'eventualità di aver accettato la possibilità che il denaro fosse di origine criminale. L'insorgente sottolinea l'esistenza di numerosi indizi a carico di B.________. Nell'estate 2001 si reca in una banca della Valle d'Aosta dove per più di un'ora conta le banconote di lire italiane di diverso taglio che si trovano in una cassetta di sicurezza. Nell'autunno dello stesso anno accetta sistematicamente ed esclusivamente versamenti in contanti di importi considerevoli da parte di A.________. Nonostante la discrepanza tra le dichiarazioni rese dal cliente all'apertura del suo primo conto relative alle sue disponibilità finanziarie e l'apporto effettivo di denaro contante, non adegua in alcun modo il profilo cliente. Non esita a ricorrere all'utilizzo di un codice per mascherare il tema delle sue conversazioni con il cliente da potenziali intercettazioni telefoniche. Ha poi attivamente partecipato alle operazioni che hanno interrotto la tracciabilità del flusso di denaro: prelievo in contanti di oltre un milione di euro, deposito del contante in una cassetta di sicurezza permettendone il prelievo al solo D.________ pur sapendo che i fondi non erano di sua pertinenza, mancata registrazione della locazione della cassetta di sicurezza, prelievo del denaro dalla cassetta di sicurezza senza ricevere spiegazioni in merito alla destinazione dello stesso, distruzione dei documenti attestanti il passaggio del denaro nella cassetta di sicurezza. Tali comportamenti, prosegue il ricorrente, presuppongono la consapevolezza o per lo meno la doverosa presunzione da parte dell'impiegato di banca della provenienza criminale del denaro. Nel corso del dibattimento B.________ ha dovuto riconoscere di aver nutrito dei dubbi in merito alla maniera in cui il cliente conseguiva il proprio reddito. Non va poi dimenticato che egli ha partecipato ai corsi interni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e che trattava in maniera indipendente e sotto la sua responsabilità i propri clienti. 
6.2.3 B.________ afferma di non aver avuto alcun sospetto in relazione agli importi versati dal suo cliente. Lo conosceva dalla fine degli anni '80, erano diventati amici e aveva piena fiducia in lui. Aveva sentito parlare del divorzio di A.________ e aveva più volte incontrato il suo avvocato D.________. All'apertura del conto di A.________, ha completato i necessari formulari poi sottoscritti dai suoi superiori che non hanno eccepito un'eventuale carenza di informazioni. Nonostante si fosse informato sulla sua situazione economica, non sapeva quanto guadagnasse il suo cliente, ciò che all'epoca non era per nulla inabituale come confermato dai testi. B.________ era pertanto convinto che il suo cliente disponesse di una fortuna rilevante, avendo potuto constatare di persona il suo elevato tenore di vita e sapendo delle sue conoscenze altolocate. Peraltro, sebbene funzionario, A.________ non apparteneva alla categoria delle personalità politicamente esposte (Politically Exposed Persons) ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro (RS 955.022). Ignorava che il cliente avesse il potere di aggiudicare degli appalti pubblici, ma sapeva che, oltre a essere funzionario, A.________ era attivo nella società T.________srl. B.________ sottolinea inoltre di aver sempre rispettato scrupolosamente le procedure allora in vigore in seno alla V.________ e le direttive. L'istruzione penale ha anche evidenziato le carenze nella formazione in materia di riciclaggio di denaro dei collaboratori della banca, in particolare B.________ non è stato reso attento ai rischi di corruzione o inerenti ai clienti italiani. Ribadisce di non aver mai nutrito dubbi in merito all'origine del denaro di A.________. Peraltro, al momento di prelevare l'ingente importo di un milione di euro, operazione autorizzata dal compliance officer, il cliente aveva spiegato di voler nascondere il denaro dalla moglie che ne aveva scoperto l'esistenza e da cui si stava separando. Tale denaro è stato poi depositato in una cassetta di sicurezza a nome di D.________, uomo di legge e avvocato del cliente, ciò che ha rassicurato B.________. Infine, evidenzia l'assenza di un qualsivoglia movente nel suo agire precisando di non aver percepito alcunché per le operazioni bancarie in discussione. 
6.2.4 Sulla base dei fatti ritenuti dal TPF risulta difficilmente concepibile che B.________ non si sia posto delle domande in merito all'origine del denaro del suo cliente, a seguito soprattutto della consistente evoluzione della sua situazione finanziaria e dei suoi sistematici versamenti in denaro contante esclusivamente. Dei dubbi poi dovevano sorgere con più forza dinanzi alla richiesta di utilizzare un codice per mascherare il tema delle conversazioni con il cliente da potenziali intercettazioni telefoniche, non potendo accettare di agire in tal modo solo per fargli piacere, come sostiene B.________, senza interrogarsi sulle ragioni di una tale richiesta. Di regola, infatti, chi teme le intercettazioni telefoniche teme in realtà una procedura penale. A ciò aggiungasi l'episodio della conta del denaro presso una banca valdostana a cui il banchiere ha partecipato constatando la grande disponibilità di denaro contante di A.________. Di fronte a tali elementi, B.________ ha però chiuso gli occhi e ha accettato, senza la minima verifica, le vaghe spiegazioni fornite dal suo cliente. Non solo, egli ha inoltre omesso volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicurezza per di più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non appartenevano i fondi depositati, procedendo così a una grave irregolarità, per riprendere i termini usati dal TFP. Che poi B.________ abbia rispettato le direttive interne alla banca in tutte le operazioni, come sottolinea nelle sue osservazioni, non esclude il dolo eventuale (v. ACKERMANN, op. cit., n. 394 pag. 569). Sapeva inoltre che il suo cliente era un funzionario. Certo, sapeva pure che svolgeva un'attività parallela. Ma non risulta che egli abbia in qualche modo verificato la plausibilità delle disponibilità finanziarie con suddette attività. Peraltro, il TFP ha ritenuto che B.________ non potesse ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno come quello della corruzione. Se è vero che aveva avuto l'occasione di rilevare lo stile di vita ad Aosta di A.________, ciò, tuttavia, non basta a spazzare via qualsiasi dubbio in merito all'origine dei valori patrimoniali né può in qualche modo costituire una sorta di verifica che nella fattispecie risultava doverosa indipendentemente dalla relazione di amicizia instauratasi. Tutti questi elementi permettono di concludere che non solo B.________ abbia ritenuto come possibile l'origine criminale del denaro, ma che abbia anche agito accettando, seppur non desiderandolo, che il denaro fosse di origine criminale. In simili circostanze non si può non concludere che B.________ dovesse quantomeno presumere l'origine criminale del denaro. Negando nella fattispecie la realizzazione dell'elemento soggettivo del reato, il TPF ha pertanto violato il diritto federale. 
6.3 
6.3.1 Neppure per C.________, il TPF ha scorto sufficienti indizi per concludere che egli sapesse o dovesse sapere dell'origine criminale del denaro depositato da A.________. Si è certo reso responsabile di ambigue irregolarità, trascurando gravemente il dossier di questo cliente, il cui profilo era praticamente inesistente. Si è accontentato di spiegazioni insufficienti senza domandare la benché minima documentazione a A.________, fidandosi ciecamente di quest'ultimo. C.________ non si è mai seriamente domandato quanto potesse guadagnare un funzionario come A.________, né si è informato sull'esistenza di altre attività che potessero giustificare tutte le entrate in contanti. Nell'arco di poco più di cinque mesi, A.________ ha effettuato versamenti di circa fr. 150'000.-- al mese, C.________ non ha tuttavia proceduto ad alcuna verifica e non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi dello smurfing. Anche C.________, continua il TPF, è caduto con leggerezza e ingenuità nella tela del ragno tesa da A.________, la cui immagine soprattutto ad Aosta era quella di una persona importante, stimata e di famiglia benestante. Al TPF C.________ non è apparso come una persona senza scrupoli, ma piuttosto come una persona semplice e a tratti sprovveduta. Complice una formazione antiriciclaggio e misure interne non sempre adeguate, egli ha sì trascurato un dossier che faceva acqua da tutte le parti, ma non sapeva né doveva sapere che A.________ era un funzionario corrotto. 
6.3.2 Il ricorrente trova sorprendente la conclusione a cui giunge il TPF. Ritiene che non siano certo gli indizi a mancare, ma semmai una confessione. Il TPF peraltro non spiega in cosa consisterebbe la tela del ragno, espressione che sembrerebbe alludere al concetto più diffuso di inganno astuto. Sennonché mai si è accennato durante il procedimento ad artifici o astuzie di A.________ per circuire i due bancari. L'unico fattore che rendeva appetibile il cliente era la sua consistente e durevole disponibilità finanziaria. L'insorgente espone quindi gli indizi di riciclaggio a carico di C.________. Nell'arco di pochi mesi A.________ gli ha consegnato circa fr. 150'000.-- al mese in contanti. Sebbene tali operazioni fossero già allora considerate sospette, C.________ omette qualsiasi verifica in merito all'origine del denaro né esige alcun documento giustificativo. Ha allestito un profilo cliente lacunoso, non si è mai domandato quanto potesse guadagnare un funzionario come A.________, non si è informato su eventuali sue attività accessorie che potessero in qualche modo giustificare simili entrate in contanti, né ha preso in considerazione l'ipotesi dello smurfing. Il 10 ottobre 2003 ha autorizzato il deposito di euro 1'039'440.-- in contanti nella cassetta di sicurezza zzz presso la F.________SA di X.________ da parte di A.________ e di D.________, ha allestito il contratto di locazione della cassetta in relazione al conto www senza che fosse noto alla banca. Il 12 novembre 2003 C.________ ha registrato un secondo contratto di locazione per la medesima cassetta di sicurezza mettendola questa volta in relazione al conto yyy. Formalmente quindi tra il 10 ottobre 2003 e il 12 novembre 2003 il denaro non era depositato presso F.________SA. Sempre il 12 novembre 2003, dopo il prelievo di euro 940'000.-- dal conto www e di euro 1'039'440.-- dalla cassetta di sicurezza, C.________ ha accompagnato A.________ a Y.________ con l'intento di facilitare con la sua presenza l'apertura di un conto presso la banca I.________SA (ora J.________) per depositarvi l'integralità degli importi prelevati. Tenuto conto della sua esperienza professionale e della ripetuta violazione dei propri doveri di diligenza, conclude il ricorrente, C.________ ha agito con piena consapevolezza. 
6.3.3 C.________ rileva innanzitutto come il TPF non ha accertato che egli sapesse che A.________, nella sua veste di funzionario, avesse mansioni decisionali nell'attribuzione di appalti per lavori di urgenza. In seguito, ritiene che l'autorità precedente abbia perfettamente posto l'accento sulla continua e sistematica evoluzione della regolamentazione volta alla lotta al riciclaggio di denaro e sulle lacune della formazione interna alla banca in quest'ambito. Sottolinea come non sia stato accertato che egli non abbia effettuato alcun tipo di verifica sull'origine del denaro al momento del loro deposito nella cassetta di sicurezza né che fosse obbligato a effettuare tale verifica. Non risulta peraltro accertato che fosse a conoscenza di cosa fosse depositato nella cassetta di sicurezza. A.________ lo aveva informato dei problemi sorti con sua moglie e gli aveva chiesto consiglio in merito al denaro. C.________ si è allora attivato per spostare i fondi da X.________ a Y.________. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, conclude C.________, non vi sono nella fattispecie elementi per ritenere che egli abbia agito con dolo in relazione all'origine criminale del denaro e la sentenza impugnata non viola in nessun modo il diritto. 
6.3.4 Il TPF ha concluso che C.________ non ha agito con dolo, ma sicuramente con negligenza consapevole in merito all'origine dei valori patrimoniali (sentenza impugnata pag. 28). Ne segue che per l'autorità precedente C.________ ha ritenuto quanto meno possibile che il denaro di A.________ fosse di origine criminale (v. supra consid. 6.1.3). Il TPF tuttavia non spiega per quali ragioni l'accusato non abbia agito accettando l'origine criminale del denaro, seppur non desiderandola. Orbene, come B.________, anche C.________ sapeva che A.________ era un funzionario. È accertato che dal 22 marzo al 29 agosto 2001 A.________ ha effettuato vari versamenti in contanti di circa fr. 150'000.-- al mese. Si tratta di importi che difficilmente un funzionario può mettere da parte sulla base del suo solo stipendio. Tuttavia, C.________, sperimentato impiegato di banca - come definito dall'autorità precedente - non si è mai informato sull'esistenza di altre attività del cliente che potessero giustificare queste ingenti entrate in contanti, nonostante, secondo lo stesso TPF, fossero sospette e meritevoli di un approfondimento. Sempre secondo quanto accertato, C.________ si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la benché minima documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di quest'ultimo. Certo A.________ si era fatto passare per una persona importante, dando l'immagine di essere di famiglia benestante. Sennonché, come già detto (v. supra consid. 6.2.4), ciò non può sostituire le dovute verifiche sull'origine degli ingenti importi versati dal cliente. Se per gli atti di riciclaggio dell'ottobre e novembre 2003 imputati a C.________ (due diversi contratti di locazione per la medesima cassetta di sicurezza, prelievo del denaro ivi depositato nonché prelievo del denaro dalla relazione bancaria e successivo intervento per l'apertura di un conto in un'altra banca) A.________ poteva aver fornito ragioni plausibili, quali l'intenzione di nascondere il denaro alla moglie dalla quale si stava separando, così non è per versamenti avvenuti nel 2001. Il TPF ha inoltre ritenuto che C.________ si è reso responsabile di ambigue irregolarità, ha trascurato in modo grave il dossier A.________, il cui profilo cliente era praticamente inesistente. Sicché, alla luce di questi elementi, si deve concludere che C.________ avesse preso in considerazione il rischio che il denaro di A.________ fosse di origine criminale e agito accettando tale rischio, seppur non desiderandolo. Anche in questo caso la sentenza impugnata, che nega l'esistenza del dolo eventuale, viola il diritto e il ricorso va dunque accolto. 
 
7. 
Il ricorrente si duole pure dell'entità della pena complementare inflitta a A.________ che ritiene essere del tutto sproporzionata se confrontata con gli atti da questo compiuti su suolo elvetico. 
 
La censura non ha bisogno di essere vagliata. Infatti, a seguito dell'accoglimento del ricorso in relazione al raggruppamento di alcuni punti dell'atto di accusa (v. supra consid. 4.3), risulta che A.________ si è reso colpevole di ulteriori atti di riciclaggio rispetto a quelli già ritenuti dal TPF. Quest'ultimo dovrà pertanto ripronunciarsi in merito e ricommisurare la sua pena. 
 
8. 
A B.________ e a C.________ non è stata inflitta alcuna pena dal momento che sono stati assolti da tutte le imputazioni per mancanza di dolo. Da quanto precede (v. supra consid. 6.2.4 e 6.3.4) risulta però che la loro assoluzione è contraria al diritto. Il ricorrente chiede quindi che vengano condannati entrambi a una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere di fr. 300.-- ciascuna sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni. 
 
Sarà compito del TPF valutare tutti i fattori determinanti e irrogare la pena ai due impiegati di banca a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata. 
 
9. 
In conclusione, considerata la violazione del diritto accertata nei considerandi che precedono, il ricorso va (parzialmente) accolto e la sentenza impugnata annullata. L'incarto dev'essere rinviato al TPF per nuovo giudizio sull'importo della confisca, sul riciclaggio di denaro da parte di A.________, B.________ e C.________, sulle pene nonché sulle spese della procedura di prima istanza. 
 
Agli opponenti che soccombono sono addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
Agendo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali e incaricato di compiti di diritto pubblico, al ricorrente non sono accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è (parzialmente) accolto e la decisione emanata dalla Corte penale del Tribunale penale federale il 20 e il 27 luglio 2009 è annullata. La causa viene rinviata al Tribunale penale federale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico degli opponenti con vincolo di solidarietà. 
 
3. 
Non si accordano ripetibili per la sede federale. 
 
4. 
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti, alla Corte penale del Tribunale penale federale e, per conoscenza, all'Ufficio federale di giustizia. 
 
Losanna, 21 ottobre 2010 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy