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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.82/2002 /viz 
 
Sentenza del 22 gennaio 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger e Karlen, 
cancelliere Ponti. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
via Curti 19, casella postale 2206, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Revoca della licenza di condurre, 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 
25 settembre 2002). 
 
Fatti: 
A. 
Il 10 agosto 1996, A.________, allorché circolava sulla semiautostrada A13 in territorio di Roveredo (GR) alla guida della vettura "Porsche" targata TI XXX, perdeva la padronanza del veicolo, eseguiva un testa-coda e invadeva la corsia di contromano collidendo con una vettura incrociante. Il conducente di quest'ultima decedeva in seguito alle gravi ferite riportate mentre gli altri tre occupanti rimanevano feriti. 
 
Il 6 gennaio 1999, sul medesimo tratto stradale, A.________, rientrando da un sorpasso, urtava con la parte posteriore destra della sua vettura "GMC Suburban" targata TI YYY il lato sinistro del veicolo appena superato, cagionando a quest'ultimo un danno materiale. 
B. 
Per tali fatti, il 17/18 marzo 2000 la Commissione del Tribunale del Circolo di Roveredo condannava A.________ a tre mesi di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale ed al pagamento di una multa di fr. 30'000.--, ritenendolo colpevole di omicidio colposo e di grave violazione delle norme della circolazione stradale. L'appello interposto dall'imputato veniva respinto dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 14 febbraio 2001. La relativa decisione, comunicata alle parti per iscritto il 6 giugno successivo, è cresciuta in giudicato. 
C. 
Preso atto delle risultanze del procedimento penale, il 13 settembre 2001 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino revocava a A.________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi. 
D. 
Il 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato respingeva il gravame presentato da A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione, riconfermando così la risoluzione impugnata. 
E. 
Adito dall'interessato, il 25 settembre 2002 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ne respingeva l'impugnativa. 
F. 
A.________ insorge ora con tempestivo ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TRAM, chiedendone l'annullamento. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
G. 
Invitato ad esprimersi sul gravame, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha chiesto la reiezione, riconfermandosi nelle motivazioni e nelle conclusioni contenute nella sentenza impugnata. 
 
Diritto: 
1. 
Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 e cpv. 6 LCStr. e art. 106 cpv. 1 OG). Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
2. 
Il ricorrente contesta innanzitutto l'accertamento dei fatti. Al proposito, egli fa valere che l'autorità amministrativa cantonale avrebbe potuto e dovuto dipartirsi dall'accertamento insufficiente e lacunoso compiuto nel quadro della procedura penale. 
2.1 L'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 123 II 63 consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, qualora l'interessato sapeva che nei suoi confronti era in corso una procedura di revoca della licenza e ciononostante non ha fatto valere, all'occorrenza esaurendo i rimedi giuridici disponibili, i diritti garantiti alla difesa nell'ambito del procedimento penale (DTF 121 II 214 consid. 3a). 
2.2 Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza testé citata non può trovare applicazione nel caso concreto, visto che le autorità penali avrebbero inammissibilmente omesso di valutare in che misura il difetto tecnico riscontrato sul suo veicolo ha influenzato la dinamica dell'incidente del 10 agosto 1996. In particolare, non sarebbe stato esaminato se questo difetto avrebbe potuto interrompere il nesso causale adeguato tra il suo comportamento nell'occasione e il decesso dell'automobilista investito. 
La critica non ha pregio. Come ben si evince dalla sentenza di primo grado, le autorità penali sono giunte alla conclusione, dopo un'analisi oggettiva e globale delle risultanze istruttorie, che anche nell'ipotesi più favorevole all'imputato - vale a dire quella della presenza di un difetto tecnico del veicolo non ascrivibile a sua colpa - il ruolo causale dei pneumatici irregolari e della manovra inappropriata da lui compiuta risultavano di gran lunga prevalenti, e che pertanto anche l'eventuale difetto tecnico non ha avuto per effetto di interrompere il nesso causale tra l'agire dell'imputato e il danno provocato (v. sentenza 17/18 marzo 2000 della Commissione del Tribunale del Circolo di Roveredo, p. 40 e pp. 76-77). In questa sede il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti e il proprio apprezzamento delle prove, che sono già stati esaminati e respinti in sede penale dal Tribunale cantonale grigionese (v. sentenza del 14 febbraio 2001 in atti), la cui decisione - non essendo stata ulteriormente impugnata - è peraltro cresciuta in giudicato. Trattasi quindi di censure che non sollevano nuovi quesiti (fattuali o giuridici) ai sensi della giurisprudenza citata (DTF 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Dato che anche in questa sede non sono ravvisabili elementi particolari, tali da far apparire manifestamente inesatto o incompleto gli accertamenti criticati, la censura sollevata va disattesa siccome infondata. 
3. 
Il ricorrente si duole in seguito del fatto che il TRAM gli avrebbe ingiustamente imputato le lungaggini e i ritardi dei procedimenti a suo carico. Questa censura trova - è vero - un parziale riscontro nella sentenza impugnata che, limitatamente a questo aspetto, è imprecisa (v. pag. 8 in alto). L'insorgente non può infatti essere tenuto responsabile del tempo relativamente lungo trascorso tra l'incidente dell'agosto del 1996 e l'emanazione del giudizio penale di primo grado nel 2000; a tale proposito, va senz'altro ribadito che l'imputato avrebbe dovuto essere giudicato più rapidamente per questa infrazione. E' però corretto affermare che in seguito il ricorrente ha ripetutamente quanto vanamente impugnato sia la sentenza penale, sia la decisione di revoca della licenza di condurre. 
 
Giova tuttavia osservare che, a prescindere dalla responsabilità della durata del procedimento, decisivo per il giudizio è risultato il fatto che il conducente interessato non si è comportato correttamente dopo la prima infrazione, essendo incorso nel 1999 in un altro incidente della circolazione che, seppur dall'esito meno drammatico, costituisce pur sempre - secondo i vincolanti accertamenti eseguiti in sede penale - una grave infrazione alle norme della circolazione stradale (collisione al rientro da un sorpasso). A giusto titolo le autorità ricorsuali ticinesi hanno quindi considerato che malgrado il tempo relativamente lungo trascorso tra i fatti all'origine del provvedimento di revoca e l'emanazione formale dello stesso (5 anni per la prima infrazione e oltre due per la seconda), non poteva essere formulata una prognosi favorevole per il ricorrente, dato che questi è incorso nello spazio di soli 3 anni in due incidenti della circolazione nel medesimo tratto di strada. In simili circostanze il provvedimento di revoca della licenza di condurre manteneva tutte le sue ragioni di essere anche dopo cinque anni dal primo incidente. 
4. 
L'insorgente censura la commisurazione della misura amministrativa di revoca della licenza pronunciata dall'autorità cantonale, ritenendola sproporzionata ed iniqua. A suo avviso l'infrazione del 1999 non sarebbe grave al punto tale da attenuare così fortemente i benefici della lontananza temporale del reato di omicidio colposo per i fatti avvenuti il 10 agosto 1996. 
4.1 Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi, violando gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il rischio, compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le due nozioni sono identiche (DTF 120 Ib 285). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb). 
4.2 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato penalmente ai sensi degli art. 117 e 125 cpv. 1 CP (omicidio colposo e lesioni colpose) per gli avvenimenti del 1996 e dell'art. 90 n. 2 LCStr per quelli del 1999. Ne consegue che, nella misura in cui, sotto il profilo amministrativo, l'autorità competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice penale, essa non ha violato il diritto federale, considerando che il ricorrente ha, nei due casi, compromesso gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le censure invocate in merito alla presunta poca gravità e alla marginalità dell'incidente del 1999 non giovano all'interessato, già per il motivo ch'egli si fonda su una versione dei fatti diversa da quella insindacabilmente accertata in sede penale. 
4.3 Dato che la licenza di condurre del ricorrente andava obbligatoriamente revocata (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), si tratta ora di esaminare se la revoca di quattro mesi pronunciata dall'autorità cantonale è adeguata al caso concreto. 
 
Il ricorrente, tra il 1996 e il 1999, è incorso a due riprese, in pratica nel medesimo tratto stradale, in incidenti della circolazione stradale; il primo è stato causato da una sua manovra scorretta e da un'imprevidenza colpevole (pneumatici lisci) ed ha avuto, come detto, esito mortale per il conducente del veicolo incrociante; il secondo, risoltosi solo con danni materiali, va ugualmente addebitato ad una manovra scorretta e pericolosa dell'insorgente. Nel 1990 e nel 1994 egli era inoltre già stato fatto oggetto di tre ammonimenti per eccesso di velocità. Le due vicende qui in esame sono avvenute ad una distanza di tempo relativamente breve una dall'altra, la seconda allorché era in corso l'inchiesta relativa alla prima, ciò che denota un atteggiamento noncurante delle norme legali e dell'attività dell'autorità. Nel frattempo è tuttavia trascorso un periodo di tempo relativamente lungo - quasi sette anni dalla prima infrazione, quattro anni dalla seconda -, durante il quale, per quanto risulta dagli atti, il ricorrente si è comportato correttamente. Ora, in simili circostanze, non si giustifica di prescindere da ogni misura, viste le gravi colpe dell'interessato; in considerazione del tempo trascorso una revoca (globale) di quattro mesi appare comunque proporzionata e conforme alla recente giurisprudenza in materia di questa Corte (DTF 127 II 297 consid. 3 e 4; 122 II 180 consid. 5c). Vano risulta pure, a questo proposito, l'insistente richiamo al DTF 115 Ib 162, essendo la fattispecie non paragonabile alla presente. Nel caso citato, la colpa dell'interessato era infatti risultata, dopo l'esperimento dell'istruttoria, di media entità, a differenza di quella, indubbiamente più grave, del qui ricorrente. 
5. 
Il ricorrente lamenta inoltre che l'autorità cantonale non abbia tenuto sufficientemente conto del suo "bisogno professionale accresciuto" di guidare per acquisire il proprio reddito lavorativo. Egli sostiene infatti che, esercitando la su attività lavorativa in otto diversi ospedali oltre che nella propria clinica diurna di X.________, risulta impensabile di poter delegare a terze persone il compito di assistere i pazienti dopo le operazioni o in caso di complicazioni post-operatorie, né si può pretendere che qualcuno sia sempre disponibile ad accompagnarlo nei suoi spostamenti professionali. 
 
La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura a carattere penale (DTF 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 2b). Essa serve a correggere i conducenti, a impedire la recidiva e ad aumentare la sicurezza del traffico (art. 30 cpv. 2 OAC; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCStr). Trattasi quindi di una misura con compiti repressivi, preventivi ed educativi (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa; 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 3b; 120 Ib 504 consid. 4b), la cui durata va stabilita in funzione della gravità della colpa, della reputazione e della necessità professionale di condurre veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Per quanto riguarda più specificatamente la valutazione del preteso "bisogno professionale accresciuto" del ricorrente di disporre della licenza di condurre, è sufficiente rinviare (art. 36a cpv. 3 OG) alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 9, consid. 6). In questa sede basta rilevare che determinante nell'ambito di tale valutazione è la questione se l'interessato, date le sue esigenze professionali, risulterebbe maggiormente, e quindi iniquamente, toccato dalla revoca rispetto agli altri utenti (DTF 123 II 572 consid. 2c; v. anche René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, no 2441 e segg.). Ciò non appare essere il caso. Gli inconvenienti pratici e finanziari, in particolare le difficoltà che il ricorrente incontrerebbe nei suoi frequenti spostamenti presso i diversi ospedali e cliniche nei quali esercita e l'obbligo di assumere alti costi per organizzare il suo trasporto facendo eventualmente capo a degli autisti professionisti, sono parte integrante dello scopo afflittivo e dissuasivo della decisione litigiosa e non interferiscono sull'esercizio della professione del ricorrente più di quanto sia necessario a una corretta applicazione di questa misura. Il Tribunale federale ha d'altronde già avuto modo di confermare in DTF 126 II 202 una revoca della licenza di condurre decretata nei confronti di un medico macchiatosi di una grave colpa nell'ambito della circolazione stradale, e questo malgrado le ovvie e importanti difficoltà che il provvedimento gli avrebbe causato nell'esercizio della sua professione. In questa decisione si era pure osservato che incombeva semmai al legislatore elaboratore delle misure che permettano, in simili casi, di pronunciare una revoca della licenza sospesa condizionalmente o un semplice ammonimento (DTF 126 II 202 consid. 1c). 
6. 
L'insorgente ritiene infine che la sentenza impugnata viola il principio dell'esigenza della motivazione della pena in caso di concorsi di reati ex art. 68 CP
 
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 68 CP è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 120 Ib 54 consid. 2a; 116 Ib 151 consid. 3c). Qualora sussistano più infrazioni suscettibili di dare luogo ad una revoca della licenza di condurre, l'autorità amministrativa è tenuta, in analogia all'art. 68 n. 1 CP, a pronunciare la revoca per l'infrazione più grave aumentandola in misura adeguata. Dalla ponderazione di tutti gli elementi determinanti (art. 33 cpv. 2 OAC) risulta un unico provvedimento (globale), che non deve necessariamente indicare la durata della revoca per ogni singola infrazione (DTF 122 II 180 consid. 5b; 116 Ib 151 consid. 3c). 
In concreto non è ben dato di vedere in che misura la Corte cantonale avrebbe leso la disposizione invocata; certo, valutando tutti gli elementi determinanti per la pena (v. in particolare i consid. 5.3 e 7 della sentenza impugnata) i giudici cantonali non hanno indicato i gradi di incidenza dei singoli reati, ma, come si evince dalla giurisprudenza testé citata, non erano nemmeno tenuti a farlo. 
Né si può affermare che i giudici ticinesi abbiano omesso di considerare le attenuanti a favore del ricorrente, quale ad esempio il tempo trascorso tra la commissione dei reati e l'emanazione del provvedimento di revoca della patente, oggetto di un'ampia trattazione al consid. 5.2 della sentenza cantonale. Infine, per quanto attiene alla commisurazione vera e propria della pena, occorre ricordare l'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb). 
7. 
Discende da quanto precede, che l'autorità cantonale nel pronunciare la revoca della licenza di condurre del ricorrente per la durata di quattro mesi in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett a LCStr, non ha abusato del suo potere di apprezzamento; pertanto, il gravame va disatteso. La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata. 
2. 
La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale delle strade. 
Losanna, 22 gennaio 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: