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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.391/2003 /bom 
 
Sentenza del 1° dicembre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Féraud, Catenazzi, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.A.________, 
C.A.________, 
B.A.________, 
ricorrenti, 
tutti patrocinati dall'avv. Raffaele Bernasconi, viale S. Franscini 3, casella postale 2261, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
sequestro penale di valori patrimoniali, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 maggio 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In un procedimento penale aperto in Svizzera contro A.A.________ e le figlie B.A.________ e C.A.________ per riciclaggio di denaro, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ordinato il 14 agosto 2000 la perquisizione e il sequestro delle relazioni bancarie ZZZ e YYY intestate a queste ultime, e aperte presso la D.________ SA di Lugano. 
Un reclamo contro questa misura è stato respinto con decisione 12 febbraio 2003 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), che ha segnatamente rilevato come risultassero ancora pendenti in Italia procedure penali contro A.A.________ e altri indagati, che un'alimentazione dei conti sequestrati con provento di reato appariva verosimile a quello stadio del procedimento e che il mantenimento del sequestro appariva quindi giustificato. 
B. 
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ si sono allora rivolti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 23 maggio 2003, ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto realizzati sufficienti indizi di reato a carico degli indagati e considerato i beni patrimoniali sequestrati in connessione con il prospettato riciclaggio. 
C. 
Le tre indicate persone impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 25 giugno 2003 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno valere una violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio, della garanzia della proprietà, dei principi di celerità, della parità di trattamento, della presunzione d'innocenza e della proporzionalità, nonché del diritto a un processo equo. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale mentre il PP chiede di respingere il ricorso. 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii). 
1.1 La sentenza impugnata, che conferma il sequestro ordinato dal PP in applicazione dell'art. 161 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI). In tal caso, non trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura cautelare come il sequestro scaturisce un danno da considerarsi irreparabile per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre liberamente dei suoi beni per la durata del procedimento (DTF 128 I 129 consid. 1, 126 I 97 consid. 1b pag. 101 e rispettivi riferimenti). 
1.2 In quanto titolari dei conti sequestrati, B.A.________ e C.A.________ sono direttamente colpite nei loro interessi giuridici dalla sentenza impugnata e sono quindi legittimate secondo l'art. 88 OG a ricorrere. La questione a sapere se anche A.A.________, pure interessato dal procedimento penale, ma non più titolare dei conti litigiosi, sia abilitato a presentare il ricorso di diritto pubblico non necessita di essere ulteriormente esaminata. Tempestivo e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il gravame è, sotto i citati profili, ammissibile (art. 84 cpv. 1 lett. a, art. 89 cpv. 1 OG). 
1.3 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). In quanto si dilungano in argomentazioni riguardanti i procedimenti penali italiani e la natura giuridica delle misure di prevenzione contro la mafia, i ricorrenti non si confrontano con l'oggetto del litigio, circoscritto alla misura provvisionale del sequestro, né con le motivazioni contenute a tal proposito nel giudizio impugnato (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). Del resto, un'eventuale, definitiva, confisca secondo l'art. 59 CP non è qui in discussione, la procedura in esame vertendo unicamente su un provvedimento processuale di natura cautelare, sicché le censure concernenti il merito dei vari procedimenti penali e le pretese violazioni del diritto materiale federale sono inammissibili in questa sede (DTF 126 I 97 consid. 1c, 120 IV 365 consid. 1). Né è qui litigiosa la fondatezza dell'eventuale accusa contro i ricorrenti, sicché anche l'accennata violazione del principio "in dubio pro reo", riferito alla ripartizione dell'onere probatorio (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 120 Ia 31 consid. 2a) non è qui pertinente e non deve pertanto essere trattata. 
2. 
I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere violato il loro diritto di essere sentiti per avere fondato il giudizio su motivazioni diverse da quelle addotte in prima istanza dal GIAR, in particolare per essersi basata su un decreto del 30 ottobre 2001 del Tribunale italiano di X.________ riguardante l'applicazione, nei confronti di A.A.________, di misure di prevenzione contro la mafia. Essi sostengono inoltre che la CRP avrebbe violato la garanzia costituzionale per avere ritenuto tardiva la loro replica alle osservazioni del PP, siccome non introdotta entro dieci giorni, né entro un termine prorogato eventualmente assegnato dalla stessa CRP. 
2.1 Poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola la cassazione della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito, occorre esaminare subito se la garanzia costituzionale sia stata disattesa (DTF 124 V 180 consid. 4a e rinvii, 122 I 464 consid. 4a e rinvii). La sua portata è determinata in primo luogo dalla legislazione processuale cantonale, la cui applicazione è controllata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio e della disparità di trattamento: solo quando le disposizioni cantonali appaiano insufficienti, trovano diretta applicazione i principi dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che costituiscono una garanzia sussidiaria minima, sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a e rinvii). I ricorrenti non sostengono che il diritto cantonale di procedura conferirebbe loro garanzie più estese rispetto al diritto costituzionale federale, sicché occorre unicamente verificare se in concreto siano adempiuti i requisiti minimi desumibili direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 126 I 15 consid. 2a e rinvii), questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 127 III 193 consid. 3). 
Questo disposto costituzionale assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la situazione giuridica, e comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare gli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio di merito, nonché quello di determinarsi in proposito (DTF 129 V 73 consid. 4a, 127 III 576 consid. 2c, 127 V 431 consid. 3a, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 241 consid. 2 e rispettivi rinvii). Esso impone quindi di massima all'Autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti, di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii). La garanzia non è per contro violata quando l'Autorità avrebbe potuto pronunciarsi anche senza considerare gli atti non sottoposti all'interessato, né quando la loro esistenza era nota a quest'ultimo ed egli ha potuto consultare l'inserto di causa presso l'Autorità medesima (sentenza 2P.79/2003 del 4 luglio 2003, consid. 2.2; DTF 101 Ia 298 consid. 4a). 
2.2 I Giudici cantonali hanno richiamato, nella sentenza impugnata, il loro giudizio, del 16 gennaio 2003, che sostanzialmente confermava il sequestro dei conti litigiosi nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria avviata dall'Autorità italiana. Il giudizio qui impugnato fonda invero l'esistenza di sufficienti indizi di reato riportando testualmente alcuni passaggi del decreto 30 ottobre 2001 del Tribunale italiano di X.________ riguardante l'applicazione, nei confronti di A.A.________, di misure di prevenzione contro la mafia. Tuttavia, premesso che i ricorrenti non sostengono di non avere potuto consultare il citato decreto nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria, la CRP ha ravvisato a carico di A.A.________ sufficienti indizi di reato essenzialmente sulla base dei motivi e delle argomentazioni già contenute nel suo giudizio del 16 gennaio 2003, cui sia essa medesima che il GIAR potevano peraltro legittimamente rinviare (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c). In particolare, la CRP, come già nella precedente sentenza in materia di assistenza giudiziaria, non ha ritenuto decisivo il fatto che A.A.________ era stato prosciolto in Italia da talune imputazioni, riferendosi al proposito alla comunicazione 26 novembre 2002 della Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Napoli, del resto successiva all'emanazione del decreto, che attestava l'esistenza di procedimenti contro l'interessato. In tali circostanze, nonostante il richiamo del decreto italiano, la CRP non ha motivato il giudizio impugnato in modo completamente nuovo e imprevedibile per i ricorrenti rispetto a quello emanato in prima istanza dal GIAR e non ha quindi violato il loro diritto di essere sentiti (cfr. DTF 114 Ia 97 consid. 2). 
2.3 Né la CRP ha violato la citata garanzia ritenendo tardiva la replica 7 aprile 2003 dei ricorrenti alle osservazioni 3 marzo 2003 del PP. In effetti, premesso che la facoltà di presentare un allegato di replica nella procedura dinanzi alla CRP non è specificatamente prevista dalla legge (cfr. art. 285 seg. CPP/TI), il principio della buona fede imponeva ai ricorrenti di chiedere tempestivamente di poter replicare o quantomeno di non prorogare a piacimento il termine per presentare l'allegato (cfr., analogamente, DTF 119 IV 330 consid. 1c pag. 334, 102 Ib 91 consid. 3). Ora, la procedura dinanzi alla CRP prevede un termine ricorsuale di dieci giorni (art. 285 cpv. 1 CPP/TI) e un termine massimo pure di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni al ricorso da parte del PP e delle altre parti interessate (art. 286 cpv. 1 CPP/TI). D'altra parte, termini processuali di dieci giorni sono generalmente usuali nella procedura penale ticinese (cfr. art. 185, 186, 191, 201, 216, 217, 222, 227, 229, 281, 282, 316b, 316g CPP/TI). I ricorrenti non hanno preteso, né lo pretendono in questa sede, di non avere potuto replicare entro tale termine, né essi sostengono di non avere potuto tempestivamente chiedere un'eventuale proroga, sicché la CRP non ha applicato arbitrariamente la procedura penale cantonale, né ha altrimenti violato l'art. 29 cpv. 2 Cost., ritenendo tardiva la replica dei ricorrenti, presentata dopo trenta giorni dall'intimazione delle osservazioni del PP. 
3. 
I ricorrenti fanno valere una violazione della garanzia della proprietà e un'arbitraria applicazione dell'art. 161 CPP/TI da parte della Corte cantonale. Ritengono gli indizi di reato a carico di A.A.________ insufficienti e privi di connessione con i beni patrimoniali sequestrati; considerano inoltre il provvedimento lesivo del principio della proporzionalità. 
3.1 Secondo l'art. 161 cpv. 1 CPP/TI il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato. Sono da sequestrare segnatamente gli oggetti, il denaro o altri valori di cui l'indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo (cpv. 2 lett. a), come pure gli oggetti e i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 58 e 59 CP (cpv. 2 lett. b). Il sequestro costituisce un'ingerenza nella garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e deve quindi fondarsi su una base legale, essere giustificata dall'interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 Cost.; DTF 128 I 129 consid. 3.1.3, 120 Ia 120 consid. 1b). Per l'adozione di una simile misura provvisionale occorre, ma basta anche, che sussistano ragionevoli motivi per ritenere che i fondi colpiti dal provvedimento si identifichino con quelli pervenuti al perseguito quale frutto del reato di cui egli è sospettato. Solo un indiscriminato sequestro di beni patrimoniali dell'interessato, che non abbiano "prima facie" alcuna relazione con il reato, sarebbe inammissibile perché violerebbe la garanzia della proprietà e il divieto dell'arbitrio e contrasterebbe con le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (DTF 117 Ia 424 consid. 20a e rinvii). 
3.2 La Corte cantonale ha tenuto conto, pur considerando il proscioglimento di A.A.________ da taluni reati, dei procedimenti italiani che lo interessavano e che hanno coinvolto numerose altre persone. Ha inoltre considerato i movimenti dei conti, segnatamente i versamenti in contanti di somme anche rilevanti, come pure il cambiamento d'intestazione a favore delle figlie. I ricorrenti contestano l'esistenza di indizi di reato, insistendo sulle assoluzioni di A.A.________ pronunciate dai Tribunali italiani, in particolare per quanto concerne l'accusa di associazione di tipo mafioso. Sostengono che le misure di prevenzione contro la mafia adottate contro di lui sarebbero di carattere amministrativo e che versamenti in contanti su conti bancari svizzeri sarebbero usuali da parte di cittadini italiani e riconducibili essenzialmente a motivi fiscali. I ricorrenti insistono altresì sulla provenienza lecita dei beni patrimoniali sequestrati e sul fatto che la modifica d'intestazione delle relazioni bancarie sarebbe giustificata dall'anzianità e dalla salute cagionevole di A.A.________. 
Con le citate argomentazioni i ricorrenti si limitano sostanzialmente a contrapporre la loro interpretazione dei fatti alla tesi dell'Autorità cantonale, senza dimostrare che il loro assunto debba assolutamente prevalere e che la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile. Il sequestro è una misura provvisionale da prendere rapidamente, spettando poi di regola al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti di terzi sui beni colpiti (DTF 103 Ia 8 consid. 1c pag. 13, 101 Ia 325 consid. 2c pag. 327; sentenza G.18/1996 del 5 giugno 1996, consid. 3b, apparsa in Rep 1997, n. 14, pag. 101 seg.). In tale ambito, non incombe quindi al Tribunale federale anticipare l'esame di merito mediante un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa dei ricorrenti e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori. Occorre invece vagliare se l'Autorità cantonale poteva ammettere, con motivi sostenibili, l'esistenza di sufficienti, concreti indizi di reato (cfr. DTF 124 IV 313 consid. 4, 116 Ia 143 consid. 3c). Ora, premesso che i ricorrenti riconoscono quantomeno l'esistenza di un procedimento penale pendente in Italia contro A.A.________ per usura, il fatto che questi è stato prosciolto da altre accuse nell'ambito di ulteriori procedimenti penali concernenti numerosi indagati e che le eventuali infrazioni alla base del prospettato riciclaggio non sono ancora del tutto chiarite non è decisivo. Non risulta infatti che i procedimenti penali esteri in cui A.A.________ è stato prosciolto coincidano con l'inchiesta avviata dal PP, riguardante la fattispecie del riciclaggio di denaro secondo l'art. 305bis CP. D'altra parte, quest'ultimo reato non presuppone la conoscenza nei dettagli di tutte le circostanze del reato principale, né quella del suo autore, che può essere tanto un componente della banda di cui il riciclatore fa parte quanto il riciclatore stesso: in realtà, il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi e il riciclaggio è volutamente tenue (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza 6S.22/2003 dell'8 settembre 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 IV xxx, consid. 1.1.2 inedito). Nelle esposte circostanze, i procedimenti penali italiani, per la loro ampiezza e il numero di accusati coinvolti, la modalità e la portata dei versamenti sui conti svizzeri litigiosi, nonché la circostanza del cambiamento d'intestazione, valutati complessivamente e tenendo conto delle argomentazioni addotte al riguardo dai ricorrenti, potevano consentire all'Autorità cantonale - senza incorrere nell'arbitrio, né violare l'art. 26 Cost. - di ammettere, allo stato attuale delle indagini, sufficienti indizi di reato per ordinare il provvedimento. Spetterà comunque al Magistrato inquirente, nel prosieguo dell'inchiesta, sulla base delle risultanze che saranno acquisite, verificare ulteriormente la fondatezza dei sospetti di reato e dei presupposti per l'eventuale mantenimento, dandosene il caso anche in misura parziale, del sequestro (cfr. DTF 128 I 129 consid. 3.1.3 pag. 133/134, 119 IV 326 consid. 7e). 
4. 
I ricorrenti ritengono inoltre disatteso il principio di celerità poiché la durata sinora assunta dal procedimento penale sarebbe eccessiva, visto ch'esso non sarebbe più progredito da quando, il 14 agosto 2000, il PP ha ordinato il contestato sequestro. 
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'Autorità competente di statuire in un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze (DTF 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib 160 consid. 3b e c; decisione inedita del 26 aprile 1994 in re S., consid. 2, apparsa in ZBl 96/1995, pag. 174). Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'Autorità o da altri fattori (DTF 103 V 190 consid. 3 e 5). In particolare devono essere considerati l'ampiezza e le difficoltà del caso, il modo con il quale è stato trattato dall'Autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (sentenza inedita del 26 aprile 1994, citata; cfr. pure DTF 124 I 139 consid. 2c, 125 V 373 consid. 2b/aa). 
4.2 Una pretesa violazione del principio di celerità può, di massima, essere accertata compiutamente solo dal Giudice di merito, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze, il quale è anche chiamato a statuire sulle conseguenze di un'eventuale violazione del principio, per esempio riducendo la pena (DTF 128 I 149 consid. 2.2.2 e rinvio). Comunque, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, non risulta che le informazioni preliminari si sarebbero arrestate con l'emanazione dell'ordine di sequestro del 14 agosto 2000: dopo di allora il PP ha segnatamente avviato una procedura di assistenza giudiziaria internazionale verso l'Italia e ha ordinato una verifica contabile dei conti oggetto del sequestro. Certo, l'inchiesta non si trova attualmente in una fase avanzata, il GIAR avendo peraltro statuito solo il 12 febbraio 2003 sul reclamo 19 ottobre 2000 dei ricorrenti contro l'ordine di sequestro, entro un termine che appare d'acchito rilevante. La procedura dinanzi al primo Giudice s'è però prolungata anche per il successivo inoltro da parte dei ricorrenti di complementi, osservazioni e ulteriore documentazione sui procedimenti esteri. In tali circostanze, essi non pretendono che sarebbe stato possibile, e si sarebbe anzi imposto, un giudizio più rapido, tanto più che un'evasione rapida del gravame non è stata sollecitata, né sono state adite le istanze superiori per lamentare una pretesa denegata giustizia (DTF 126 V 244 consid. 2d, 125 V 373 consid. 2b): in concreto l'accennato principio non può quindi, sinora, ritenersi violato. 
5. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° dicembre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: