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[AZA 0/2] 
 
5C.116/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
26 luglio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Raselli e Merkli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
______________ 
Visto il ricorso per riforma del 15 maggio 2001 presentato dallo Stato del Cantone Ticino, convenuto, rappresentato dal Consiglio di Stato, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 9 aprile 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla F.________ AG, attrice, Schlieren, patrocinata dall'avv. Milo Caroni, Locarno, in materia di accertamento della proprietà; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Nell'ambito della misurazione catastale del Comune di Vira Gambarogno il perito unico ha, con decisione 20 luglio 1971, attribuito la particella n. XXX (precedentemente n. YYY e n. ZZZ), situata lungo il lago, al Cantone Ticino e non alla F.________ AG, proprietaria della confinante particella n. QQQ (precedentemente n. WWW). Il fondo in questione è una stretta striscia di terreno posta innanzi alla particella n. QQQ, che la separa dal lago Maggiore e dalla foce del torrente Vadina. Il 25 febbraio 1972 la F.________ AG ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino con un'azione tendente all'accertamento della sua proprietà sulle particelle n. YYY e ZZZ (risp. nella nuova mappa n. XXX), avendo essa acquistato tali fondi nel 1956. 
Alla petizione si è opposto il convenuto. Con sentenza 30 novembre 1989 il Pretore, dopo una sospensione della causa durata diversi anni, ha respinto l'azione. 
 
B.- Adita dalla parte soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 25 luglio 1996 e dopo che la causa era stata nuovamente sospesa, accolto la petizione e accertato la proprietà della F.________ AG sulle vecchie particelle n. YYY e ZZZ, inserendole nella nuova particella n. QQQ RFP di Vira Gambarogno. Il 13 agosto 1997 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro tale decisione, annullandola. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la decisione cantonale viola segnatamente in modo arbitrario gli art. 2 e 4 cpv. 1 della legge ticinese sul demanio pubblico (LDP), assegnando alla F.________ AG la proprietà delle rive in discussione. I Giudici cantonali, reputando che la F.________ AG avesse provato di essere proprietaria dei fondi contesi, non avevano approfondito la questione inerente alla loro natura. 
Se da un canto il giudizio cantonale riporta che la vecchia particella n. YYY costituisce terreno non coltivabile ai sensi dell'art. 664 CC, dall'altro, con riferimento alla vecchia particella n. ZZZ, esso si limita ad indicare che nella vicinanza del muro che divide i fondi contesi dalla particella n. QQQ della F.________ AG, al di fuori del passo pedonale, cresce dell'erba, non specificando però quale parte di tale mappale costituisca una cosiddetta riva bianca ai sensi della LDP. 
 
C.- Statuendo nuovamente il 9 aprile 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto sia l'appello che la petizione nel senso che è accertata la proprietà dell'attrice sulla porzione della vecchia particella n. ZZZ compresa tra l'attuale particella n. QQQ e la linea segnata in rosso sulla planimetria dichiarata parte integrante della sentenza. L'autorità cantonale ha posto a carico di ogni parte metà della tassa di giustizia e ha compensato le ripetibili. 
 
D.- Il 15 maggio 2001 lo Stato del Canton Ticino ha impugnato quest'ultima decisione, oltre che con un ricorso di diritto pubblico, mediante un ricorso per riforma con cui chiede al Tribunale federale di annullarla. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- La sentenza impugnata non ha accertato il valore di lite e il convenuto non lo indica. In concreto può restare indeciso se esso raggiunge il limite di fr. 8000.-- previsto dall'art. 46 OG, poiché, come si dirà, il gravame si rivela in ogni caso irricevibile. 
 
2.- Giusta l'art. 43 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. 
Per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini è riservato il ricorso di diritto pubblico. 
 
3.- a) Il convenuto rimprovera ai giudici cantonali una violazione dell'art. 664 cpv. 1 CC per aver fissato il confine della riva pubblica alla quota di m 194, 5 sul livello del mare, senza tenere conto di un'ulteriore fascia di terreno incoltivabile. La corte cantonale ha segnatamente misconosciuto che un terreno improprio alla cultura conserva tale qualifica anche se comprende un'isola di vegetazione. 
 
b) Giusta l'art. 664 cpv. 2 CC non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevicati e le sorgenti che ne scaturiscono. 
 
In concreto è opportuno rilevare che il Tribunale di appello non ha stabilito che l'attrice è riuscita a provare di essere proprietaria di terreni incoltivabili. I giudici cantonali hanno invece riconosciuto la proprietà dell'attrice su parte della superficie contesa, poiché trattasi di terreno coltivabile di cui essa ha dimostrato la titolarità. Per quanto concerne invece la delimitazione fra acque pubbliche e proprietà privata, la legislazione ticinese ha decretato che le rive pubbliche si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono in particolare la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Tale definizione è conforme al diritto federale risp. alla giurisprudenza che lo applica (DTF 123 III 454 consid. 5a). L'art. 2 del Regolamento ticinese sul demanio pubblico (RDP) precisa ulteriormente tale delimitazione nel senso che il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato alla quota di m 194, 5 sul livello del mare (cpv. 1), riservata un'estensione maggiore qualora essa sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). Nel proprio ricorso, il convenuto non sostiene che l'art. 2 RDP violi il diritto federale, ma si duole del fatto che la Corte cantonale si sia attenuta alla quota indicata nel cpv. 1 di tale norma, non tenendo conto degli altri criteri fissati dalla legislazione cantonale. 
Sennonché, così facendo, il convenuto non censura una violazione del diritto federale, ma si duole di un'errata applicazione del diritto cantonale, misconoscendo che siffatte critiche, inammissibili nella giurisdizione per riforma, possono unicamente essere sottoposte al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico. 
 
4.- Infine, secondo il convenuto, la sentenza impugnata ha arbitrariamente constatato che il vecchio muro di proprietà dell'attrice aveva funzione di sostegno e costituiva il confine fra due proprietà private. Con tale argomentazione ricorsuale esso misconosce che il ricorso per riforma non deve criticare accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c) e che giusta l'art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Ne segue che pure questa censura, diretta contro l'accertamento dei fatti operato dai giudici cantonali, si rivela inammissibile. 
 
5.- Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'attrice, che non ha dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso per riforma è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 luglio 2001viz 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,