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[AZA 0/2] 
1A.13/2000 
1A.41/2000 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
21 giugno 2001  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa- 
le, Féraud, Catenazzi, Favre e Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
________ 
 
Visti il ricorso di diritto amministrativo del 21 gennaio 
2000 e il complemento del 24 gennaio 2000, presentati dalla 
A.________ Ltd., Jersey, Isole del Canale, patrocinata  
dall'avv. Raffaele Bernasconi, studio legale Bernasconi e 
Riva, Lugano, e il ricorso di diritto amministrativo del 2 
febbraio 2000 presentato da  S.________e dalla  C.________   
Ltd., ora G.________ Ltd., Jersey, Isole del Canale, patro-  
cinati dall'avv. Carlo Lombardini, studio legale Poncet 
Turrettini Amaudruz Neyroud & Associati, Ginevra, contro la 
decisione del 21 dicembre 1999 con cui  l'Ufficio federale  
di polizia, Berna, ha autorizzato lo Stato richiedente  
(Italia) a ritrasmettere a un terzo Stato (Spagna) le in- 
formazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria; 
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
Nell'agosto del 1996 una Delegazione spagnola  
della "Fiscalía Especial para la represión de los delitos 
económicos relacionados con la corrupción" incontrò a Berna 
il Procuratore generale della Confederazione e un funziona- 
rio dell'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Uf- 
ficio federale di giustizia. In quell'occasione la Delega- 
zione consegnò una richiesta di assistenza giudiziaria del 
24 luglio 1996, sottoscritta dal Procuratore generale Car- 
los Jiménez Villarejo, concernente, in particolare, oltre a 
cittadini spagnoli, D.________, B.________ e altre persone, 
nonché il gruppo italiano F.________; un'analoga domanda, 
di stessa data, fu presentata anche al Ministero pubblico 
del Cantone Ticino. Durante l'incontro il Ministero pubbli- 
co della Confederazione (MPC) indicò alla Delegazione spa- 
gnola che le informazioni oggetto della rogatoria erano già 
state richieste dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale ordinario di Milano mediante numerose domande 
presentate nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite". I rap- 
presentanti delle Autorità federali consigliarono alla De- 
legazione spagnola di invitare l'Italia, cui le informazio- 
ni erano già state nel frattempo consegnate, a richiedere 
alla Svizzera il consenso per trasmetterle alla Spagna. Du- 
rante l'incontro fu altresì convenuto di non eseguire, fino 
alla conclusione della procedura di ritrasmissione dall' 
Italia alla Spagna, le domande spagnole del 24 luglio 1996. 
 
B.-  
Con rogatoria del 27 luglio 1998, inoltrata il  
3/22 settembre 1998 direttamente al MPC e al Ministero pub- 
blico del Cantone Ticino, il Giudice Baltasar Garzón Real, 
magistrato del Tribunale centrale d'istruzione numero cin- 
que della "Audiencia nacional" di Madrid, ha chiesto, 
richiamando una sua rogatoria del 28 ottobre 1997, informa- 
zioni su conti bancari concernenti varie persone e il Grup- 
po F.________, sospettato di aver compiuto operazioni ille- 
cite in Spagna. 
 
       Il 9/30 ottobre e il 4 dicembre 1998 l'UFP ha chie- 
sto informazioni sull'esposto dei fatti indicato nella ro- 
gatoria, che non permetteva di esprimersi sul requisito 
della doppia punibilità; il 23 marzo 1999 le Autorità spa- 
gnole hanno fornito informazioni complementari. 
 
       L'Autorità spagnola chiede l'acquisizione dei docu- 
menti bancari della A.________ Ltd. e della C.________ Ltd. 
presso la SBS di Lugano e di altri conti controllati dal 
gruppo F.________, di conti presso banche di Ginevra, Zuri- 
go, Chiasso e Lugano e, in particolare, dei conti 
"1.________", "2.________" e "3.________" presso banche 
ticinesi; ha postulato altresì la consegna di verbali di 
interrogatori di testi e di documenti comprovanti la fal- 
sificazione di fatture di determinati gruppi e società. 
 
C.-  
Un'ulteriore richiesta di assistenza del Giu-  
dice Baltasar Garzón Real, pure essa del 27 luglio 1998, è 
stata presentata all'Italia. Dalla domanda si evince che le 
Autorità spagnole hanno avviato un procedimento, allo sta- 
dio delle indagini preliminari, per falsificazione di docu- 
menti pubblici e privati, reati societari, corruzione e 
frode fiscale nell'ambito di investimenti concernenti la 
rete televisiva T.________ SA. Secondo le Autorità spagnole 
i conti della A.________ Ltd. e della C.________ Ltd. pres- 
so la SBS di Lugano, riconducibili al gruppo F.________, 
sarebbero serviti per effettuare versamenti volti a corrom- 
pere funzionari pubblici spagnoli allo scopo di evitare 
ispezioni e accertamenti della Direzione generale spagnola 
delle telecomunicazioni, della Direzione generale spagnola 
degli scambi con l'estero e del Ministero delle finanze 
spagnolo; tali versamenti avrebbero teso altresì a permet- 
tere al gruppo italiano F.________ di sottrarsi ai control- 
li amministrativi previsti dalla legge spagnola in materia 
tributaria e di concessioni televisive. Le prospettate at- 
tività corruttive e le falsificazioni di documenti conta- 
bili presentati alle amministrazioni spagnole avrebbero 
comportato una frode fiscale per circa 5'000 milioni di pe- 
sete. 
 
       Con nota del 3 ottobre 1998 il Ministero di Grazia 
e Giustizia italiano informava la Procura generale presso 
la Corte di Appello di Milano che, conformemente al princi- 
pio della specialità, la trasmissione alla Spagna di infor- 
mazioni ottenute mediante rogatorie dalla Svizzera necessi- 
tava del previo consenso dell'UFP. 
 
       Il 21 aprile 1999 Il Tribunale civile e penale di 
Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ha 
presentato all'UFP una richiesta volta a ottenerne, esten- 
dendo la riserva della specialità, il consenso per poter 
trasmettere alla Spagna le informazioni ottenute dalla 
Svizzera. La domanda si fonda sulla rogatoria spagnola del 
27 luglio 1998, su una domanda di eseguirla della Procura e 
su un ordine di eseguirla del 7 ottobre 1998 della Corte 
d'Appello di Milano, V Sezione penale. 
 
       La rogatoria spagnola su cui si fonda la richiesta 
italiana corrisponde, in parte, a quella presentata alla 
stessa data del 27 luglio 1998 dalla Spagna alla Svizzera, 
quest'ultima essendo però stata seguita dal citato comple- 
mento. 
 
D.-  
Con decisione del 21 dicembre 1999 l'UFP ha  
accolto la richiesta italiana, precisando che l'utilizza- 
zione da parte delle Autorità spagnole delle informazioni 
così ottenute veniva concessa nei limiti descritti nella 
riserva della specialità formulata dalla Svizzera. L'UFP ha 
stabilito altresì di invitare formalmente lo Stato richie- 
dente a sottoporre a questa riserva l'utilizzazione delle 
informazioni da parte delle Autorità spagnole. 
 
E.-  
a) Contro questa decisione la A.________ Ltd.  
inoltra il 21 gennaio 2000 un ricorso di diritto ammini- 
strativo al Tribunale federale (causa 1A.13/2000). Chiede, 
in via principale, di annullarla e, in via subordinata, 
d'invitare l'UFP a domandare informazioni supplementari 
all'Autorità rogante, segnatamente riguardo all'individua- 
zione dei verbali di audizione da trasmettere, ai procedi- 
menti penali promossi a Milano nell'ambito dei quali furono 
trasmesse le informazioni di cui ora è chiesta la consegna 
alla Spagna, ai conti bancari toccati dalla richiesta di 
ritrasmissione e, infine, alle norme del diritto spagnolo 
che punirebbero l'acquisizione di una partecipazione oppure 
la mancata dichiarazione di partecipazione a una società di 
gestione di un canale televisivo privato; in via più subor- 
dinata, la ricorrente chiede di accogliere parzialmente la 
richiesta italiana nel senso di autorizzare la ritrasmis- 
sione soltanto dei documenti bancari menzionati nel comple- 
mento del 22 marzo 1999, segnatamente di due pagamenti di 
220, rispettivamente 41 milioni di pesete effettuati a de- 
bito del suo conto e a favore della società E.________ SA; 
in via ancor più subordinata la ricorrente postula d'invi- 
tare l'UFP a chiedere il parere dell'Amministrazione fede- 
rale delle contribuzioni. 
 
       Il 24 gennaio 2000 la ricorrente presenta un "com- 
plemento al ricorso di diritto amministrativo" in cui indi- 
ca come decisioni impugnate quella, già menzionata, dell' 
UFP del 21 dicembre 1999 e una successiva decisione dello 
stesso Ufficio, del 21 gennaio 2000, con cui le è stata ne- 
gata la consultazione di determinati atti. La ricorrente 
chiede, in via principale, di annullare la decisione del 21 
dicembre 1999, e, in via subordinata, d'invitare l'UFP a 
metterle a disposizione i documenti menzionati dal suo le- 
gale nella lettera del 19 gennaio 2000, concedendole la fa- 
coltà di esprimervisi. 
 
       b) Anche S.________ e la C.________ Ltd., ora 
G.________ Ltd., impugnano la decisione dell'UFP del 21 
dicembre 1999 (causa 1A.41/2000). Chiedono, concesso al 
gravame effetto sospensivo, in via principale, di annullar- 
la; in via subordinata e in via ancora più subordinata 
formulano, in sostanza, le conclusioni già espresse dalla 
A.________ Ltd. 
 
       L'UFP propone di respingere entrambi i ricorsi. 
Nella replica i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro 
allegazioni e conclusioni. Nella duplica del 28 marzo 2000 
l'UFP ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
a) Entrambi i ricorsi concernono la medesima  
richiesta di ulteriore uso, da parte dell'Autorità spagno- 
la, di documenti già trasmessi all'Autorità italiana e nei 
due casi gli atti verrebbero utilizzati nell'ambito dello 
stesso procedimento penale aperto in Spagna. I conti banca- 
ri oggetto della contestata misura di assistenza sono certo 
diversi, ma i ricorrenti imperniano le loro critiche, in 
sostanza, su argomentazioni e conclusioni analoghe. La do- 
manda italiana è stata esaminata e risolta dall'UFP con un' 
unica decisione, per cui i ricorrenti già sanno chi ne è 
toccato e non hanno, pertanto, alcun interesse al manteni- 
mento del segreto. Ciò tanto più che S.________ e la 
C.________ Ltd. chiedono, in via più subordinata, di tra- 
smettere solo i documenti relativi ai due menzionati versa- 
menti effettuati dalla A.________ Ltd. In tali circostanze 
si giustifica di congiungere le cause e di dirimerle con un 
unico giudizio (DTF 126 II 377 consid. 1, 123 II 16 consid. 
1). 
 
       b) Svizzera, Italia e Spagna sono parti contraenti 
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in ma- 
teria penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La leg- 
ge federale sull'assistenza internazionale in materia pena- 
le del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di 
applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle que- 
stioni che la prevalente Convenzione internazionale non re- 
gola espressamente o implicitamente, come pure quando il 
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di 
quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 
consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto 
dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
 
       c) I ricorrenti si diffondono sull'impugnabilità 
della contestata decisione: l'UFP vi ha indicato come rime- 
dio giuridico il ricorso di diritto amministrativo. A ra- 
gione. In effetti, l'Italia chiede di poter utilizzare le 
informazioni già ricevute per altre procedure, segnatamente 
per quelle spagnole: era quindi necessario presentare una 
domanda complementare, su cui l'UFP doveva prendere una de- 
cisione impugnabile (FF 1995 III 24/25; cfr. DTF 125 II 258 
consid. 7a/cc pag. 264). Un ricorso contro tale decisione 
ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP). 
 
       d) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e 
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se 
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- 
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 
II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia 
tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi- 
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme 
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le 
conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento 
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili 
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
 
       e) La legittimazione a ricorrere dev'essere rico- 
nosciuta ai ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a suo so- 
stegno (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), solo nella 
misura in cui siano titolari di conti bancari colpiti dalla 
decisione impugnata (art. 80h lett. b AIMP in relazione con 
l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). Es- 
si non lo sono per converso riguardo alla documentazione 
concernente conti di terzi e in quanto i ricorsi siano pre- 
sentati nel solo interesse di questi ultimi e della legge 
(DTF 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362 e rinvii). I ricor- 
renti non sono nemmeno legittimati, di massima, a opporsi 
alla trasmissione dei verbali d'interrogatorio, visto ch' 
essi non erano stati direttamente sottoposti alle audizioni 
(DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 2b e c, 122 
II 130). I testimoni e gli altri titolari dei conti inte- 
ressati dalla contestata misura d'assistenza non hanno 
inoltrato alcun ricorso di diritto amministrativo, per cui 
la decisione impugnata, in tale misura, è cresciuta in giu- 
dicato. 
 
2.-  
Nel complemento al ricorso la A.________ Ltd.  
lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita e 
del diritto di esaminare gli atti. L'UFP le avrebbe infatti 
negato, nonostante l'assenza di un caso straordinario, la 
possibilità di consultare la sua lettera del 4 dicembre 
1998 all'Autorità spagnola, per il motivo che il suo conte- 
nuto sarebbe riassunto nel complemento del 23 marzo 1999 di 
quella Autorità. La ricorrente sostiene che l'esame della 
lettera le avrebbe permesso di verificare l'identità tra la 
rogatoria inviata alle Autorità svizzere - a suo dire re- 
spinta - e quella indirizzata alle Autorità italiane. 
 
       a) Il ricorso di diritto amministrativo, che in 
questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pub- 
blico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far 
valere anche la lesione di diritti costituzionali nell'ap- 
plicazione del diritto federale, segnatamente, in concreto, 
la violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 II 132 
consid. 2a e rinvii). Dal diritto di essere sentito, desu- 
mibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 
4 vCost.) - garantito nell'ambito dell'assistenza dall'art. 
80b AIMP, non richiamato dalla ricorrente (al riguardo v. 
DTF 127 II 104 consid. 3a e b) - la giurisprudenza ha de- 
dotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che 
una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui 
fatti suscettibili d'influsso sulla decisione, di poter 
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione 
delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in 
merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 
7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a); l'autorità 
che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di 
cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le 
parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii). 
 
       b) Nella risposta ai ricorsi l'UFP rileva d'aver 
trasmesso alla ricorrente tutti i documenti menzionati nel- 
la decisione impugnata, per cui il diritto di essere senti- 
to non sarebbe, a suo dire, stato violato. L'assunto, im- 
plicito, dell'UFP secondo cui la decisione impugnata non si 
fonderebbe sullo scritto del 4 dicembre 1998 è impreciso, 
visto ch'essa si basa sul complemento dell'Autorità spagno- 
la del 23 marzo 1999, presentato in seguito all'invito ri- 
voltole con lo scritto del 4 dicembre 1998, analogo a quel- 
lo del 9/30 ottobre precedente. Mediante la lettera in 
discussione l'UFP, richiamato il requisito della doppia 
punibilità, aveva invitato l'Autorità spagnola a precisare 
il "modus operandi", secondo cui sarebbero stati commessi i 
prospettati reati di corruzione. Il complemento scaturito 
da quell'invito è stato comunicato alla ricorrente, che vi 
si è potuta esprimere, anche in replica, compiutamente. Del 
resto, essa non ha formalmente chiesto di poter consultare 
tale lettera nell'ambito della presente procedura, ove il 
censurato vizio può essere sanato, limitandosi, in via su- 
bordinata, a chiedere che l'UFP le mettesse a disposizioni 
tale atto (DTF 124 II 132 consid. 2a, b e d, 117 Ib 64 
consid. 4 pag. 87;  Robert Zimmermann, La coopération judi-  
ciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 
265, 268, 273). 
 
       Peraltro, la consultazione dell'incarto concerne, 
di massima, solo gli atti influenti per la decisione (cfr. 
DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 121 I 225 consid. 2a, 119 Ia 
136 consid. 2d;  Zimmermann, op. cit., n. 268). Ora, lo  
scritto litigioso - prodotto peraltro dagli altri due ri- 
correnti - non ne costituisce un elemento determinante: de- 
cisivi sono le rogatorie e il complemento, che permettevano 
senz'altro alla ricorrente di comprendere esattamente la 
portata dei ragguagli richiesti e di verificare con piena 
cognizione di causa i presupposti dell'assistenza, espri- 
mendosi sul rispetto del requisito della doppia punibilità, 
sul principio della proporzionalità e sull'identità o no 
delle rogatorie; dallo scritto litigioso la ricorrente non 
rileverebbe alcuna indicazione supplementare (sentenze ine- 
dite del 15 agosto 1995 in re M., consid. 3 in fine, appar- 
sa in Rep 1995 132, e del 22 giugno 1994 in re F., consid. 
2b). Ciò a maggior ragione perché, come si vedrà, le roga- 
torie inviate direttamente alle Autorità svizzere non sono 
state respinte. Ne segue che il complemento al ricorso del- 
la A.________ Ltd. dev'essere respinto. 
 
3.-  
I ricorrenti incentrano i loro gravami e le  
loro repliche sul fatto che né il diritto convenzionale né 
quello interno prevedono la trasmissione di informazioni da 
uno Stato richiedente a uno Stato terzo, per cui si sarebbe 
in presenza di un silenzio qualificato; rilevano poi che, 
nell'ambito della recente revisione dell'AIMP, l'art. 67 
non sarebbe stato mutato in modo sostanziale, né la ritra- 
smissione a uno Stato terzo è stata menzionata, con riferi- 
mento a tale norma, nelle Direttive sull'Assistenza giudi- 
ziaria in materia penale dell'UFP del 1998 (8 aed., n. 2.4, 
pag. 13 segg.); aggiungono infine che questo quesito non 
sarebbe mai stato trattato né dalla giurisprudenza, né dal- 
la dottrina. Secondo i ricorrenti, ammettendo un'utilizza- 
zione di mezzi di prova non prevista dalla legge, la deci- 
sione impugnata avrebbe violato il diritto federale e sa- 
rebbe, pertanto, nulla. La censura non regge. 
 
       a) Il Tribunale federale, pronunciandosi sul prin- 
cipio della specialità in applicazione dell'art. 5 del 
Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti 
d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, 
del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6), ha già stabilito che è 
escluso che lo Stato richiedente, senza previamente avere 
ottenuto l'autorizzazione da quello richiesto, trasmetta a 
un terzo Stato le informazioni ricevute mediante l'assi- 
stenza giudiziaria: lo Stato richiesto può d'altra parte 
esigere che lo Stato richiedente adotti misure idonee a 
evitare che siffatte informazioni pervengano, anche in ma- 
niera indiretta, a un terzo Stato (DTF 118 Ib 547 consid. 
6b pag. 561, 112 Ib 142 consid. 3b; sentenze inedite del 2 
novembre 1988 in re M., consid. 4b, e del 5 febbraio 1992 
in re A., consid. 4; cfr.  Zimmermann, op. cit., n. 481 pag.  
372, n. 487 e  Peter Popp, Grundzüge der internationalen  
Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 313). 
 
       aa) L'art. 67 cpv. 1 AIMP, relativo al principio 
della specialità, stabilisce che le informazioni e i docu- 
menti ottenuti per il tramite dell'assistenza non possono 
essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine 
né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti 
per cui l'assistenza è inammissibile; il secondo capoverso 
della norma dispone che qualsiasi altro uso sottostà al 
consenso dell'Ufficio federale: tale consenso non è neces- 
sario se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce 
un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giu- 
diziaria è ammissibile (lett. a) o se il procedimento pena- 
le estero è diretto contro un'altra persona che ha parteci- 
pato al reato (lett. b; su questo principio, sull'adatta- 
mento al nuovo testo dell'art. 67 AIMP della riserva sviz- 
zera all'art. 2 lett. b CEAG e sul consenso dell'UFP v. DTF 
126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 
II 134 consid. 7a-c con riferimenti; FF 1995 III 24/25 e 
43; v. invece, per l'estradizione, l'art. 15 CEEstr e l' 
art. 38 cpv. 1 lett. a AIMP). 
 
       Nella sentenza inedita del 7 dicembre 1998 in re G. 
(consid. 6) il Tribunale federale ha rilevato che, tranne 
per i casi menzionati all'art. 67 cpv. 2 lett. a e b, e per 
fatti per cui l'assistenza è inammissibile (cpv. 1), qual- 
siasi altro uso sottostà al consenso dell'UFP; ne ha dedot- 
to che ogni ritrasmissione a Stati terzi necessita, quale 
"altro uso" secondo l'art. 67 cpv. 2 AIMP, del consenso 
dell'UFP. Questo Ufficio concederà l'autorizzazione quando 
l'assistenza richiesta dallo Stato terzo sarebbe ammissibi- 
le anche secondo il diritto svizzero (compreso il diritto 
dei trattati internazionali pertinente); una consegna a uno 
Stato terzo è per contro esclusa per il perseguimento di 
fatti per i quali l'assistenza sarebbe esclusa secondo il 
diritto svizzero. Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto 
che le condizioni per una trasmissione a Stati terzi devono 
essere espressamente incluse nella riserva di specialità. 
Esso ha quindi stabilito che l'art. 67 cpv. 2 AIMP non 
esclude, in maniera generale, la ritrasmissione a uno Stato 
terzo di atti già consegnati. Queste considerazioni, e la 
circostanza che il tenore dell'art. 67 cpv. 1 AIMP non osta 
alla ritrasmissione a uno Stato terzo, sono state ribadite 
nella sentenza inedita del 17 gennaio 2001 in re H., con- 
sid. 2a, causa 1A.272/1999). 
 
       Giova rilevare altresì che la menzionata soluzione 
è stata espressamente prevista all'art. IV cpv. 3 dell'Ac- 
cordo firmato dalla Svizzera e dall'Italia che completa la 
CEAG e ne agevola l'applicazione, del 10 settembre 1998, 
Accordo approvato dall'Assemblea federale, ma non ancora 
dal Parlamento italiano (FF 1999 1237, 1331). 
 
       bb) Occorre esaminare pertanto se l'assistenza ri- 
chiesta dalla Spagna all'Italia sia ammissibile anche se- 
condo il diritto svizzero. Essa lo sarebbe qualora un'ana- 
loga domanda presentata dalla Spagna fosse accolta. 
 
       I ricorrenti ritengono che la ritrasmissione, fosse 
ammissibile, potrebbe avvenire solo in presenza di circo- 
stanze eccezionali che impediscano allo Stato terzo di pre- 
sentare la domanda direttamente alla Svizzera. La censura 
non regge. Innanzitutto una tale domanda è stata inoltrata 
nel 1996 ma, come si è visto, il suo esame è stato sospeso 
avendo le Parti optato per la presentazione di una richie- 
sta all'Italia. Questo modo di procedere poteva apparire 
opportuno, visto che non si trattava semplicemente di tra- 
smettere una (comunque copiosa) documentazione bancaria, ma 
che occorreva procedere nuovamente all'audizione di testi- 
moni, già uditi nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite", 
oggetto di numerose rogatorie italiane e di molteplici ri- 
corsi dinanzi al Tribunale federale. 
 
       Certo, non è chiaro perché la Spagna, dopo avere 
presentato la rogatoria del 27 luglio 1998 all'Italia, ne 
abbia inoltrata un'altra di stessa data, dal contenuto ana- 
logo ma non identico, direttamente alle Autorità Svizzere. 
Né è chiaro perché l'Autorità svizzera, dopo aver chiesto 
alla Spagna, nell'ambito dell'esecuzione di quest'ultima 
domanda, l'invio di un complemento, trasmesso il 23 marzo 
1999, si sia poi pronunciata, tenendo conto del complemen- 
to, sulla richiesta italiana del 21 aprile 1999, e non su 
quella presentatale direttamente dalla Spagna; quest'ultima 
domanda, trasmessa anche al Ministero pubblico ticinese, 
che aveva eseguito parte delle rogatorie di "Mani pulite", 
e sulla quale l'UFP non si pronuncia oltre, è stata poi ve- 
rosimilmente sospesa, visto che l'accoglimento della roga- 
toria italiana la renderebbe, in gran parte, praticamente, 
priva di oggetto. 
 
       b) Sia come che sia, le rogatorie presentate alla 
Svizzera e all'Italia sono analoghe e si fondano sul mede- 
simo procedimento spagnolo; le domande sono state d'altra 
parte trattate nell'ambito della stessa procedura e figura- 
no nello stesso incarto, cui i ricorrenti, tranne l'ecce- 
zione di cui si è detto, hanno avuto accesso. Né i ricor- 
renti criticano la circostanza che la domanda italiana è 
stata esaminata e decisa sulla base anche del complemento 
assunto nel quadro della domanda rivolta direttamente alla 
Svizzera. In concreto va osservato che non competono al 
Tribunale federale funzioni di vigilanza; che i fatti de- 
terminanti per la concessione o il rifiuto dell'assistenza 
figurano nell'incarto, e le procedure concernono, in so- 
stanza, le stesse fattispecie; che i ricorrenti hanno d'al- 
tra parte potuto impugnare la decisione di chiusura ed 
esprimersi compiutamente su ambedue le rogatorie e sul com- 
plemento e, in sede di replica, anche sulle osservazioni 
dell'UFP; che la precedenza nell'evasione della domanda 
italiana - comunque riferentesi anch'essa alla trasmissione 
di documenti alla Spagna - appare giustificata e che non si 
è in presenza di un abuso di diritto, come pretendono i ri- 
correnti, ma piuttosto di problemi di coordinamento e di 
difficoltà pratiche legate alle modalità d'attuazione dell' 
accordo proposto nel 1996 dal MPC alla Spagna. Queste cir- 
costanze non giustificano di rifiutare l'assistenza postu- 
lata dalle Autorità italiane, poiché, come si vedrà, i pre- 
supposti per concederla sono adempiuti e poiché le possibi- 
lità di ricorso offerte dalla AIMP non sono state limitate 
(cfr., sul concorso di domande,  Zimmermann, op. cit., n.  
167). 
 
       A torto i ricorrenti sostengono che la rogatoria 
sarebbe abusiva e che violerebbe il principio della buona 
fede fra gli Stati previsto dall'art. 26 della Convenzione 
di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) poiché una 
domanda analoga a quella inoltrata alla Svizzera sarebbe 
stata presentata all'Inghilterra, al Lussemburgo - che 
avrebbe richiesto numerosi complementi - e alla Germania 
che, come l'UFP, non vi avrebbero dato seguito; secondo i 
ricorrenti, la Spagna tenderebbe quindi, per il tramite 
della Procura di Milano, a ottenere le informazioni che non 
potrebbe ricevere né dalla Svizzera né dagli altri Paesi 
rogati. Premesso che non spetta al Tribunale federale occu- 
parsi dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Sta- 
ti, discende dai suesposti motivi che la richiesta non è 
abusiva. 
 
4.-  
I ricorrenti sostengono che l'esposto dei fat-  
ti della rogatoria, e del noto complemento, sarebbe confu- 
so, impreciso, del tutto lacunoso e lesivo pertanto degli 
art. 14 CEAG e 10 cpv. 2 OAIMP. A torto, come si è visto, 
essi fondano tuttavia tale assunto sul fatto che l'analoga 
domanda indirizzata alla Svizzera sarebbe stata rifiutata 
per tale motivo. Essi affermano inoltre che si sarebbe 
chiaramente in presenza di un caso di ricerca indiscrimina- 
ta di prove. 
 
       a) Secondo la rogatoria risulterebbe dalle indagi- 
ni che il gruppo italiano F.________ avrebbe violato i 
limiti posti dalle leggi spagnole, investendo nella 
T.________ SA, concessionaria del servizio pubblico televi- 
sivo. I gestori della F.________ avrebbero organizzato un 
sistema clandestino di investimenti per il tramite di per- 
sone e società interposte, allo scopo di dirigere di fatto 
e di disporre della maggioranza azionaria della citata rete 
televisiva, evadendo controlli amministrativi. Secondo le 
Autorità spagnole, l'illecita e clandestina partecipazione 
maggioritaria di F.________ sarebbe consistita nel falsifi- 
care sistematicamente le dichiarazioni presentate agli or- 
ganismi pubblici spagnoli, segnatamente alla Direzione ge- 
nerale delle telecomunicazioni e alla Direzione generale 
degli scambi con l'estero. La vera identità di chi effet- 
tuava gli investimenti, cioè gli acquirenti delle azioni, o 
veniva occultata o era falsa. Contemporaneamente sarebbero 
stati compilati con dati falsi documenti contabili da pre- 
sentare al Registro mercantile e le dichiarazioni per il 
Ministero delle finanze. Queste e altre operazioni avrebbe- 
ro comportato una frode tributaria per circa 5'000 milioni 
di pesete. L'Autorità spagnola adduce che per le operazioni 
illecite il gruppo F.________ avrebbe utilizzato, oltre a 
società e conti bancari lussemburghesi, inglesi, germanici 
e italiani, i conti svizzeri della A.________ Ltd. e della 
C.________ Ltd., nonché quelli di altre società. 
 
       b) Certo, l'esposto dei fatti, riguardo alle per- 
sone (ove sono indicati alcuni inquisiti dell'inchiesta 
"Mani pulite") e alle società che avrebbero commesso i pro- 
spettati reati, nonché ai luoghi, alle date e alle modalità 
in cui essi furono perpetrati (v. art. 10 cpv. 2 OAIMP), è 
assai conciso e vago: è quindi a ragione che l'UFP ha ri- 
chiesto maggiori ragguagli (art. 28 cpv. 6 AIMP), forniti 
con il complemento del 23 marzo 1999, di cui si dirà in se- 
guito. La descrizione dei fatti è nondimeno sufficiente per 
permettere allo Stato richiesto di determinarsi sui presup- 
posti per la concessione della postulata assistenza (cfr. 
art. 14 CEAG; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 con- 
sid. 3a), tenuto conto altresì della necessità primordiale 
di reprimere i reati e del fatto che l'assistenza dev'esse- 
re concessa nella misura più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 
CEAG). 
 
       Inoltre, riguardo all'asserita lacunosità dei pro- 
spettati reati di corruzione indicati nel complemento, oc- 
corre considerare che, specie se l'inchiesta è al suo ini- 
zio (in concreto allo stadio delle indagini preliminari), 
non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca 
particolari che proprio la domanda di assistenza intende 
chiarire; in determinate circostanze, si può pure ammettere 
che lo Stato richiedente si esprima con un certo riserbo, 
per evitare di fornire ai perseguiti indicazioni suscetti- 
bili di ostacolare l'inchiesta, come espressamente indicato 
nel complemento, ove si sottolinea le precauzioni che devo- 
no essere adottate nella fase istruttoria. Tenuto conto di 
queste esigenze, le obiezioni ricorsuali non consentono di 
rifiutare l'assistenza. In effetti, le Autorità inquirenti 
spagnole sospettano che dei funzionari sarebbero stati cor- 
rotti, tra il 1995 e il 1997, dal gruppo F.________ o dai 
suoi soci spagnoli; come espressamente indicato nel comple- 
mento, l'ammontare della presunta corruzione potrebbe esse- 
re determinato solo mediante l'esecuzione della rogatoria e 
l'individuazione dei destinatari dei bonifici bancari pro- 
venienti dai conti svizzeri della F.________: è per il tra- 
mite di queste informazioni che si potrà stabilire, come 
precisato nel complemento, se i versamenti corrispondano 
effettivamente al prezzo della corruzione. 
       La circostanza che le Autorità spagnole non siano 
attualmente in grado di precisare i funzionari corrotti, e 
l'assunto ricorsuale secondo cui le persone colpite dalla 
rogatoria non sarebbero perseguite in Spagna, non sono mo- 
tivi sufficienti per ritenere lacunosa, e quindi inammissi- 
bile, la richiesta: l'assistenza dev'essere prestata anche 
per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia ef- 
fettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne 
l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 
consid. 3a pag. 552). La circostanza che S.________ non sia 
menzionato nella rogatoria è ininfluente, visto che nella 
stessa vengono indicati conti di cui è titolare. Poiché 
nella domanda è indicata gran parte dei conti bancari og- 
getto dell'inchiesta, è fuori luogo parlare di una ricerca 
indiscriminata di prove. L'esposto dei fatti è quindi vin- 
colante (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii, 
118 Ib 547 consid. 3a). 
 
       c) L'assunzione delle precisazioni, postulate in 
via subordinata dai ricorrenti, non è pertanto necessaria. 
Per di più le conclusioni volte a far individuare i verbali 
d'interrogatorio e i conti bancari oggetto della rogatoria 
sono, in gran parte, inammissibili per carenza di legitti- 
mazione. È d'altra parte superfluo indicare ai ricorrenti i 
procedimenti penali italiani per i quali l'Italia ha acqui- 
sito le informazioni in discussione, come non è manifesta- 
mente necessario indicare loro quali documenti dei loro 
conti saranno ritrasmessi: questi fatti, oggetto di numero- 
se rogatorie e di molteplici ricorsi al Tribunale federale, 
sono ben noti ai ricorrenti (v., in particolare, la senten- 
za inedita nei confronti dei ricorrenti del 12 marzo 1996, 
apparsa in Rep 1996 100, le sentenze del 27 marzo 1998, del 
28 novembre 1996 e del 24 marzo 1998, quest'ultima pubbli- 
cata parzialmente in DTF 124 II 184, e del 1° aprile 1998, 
concernenti i loro conti "3.________", "2.________" e 
"4.________", indicato nella richiesta come "1.________"). 
       d) I ricorrenti chiedono d'invitare la Spagna a 
indicare le norme secondo cui l'acquisizione di una parte- 
cipazione oppure la mancata dichiarazione di partecipazione 
a una società di gestione di un canale televisivo privato 
sarebbe punibile penalmente. Fanno valere che il diritto 
spagnolo non prevederebbe nessuna sanzione penale nei con- 
fronti di coloro che non rispettano oppure non rendono nota 
la quota di partecipazione a una società concessionaria per 
la gestione di canali televisivi, e producono, a sostegno 
della loro tesi, due pareri peritali, secondo cui si trat- 
terrebbe di semplici illeciti amministrativi; aggiungono 
che tale condotta non costituiva, sotto il diritto previ- 
gente, falsità ideologica, o che la stessa sarebbe comunque 
stata depenalizzata retroattivamente, la legislazione spa- 
gnola essendo stata modificata in tale ambito. 
 
       Premesso che norme del diritto penale spagnolo (re- 
ati societari) sono allegate alla rogatoria del 24 luglio 
1996 (De los delitos societarios, art. 290, 294-296 CP spa- 
gnolo), né la CEAG né il diritto interno condizionano la 
concessione dell'assistenza a tale requisito; l'art. 28 
cpv. 3 lett. b AIMP prevede infatti espressamente che la 
produzione delle norme applicabili non è richiesta a soste- 
gno di una domanda d'assistenza secondo la parte terza del- 
la legge (sentenze inedite del 17 febbraio 1994 in re R., 
consid. 2b, e in re F., consid. 2c). Inoltre, il Giudice 
svizzero dell'assistenza non deve esaminare - tranne nel 
caso di abuso, non realizzato in concreto - la punibilità 
degli atti descritti nella rogatoria secondo il diritto 
della Parte richiedente (DTF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, 112 
Ib 576 consid. 11b/ba pag. 593). In effetti, aderendo alla 
Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previ- 
ste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG, e ha sotto- 
posto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione 
di commissioni rogatorie che, come quella in esame, impli- 
cano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Conven- 
zione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice 
dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto 
perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, 
denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile 
secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 
II 184 consid. 4b/cc e rinvii;  Zimmermann, op. cit., n.  
348/349 e 354). Nella rogatoria l'Autorità spagnola precisa 
nondimeno che risulterebbero stati commessi reati contro il 
Ministero delle finanze (Delitos contra la hacienda pùbli- 
ca, art. 305 e 310 CP spagnolo), reati di falsificazione di 
documenti pubblici e ufficiali e anche privati (De las fal- 
sedades documentales, art. 390 segg. CP spagnolo), reati 
societari (art. 290 segg. CP spagnolo) e reati contro la 
pubblica amministrazione secondo gli art. 404 CP spagnolo 
(prevaricación) e 419 segg. (cohecho, ossia corruzione). 
 
       Spetterà al Giudice estero del merito esaminare se 
l'Accusa potrà fondarsi anche sulle contestate fattispecie 
penali (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). 
Nella misura in cui, con l'accennata allegazione, venga 
contestata la colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla 
competenza del Giudice dell'assistenza; i ricorrenti non 
sono inoltre legittimati a far valere diritti di terzi, in 
particolare quelli di testimoni cui non sarebbe stata noti- 
ficata la decisione impugnata. 
 
5.-  
Nell'ambito dell'esame della doppia punibi-  
lità, occorre pertanto esaminare, limitandosi a un esame 
"prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera 
- effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili 
secondo il diritto svizzero, ritenuto che l'assistenza deve 
essere concessa quando sia richiesta per la repressione di 
più reati e uno di essi è punibile secondo il diritto sviz- 
zero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii). 
       a) I ricorrenti sostengono che i fatti esposti al 
"capitolo secondo" della rogatoria sarebbero punibili in 
Svizzera secondo l'art. 70 cpv. 3 della legge federale sul- 
la radiotelevisione, del 21 giugno 1991 (RS 784.40), secon- 
do cui chiunque influenza a proprio favore l'esito di una 
procedura di rilascio o di modifica di concessione fornendo 
indicazioni false è punito con la multa fino a fr. 
100'000.--. Ne deducono che sarebbe contrario al principio 
della proporzionalità autorizzare la trasmissione di centi- 
naia o migliaia di documenti bancari e di decine di verbali 
d'interrogatorio per fatti qualificati come contravvenzione 
dal diritto svizzero. Aggiungono che per la Spagna, confor- 
memente alla riserva formulata all'art. 5 n. 1 CEAG, un 
reato punibile come contravvenzione non darebbe luogo all' 
estradizione, e quindi neppure all'assistenza, per cui di- 
fetterebbe il principio della reciprocità secondo l'art. 8 
AIMP. 
 
       aa) I ricorrenti disconoscono tuttavia che l'assi- 
stenza è richiesta, in primo luogo, per i prospettati reati 
di corruzione, di falsità in documenti, di false indicazio- 
ni su attività commerciali, fattispecie chiaramente punibi- 
li secondo il diritto svizzero e che giustificherebbero an- 
che in Svizzera l'apertura di un'indagine (DTF 124 II 184 
consid. 4b/cc in fine; v. DTF 115 Ib 517 consid. 4b riguar- 
do all'art. 8 cpv. 2 AIMP). È d'altra parte palese che per 
tali reati la Spagna concede la reciprocità. La circostanza 
che parte di tali fatti potrebbero costituire, tema su cui 
insistono i ricorrenti, anche fattispecie punibili solo me- 
diante contravvenzione non li fa manifestamente divenire 
casi irrilevanti secondo l'art. 4 AIMP: non occorre pertan- 
to esaminare se una parte di tale fattispecie configuri un 
reato sconosciuto al diritto svizzero, visto ch'essa, come 
si è visto, è comunque punibile nella Confederazione. Non è 
necessario quindi pronunciarsi oltre sull'accenno dell'UFP 
nella replica, secondo cui potrebbero essere applicabili 
anche gli art. 20 e 31 della legge federale sulle borse e 
il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 1995, rela- 
tivi alla pubblicità delle partecipazioni e sull'obbligo di 
dichiarazione, reati passibili di multa (art. 41; RS 
954.1). 
 
       bb) Risulta infatti dalla rogatoria e in partico- 
lare dal complemento del 23 marzo 1999, che i prospettati 
reati concernono la corruzione di pubblici funzionari allo 
scopo di evitare ispezioni e accertamenti da parte degli 
organismi amministrativi preposti alle funzioni di control- 
lo. Nel 1986, epoca nella quale non era ancora stata pro- 
mulgata la legge sulle televisioni private, il gruppo 
F.________ avrebbe acquistato alcuni studi cinematografici 
a Madrid. Nel 1988, entrata in vigore la citata legge, la 
F.________, costituiva un gruppo di società che sarebbero 
poi diventate le sue filiali in Spagna, ossia P.________ 
SA, V.________ SA e I.________ SA: ciò avveniva prima delle 
aggiudicazioni, nel 1989, delle concessioni amministrative. 
Con l'entrata in funzione della rete televisiva privata, da 
conti bancari svizzeri del gruppo F.________ sarebbero sta- 
ti effettuati alcuni pagamenti in valuta spagnola a favore 
di entità sconosciute e di altri conti bancari svizzeri, in 
particolare due pagamenti di 220 e di 41 milioni di pesete 
effettuato dal conto "A.________" presso la SBS di Lugano a 
favore della E.________ SA, per "studi (consulenze) " nell' 
ambito della cosiddetta operazione "M.________"; la società 
beneficiaria, allora controllata dall'indagato R.________ 
(di cui un ricorso è stato respinto dal Tribunale federale 
con sentenza del 7 luglio 1998), non sarebbe stata una so- 
cietà dedita a tali prestazioni. Nonostante la presunta si- 
tuazione d'illegalità amministrativa della rete televisiva, 
poiché vari azionisti detenevano percentuali di pacchetti 
azionari in misura superiore ai limiti legali, gli organi- 
smi amministrativi preposti al controllo non intervennero. 
Fra il 1995 e il 1996 tre gruppi di ispettori, controllando 
le dichiarazioni fiscali della T.________ SA, P.________ SA 
e L.________ SA, individuavano indizi di reato nei confron- 
ti del Ministero delle finanze, che non furono comunicati 
al Pubblico Ministero. I tre gruppi di ispettori non comu- 
nicarono alle società ispezionate gli indizi di reato, men- 
tre gli avvocati spagnoli del gruppo F.________ ne sarebbe- 
ro stati informati e l'avrebbero comunicato alla direzione 
del gruppo in Italia che, tramite i suoi legali italiani, 
avrebbe chiesto informazioni sul finanziamento dei partiti 
politici in Spagna (sulla concessione dell'assistenza per 
tale fattispecie v. DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nel 1997 
il Pubblico Ministero Anticorruzione ordinò di mettergli a 
disposizione i verbali d'ispezione dei tre gruppi: gli at- 
ti, prima della prescrizione, non vennero consegnati, per 
cui il Pubblico Ministero sporse denuncia al Tribunale per 
interrompere la prescrizione. Questo è quanto è desumibile, 
segnatamente, dal complemento alla rogatoria. 
 
       b) La richiesta di assunzione di prove può essere 
rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionali- 
tà, nella limitata misura in cui può essere applicato in 
procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 
603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 
3c), sia manifestamente violato (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) 
o se la domanda appaia abusiva, le informazioni essendo del 
tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 
consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in 
concreto. Del resto, la mole della documentazione non co- 
stituisce di per sé, in considerazione della complessità 
della vicenda e del coinvolgimento di numerose persone e 
società nel procedimento estero, un indizio di violazione 
dell'invocato principio e di una ricerca indiscriminata di 
prove, visto che le misure richieste sono idonee a far pro- 
gredire l'inchiesta spagnola (DTF 121 II 241 consid. 3a). 
Inoltre, va anche qui ricordato che i ricorrenti non sono 
legittimati a opporsi alla trasmissione di documenti ri- 
guardanti terze persone o altre società. 
 
       c) I ricorrenti precisano ancora che il secondo 
capitolo della domanda rileverebbe come il comportamento 
perseguito sarebbe costitutivo anche di frode tributaria, e 
contestano che l'esposto dei fatti soddisfi le esigenze ri- 
chieste in tale ambito dalla giurisprudenza (art. 3 cpv. 3 
AIMP); secondo loro, l'UFP avrebbe dovuto interpellare, per 
parere, conformemente all'art. 24 OAIMP, l'Amministrazione 
federale delle contribuzioni. A mente dei ricorrenti occor- 
rerebbe conoscere gli esercizi fiscali riguardo ai quali 
vennero commesse frodi fiscali, per poter stabilire se le 
relative decisioni di tassazione fiscale sono cresciute in 
giudicato, visto che secondo il diritto svizzero quando la 
decisione di tassazione non è cresciuta in giudicato si sa- 
rebbe in presenza di una semplice sottrazione fiscale, per 
la quale l'assistenza non è ammissibile. 
 
       La censura non regge. Dalla rogatoria si evince che 
sarebbero state falsificate sistematicamente le dichiara- 
zioni presentate agli organismi pubblici spagnoli e, in 
particolare, che sarebbero stati compilati, con dati falsi, 
i documenti contabili da presentare al Registro mercantile 
e le dichiarazioni per il Ministero delle finanze; segnata- 
mente, la società spagnola P.________ SA, con partecipa- 
zione del gruppo F.________, avrebbe utilizzato fatture che 
potrebbero essere false nelle dichiarazioni al Ministero 
delle finanze; essa ha dichiarato di aver effettuato, nel 
1993, pagamenti (di cui tre indicati nella rogatoria) a va- 
rie società italiane appartenenti al gruppo H.________. 
Ora, il Tribunale federale ha stabilito che si è sempre in 
presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale 
l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente 
presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incom- 
pleti secondo l'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 
consid. 3-5, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77; sentenza ine- 
dita del 13 ottobre 1999 in re UFP, consid. 3, apparsa in 
Rep 1999 126). 
 
       d) Le conclusioni subordinate dei ricorrenti, nel 
senso d'invitare l'UFP a precisare i procedimenti penali 
italiani sulla base dei quali furono trasmessi i documenti 
ora richiesti dalla Spagna, non possono essere accolte. Da 
una parte perché i ricorrenti non sono legittimati a oppor- 
si alla consegna di informazioni che riguardano terzi, 
dall'altra perché essi conoscono i procedimenti italiani 
che hanno comportato la trasmissione delle informazioni, a 
loro note, sui loro conti. Secondo la costante prassi, 
spettava quindi ai ricorrenti precisare quali di questi do- 
cumenti e perché non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 
II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d). Per di 
più, l'Autorità estera ha chiesto espressamente di trasmet- 
terle i giustificativi di tutte le operazioni, e di qual- 
siasi altra informazione utile: ora, quando le Autorità 
estere chiedono informazioni su conti bancari in procedi- 
menti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano 
di regola di tutti i documenti, per poter individuare a chi 
sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 
180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c;  Zimmer -  
mann, op. cit., n. 478 pag. 370). Limitandosi ad addurre  
l'inutilità dei documenti svizzeri per l'inchiesta spagnola 
i ricorrenti non dimostrano affatto l'irrilevanza potenzia- 
le della documentazione per il procedimento estero (DTF 122 
II 367 consid. 2c). 
 
6.-  
Ne segue che i ricorsi, in quanto ammissibili,  
devono essere respinti: anche il complemento dev'essere re- 
spinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 
OG). 
Per questi motivi 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi 
sono respinti. 
 
       2. Il complemento al ricorso è respinto. 
 
       3. La tassa di giustizia unica di fr. 15'000.-- è 
posta a carico della A.________ Ltd. in ragione di un terzo 
e a carico di S.________ e della C.________ Ltd., ora 
G.________ Ltd., in ragione di due terzi. 
 
       4. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, 
all'Ufficio federale di giustizia e, per conoscenza, al 
Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 giugno 2001 
VIZ 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,