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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_97/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 aprile 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), 
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, casella postale, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
arbitrato interno; ammonimento, 
 
ricorso contro il lodo emanato il 17 dicembre 2014 
dalla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall'applicazione del ROC/EOC. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è alle dipendenze dell'Ente Ospedaliero cantonale (EOC) e lavorava quale sostituto capo cuoco nell'Ospedale di C.________. Questi ha aperto contro il lavoratore una procedura di inchiesta per violazione di obblighi di comportamento e di doveri di servizio, terminata il 6 novembre 2013 con un formale ammonimento accompagnato da una comminatoria di licenziamento nel caso in cui dovessero ripetersi situazioni o comportamenti incompatibili con la sua funzione. 
 
B.   
L'EOC ha concluso un contratto collettivo di lavoro (CCL) denominato "Regolamento organico per il personale occupato presso gli Istituti dell'EOC del Cantone Ticino" (ROC), in cui sono previste una Commissione paritetica cantonale (in seguito: Commissione paritetica) e una Commissione speciale di ricorso (in seguito: Commissione speciale), che annoverano fra i loro compiti quello di decidere controversie derivanti dal rapporto di lavoro. 
 
B.a. La Commissione paritetica ha respinto con decisione 17 settembre 2014 il ricorso presentato da A.________ contro il provvedimento 6 novembre 2013 del datore di lavoro.  
 
B.b. Con decisione 17 dicembre 2014 la Commissione speciale ha respinto un ricorso del lavoratore. Ha accertato che, oltre a entrare nella cucina dell'Ospedale al di fuori del suo turno per incontrarsi con una collega, con cui scambiava effusioni inappropriate sul luogo di lavoro, il dipendente teneva pure comportamenti che creavano imbarazzo e fastidio con altre sue colleghe. La Commissione speciale ha quindi considerato giustificata la sanzione pronunciata, rilevando che essa è fra le meno gravi di quelle previste dall'art. 19 ROC.  
 
C.   
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 2 febbraio 2015 A.________ postula l'annullamento dell'appena menzionata decisione. Contesta i fatti imputatigli, lamenta una violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione delle prove proposte e ritiene la sanzione inflitta ingiustificata. 
 
 Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la presente causa non concerne una procedura disciplinare in materia di diritto pubblico. Infatti i rapporti di lavoro dell'EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato (art. 8 della legge ticinese sull'EOC del 19 dicembre 2000). Inoltre il ROC non è un regolamento in senso tecnico, ma un contratto collettivo di lavoro e la decisione impugnata è un lodo emanato dal tribunale arbitrale che vi è previsto (art. 73 cpv. 1 ROC; v. anche sentenza 4A_292/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 1.1, in RtiD 2014 II 740). 
 
 Giusta l'art. 77 cpv. 1 LTF le decisioni emanate nella giurisdizione arbitrale nazionale sono suscettive di un ricorso in materia civile alle condizioni di cui agli art. 389-395 del CPC. Non nuoce al ricorrente di aver erroneamente intitolato il suo rimedio ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 131 I 291 consid. 1.3). 
 
2.    
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. 
 
 Via di ricorso straordinaria e di natura essenzialmente cassatoria (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF per quanto quest'ultimo consente al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito), il ricorso in materia civile diretto contro una decisione della giurisdizione arbitrale nazionale è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF
 
 L'art. 77 cpv. 3 LTF impone al Tribunale federale di esaminare unicamente le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Per la loro motivazione rimangono applicabili (sentenza 4A_454/2011 del 27 ottobre 2011 consid. 2.1) i severi requisiti sviluppati dalla giurisprudenza in applicazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 128 III 50 consid. 1c). 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f CA, la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. Per diritto si intende unicamente il diritto materiale, ad esclusione del diritto di procedura (sentenza 4A_214/2013 del 5 agosto 2013 consid. 5.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4; 112 Ia 350 consid. 2). La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.1.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 138 III 378 consid. 6.1, con rinvii). Un accertamento di fatto è unicamente arbitrario nel caso in cui il tribunale arbitrale, in seguito ad un'inavvertenza, si è posto in contraddizione con gli atti dell'incartamento, sia perdendo di vista certi passaggi di un determinato atto o attribuendo loro un contenuto diverso da quello che hanno realmente, sia ammettendo per errore che un fatto è dimostrato da un atto, quando questo in realtà non dà invece alcun ragguaglio in materia. L'oggetto della censura di arbitrio è quindi ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene, ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da atti dell'incartamento. In materia di arbitrato il modo in cui il tribunale arbitrale ha esercitato il proprio potere di apprezzamento non può essere oggetto di ricorso: la censura di arbitrio è limitata agli accertamenti che non dipendono da una valutazione e cioè a quelli che sono inconciliabili con gli atti della causa (DTF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7 ancora confermati nella sentenza 4A_378/2014 del 24 novembre 2014 consid. 2.1).  
 
3.1.2. L'art. 393 lett. d CPC prevede la possibilità di impugnare un lodo se è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite. Questo motivo di ricorso deriva dalle regole sull'arbitrato internazionale (art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata in tale ambito è pure applicabile agli arbitrati interni (sentenza 5A_634/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.2.1). Il diritto di essere sentito ha quindi essenzialmente il medesimo contenuto del diritto costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 130 III 35 consid. 5). La giurisprudenza ne ha dedotto che ogni parte ha il diritto di esprimersi sui fatti essenziali per il giudizio, di presentare la sua argomentazione giuridica, di proporre i suoi mezzi di prova sui fatti pertinenti e di partecipare alle udienze del tribunale arbitrale (DTF 133 III 139 consid. 6.1). Il diritto di far assumere prove presuppone però che esso sia stato esercitato tempestivamente e secondo le regole della procedura applicabile (DTF 119 II 386 consid. 1b).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Il lodo indica che, come risulta dai promemoria del 30 aprile e 27 maggio 2013 firmati da un gruppo di colleghi, il lavoratore entrava in cucina, al di fuori del suo turno, per intrattenersi in modo inappropriato con una collega, scambiando con ella effusioni che avevano creato per la loro stessa percezione " malessere e disagio ". Inoltre egli " teneva con le sue colleghe comportamenti tali, accompagnati anche da attenzioni non richieste, da infastidire e causare imbarazzo ". Il Collegio arbitrale ha riconosciuto che le dichiarazioni rilasciate dai colleghi non sono state assunte in contraddittorio, ma le ha ritenute sufficientemente probanti, visto che erano circostanziate e sottoscritte da più persone.  
 
3.2.2. Il ricorrente contesta tali accertamenti e lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, perché non ha potuto sentire quali testi i colleghi, perché non sono stati richiamati gli esami sul suo tasso di alcolemia e l'incarto disciplinare della collega con cui avrebbe avuto la contestata tresca.  
 
3.2.3. Nella misura in cui contesta i fatti accertati dal tribunale arbitrale il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, il ricorrente non menzionando alcun atto con cui essi sarebbero in contraddizione. Per quanto riguarda la lamentata violazione del diritto di essere sentito occorre osservare che dal lodo non risulta che il ricorrente abbia proposto alla Commissione speciale di assumere le predette prove né egli afferma il contrario con una precisa indicazione dell'occasione in cui avrebbe formulato una tale richiesta, tranne per quanto concerne la domanda di escutere come teste B.________, cuoco dell'Ospedale, apposta in calce al ricorso del 20 ottobre 2014. Sennonché, come indicato nel gravame, tale testimone avrebbe dovuto esprimersi sull'inesistenza di una direttiva interna concernente il divieto di accesso alla cucina dopo gli orari di lavoro. La - pretesa - inesistenza di una tale direttiva non appare però, alla luce dei descritti comportamenti rimproverati al ricorrente, determinante ai fini del giudizio, ragione per cui il Tribunale arbitrale poteva esimersi dal sentire il testimone senza incorrere in una violazione del diritto di essere sentito.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Il Tribunale arbitrale ha infine rilevato che, alla luce dei comportamenti accertati, l'ammonimento assortito dalla comminatoria di licenziamento era giustificato. Esso costituiva peraltro una delle sanzioni meno gravi fra quelle previste dal ROC.  
 
3.3.2. Il ricorrente ritiene invece la sanzione arbitraria, perché non rispetterebbe il principio della colpa e sarebbe sproporzionata, avendo egli avuto un comportamento corretto.  
 
3.3.3. Anche questa censura, meramente appellatoria e quasi esclusivamente fondata su fatti che non risultano dal lodo impugnato, si appalesa inammissibile in seguito alla sua carente motivazione.  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall'applicazione del ROC/EOC. 
 
 
Losanna, 20 aprile 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti