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[AZA 0/2] 
 
5P.339/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
12 marzo 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente, 
Raselli e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 20 settembre 2001 presentato dall'avv. M.________, Lugano, patrocinato dall' avv. Paola Masoni, Lugano, contro la sentenza emanata il 30 agosto 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a A.B.________, Klosters, patrocinato dall'avv. Peter Schnyder, Schiers, in materia di arbitrato (competenza dell' arbitro); 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- L'avv. M.________ è stato assistente ai sensi dell'art. 395 cpv. 2 CC di B.B.________ dal 1988 al 1991. 
Quest'ultima, che desiderava ancora avvalersi del predetto avvocato segnatamente quale consigliere, ha sottoscritto il 24 febbraio 1990 un accordo riguardante le spese e gli onorari dello studio legale per quanto non atteneva all'attività ufficiale di assistente e che nella parte finale menziona quanto segue: 
"Procédure: 
Si je désire la vérification des prestations facturées 
Me M.________ tiendra à disposition de Mme S.________ 
ou bien de M. P.________ un résumé ou si désiré la liste 
des prestations. Si après ce contrôle je ne suis 
pas persuadée, Me M.________ est d'accord de se soumettre 
à l'arbitrage amical de M. P.________, ou de 
mon frère, ou de M. H.________ ou de M. C.________, de 
M. G.________. L'arbitre appliquera alors les bases de 
calcul de cet accord. 
Cette proposition est acceptée par Me M.________.. " 
 
B.- Il 10 febbraio 2000 M.________ ha adito l'arbitro C.________ per chiedere la condanna di A.B.________ (erede di B.B.________, deceduta nel gennaio 1999) al pagamento delle note professionali riguardanti la gestione della curatela, le prestazioni legali, il rimborso di ripetibili e il risarcimento danni e torto morale per un'infondata denuncia penale. Il convenuto ha preliminarmente contestato la competenza dell'arbitro, sollevando una serie di eccezioni: il patto arbitrale non è valido poiché sprovvisto della firma della parte attrice, inoltre un siffatto accordo tra assistente e assistita doveva essere preceduto dalla designazione di un curatore e approvato dall'autorità tutoria e dall'autorità cantonale di vigilanza sulle tutele e sulle curatele. L'accordo vincolerebbe poi unicamente M.________, poiché prima dell'avvio dell'arbitrato avrebbe dovuto essere effettuata la procedura di verifica della fatturazione e infine il patto arbitrale non si estende anche all'attività di assistente o a pretese di risarcimento danni. Con lodo del 5 gennaio 2001 l'arbitro unico ha respinto le eccezioni concernenti la validità del patto arbitrale, riconoscendo nel contempo che esso non comprendeva l'attività dell'attore quale assistente legale e la pretesa di risarcimento danni. 
 
C.- Con sentenza 30 agosto 2001 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un ricorso per nullità inoltrato da A.B.________ e ha annullato la predetta decisione, modificandola nel senso che la competenza arbitrale non è data nella causa promossa da M.________ con petizione 10 febbraio 2000 e ponendo la tassa di giudizio, le spese e le ripetibili a carico dell' attore. La Corte cantonale ha rilevato che quest'ultimo non ha dimostrato il perfezionarsi di un accordo scritto: il documento da lui prodotto è unicamente firmato da B.B.________, mentre non sussiste alcuna prova che egli - come afferma - abbia firmato e consegnato un altro esemplare di tale scritto alla sua cliente. In queste circostanze, visto come la forma prevista dall'art. 6 CIA non è stata rispettata, la clausola arbitrale è priva di ogni effetto. 
 
D.- Il 20 settembre 2001 M.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Dopo aver narrato l'antefatto, il ricorrente illustra l'oggetto della domanda di revisione inoltrata al Tribunale di appello del Cantone Ticino, in cui egli sostiene, da un lato, di aver creato una presunzione di fatto inerente alla sua sottoscrizione dell'accordo che avrebbe dovuto essere rovesciata dalla controparte e, dall'altro, lamenta che la Corte cantonale non ha esaminato una sua domanda subordinata. 
A pag. 12 dell'atto ricorsuale, egli inizia a indicare i motivi del ricorso di diritto pubblico. Dapprima fa valere un apprezzamento arbitrario delle prove, poi una violazione del diritto di essere sentito per il mancato esame della sua domanda, formulata nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, di rinviare l'incarto all'arbitro per complemento dell'istruzione. Lamenta pure una violazione dell'art. 6 CIA e degli art. 11 segg. CO e 2 CC quale diritto concordatario sussidiario, rilevando segnatamente che l'accordo non deve recare entrambe le firme sul medesimo esemplare, che lo scambio di doppi di un contratto è lecito e che l'agire della controparte è abusivo. Infine invoca una violazione degli art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU. 
 
E.- Con decreto 26 ottobre 2001 il Presidente della Corte adita ha sospeso la causa in attesa dell'emanazione della decisione sull'istanza di revisione cantonale. Con sentenza 22 gennaio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la predetta domanda. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme che si pretendono violati, precisando in che consiste la violazione. 
Ciò significa che il Tribunale federale si pronuncia unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 126 III 534 consid. 1b, 125 I 71 consid. 1c, 122 IV 8 consid. 2a, 118 Ia consid. 2 con rinvii). Per formulare una censura ammissibile in un ricorso di diritto pubblico, il ricorrente deve indicare, con una chiara e precisa argomentazione, in che modo la decisione impugnata violi i suoi diritti costituzionali (DTF 120 Ia 369 consid. 3a) o il diritto concordatario (consid. 
I/2e non pubblicato della DTF 112 Ia 166). 
 
In concreto, il ricorso, prolisso e ripetitivo, disattende in larga misura le predette esigenze di motivazione. 
L'atto di ricorso è formalmente suddiviso in più parti, intitolate rispettivamente "Antefatto", "Oggetto della domanda di revisione", "Motivi del presente ricorso" e "Conclusioni". 
Tuttavia il ricorrente ripete in numerosi punti del gravame le medesime censure, mischiandole a volte in modo così inestricabile, che risulta praticamente impossibile distinguerle. Inoltre trattasi frequentemente di critiche apodittiche o appellatorie, con le quali il ricorrente si limita a contrapporre il suo punto di vista a quello dell'autorità cantonale. Solo le censure che si possono individuare in modo sufficientemente comprensibile dalla confusa commistione contenuta nell'atto di ricorso saranno qui di seguito esaminate. 
 
2.- a) L'autorità cantonale, dopo aver ricordato che in virtù dell'art. 6 cpv. 1 CIA il patto di arbitrato richiede per la propria validità la forma scritta, ha rilevato che il documento prodotto dal qui ricorrente è unicamente firmato da B.B.________. I giudici cantonali hanno poi indicato che la firma delle parti non deve necessariamente essere apposta sul medesimo documento, potendo l'accordo anche risultare da uno scambio di corrispondenza o di esemplari firmati di un contratto. Tuttavia agli atti non vi sono prove della - pretesa - consegna da parte del qui ricorrente, a cui incombe l'onere probatorio, di una copia del patto d'arbitrato da lui firmata a B.B.________. Infatti nemmeno dalla deposizione del teste I.________ emerge l'esistenza di un tale esemplare. Inoltre, l'accettazione scritta del qui ricorrente non può neppure essere intravista nella richiesta 28 febbraio 1990 da lui inoltrata alla Delegazione tutoria di Ascona per ottenere l'approvazione delle basi di calcolo per le note riguardanti l'assistita, essendo tale lettera stata inviata a terzi e non alla parte che ha fatto la proposta. Ne segue che egli non ha dimostrato il perfezionarsi di un accordo scritto. 
 
b) Il ricorrente si duole di una violazione delle norme concordatarie e segnatamente dell'art. 6 CIA e del diritto civile (segnatamente degli art. 13 segg. CO) quale diritto concordatario sussidiario. 
 
c) Giusta l'art. 6 cpv. 1 CIA il patto d'arbitrato richiede la forma scritta. Il rispetto di tale forma è da determinare in virtù degli art. 13 segg. CO (Jolidon, Commentaire du Concordat Suisse sur l'arbitrage, n. 2 all'art. 6 CIA; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 1 all'art. 6 CIA). Le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili a titolo sussidiario e per analogia anche per quanto concerne la conclusione del patto di arbitrato (Jolidon, op. cit. , n. 22 all'art. 4 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgericht, § 11 VI n. 1). In virtù dell'art. 13 cpv. 1 CO un contratto per il quale è richiesta la forma scritta dev'essere firmato da tutti i contraenti. Ciò non significa che tutte le firme debbano essere apposte sul medesimo documento, potendo entrare in linea di conto anche uno scambio di esemplari di un contratto, ognuno recante la firma di una delle parti. In una tale ipotesi è necessario che ognuna delle parti abbia trasmesso l'esemplare da lei firmato all'altra, quale manifestazione della loro concorde volontà (DTF 50 II 267 consid. 2 pag. 283). L'onere delle prova per il perfezionarsi del contratto incombe alla parte che ne deduce diritti (DTF 17 299 consid. 3 pag. 304, 20 129 consid. 4 pag. 136, 50 II 267 consid. 2 pag. 284 Kramer/Schmidlin, Commento bernese, n. 26 all'art. 13 CO). Le parti non devono firmare simultaneamente, ma la comunicazione della sottoscrizione del contratto deve avvenire entro i termini previsti dagli art. 3 segg. CO (Kramer/ Schmidlin, op. cit. , n. 20 e 21 all'art. 13 CO). In virtù dell'art. 4 cpv. 1 CO la proposta, che è stata fatta a persona presente senza fissare un termine, cessa di essere obbligatoria se l'accettazione non segue incontanente. Se invece la proposta è stata fatta ad una persona assente senza fissare un termine, essa è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui avrebbe dovuto giungergli una risposta spedita regolarmente e in tempo debito (art. 5 cpv. 1 CO). 
Infine, giusta l'art. 3 cpv. 1 CO, se il proponente ha fatto una proposta di un contratto fissando un termine per l' accettazione, egli resta vincolato fino allo spirare del medesimo. 
 
 
Ne segue che la Corte cantonale non ha violato né il diritto concordatario né quello federale esigendo, per la verifica del rispetto della forma scritta prevista dall' art. 6 CIA, uno scambio di esemplari firmati dell'accordo fra le parti e ponendo l'onere della prova a carico di chi si prevale di tale fatto. 
 
3.- Il ricorrente invoca una violazione del CPC ticinese, segnatamente dell'art. 184 (che limita la prova ai fatti contestati) e dell'art. 170 cpv. 2 (secondo cui i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi), affermando che la controparte non ha mai contestato che egli, dopo il febbraio 1990, ha comunicato all'assistita la conferma della sua accettazione della clausola d'arbitrato. 
 
In un ricorso per arbitrio non sono ammesse, salvo in casi eccezionali qui non ricorrenti, nuove allegazioni, prove o fatti. Nuove sono, secondo la giurisprudenza, tutte le allegazioni che non sono state proposte o non sono state mantenute davanti all'ultima istanza cantonale (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 1 consid. 2; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 158 nota 18). Ora, in concreto non risulta che il ricorrente abbia formulato le predette allegazioni inerenti al CPC ticinese e segnatamente riguardanti l'applicazione degli art. 184 e 170 nelle osservazioni all'appello della controparte. Inoltre nel ricorso di diritto pubblico, il ricorrente omette di dimostrare che le parti abbiano dichiarato applicabile il CPC ticinese risp. che sussista una decisione del Tribunale arbitrale in questo senso (cfr. art. 24 CIA). Ne segue che la censura si rivela inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). 
 
4.- a) Secondo il ricorrente i giudici cantonali hanno apprezzato le prove agli atti in modo arbitrario, avendo essi ignorato vari documenti in cui egli ha comunicato l'accettazione della clausola arbitrale e lasciandosi fuorviare dalla deposizione del teste I.________, che ha escluso di aver visto il noto accordo in un esemplare sottoscritto dal ricorrente. 
 
b) Nell'ambito della valutazione delle prove il Tribunale federale riconosce al giudice cantonale un ampio potere discrezionale e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice di merito, ma interviene solo se la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile o chiaramente in contrasto con la situazione di fatto, ovvero qualora esso riposi su una svista manifesta o su valutazioni manifestamente incompatibili con il sentimento di giustizia o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 127 I 38 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b con rinvii). Tuttavia l'arbitrio non si realizza già per il semplice fatto che le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b ) o ad altre altrettanto sostenibili o addirittura migliori (DTF 127 I 54 consid. 2b, 119 Ia 113 consid. 3a, 118 Ia 129 consid. 2, 118 Ia 497 consid. 2a). Chi si limita a rimettere in discussione l' esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico. 
 
 
Nella fattispecie occorre rilevare che i documenti, con cui il ricorrente esprime l'accettazione dell'accordo, temporalmente più vicini al 24 febbraio 1990 e citati nel ricorso, risalgono al 17 luglio 1992 ("problemi chiariti preliminarmente" e lettera al curatore grigione). Ora, appare evidente che un lasso di tempo di 2 1/2 anni non risulta fra quelli contemplati dagli art. 4 e 5 CO, e nemmeno il ricorrente afferma che B.B.________ gli abbia fissato un siffatto termine. Ne segue che la censura si rivela manifestamente infondata, poiché i documenti in questione non sono pertinenti per stabilire il sussistere di un patto arbitrale in forma scritta. Inammissibile si rivela poi la critica appellatoria con cui viene in sostanza fatto valere che la deposizione del teste I.________ non è affidabile. 
Non solo il ricorrente si limita a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità cantonale, ma egli pare altresì misconoscere che l'esistenza di un patto arbitrale da lui firmato non è nemmeno menzionata nelle lettere dal predetto teste. 
 
5.- Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del diritto di essere sentito, poiché l'autorità cantonale non è entrata nel merito di una sua domanda subordinata, tendente, nell'eventualità di un accoglimento dell'appello della controparte, al rinvio dell'incarto al Tribunale arbitrale per un completamento dell'istruttoria. 
 
Innanzi tutto il ricorrente sembra confondere il diritto di essere sentito con il diritto di ottenere l'accoglimento delle sue richieste. Inoltre egli misconosce che il dovere di motivazione sgorgante dal diritto di essere sentito non obbliga l'autorità a prendere espressamente posizione su ogni affermazione fattuale ed ogni obiezione giuridica; essa può limitarsi agli aspetti essenziali per la propria decisione: l'autorità deve motivare la propria decisione in modo tale che l'interessato possa impugnarla con cognizione di causa (DTF 126 I 97 consid. 2b con rinvii). 
Ora, il ricorrente si era limitato nelle proposte di giudizio contenute nelle sue osservazioni a postulare l'irricevibilità risp. la reiezione dell'impugnativa della controparte. 
Unicamente nella motivazione egli ha osservato in due occasioni che, qualora il rimedio avversario fosse stato accolto, l'incarto avrebbe dovuto essere ritornato all' arbitro per completamento dell'istruttoria. In queste circostanze, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che la sentenza impugnata omette di esplicitamente confutare l'argomentazione contenuta nelle osservazioni al rimedio cantonale, secondo cui l' istruttoria avrebbe potuto essere ulteriormente completata; notisi altresì che nel ricorso di diritto pubblico il ricorrente nemmeno pretende che l'arbitro abbia rifiutato l' assunzione di prove da lui regolarmente offerte. 
 
6.- Il ricorrente invoca pure un abuso di diritto della controparte, che si è prevalsa dell'asserita mancanza di una firma mesi dopo la morte della madre e dopo aver goduto dell'applicazione del contratto. La disgiunzione fra clausola arbitrale e accordo sugli onorari appare poi contraria al diritto. Del resto, pure il Tribunale federale ha costatato nel suo giudizio del 12 marzo 1996 la validità dell'accordo e della clausola arbitrale. 
 
In concreto, occorre dapprima precisare che questa sentenza concerneva gli onorari del ricorrente per l'attività ufficiale di assistente legale e che essa non si è in alcun modo pronunciata sulla validità del patto di arbitrato. 
Manifestamente infondata appare poi la censura di abuso di diritto, atteso che la controparte ha eccepito fin dalle prime fasi dell'arbitrato l'incompetenza dell'arbitro. Né può essere seguito il ricorrente laddove intravede un abuso di diritto per il fatto che la controparte "ha goduto dell' applicazione del contratto". Da un lato non sussiste una interdipendenza fra la convenzione sugli onorari e la clausola d'arbitrato tale da fare apparire abusivo il richiamarsi alla prima senza accettare la seconda (cfr. DTF 112 II 107 consid. 3c pag. 112). Del resto non èravvisabile - né il ricorrente lo spiega conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - per quale ragione l'autorità cantonale non poteva, adita con un ricorso per nullità inerente alla competenza dell'arbitro, limitarsi a controllare la validità del patto d'arbitrato, senza estendere il proprio esame anche alla convenzione sull'onorario, che peraltro è stata definita dal Tribunale federale nella sentenza del 12 marzo 1996 come estremamente rimunerativa. 
 
7.- Infine, secondo il ricorrente, il giudizio impugnato viola pure la garanzia del giudice costituzionale (art. 30 Cost.) e l'art. 6 n. 1 CEDU, stravolgendo la volontà delle parti espressa nell'accordo del 24 febbraio 1990. La censura si rivela di primo acchito inammissibile per carenza di una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e si confonde con quella di violazione del diritto concordatario. 
 
8.- Da quanto precede discende che il ricorso, in larga misura inammissibile, si avvera manifestamente infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 marzo 2002 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,