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[AZA 7] 
U 449/00 Go 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza dell'8 maggio 2002 
 
nella causa 
 
C.________, 1950, ricorrente, rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari, Via Nassa 36-38, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- C.________, nata nel 1950, fu vittima il 5 luglio 1990 di un incidente professionale quando lavorava alle dipendenze di una ditta di M.________ come operaia di fabbrica. Esito dell'infortunio fu un trauma da schiacciamento della mano sinistra con necrosi della parte volare. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
Sulla scorta di un referto del proprio medico di circondario, l'INSAI, per decisione del 5 dicembre 1995, ritenne l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50 % dal 16 novembre 1995. 
Con successiva decisione del 13 giugno 1996, l'INSAI chiuse il caso e dispose l'erogazione di un'indennità per menomazione all'integrità del 5 %, mentre per il resto fu negato il diritto dell'assicurata a una rendita d'invalidità. 
 
Sollecitato dall'interessata, la quale contestò sia il primo che il secondo provvedimento amministrativo, l'Istituto rese il 20 novembre 1996 una decisione su opposizione confermante quanto in precedenza stabilito. 
 
B.- L'assicurata propose ricorso contro quest'ultima decisione. Chiese d'essere riconosciuta inabile al lavoro nella misura dell'80 % dal 16 novembre 1995, di poter continuare a beneficiare delle prestazioni sanitarie e di rimborso previste dalla legge e di erogarle, infine, un'indennità giornaliera del 100 % dalla data del prospettato ricovero in ospedale per subire un intervento alla mano lesa. Subordinatamente pretese l'assegnazione di un'indennità per menomazione all'integrità del 40 %. 
Allo scopo di chiarire la fattispecie, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ordinò due perizie mediche, una giudiziaria e, in seguito, una superperizia, affidata al dott. N.________, specialista in chirurgia della mano a L.________. 
Mediante giudizio dell'11 settembre 2000, i primi giudici accolsero parzialmente il ricorso, nel senso che aumentarono il tasso di indennità per menomazione dell'integrità dal 5 al 10 %. Le altre pretese dell'insorgente vennero invece respinte. 
 
C.- Tramite l'avv. Filippo Ferrari di Lugano, l'assicurata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Ribadisce la sua richiesta intesa all'aumento dell'indennità per menomazione dell'integrità al 40 %, postulando inoltre l'erogazione di una rendita d'invalidità, da commisurare in base ai risultati della superperizia allestita in sede di primo grado. In via subordinata domanda il rinvio degli atti all'autorità cantonale per complemento d'istruttoria e nuovo giudizio sulla questione della suddetta indennità. 
L'INSAI propone la conferma della pronunzia impugnata, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- In procedura federale le uniche questioni da decidere sono quelle concernenti il diritto della ricorrente ad una rendita d'invalidità e la commisurazione dell'indennità per menomazione all'integrità dovutale. 
 
2.- Per quel che concerne il tema della rendita, i primi giudici hanno rettamente rilevato che, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante. Per la seconda frase del medesimo capoverso il grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
 
L'autorità cantonale ha poi ricordato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3.- Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica, e in particolare dalla superperizia del dott. N.________ di L.________, emerge che la ricorrente, a seguito dei postumi dell'incidente del 1990, è oggettivamente impedita nello svolgimento della sua precedente attività di operaia di fabbrica, essendo la mano sinistra utilizzabile solo in minima misura. La capacità lavorativa non è per contro limitata in occupazioni sostitutive confacenti, nelle quali la mano infortunata, adominante, abbia tutt'al più una funzione meramente ausiliaria. Queste valutazioni non sono sostanzialmente contestate in sede di ultima istanza, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene. 
 
4.- In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg., pure richiamata nel giudizio impugnato, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità (vedi l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato), può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nelle diverse categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215). 
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25 % (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). 
5.- Dopo aver accertato che la ricorrente era inattiva ormai da parecchi anni, a ragione pertanto i primi giudici ne hanno fissato il reddito ipotetico da invalida fondandosi sui dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica. Partendo dai dati relativi al 1996 e riferiti al Cantone Ticino, desumibili dalla tabella di riferimento TA13, livello di esigenze 4 (occupazioni semplici e ripetitive), valida per il settore privato e pubblico, nonché applicata la riduzione massima possibile del 25 %, conformemente alla predetta giurisprudenza, essi hanno determinato tale reddito in fr. 26'487.- annui. Costatato come quest'ultimo importo fosse maggiore a quello di fr. 23'757.-, che la ricorrente, secondo gli atti, avrebbe ipoteticamente potuto realizzare, nell'anno di riferimento, se non avesse subito l'infortunio di cui si tratta, l'autorità cantonale ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità. 
Questa Corte può senz'altro aderire alle conclusioni e alle considerazioni esposte su questo punto dall'istanza inferiore, non senza rilevare, comunque, che in linea di massima sono prioritari i dati statistici nazionali, risultanti dalla tabella di riferimento TA1, rispetto a quelli regionali, desumibili dalla tabella TA13 (cfr., fra le altre, la sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00). Nell'evenienza concreta, tuttavia, un'applicazione dei dati nazionali, meno favorevoli all'assicurata, non porterebbe, evidentemente, a diversa soluzione. 
 
6.- Resta da esaminare la questione della commisurazione dell'indennità per menomazione all'integrità spettante alla ricorrente. 
Nei considerandi del querelato giudizio, cui anche da questo profilo può essere rinviato, la Corte cantonale ha già debitamente esposto che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica o mentale. Pure esattamente ha ricordato quali siano i parametri applicabili per determinare la gravità delle menomazioni subite ed i criteri richiamabili per il calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF, allegato 3 all'OAINF), nonché i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto (cfr. oltre alle sentenze citate nel giudizio querelato anche: DTF 124 V 36 consid. 4, 210 consid. 4a; RAMI 1998 n. U 296 pag. 235 consid. 2, n. U 320 pag. 602 consid. 3). 
 
7.- Nell'evenienza concreta, l'INSAI ha disposto, nel provvedimento amministrativo in lite, l'erogazione di un'indennità per menomazione all'integrità del 5 %. I primi giudici hanno aumentato tale tasso al 10 %, ma hanno disatteso la richiesta della ricorrente intesa al riconoscimento di un grado di menomazione del 40 %, facendo particolare riferimento ad un'affermazione del superperito dott. N.________, secondo il quale la mano sinistra dell'interessata era da ritenersi integra nella misura del 70/80 % rispetto ad una mano sinistra intatta. 
Vero è che lo specialista in questione ha poi concluso per un grado di menomazione dell'integrità del 40 %. Simile valutazione, fatta propria dalla ricorrente, corrisponde tuttavia, secondo la tabella dell'allegato 3 OAINF, alla perdita totale di una mano. Il che non è del caso nella fattispecie in esame, avendo l'assicurata conservato una considerevole residua funzionalità della mano infortunata (presa a tre dita). Non va inoltre dimenticato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non spetta al medico, bensì all'amministrazione e, in caso di ricorso, al giudice fissare l'entità dell'indennità dovuta (cfr. sentenza del 15 ottobre 1999 in re M. consid. 4a, U 235/98). 
In sostanza, l'apprezzamento dell'autorità cantonale risponde a concetti di equità e si attiene alle disposizioni legali. È evidente che la perdita dell'ordine di un quarto della funzionalità non può corrispondere alla perdita totale della mano, in concreto non dominante. Ne discende che il riconoscimento, da parte dei primi giudici, del 10 % quale menomazione dell'integrità fisica della ricorrente non e meritevole di censura. 
In queste condizioni il querelato giudizio merita conferma anche su questo punto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 8 maggio 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :