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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_107/2012 
 
Sentenza del 23 febbraio 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Julius Effenberger, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
estradizione alla Repubblica Ceca, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2012 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali. 
 
Fatti: 
Il 22 gennaio 2008 il Tribunale municipale di Praga ha condannato A.________, cittadino ceco, a una pena privativa della libertà di otto anni e sei mesi, per truffa in materia fiscale. Con sentenza del 21 novembre 2008, il Tribunale d'appello di Praga ha ridotto a sei anni la pena inflitta a A.________. 
Dopo aver chiesto alla Svizzera l'arresto provvisorio del condannato, il 18 luglio 2011 la Repubblica Ceca ne ha chiesto l'estradizione, concessa il 4 novembre successivo dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'interessato è allora insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che con giudizio del 1° febbraio 2012 ne ha respinto il ricorso. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Secondo l'art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata. Non si giustifica in concreto di scostarsi da questa regola. 
 
1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
1.3 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne un'estradizione e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4). 
 
L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3). L'esistenza di un caso particolarmente importante dev'essere ammessa solo eccezionalmente anche in materia estradizionale (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.4). 
 
1.4 Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un siffatto caso, segnatamente di un'asserita violazione dell'art. 16 n. 4 della Convenzione europea di estradizione, conclusa il 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1; vedi anche l'art. 50 cpv. 1 AIMP; RS 351.1). Questa norma recita che l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'articolo 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. Secondo il ricorrente occorrerebbe chiarire la questione di sapere se questo termine sia applicabile soltanto alla domanda di estradizione e agli atti a suo sostegno (art. 12 CEEstr), come ritenuto dal TPF poiché l'art. 16 n. 4 CEEstr menziona soltanto la domanda, o anche a eventuali complementi d'informazioni ai sensi dell'art. 13 CEEstr, prodotti nella fattispecie dopo la scadenza di detto termine. Al riguardo egli richiama la DTF 111 Ib 319 consid. 3, secondo cui non si potrebbe attendere in maniera indeterminata la produzione di complementi d'informazioni giusta gli art. 28 cpv. 6 e 50 cpv. 1 AIMP. Sia comecchessia, nella fattispecie questo quesito non riveste comunque alcuna importanza pratica e non costituisce pertanto un caso particolarmente importante. Il Tribunale federale non deve del resto occuparsi, per evidenti questioni di economia processuale, di questioni meramente teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3). 
 
1.5 In effetti, detta censura era già stata sollevata dal ricorrente nell'ambito di un ricorso da lui proposto contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali, respinto dal TPF con decisione del 1° settembre 2011. Rilevato che l'insorgente confondeva la procedura ricorsuale relativa alla detenzione con quella estradizionale e che a partire dal 21 luglio 2011 il suo arresto si era già trasformato in detenzione estradizionale, l'istanza precedente ha stabilito che le condizioni imposte dall'art. 16 n. 4 CEEstr erano adempiute. Nell'informazione sui rimedi di diritto era espressamente indicato che contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione è dato il ricorso al Tribunale federale, in particolare se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (cfr. al riguardo DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2). Ora, il ricorrente non ha impugnato detta decisione e allo stadio attuale della procedura la questione del mantenimento del carcere estradizionale non si pone più, visto che l'estradizione è stata accordata e che, come al riguardo ancora si vedrà, non si è in presenza di un caso particolarmente importante. D'altra parte, il ricorrente non può prevalersi di eventuali imprecisioni o vizi anteriori per opporsi al suo arresto o alla concessione dell'estradizione, anche nell'ipotesi in cui gli atti a sostegno della domanda sarebbero stati inviati solo successivamente, poiché egli potrebbe essere nuovamente arrestato ed estradato (art. 16 n. 5 CEEstr; sentenza 1A.32/1996 del 15 marzo 1996 consid. 2b, in Rep 1996 102). 
 
1.6 Circa l'estradizione, il ricorrente sostiene, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso importante, poiché il procedimento all'estero non avrebbe ossequiato i principi procedurali della CEDU (art. 2 lett. a AIMP) e che avrebbe leso il principio della presunzione d'innocenza. Le relative censure concernono semplicemente gli accertamenti operati dal TPF per concludere ch'egli non è stato condannato in contumacia, mentre gli asseriti vizi procedurali concernono l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dall'istanza precedente. Quest'ultima ha in particolare stabilito che il Tribunale superiore di Praga, esaminata la procedura di prima istanza, non ha rilevato le violazioni procedurali addotte dal ricorrente. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la concessione dell'estradizione per i reati oggetto della domanda estera rispetta la prassi costante (cfr. al riguardo sentenze 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 e 1A.33/2001 del 5 ottobre 2001). Anche le asserite violazioni del diritto di essere sentito e la critica relativa alla mancata assunzione da parte della Confederazione delle spese da lui sostenute per la traduzione di documenti, ch'egli riteneva mancanti, non costituiscono questioni di principio. 
2. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni. 
 
Losanna, 23 febbraio 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri