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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_669/2017  
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dagli avv.ti Brenno Brunoni e Morys Cavadini, 
opponente, 
 
C.________SA, 
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari. 
 
Oggetto 
azione di chiamata in causa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2017.44). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con petizione 14 ottobre 2016 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano la C.________SA, chiedendone la condanna al pagamento di euro 2'015'091.15 a titolo di risarcimento danni. Il 4 aprile 2017 il Pretore ha autorizzato B.________ a proporre un'azione di chiamata in causa nei confronti della A.________SA. 
 
2.   
Con sentenza 20 novembre 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con cui la A.________SA ha chiesto di annullare la predetta decisione. 
 
3.   
La A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 22 dicembre 2017 postulando l'accoglimento del suo reclamo e l'annullamento della decisione del Pretore. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti 
 
4.  
 
4.1. Contrariamente alla decisione che respinge un'istanza di autorizzazione a proporre un'azione di chiamata in causa, la quale costituisce una decisione parziale nel senso dell'art. 91 lett. b LTF (DTF 134 III 379 consid. 1.1), la decisione che accoglie una tale istanza è - come peraltro riconosciuto nel ricorso - di natura incidentale, poiché essa non pone fine al procedimento, ma obbliga la parte a parteciparvi (sentenza 4A_145/2017 del 29 marzo 2017 consid. 2).  
Giusta l'art. 93 LTF la sentenza impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso immediato in materia civile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe subito una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Spetta al ricorrente spiegare perché sarebbero date le predette condizioni, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2). 
 
4.2. Nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla causa) né la ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF).  
 
5.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che gli altri partecipanti al procedimento non sono incorsi in spese, non essendo stati invitati a determinarsi sul ricorso. 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori dei partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 gennaio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti