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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1146/2018  
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Jametti, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Flavio Amadò, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tentato omicidio intenzionale, violazione del diritto di essere sentito, violazione del principio "in dubio pro reo", arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n.17.2018.11+12+44). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 17 novembre 2017 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________, cittadino italiano e brasiliano nato nel 1992, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, per avere il 24 febbraio 2017, alle 05.30 circa, a V.________, tentato di uccidere B.________. 
I fatti in oggetto si sono svolti dopo che l'imputato si era recato con C.________ e B.________ al carnevale di W.________, dove avevano consumato bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Durante il tragitto di ritorno in automobile è sorta una discussione tra C.________ e B.________ riguardo ad un debito di fr. 280.-- che B.________ avrebbe dovuto rimborsare a C.________. Giunti a V.________, sul piazzale della clinica D.________, i tre sono scesi dall'automobile: C.________ ha colpito B.________ con quattro pugni alla testa e ha tentato di colpirlo con altri tre pugni, sempre diretti alla testa, che tuttavia B.________ riusciva a scansare, mentre A.________ cercava di allontanare i due contendenti. In seguito, B.________ si è diretto a piedi verso il proprio domicilio e A.________ è ripartito alla guida della sua autovettura nella stessa direzione, urtando la vittima da tergo con il veicolo. All'esterno, A.________ e C.________ hanno poi picchiato B.________ procurandogli ferite tali da ricoprirgli il viso di sangue. In una fase successiva, A.________ e C.________ hanno ancora spintonato e colpito la vittima con dei pugni al volto e alla testa. B.________ è in seguito caduto a terra e, quando era inerme al suolo, è stato ulteriormente colpito sia da A.________ con calci alla testa sia da C.________ con calci al fianco e alla parte superiore del corpo. Gli aggressori lo hanno infine trascinato dalla parte opposta della strada, gli hanno sfilato il costume di carnevale che indossava e l'hanno abbandonato a terra tramortito, allontanandosi in automobile. La vittima ha riportato un trauma cranico con frattura scomposta delle ossa nasali, una frattura del processo frontale dell'osso mascellare sinistro, una frattura del setto nasale osseo, una frattura della spina nasale anteriore, una frattura della parete mediale del seno mascellare destro, una frattura del processo traverso sinistro C1, una ferita lacero-contusa sopraciliare sinistra e una ferita lacero-contusa sotto orbitaria sinistra. 
A.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, di infrazione alla legge sugli stupefacenti e di ripetuta contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. La pronuncia di condanna per questi reati non è contestata. La Corte delle assise criminali lo ha per contro prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla legge sugli stupefacenti limitatamente a un punto dell'atto di accusa e, accertato che aveva agito in uno stato di scemata imputabilità, lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e al pagamento di una multa di fr. 100.--. Ha inoltre ordinato nei suoi confronti l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni e un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP
 
B.   
A.________ ha impugnato dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) i dispositivi della sentenza di primo grado concernenti la dichiarazione di colpevolezza per il reato di tentato omicidio intenzionale, la commisurazione della pena e l'espulsione. Il Procuratore pubblico ha interposto appello incidentale, chiedendo la condanna dell'imputato a una pena detentiva di quattro anni e tre mesi. Con sentenza dell'8 ottobre 2018 la CARP ha respinto l'appello dell'imputato e ha parzialmente accolto l'appello incidentale del Procuratore pubblico. La Corte cantonale, rilevato che, in mancanza di impugnazione, i dispositivi relativi alle condanne per guida in stato di inattitudine, infrazione alla legge sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla legge sugli stupefacenti erano passati in giudicato, ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentato omicidio per avere, in correità con C.________, tentato di uccidere B.________ nelle modalità esposte. La CARP lo ha condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento della multa di fr. 100.--. Ha inoltre confermato l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 novembre 2018 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dall'accusa di tentato omicidio e di essere dichiarato autore colpevole di tentate lesioni gravi. Chiede che la sua condanna sia di conseguenza limitata ad una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente. Postula inoltre l'annullamento della decisione di espulsione dal territorio svizzero e l'esonero dagli oneri processuali relativi alla procedura di appello. In via subordinata, chiede che la causa sia rinviata alla CARP per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi e che le sia ordinato di riconoscergli un'indennità per ripetibili relativi all'appello nonché di esonerarlo dall'accollamento di oneri processuali concernenti la procedura di appello. Il ricorrente chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove, la violazione del diritto di essere sentito e la violazione del principio "in dubio pro reo". 
 
D.   
La Corte cantonale ha presentato osservazioni sul ricorso, confermandosi nella sua sentenza. Il Ministero pubblico ha comunicato di rinunciare a formulare una risposta, postulando la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha comunicato l'11 ottobre 2019 di non replicare e di confermarsi nel suo ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.   
Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare in modo conciso per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Per soddisfare le esigenze di motivazione poste ad un rimedio al Tribunale federale non basta rinviare ad altri atti ed allegati, poiché l'intera motivazione deve essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 141 V 509 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400). Nella misura in cui il ricorrente rinvia al "riassunto degli argomenti difensivi" del 6 settembre 2018 al dibattimento dinanzi alla CARP, il gravame non adempie i requisiti dell'art. 42 LTF ed è pertanto inammissibile. 
Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Trattandosi di una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In questa ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122 consid. 3.3). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito siccome la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare  "allegazioni centrali della difesa", che avrebbero in particolare consentito, sotto il profilo soggettivo, di escludere il dolo eventuale con riferimento al reato di tentato omicidio.  
 
3.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. Questa garanzia impone all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando l'interessato può afferrare la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
3.3. Premesso che il ricorrente non spiega, in modo conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, quali specifiche argomentazioni difensive, determinanti per l'esito del giudizio, sarebbero state passate sotto silenzio dalla Corte cantonale, risulta ch'essa ha motivato in modo puntuale ed esauriente la propria sentenza. Ha rilevato le contestazioni del ricorrente riguardo al dolo eventuale in relazione al tentato omicidio (cfr. sentenza impugnata, consid. 14.1, pag. 51) ed ha esaminato in modo approfondito la qualifica giuridica dei fatti (cfr. sentenza impugnata, consid. 16 seg., pag. 53 segg.). La precedente istanza ha spiegato per quali ragioni il ricorrente era colpevole, in correità con C.________, di tentato omicidio commesso per dolo eventuale. Al riguardo, si è pure confrontata con le tesi sollevate dai difensori e le ha confutate, esponendone le ragioni. Non ha quindi disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente, giacché si è espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendogli di impugnarlo in questa sede compiutamente e con cognizione di causa.  
 
4.  
 
4.1. Anche dinanzi al Tribunale federale il ricorrente contesta di avere agito con dolo eventuale relativamente all'imputazione di tentato omicidio. Sostiene che la CARP avrebbe ritenuto a torto ch'egli conoscesse ed avesse accettato il rischio che B.________ morisse. Le rimprovera di essersi fondata su risultanze istruttorie che non avrebbero permesso di trarre simili conclusioni. A suo dire, una valutazione corretta degli elementi fattuali avrebbe tutt'al più consentito di addebitargli il reato di tentate lesioni gravi.  
 
4.2. L'art. 111 CP prevede che chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti, che qualificano particolari azioni. Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2).  
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 e rinvii). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.2). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). 
L'autore che, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP). Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2). È quindi dato un tentativo di omicidio, quando l'autore, agendo intenzionalmente, inizia l'esecuzione di questo reato, manifestando così la sua decisione di commetterlo, senza tuttavia che il risultato si compia (sentenza 6B_86/2019 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.1 e rinvii). L'equivalenza delle due forme di dolo, diretto ed eventuale, si applica pure al tentativo (DTF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; sentenza 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 1.1.3). 
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3 pag. 375; 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 
 
4.3. Il ricorrente ritiene che la CARP avrebbe ammesso in modo arbitrario l'esistenza di una  "generale consapevolezza" degli autori circa l'effetto potenzialmente devastante di colpi inferti alla testa. Sostiene che i giudici cantonali non avrebbero rettamente considerato le sue dichiarazioni, che si riferivano ad una conoscenza generica, nel senso ch'egli sapeva in generale che dei calci dati alla testa possono, in determinate circostanze, uccidere una persona. Egli non sarebbe per contro stato consapevole della pericolosità delle sue azioni con riferimento al caso concreto, non avendo mai dichiarato che al momento dei fatti egli sapesse dell'alta probabilità di uccidere B.________. Il ricorrente richiama una perizia dell'Istituto di medicina legale dell'Ospedale cantonale di San Gallo citata nella sentenza 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015, relativa ai fatti oggetto di quel procedimento penale, secondo cui un calcio alla testa non comporta necessariamente la morte della vittima o la messa in pericolo della sua vita. Sostiene al riguardo che una consapevolezza generale sarebbe di per sé insufficiente per riconoscere una volontà omicida, ma occorrerebbe un'alta probabilità che l'evento si produca, vale a dire l'esistenza di ulteriori circostanze e la consapevolezza di un rischio di morte accresciuto.  
I giudici cantonali hanno accertato che il ricorrente ha ammesso dinanzi al Procuratore pubblico di essere  "consapevole che colpendo una persona alla testa si possono provocare lesioni gravi e anche la morte", precisando di avere in passato perso un amico  "a causa di un pugno che ha ricevuto alla testa"e che  "lo sanno tutti, anche i bambini, che la testa è una parte delicatissima del corpo" (cfr. verbali di interrogatorio del 20 marzo 2017, pag. 5 e del 1° giugno 2017, pag. 6). In questa sede egli non si confronta con questi accertamenti che sono peraltro perfettamente conformi agli atti. Essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e costituiscono un elemento rilevante per ritenere ch'egli ha preso in considerazione le possibili conseguenze dei pugni e dei calci da lui inferti alla testa della vittima.  
D'altra parte, contrariamente a quanto adduce il ricorrente, la Corte cantonale non ha riconosciuto il dolo eventuale soltanto sulla base della sua generale consapevolezza della pericolosità di colpi alla testa, ma ha puntualmente valutato il concreto svolgimento dei fatti in oggetto. La CARP ha in particolare rilevato che, dopo essere stata picchiata pesantemente al volto dagli imputati già in una prima fase dell'aggressione, procurandole ferite tali da ricoprirle il viso di sangue, la vittima è stata ulteriormente aggredita in maniera selvaggia con schiaffi e pugni al volto da parte del ricorrente. In seguito, dopo essere caduta a terra e mentre stava per rialzarsi, è stata colpita dal ricorrente alla nuca con un colpo fortissimo (un pugno o un calcio). Quando la vittima giaceva a terra e non si muoveva, il ricorrente ha continuato a colpirla con dei calci alla testa sferrati con violenza, mentre il correo le tirava pugni e calci alla parte alta del corpo, sul fianco sinistro. Gli imputati hanno infine afferrato per i piedi la vittima, che giaceva inerme a terra, e l'hanno trascinata sul lato opposto della strada, togliendole il costume di carnevale e lasciandola a terra soltanto con una felpa e con le mutande abbassate all'altezza delle caviglie. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Come è stato esposto (cfr. consid. 4.2), le modalità con cui il ricorrente ha agito e la gravità della violazione del dovere di diligenza costituiscono elementi esteriori rilevanti per concludere ch'egli ha accettato la possibilità che l'evento illecito si realizzasse. Il ricorrente ha ripetutamente picchiato la vittima con violenza, colpendola dapprima con schiaffi e pugni al volto e successivamente, quand'ella era a terra senza difendersi né reagire, con calci alla testa, sempre tirati con violenza. In tali circostanze, la probabilità che si realizzasse un esito letale era alta e tale da imporsi al ricorrente, per cui si può ragionevolmente ammettere che l'abbia accettata (cfr. sentenze 6B_1177/2018, citata, consid. 1.6; 6B_924/2017 del 14 marzo 2018 consid. 1.4.3 e 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.3 e 5.4). 
Non giova al ricorrente prevalersi della citata sentenza 6B_1250/2013, e in particolare della perizia ivi richiamata. La fattispecie oggetto di quel procedimento penale era infatti diversa, giacché in quel caso la vittima non ha mai perso conoscenza né è rimasta inerme al suolo, ma ha sempre e in modo efficace potuto proteggersi la testa con entrambe le braccia, senza riportare ferite di rilievo al volto (sentenza 6B_1250/2013, citata, consid. 1.4.2 e 3.2). In concreto, il ricorrente ha invece colpito ripetutamente e con violenza la vittima tirandole calci e pugni alla testa quand'ella giaceva inerme sul campo stradale ed era quindi nell'impossibilità di difendersi o di proteggersi. In simili condizioni, il rischio creato non era più controllabile dal ricorrente e la realizzazione dello stesso dipendeva solo o principalmente dal caso, sicché egli ha preso in considerazione ed accettato l'eventualità di un esito letale dell'aggressione (cfr. sentenza 6B_754/2012 del 18 luglio 2013 consid. 3.2.3). 
 
4.4. Il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere ritenuto a torto  "notoria" la probabilità di provocare la morte di una persona che giace esanime a terra, colpendola in particolare alla testa secondo le modalità esposte. Egli sostiene che la CARP si sarebbe fondata su sentenze del Tribunale federale riguardanti dei casi diversi da quello in oggetto. Reputa inoltre arbitraria la considerazione secondo cui il solo fatto di colpire con calci e pugni un avversario durante una colluttazione comporta necessariamente la consapevolezza di un rischio altamente probabile di morte.  
In concreto, la Corte cantonale non ha condannato il ricorrente per il solo fatto che la pericolosità di colpi inferti alla testa sarebbe notoria, ma ha esaminato in modo approfondito i fatti incriminati, accertando altresì il suo foro interiore. La questione di sapere se la pericolosità di calci e pugni alla testa sia generalmente notoria o meno non è decisiva, giacché, come visto, essa era in ogni caso nota al ricorrente, secondo il quale  "lo sanno anche i bambini" (cfr. consid. 4.3). Inoltre, nella fattispecie la violazione del dovere di diligenza da parte del ricorrente è stata grave e la probabilità dell'esito letale dell'aggressione era alta e a lui nota. È in queste circostanze che la Corte cantonale ha rettamente ravvisato il dolo eventuale, non tanto (o non soltanto) nella generica consapevolezza della pericolosità dei colpi. Nella misura in cui il ricorrente solleva la censura travisando la portata del giudizio impugnato, la stessa è inammissibile e non deve essere vagliata oltre.  
 
4.5. Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe accertato in modo insostenibile  "l'accanimento""la brutalità" del pestaggio. Adduce di non avere voluto dare alcuna lezione alla vittima, ma di essere anzi intervenuto, sul piazzale della clinica D.________, per separarla da C.________. Quanto alla  "brutalità", essa sarebbe tipica di ogni colluttazione e potrebbe qualificare anche il reato di tentate lesioni gravi, che pure presupporrebbe  "l'esercizio di violenza fisica di una certa intensità".  
Con queste argomentazioni, il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio una diversa interpretazione degli avvenimenti, volta a sminuire la sua responsabilità. Non si confronta però puntualmente con i fatti accertati dalla Corte cantonale e non sostanzia quindi l'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Certo, in una prima fase dell'aggressione, dinanzi alla clinica D.________, il ricorrente ha cercato di allontanare il correo dalla vittima. Tuttavia, è quanto avvenuto nelle fasi successive ad essere decisivo, quando la vittima è stata inseguita a due riprese, è stata urtata dal ricorrente con l'autovettura ed è stata successivamente picchiata alla testa nelle modalità sopraddette. Della violenza del pestaggio danno in particolare atto le dichiarazioni della testimone (E.________), con le quali il ricorrente non si confronta specificatamente. Egli omette poi di considerare che, una volta terminato il pestaggio, la vittima è stata praticamente denudata e abbandonata, sanguinante ed esanime, sul campo stradale. Di natura appellatoria, la censura è conseguentemente inammissibile. 
 
4.6. Ai punti n. 1.3.4, n. 1.3.5 e n. 1.3.6 del ricorso (pag. 11-13), il ricorrente rileva che, secondo il medico legale, la vita della vittima non è mai stata realmente in pericolo e che la valutazione delle lesioni riscontrate sul corpo della stessa non permetteva di stabilire la forza usata per produrle. Adduce che l'affermazione del medico, secondo cui  "calci inferti al capo in persona inerme a terra, avrebbero certamente potuto determinare lesioni assai più gravi, e anche potenzialmente letali" sarebbe di carattere generale e non permetterebbe di ammettere nella fattispecie l'esistenza di un alto rischio di morte della vittima. Il ricorrente ritiene poi non provato il fatto ch'egli le  "abbia tirato ripetuti e violenti calci alla testa". Adduce che anche il reato di lesioni gravi ai sensi dell'art. 122 CP presuppone l'esercizio di una violenza fisica di una certa intensità e può comportare una messa in pericolo della vita.  
Tuttavia, la gravità delle ferite riportate dalla vittima e il fatto che un effettivo pericolo di morte non si sia realizzato non sono decisivi sotto il profilo del tentativo di omicidio. Il reato è infatti adempiuto quando l'autore ne ha realizzato tutti gli elementi soggettivi e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2). L'autore non può di conseguenza contestare validamente la realizzazione di un tentativo di omicidio invocando il fatto che la vittima avrebbe subito soltanto delle lesioni semplici. È invece rilevante che i colpi inferti abbiano oggettivamente esposto la vittima a un rischio di morte (cfr. sentenze 6B_86/2019, citata, consid. 2.1; 6B_924/2017, citata, consid. 1.4.5; 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018 consid. 3.2). Per valutare tale rischio non occorre tanto fondarsi sulle lesioni effettivamente subite dalla vittima, quanto piuttosto sulla pericolosità del comportamento dell'autore (sentenza 6B_1177/2018, citata, consid. 1.6). 
Queste condizioni sono realizzate in concreto, giacché la perizia del medico legale attesta che  "la dinamica descritta, in particolare calci inferti al capo in persona inerme a terra, avrebbero certamente potuto determinare lesioni assai più gravi, e anche potenzialmente letali, sia per trauma diretto con fratture cranio-vertebrali e lesioni del sistema nervoso centrale, sia per trauma indiretto per flesso-estensione del rachide cervicale e lesioni midollari e vascolari". Che in concreto i colpi (calci e pugni) inferti dal ricorrente alla testa della vittima sono stati ripetuti e violenti risulta poi dalle dichiarazioni della testimone. Al riguardo, il medico legale ha ammesso la compatibilità delle lesioni riscontrate con le dichiarazioni testimoniali. Né può essere trascurato che, come accertato dalla CARP, la vittima ha dichiarato di essere stata colpita dal ricorrente con un colpo forte alla nuca, sopra il collo, dopo il quale non ricordava più nulla, essendo probabilmente svenuta. La Corte cantonale ha valutato in modo sostenibile questo accertamento ritenendo che un simile colpo, per la forza con cui è stato dato, poteva rivelarsi potenzialmente letale. Anche un solo colpo, a dipendenza della sua natura, può infatti essere sufficiente per realizzare il reato di tentato omicidio per dolo eventuale (cfr. sentenza 6B_924/2017, citata, consid. 1.4.2).  
 
4.7. Il ricorrente critica il fatto che la CARP ha ritenuto che la tesi difensiva secondo cui egli avrebbe  "dosato" i colpi inferti alla vittima è in contraddizione con quella di avere agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, che avrebbero influito sulle sue capacità di intendere e di volere. Ritenuto che il medico legale non avrebbe stabilito le cause certe delle ferite sulla vittima e considerato ch'egli era un giovane calciatore d'élite, non completamente incapace al momento dei fatti, il ricorrente sostiene che, in applicazione del principio "in dubio pro reo", occorrerebbe accertare la versione a lui più favorevole, vale a dire quella di avere dosato i colpi inferti alla vittima.  
Premesso che il medico legale non ha accertato ferite superficiali, ma lesioni rilevanti di natura contusiva alla testa delle vittima, che ha ritenuto riconducibili a calci e pugni e compatibili con la descrizione fornita dalla testimone, il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha pure accertato ch'egli stesso ha dichiarato  "di non averci più visto"e di essersi lasciato prendere dalla  "foga del momento". Il ricorrente non si confronta specificatamente con questo accertamento e non lo sostanzia quindi di arbitrio. Omette inoltre di considerare ch'egli ha continuato a colpire la vittima quando giaceva al suolo inerme, senza potersi difendere né proteggere, lasciando quindi al caso l'eventuale realizzazione del rischio ch'ella morisse. Per quali ragioni, alla luce di queste circostanze, la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio negando che il ricorrente abbia dosato i colpi non è quindi dato di vedere, né è da lui spiegato con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Al riguardo, i giudici cantonali non hanno quindi violato il principio "in dubio pro reo", che nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).  
 
4.8. Il ricorrente rimprovera alla CARP di avere ammesso in modo arbitrario la possibilità che la vittima sia svenuta a seguito dei colpi ricevuti. Rileva che una perdita di coscienza non sarebbe in realtà stata dimostrata, per cui non sarebbe provato che la vittima fosse priva di sensi nel momento in cui egli l'ha colpita con un calcio. Secondo il ricorrente, nemmeno il correo avrebbe dichiarato che la vittima era incosciente.  
Nella perizia, il medico legale ha rilevato che l'assenza sulla vittima di importanti lesioni da difesa, in particolare se paragonate all'entità delle lesioni alla testa, appare coerente con una sua perdita di coscienza al momento dell'aggressione. Dal canto suo, la testimone ha dichiarato che la vittima era immobile, tanto che ad un certo punto ha persino creduto che fosse morta. Diversamente da quanto asserisce il ricorrente, il correo ha d'altra parte ammesso che la vittima  "era di sicuro non cosciente, visto che non si muoveva" (cfr. verbale d'interrogatorio del 20 marzo 2017, pag. 4, AI 48).  
In ogni caso, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la CARP non ha accertato che la vittima ha di sicuro perso i sensi, ma soltanto che tale circostanza appare verosimile. In modo conforme agli atti, e pertanto vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), la Corte cantonale ha rettamente accertato che, a prescindere dalla questione di sapere se vi sia stata una perdita di conoscenza o meno, la vittima non si difendeva e giaceva a terra completamente inerme. Il ricorrente solleva la censura ricorsuale scostandosi dai fatti accertati senza sostanziarli d'arbitrio alcuno, sicché essa è inammissibile. 
 
4.9. Al punto n. 1.3.9 del gravame, egli sostiene che il movente ravvisato dalla CARP nel fatto di  "insegnare la creanza ad un debitore recalcitrante" sarebbe arbitrario nella misura in cui è a lui riferito. Rileva di non avere mai affermato di avere agito per un simile scopo, tanto più che la vittima non era debitrice nei suoi confronti, bensì verso il correo. Rimprovera altresì ai precedenti giudici di non avere considerato ch'egli era inizialmente intervenuto per separare la vittima e il correo, dimostrando così, per atti concludenti, di non avere avuto l'intenzione di uccidere.  
Con questa argomentazione, il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la propria versione dei fatti, senza sostanziare d'arbitrio gli accertamenti della CARP in merito al movente di  "dare una lezione" alla vittima, che non aveva restituito i soldi ed aveva osato sfidare A.________ e C.________. Il ricorrente disattende che le accese discussioni tra la vittima e il correo relative al rimborso del debito di circa fr. 280.--, che la prima aveva nei confronti del secondo, sono avvenute in sua presenza, all'interno dell'autovettura, e gli erano quindi note. Omette altresì di considerare che il reato è stato commesso in correità con C.________, sicché egli ha partecipato alle azioni di quest'ultimo, delle quali era consapevole e ne conosceva il movente. Trascura altresì che il suo intervento per dividere i due contendenti è stato limitato alla prima fase del litigio, non ancora decisiva sotto il profilo della realizzazione del tentato omicidio. Insufficientemente motivata, la censura è inammissibile e non deve quindi essere vagliata oltre.  
 
4.10. Al punto n. 1.3.10 del ricorso, rinviando in modo inammissibile al "riassunto degli argomenti difensivi" relativi all'arringa dinanzi alla CARP (cfr. consid. 2) e facendo astrazione dei fatti concretamente accertati, il ricorrente critica il considerando n. 17.l della sentenza impugnata (pag. 60 seg.), in cui i giudici cantonali hanno spiegato per quali ragioni il fatto che la vittima non sia stata in pericolo di vita ed abbia riportato lesioni giudicate guaribili in poche settimane non escludeva la colpevolezza per il reato di tentato omicidio. Egli ribadisce essenzialmente che la prognosi vitale della vittima non è mai stata minacciata e che la CARP avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, siccome non avrebbe esaminato l'elemento soggettivo del reato. Al riguardo, ricordato che la natura delle lesioni subite dalla vittima e la loro qualifica oggettiva non sono determinanti per stabilire se il ricorrente si è reso colpevole di tentato omicidio, può essere qui rinviato a quanto esposto nei precedenti considerandi n. 3.3 e n. da 4.3 a 4.6, precisando altresì che l'argomentazione giuridica addotta dalla Corte cantonale al considerando n. 17.l della sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale.  
 
4.11. Da tutto quanto precede, discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale riconoscendo il ricorrente autore colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena. Critica il fatto che la CARP sia partita da una pena detentiva ipotetica non inferiore a 18 anni, ritenuta adeguata alla colpa di un autore pienamente responsabile nel caso di un omicidio consumato commesso con dolo diretto. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe applicato i criteri previsti dal diritto federale, che imponevano di considerare la scemata imputabilità di grado medio già nella determinazione della colpa, quale fattore di riduzione della stessa. Il ricorrente rimprovera inoltre alla precedente istanza di averlo condannato ad una pena più severa rispetto a quella inflitta al correo, nonostante che, a differenza di quest'ultimo, egli si sia impegnato a versare alla vittima un risarcimento di fr. 10'000.--. Sostiene che la Corte cantonale, pur riconoscendo nell'assunzione di questo impegno una circostanza attenuante, all'atto pratico di fissare la pena non ne ha tenuto conto.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).  
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1). 
 
5.2.2. Giusta l'art. 19 cpv. 2 CP, se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.  
Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando determina l'effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio, rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata responsabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile. Questo modo di procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla capacità di valutazione definita dall'esperto psichiatra (DTF 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 62; sentenza 6B_1177/2018, citata, consid. 2.2). 
In caso di scemata imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base degli accertamenti peritali in quale misura l'imputabilità dell'autore è diminuita dal profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla luce dell'art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre determinare la pena ipotetica che corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosene le condizioni, essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7 pag. 62 seg.; sentenza 6B_1177/2018, citata, consid. 2.2). 
 
5.3.  
 
5.3.1. La Corte cantonale ha considerato molto grave la colpa dell'imputato ed ha stabilito una pena detentiva ipotetica non inferiore a 18 anni considerando la colpevolezza di un autore pienamente responsabile nel caso di un omicidio consumato commesso con dolo diretto. Ha in seguito applicato una riduzione di 4 anni per tenere conto della scemata imputabilità di grado medio. Ha diminuito la pena detentiva di ulteriori 4 anni in considerazione del tentativo, deducendo poi altri 4 anni per tenere conto del dolo eventuale. Ha quindi ritenuto adeguata, per il tentato omicidio, una pena detentiva  "aggirantesi sui 4 anni". La CARP ha poi considerato in senso attenuante l'impegno assunto spontaneamente dall'imputato di risarcire la vittima, infliggendogli per il reato di tentato omicidio una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi. In considerazione degli ulteriori reati per i quali è stato condannato (guida in stato di inattitudine, infrazione alla legge sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla legge sugli stupefacenti) ha per finire pronunciato una pena detentiva di 4 anni e una multa di fr. 100.--.  
 
5.3.2. Risulta quindi che la CARP non ha considerato la scemata imputabilità del ricorrente nell'ambito della valutazione della sua colpa, ma quale fattore di riduzione della pena. Questo modo di procedere non è conforme ai criteri suesposti. Come visto, la scemata imputabilità attenua la colpa: non costituisce di per sé un elemento di riduzione matematica della pena. La diminuzione dell'entità della pena deriva dalla colpa ridotta (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). Parimenti, il fatto che il ricorrente abbia agito con dolo eventuale incide sulla sua colpa e deve di conseguenza essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione della stessa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2aed. 2019, n. 249 segg.). Anche in questo caso, la CARP non l'ha tuttavia valutato quale motivo di riduzione della colpa, ma ha eseguito una sottrazione matematica di ulteriori 4 anni dalla pena detentiva ipotetica.  
Ne segue che su questo punto il ricorso è fondato. Il dispositivo relativo alla pena inflitta al ricorrente deve quindi essere annullato e la causa rinviata alla CARP per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena. 
 
5.3.3. Sempre con riferimento all'aspetto della commisurazione della pena, deve nondimeno essere precisato che il gravame è infondato laddove il ricorrente rimprovera ai precedenti giudici di non avere tenuto conto del suo impegno di risarcire la vittima. La CARP ha infatti riconosciuto che, pur non realizzando un sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d CP, l'obbligo da lui spontaneamente assunto di indennizzare la vittima, poteva essere preso in considerazione quale attenuante generica, senza comunque avere un peso significativo (cfr. sentenza impugnata, consid. 20.3, pag. 70 seg.). Questa considerazione è di principio corretta (cfr. MATHYS, op. cit., n. 338). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la CARP ha effettivamente apprezzato in suo favore l'invocata circostanza, giacché all'atto di fissare la pena per il reato di tentato omicidio, ha ridotto a 3 anni e 9 mesi la pena detentiva inizialmente  "aggirantesi sui 4 anni". La precedente istanza ha quindi concretamente tenuto conto in senso attenuante del risarcimento della vittima quale elemento legato alla situazione personale del ricorrente.  
Benché non precisato in modo esplicito dai giudici cantonali, il successivo aumento della pena detentiva, stabilita per finire in 4 anni, risulta dall'applicazione del principio dell'inasprimento della pena (art. 49 CP), in considerazione delle condanne del ricorrente per gli ulteriori reati. Contrariamente alla sua tesi, non è poi di per sé costitutivo di un abuso del potere di apprezzamento il fatto che la sua pena possa essere più severa di quella inflitta al correo. Premesso che, nell'ambito della commisurazione della pena, una certa disparità di trattamento è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2 e rinvii), la Corte cantonale ha motivato la pena inferiore del correo essenzialmente sulla base della maggiore gravità della scemata imputabilità di quest'ultimo. Secondo la giurisprudenza, se sussiste una differenza nella valutazione soggettiva della colpa e nelle condizioni personali, è infatti possibile infliggere a due correi giudicati nell'ambito della medesima procedura pene diverse per la stessa attività delittuosa (DTF 135 IV 191 consid. 3.2). 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente contesta la decisione di espulsione giusta l'art. 66a CP. Sostiene di non costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la società, tale da giustificare una misura d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 n. 1 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Adduce che, in ogni caso, il provvedimento costituirebbe per lui un grave caso di rigore personale secondo l'art. 66a cpv. 2 CP.  
 
6.2. La misura dell'espulsione ai sensi dell'art. 66a CP presuppone che l'imputato sia condannato a una pena, a prescindere dall'entità della stessa (cfr. messaggio del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare, FF 2013 5163, pag. 5186 e 5206; ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4aed. 2019, n. 7 seg. all'art. 66a; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2aed. 2017, pag. 493 n. 9). La pena deve di principio essere eseguita prima dell'espulsione (cfr. art. 66c CP). La questione dell'espulsione è quindi strettamente connessa con la pronuncia della pena. Per le ragioni esposte ai precedenti considerandi, nella fattispecie la sanzione inflitta al ricorrente deve essere annullata. Tuttavia, non è di per sé contestato che in concreto una pena deve essere pronunciata. Nemmeno il ricorrente pretende di dovere andare esente da pena, litigiosa essendo unicamente la commisurazione della stessa. In tali circostanze, nella misura in cui la Corte cantonale gli infliggerà una nuova sanzione, si giustifica per ragioni di economia processuale di esaminare sin d'ora le censure ricorsuali concernenti l'espulsione.  
 
6.3.  
 
6.3.1. L'art. 66a cpv. 1 lett. a CP prevede che il giudice espelle dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni lo straniero condannato segnatamente per omicidio intenzionale, a prescindere dall'entità della pena inflitta. L'espulsione si applica anche in caso di tentativo (DTF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Alla luce della condanna del ricorrente, cittadino italiano e brasiliano, tra l'altro, per il reato di tentato omicidio intenzionale, la realizzazione dei presupposti dell'art. 66a cpv. 1 CP è data. Egli contesta tuttavia la conclusione della Corte cantonale che ha ammesso l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave dell'ordine pubblico, tale da giustificare una limitazione dei diritti conferiti dal citato Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 5 n. 1 allegato I ALC). Il ricorrente critica il fatto che al perito giudiziario non sia stato sottoposto un quesito specifico su questo aspetto e non sia stata ritenuta necessaria una delucidazione al proposito al dibattimento d'appello. Rimprovera inoltre ai precedenti giudici di avere ridimensionato a torto l'opinione del perito, che aveva rilevato un rischio di recidiva  "piuttosto basso". Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare ch'egli non soffrirebbe di dipendenza dall'alcol e dagli stupefacenti e che al momento della sua scarcerazione avrebbe trovato lavoro come lattoniere.  
 
6.3.2. Quale cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (UE), come è l'Italia, il ricorrente è abilitato a prevalersi dell'ALC (DTF 145 IV 55 consid. 3.1). Con la conclusione di questo Accordo, la Svizzera ha in sostanza conferito ai cittadini degli Stati membri dell'UE un diritto ampio e reciproco ad esercitare un'attività economica. L'ALC non contiene alcuna disposizione penale e non costituisce una convenzione di diritto penale. La Svizzera deve tuttavia tenere conto nell'interpretazione delle disposizioni legali degli obblighi previsti dal diritto internazionale (DTF 145 IV 55 consid. 3.3; sentenza 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.4.1, destinata a pubblicazione). Secondo l'art. 5 n. 1 allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. L'art. 5 n. 2 allegato I ALC fa segnatamente riferimento alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964, che prevede in particolare che la sola esistenza di una condanna penale non può automaticamente giustificare l'adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio (cfr. art. 3 n. 2 della direttiva). La misura dell'espulsione penale deve pertanto essere esaminata nel singolo caso sulla base dei criteri applicabili, vagliando se vi osta l'art. 5 n. 1 allegato I ALC, vale a dire se essa è proporzionata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (sentenza 6B_378/2018, citata, consid. 3.9).  
Secondo la giurisprudenza in materia di diritto degli stranieri, che si orienta alla citata direttiva 64/221/CEE ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 n. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; è quindi escluso che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenza 6B_378/2018, citata, consid. 3.5.2). Questa interpretazione dell'art. 5 n. 1 allegato ALC nell'ambito del diritto degli stranieri è restrittiva e non è necessariamente applicabile in modo automatico e senza eventuali distinzioni nell'ambito del diritto penale (sentenza 6B_378/2018, citata, consid. 3.8; DTF 145 IV 55 consid. 4.2). 
 
6.3.3. Il ricorrente critica essenzialmente il fatto che la questione della minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico che sarebbe da lui rappresentata non sia stata esplicitamente sottoposta al perito giudiziario con uno specifico quesito peritale. Tuttavia, la questione di sapere se nei confronti del ricorrente deve essere ordinata l'espulsione e se la stessa è conforme all'art. 5 n. 1 allegato I ALC concerne l'applicazione del diritto e deve quindi essere risolta dal giudice. La Corte cantonale ha formulato al perito psichiatra precisi quesiti peritali sull'esistenza di una turba psichica, sull'incapacità e la scemata imputabilità, nonché sul rischio di recidiva. La perizia psichiatrica si esprime pertanto anche su questo rischio, ritenendolo  "piuttosto basso, in particolare se rimane astinente da sostanze psicotrope". Spetta al giudice valutare il referto peritale (cfr. sentenza 6B_619/2015 del 18 dicembre 2015 consid. 2.5.2 e riferimenti). Il ricorrente non contesta le conclusioni dell'esperto, ma evidenzia che questi ha ritenuto limitato il pericolo di recidiva. Tuttavia, la misura dell'apprezzamento dell'attualità della minaccia per l'ordine pubblico dipende dalla gravità della potenziale infrazione. Come visto, tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3). Un pericolo esiguo, ma comunque effettivamente esistente, può essere sufficiente per un provvedimento restrittivo del diritto di soggiorno giusta l'art. 5 n. 1 allegato I ALC nella misura in cui interessa una lesione grave di un bene giuridico importante, come è il caso per l'integrità fisica (cfr. sentenza 6B_378/2018, citata, consid. 3.5.2 e rinvio).  
In concreto, il ricorrente è stato condannato segnatamente per tentato omicidio intenzionale. Si tratta di un reato grave, che mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici e, in particolare l'incolumità delle persone. Ciò costituisce un criterio determinante per l'elenco delle fattispecie oggetto dell'espulsione voluta dal legislatore (art. 121 cpv. 3 lett. a Cost.; sentenza 6B_378/2018, citata, consid. 4.5). Secondo il perito giudiziario, i reati che il ricorrente potrebbe commettere in futuro sono in particolare  "aggressioni e violenza come quello che ha già commesso in passato". Seppure considerato  "piuttosto basso" dall'esperto psichiatra, un rischio di recidiva è in concreto effettivamente esistente e concerne l'integrità fisica delle persone, ciò che giustifica una misura restrittiva del diritto del ricorrente di soggiornare in Svizzera. Egli disattende inoltre che, come accertato dalla Corte cantonale, in carcere si è reso protagonista di uno scontro con un altro detenuto: questa circostanza poteva sostenibilmente essere presa in considerazione dalla CARP nell'ambito della valutazione della sua pericolosità. Deve inoltre essere rilevato che l'espulsione è stata pronunciata per una durata di cinque anni, che corrisponde al mimino legale previsto dall'art. 66a cpv. 1 CP. In tali condizioni, la misura nei confronti del ricorrente è proporzionata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e non viola l'art. 5 n. 1 allegato I ALC.  
 
6.4.  
 
6.4.1. Il ricorrente invoca l'esistenza di un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP. Sostiene che la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario che, in Svizzera, egli non si è mai integrato professionalmente. Le rimprovera al riguardo di non avere tenuto conto delle attestazioni del datore di lavoro, che sarebbe disposto a riassumerlo al momento della scarcerazione. Critica inoltre la considerazione della CARP, secondo cui il suo legame più forte è quello con i genitori, che dal 2016 vivono a X.________ (Italia), di modo che le sue possibilità di risocializzazione non appaiono migliori in Svizzera rispetto a X.________. Il ricorrente sostiene che i genitori si sarebbero trasferiti in Italia soltanto da pochi anni per ragioni economiche e che in precedenza avrebbero sempre abitato in Svizzera, dove avrebbero mantenuto i loro rapporti con gli altri membri della famiglia. Adduce di non conoscere nulla dell'Italia, in cui le possibilità di lavoro sarebbero minori rispetto a quelle esistenti in Ticino, che beneficerebbe di una migliore congiuntura economica, bastando al riguardo considerare i numerosi lavoratori frontalieri impiegati.  
 
6.4.2. L'art. 66a cpv. 2 CP prevede che il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato e cresciuto in Svizzera.  
L'art. 66a cpv. 2 CP è formulato come norma potestativa, nel senso che il giudice non ha l'obbligo di rinunciare all'espulsione, ma può farlo se le condizioni, cumulative, stabilite da questa disposizione sono adempiute. Per potere rinunciare a un'espulsione prevista dall'art. 66a cpv. 1 CP, occorre quindi, da una parte, che questa misura ponga lo straniero in una situazione personale grave e, dall'altra, che l'interesse pubblico all'espulsione non prevalga sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Il giudice deve fare uso del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 66a cpv. 2 CP nel rispetto dei principi costituzionali. Se le condizioni della clausola di rigore sono adempiute, il principio della proporzionalità ancorato nell'art. 5 cpv. 2 Cost. impone di rinunciare all'espulsione (DTF 144 IV 332 consid. 3.3). 
Ricorrendo alla nozione di caso di rigore nell'art. 66a cpv. 2 CP, il legislatore ha scelto di utilizzare un concetto già da tempo saldamente ancorato al diritto migratorio (art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b e art. 84 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, del 16 dicembre 2005 [LStrI; RS 142.20], nonché art. 14 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31]). Considerato poi che l'espulsione concerne unicamente gli stranieri che commettono reati e tenuto conto dello stretto legame tra questa misura e il diritto migratorio (v. in particolare art. 5 cpv. 1 lett. d, art. 59 cpv. 3, art. 61 cpv. 1 lett. e, art. 76 cpv. 1, nonché art. 83 cpv. 9 LStrI), nel contesto dell'esame dell'art. 66a cpv. 2 CP appare giustificato ispirarsi ai criteri enunciati nell'art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201). Atteso che la lista contenuta nell'art. 31 cpv. 1 OASA è esemplificativa e che l'espulsione è inserita nel diritto delle sanzioni, nell'esame del caso di rigore il giudice penale dovrà però tener conto anche di ulteriori elementi rilevanti in questo ambito, come ad esempio quello delle possibilità di reinserimento sociale del condannato (DTF 144 IV 332 consid. 3.3.2; sentenza 6B_371/2018 del 21 agosto 2018 consid. 2.5 e riferimenti). La regolamentazione dei casi di rigore è concepita come eccezione e deve quindi essere applicata in modo restrittivo. Di regola, si può ammettere la sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la prospettata espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa portata, nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU (sentenze 6B_378/2018, citata, consid. 2.2 e 6B_371/2018, citata, consid. 2.5 e riferimenti). Quanto più questa ingerenza è importante, come in linea di principio può esserlo per gli stranieri nati o cresciuti in Svizzera, esplicitamente menzionati nell'art. 66a cpv. 2 CP, tanto più notevole dovrà essere l'interesse pubblico all'espulsione, affinché la misura rispetti il principio della proporzionalità. Nel contesto di questo esame è opportuno riprendere i criteri relativi alle misure che pongono fine al soggiorno di stranieri che hanno avuto un comportamento penalmente rilevante, già sviluppati nell'ambito del diritto migratorio (v. al riguardo DTF 139 I 16 consid. 2.2.2; sentenza 6B_371/2018, citata, consid. 2.5). Va comunque tenuto presente che, con l'adozione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. e la sua concretizzazione negli art. 66a segg. CP, si è voluto inasprire il regime già esistente in materia (DTF 144 IV 332 consid. 3.3.3; sentenza 6B_371/2018, citata, consid. 2.5). 
 
6.4.3. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è giunto in Svizzera all'età di sette anni e che durante i diciannove anni in cui vi ha soggiornato non ha mai terminato l'apprendistato e non si è integrato professionalmente. Ha rilevato come dalle sue dichiarazioni emerga che il legame più forte è quello con i genitori (madre naturale e padre adottivo), che dal 2016 vivono in Italia, a X.________, quindi a pochi chilometri dal suo attuale luogo di soggiorno. La CARP ha constatato che dalla perizia psichiatrica risulta che la famiglia rappresenta un elemento importante nella rete sociale del ricorrente, che gli unici contatti con altri familiari sono quelli con le sorelle e con il fratello che vivono a Y.________ (figli del padre adottivo), con cui intrattiene prevalentemente contatti telefonici, e ch'egli non è sposato, non ha una compagna e non ha figli. I precedenti giudici hanno rilevato che l'espulsione verso l'Italia non comporterà alcuna difficoltà sotto l'aspetto linguistico, ch'egli potrà appoggiarsi sui genitori che già vivono a X.________, località di confine che per la sua vicinanza con la Svizzera consentirebbe di mantenere pure i contatti con i fratelli e con il padrino che vive a Z.________. La Corte cantonale ha poi considerato che vista la sua giovane età e la possibilità di mantenere concretamente il rapporto con i propri familiari, il ricorrente non si troverà confrontato con problemi di risocializzazione superiori a quelli che potrebbe incontrare se rimanesse in Svizzera dopo la scarcerazione. La CARP ha altresì valutato l'interesse pubblico all'espulsione, rilevando ch'egli si è reso colpevole di un reato grave, quale è quello di tentato omicidio, e commesso in età adulta. Ha tenuto conto del rischio di recidiva e del suo comportamento poco collaborativo durante l'inchiesta, ove ha dimostrato un ravvedimento soltanto limitato. Ha negato l'esistenza di particolari elementi che si opponevano all'espulsione, legati per esempio al suo stato di salute o a seri pregiudizi cui sarebbe esposto in Italia ed ha per finire concluso che l'interesse pubblico ad ordinare la misura di allontanamento è prevalente su quello privato del ricorrente a rimanere in Svizzera.  
 
6.4.4. Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni con una motivazione conforme alle esposte esigenze (cfr. consid. 2). Egli non fa valere una violazione del diritto al rispetto della vita familiare garantito dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU, le cui esigenze di motivazione sono peraltro accresciute, trattandosi di diritti fondamentali del cittadino (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 6B_793/2019 del 12 settembre 2019 consid. 2.3.1). Comunque, sulla base degli esposti accertamenti, non censurati d'arbitrio conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF e pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non risulta ch'egli possa prevalersi di un simile diritto. Egli non è infatti coniugato, non ha figli e intrattiene i legami più stretti con i genitori che vivono in Italia. L'espulsione ordinata nei suoi confronti non costituirebbe quindi un'importante ingerenza nella sua vita familiare assicurata dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU. Il ricorrente si limita ad invocare le migliori prospettive di lavoro in Ticino ed a relativizzare le ragioni del trasferimento dei genitori oltre confine. Reputa arbitraria la considerazione della CARP secondo cui egli  "non si è mai veramente integrato professionalmente" in Svizzera. Al riguardo, si limita a richiamare le dichiarazioni del suo ultimo datore di lavoro, che sarebbe pronto a riassumerlo. La Corte cantonale ha tuttavia accertato, in modo conforme agli atti e pertanto scevro d'arbitrio, che durante il suo soggiorno in Svizzera egli non ha mai terminato l'apprendistato. Dagli accertamenti della Corte di primo grado, richiamati nella sentenza della CARP (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.1, pag. 12), risulta che in passato ha svolto dei lavori occasionali su chiamata. L'allontanamento verso l'Italia non comporterà difficoltà linguistiche per il ricorrente e, tenuto conto della vicinanza con i genitori, che già vi abitano, le possibilità di un suo reinserimento in quello Stato, anche dal profilo professionale, non appaiono seriamente pregiudicate. In tali circostanze, l'espulsione non lo porrà in una situazione personale grave.  
Tutto ciò considerato, non essendo realizzata già la prima condizione dell'art. 66a cpv. 2 CP, non sono dati i presupposti per rinunciare ad un'espulsione del ricorrente. La sentenza impugnata non viola di conseguenza l'art. 66a CP
 
7.  
 
7.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. I dispositivi della sentenza impugnata concernenti la pena inflitta al ricorrente (dispositivo n. 3.1, comprensivo dei punti n. 3.1.1 e 3.1.2) devono essere annullati. Devono inoltre essere annullati i dispositivi concernenti gli oneri processuali d'appello a carico del ricorrente (dispositivi n. 9.1 e n. 9.3), parimenti da lui impugnati e strettamente legati all'esito del giudizio d'appello. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.  
 
7.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare al ricorrente, parzialmente vincente, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). L'indennità deve essere versata al patrocinatore, di modo che, in questa misura, la domanda di gratuito patrocinio diviene senza oggetto. Nella misura in cui il ricorrente è invece soccombente, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame non appariva d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Non si prelevano quindi spese giudiziarie a carico del ricorrente e l'avv. Flavio Amadò viene incaricato del suo patrocinio gratuito. A tale titolo, la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità il cui ammontare corrisponde alla prassi di questa Corte, tenendo altresì conto dell'importo stabilito a titolo di ripetibili di questa sede.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 3.1, 9.1 e 9.3 della sentenza emanata l'8 ottobre 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta nella misura in cui non è divenuta senza oggetto. Al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Flavio Amadò. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
5.   
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
6.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni