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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
B 34/06 {T 7} 
 
Sentenza del 6 agosto 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Simone Gianini, via S. Balestra 17, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 febbraio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Dal 1974 B.________, nato nel 1954, è docente di scuola elementare presso le scuole consortili di Z.________ ed è assicurato per la previdenza professionale presso la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. 
 
Dal 1975 egli ha pure svolto la funzione di "direttore amministrativo" ai sensi dell'allora vigente legge sulla scuola (Lsc) con un compenso iniziale di fr. 1'200.- annui, poi portato a fr. 2'500.-. A partire dall'anno scolastico 1991/1992 l'interessato è stato incaricato dal Consorzio scuole elementari Z.________ (in seguito: il Consorzio) quale "docente responsabile della direzione" ai sensi della medesima legge, percependo un compenso annuo di fr. 6'000.- ripartito su 12 mensilità. 
 
Allo scopo di integrare nello stipendio assicurato la retribuzione ricevuta per l'incarico di responsabile della direzione, con scritto del 23 novembre 2004 B.________, tramite il Sindacato OCST, ha chiesto al Consorzio di modificare il regolamento delle scuole consortili nel senso di assegnare il docente responsabile della direzione a una classe di stipendio particolare. In risposta, il Consorzio ha dichiarato di non poter attribuire, mediante modifica regolamentare, a un docente responsabile della direzione, che resta pur sempre a tutti gli effetti docente titolare, una classe di stipendio superiore, tale funzione non essendo prevista nell'orientamento professionale. Il Consorzio ha pure escluso il riconoscimento di uno stipendio, assoggettato alla cassa pensioni, superiore al massimo della classe di funzione (27) attribuibile a un docente di scuola elementare e ha precisato che l'unica possibilità per dare seguito alla richiesta dell'interessato sarebbe stata quella di introdurre la funzione di direttore scolastico, a tempo pieno o a metà tempo. Soluzione che però non poteva essere presa in considerazione per l'istituto scolastico in questione, essendo questo composto di sole cinque sezioni di scuola elementare e di sole due sezioni di scuola dell'infanzia. 
 
Interpellata a sua volta dall'interessato, la Cassa ha confermato che, poiché non ricopriva la funzione di direttore didattico, bensì "solo" quella di direttore amministrativo, egli non poteva essere assicurato ai fini della previdenza professionale per il compenso riconosciutogli a questo titolo. 
B. 
Mediante petizione del 26 febbraio 2005 B.________ ha convenuto dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la Cassa pensioni chiedendo in particolare che il suo compenso "quale direttore" - per il quale erano (stati) versati i contributi AVS - fosse assoggettato all'obbligo assicurativo della previdenza professionale con effetto retroattivo al 2 settembre 2004 (effetto fatto retroagire al 15 settembre 1975 in corso di procedura). 
 
Esperiti i propri accertamenti e decretata la chiamata in causa del Consorzio, la Corte cantonale ha respinto la petizione per pronuncia dell'8 febbraio 2006. I primi giudici hanno avantutto osservato che, erogando la Cassa prestazioni superiori a quelle minime legali, la vertenza riguardava l'ambito della previdenza più estesa. Essi hanno quindi ritenuto che la retribuzione per la funzione di docente responsabile, peraltro non automaticamente rinnovabile, non facesse parte dello stipendio assicurato perché, oltre a non rientrare nello stipendio base secondo la classificazione della funzione prevista dalla pertinente legislazione cantonale, nemmeno costituiva un aumento o un supplemento ai sensi della medesima. Dopo avere precisato di non essere abilitata ad assegnare un salario maggiore di quello attribuito secondo la classe di funzione di riferimento, né di potere introdurre la funzione di "direttore scolastico", il cui stipendio sarebbe stato assoggettabile alla Cassa pensione, la Corte cantonale, ripercorsa l'evoluzione legislativa cantonale in materia, ha concluso che la mansione supplementare di docente responsabile non rientrava nei supplementi a carattere permanente e non era assicurabile alla Cassa pensione. 
C. 
Patrocinato dall'avv. Simone Gianini, B.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, che il giudizio cantonale sia annullato e che la retribuzione percepita per la funzione di docente responsabile della direzione delle scuole consortili sia assicurata alla Cassa pensioni a far tempo dal 26 febbraio 2000. In via subordinata postula l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per complemento istruttorio e nuova pronuncia. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Tramite il proprio Comitato, la Cassa pensioni propone, al pari del Consorzio, la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, rilevato come la causa verta principalmente sulla previdenza più estesa, ha rinunciato a determinarsi. Il ricorrente ha preso posizione sulla risposta della Cassa pensioni e sulle osservazioni del Consorzio. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Come in sede cantonale, oggetto del contendere è l'integrazione ai fini della previdenza professionale del compenso ricevuto dal ricorrente per l'incarico di docente responsabile delle scuole consortili di Z.________. 
3. 
La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all'art. 73 LPP sia ratione temporis sia ratione materiae (DTF 130 V 103 consid. 1.1 pag. 104, 111 consid. 3.1.2 pag. 112 con riferimenti). 
4. 
La resistente è un istituto di previdenza di diritto pubblico, le cui competenze, organizzazione e prestazioni sono disciplinate dal diritto cantonale. Si tratta quindi di disposizioni di diritto pubblico per le quali sono applicabili i principi di interpretazione dei testi di legge (SVR 1997 BVG no. 79 pag. 245 consid. 3c; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 74/04 del 28 giugno 2005, consid. 3.2, riassunta in RSAS 2006 pag. 34). Questa Corte ne verifica liberamente l'applicazione, a prescindere che l'oggetto della lite verta o meno su prestazioni di assicurazione ai sensi dell'art. 132 OG (DTF 118 V 158 consid. 2 pag. 163; 116 V 333 consid. 2b pag. 334; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 37/04 del 26 aprile 2005, consid. 5 e 7, riassunta in RSAS 2006 pag. 38). 
5. 
5.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente esposto - e la circostanza è pacifica - che la vertenza in esame riguarda l'ambito della previdenza sovraobbligatoria. Infatti, prevedendo una regolamentazione maggiormente favorevole per gli assicurati rispetto a quanto non stabilisca l'art. 8 cpv. 1 LPP, l'art. 10 cpv. 1 Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd; RL/TI 2.5.5.1) dispone che lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell'AVS. In questa misura e nei limiti posti dall'art. 49 LPP, l'istituto di previdenza può, nel suo regolamento, derogare al salario determinante nell'AVS (art. 7 cpv. 2 LPP) anche al di fuori delle fattispecie menzionate dall'art. 3 OPP 2, e quindi - per quanto d'interesse nella presente procedura - non soltanto facendo astrazione dagli elementi occasionali del salario (art. 3 cpv. 1 lett. a OPP 2; contrariamente a quanto avuto a giudicare in SVR 2002 BVG no. 12 pag. 41 [B 58/00], la legislazione cantonale in materia nemmeno si limita a riprendere, tale e quale, il tenore di quest'ultimo disposto di ordinanza). Ciò non toglie però che anche in quest'ambito l'istituto di previdenza deve comunque conformarsi ai principi di uguaglianza di trattamento, di divieto dell'arbitrio e di proporzionalità (DTF 115 V 103 consid. 4b pag. 109; cfr. pure DTF 132 V 149 consid. 5.2.4 pag. 154 con riferimenti). 
5.2 L'art. 10 cpv. 2 Lcpd dispone che per "stipendio annuale" assicurato ai sensi del cpv. 1 si intende: a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione; b) eventuali indennità di rincaro; c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito Lstip); d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip. 
 
Il Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpd; RL/TI 2.5.5.1.1) precisa inoltre al suo art. 7 cpv. 1 che lo stipendio annuale ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto dall'art. 3 Lstip, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell'art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) Lstip. Negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo stipendio base. 
 
La Lstip prevede, per parte sua, una scala degli stipendi (massimi e minimi) in funzione della classe assegnata (art. 3). Al suo art. 7a disciplina quindi gli aumenti straordinari, stabilendo segnatamente al suo cpv. 1 che agli impiegati particolarmente meritevoli non iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato può: a) aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti dall'art. 3; b) concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali. Quanto ai supplementi di stipendio, giusta l'art. 4 Lstip, il Consiglio di Stato può stabilire nel regolamento supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti (cpv. 1). I supplementi di stipendio non sono tuttavia assicurabili a cassa pensioni (cpv. 2), eccezion fatta per le indennità annuali di fr. 1120.-- e di fr. 2240.-- per le funzioni manuali, non soggette al rincaro (cpv. 4). 
6. 
Il ricorrente rimprovera in primo luogo ai giudici cantonali di avere erroneamente applicato il diritto cantonale. Ritiene che le normative in vigore permetterebbero, sulla base di un'interpretazione attuale ("zeitgemässe Auslegung"), non eccessivamente formalistica e conforme alla Costituzione, di assicurare l'intera retribuzione alla previdenza professionale. 
6.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 131 I 394 consid. 3.2 pag. 396; 131 II 361 consid. 4.2 pag. 368; 131 V 90 consid. 4.1 pag. 93, 286 consid. 5.2 pag. 292; 130 V 229 consid. 2.2 pag. 232 con riferimenti). 
6.2 Sulla base del rinvio alla Lstip (art. 7a) operato dai combinati disposti di cui agli art. 10 cpv. 2 lett. c Lcpd e 7 cpv. 1 Rcpd appare evidente, già solo in virtù del tenore letterale dei disposti in esame, che il compenso assegnato all'insorgente per l'assunzione della funzione di responsabile della direzione non rientra nella categoria degli aumenti (straordinari) previsti dalla Lstip e obbligatoriamente assicurabili alla previdenza professionale. Da un lato, infatti, la mera facoltà di eventualmente concedere degli aumenti straordinari è demandata all'apprezzamento dell'autorità di nomina (il Consiglio di Stato [art. 7a Lstip in relazione con l'art. 2 Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti: Lord; RL/TI 2.5.4.1]) che può intervenire in favore di impiegati particolarmente meritevoli (cfr. a tal proposito l'art. 41 Regolamento dei dipendenti dello Stato [RL/TI 2.5.4.1.1], per cui l'aumento straordinario previsto dal cpv. 1 lett. a dell'art. 7a Lstip è concesso, sulla base delle qualificazioni periodiche, solo quando sia già stato raggiunto il massimo della classe di stipendio della funzione corrispondente e può essere concesso agli impiegati che dimostrano durevolmente un impegno o un rendimento tangibilmente superiore alla media o al capitolato d'oneri). Il Tribunale federale non può di certo sostituirsi a questo potere di apprezzamento, così come nemmeno può ingerire nella scelta, riservata al datore di lavoro, di introdurre o meno per le scuole consortili in esame la funzione di direttore scolastico, il cui stipendio sarebbe incontestabilmente assoggettato alla Cassa pensioni. D'altro lato, come osserva correttamente la Cassa resistente, l'accenno ricorsuale all'art. 43 Regolamento dei dipendenti dello Stato è inconsistente, questa disposizione intervenendo unicamente in caso di promozione o riclassificazione e prefiggendosi di evitare una diminuzione del salario per rapporto a quello acquisito in precedenza. 
6.3 Allo stesso modo, l'insorgente non può validamente relativizzare la portata del chiaro riferimento operato dall'art. 10 cpv. 2 lett. a Lcpd in favore dello stipendio base secondo la classificazione di funzione. L'assenza, nel Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RL/TI 2.5.4.1.2), della funzione di docente responsabile della direzione nulla muta a questa valutazione e nemmeno può essere equiparata all'assenza, nello stesso Regolamento, della funzione di direttore di scuola elementare se quest'ultimo, come osserva il ricorrente, a differenza del "normale" docente con compiti aggiuntivi, nemmeno ricade nel campo applicativo della Lord, cui rinvia la Lstip (art. 1). Ne discende che quale stipendio base secondo la classificazione della funzione deve intendersi unicamente quello assegnatogli in concreto in qualità di docente di scuola elementare. 
6.4 Resterebbe da esaminare se il compenso in esame possa essere considerato alla stregua di un supplemento di stipendio a carattere permanente previsto dalla Lstip (art. 10 cpv. 2 lett. d Lcpd). 
6.4.1 A tal proposito si osserva però che, mentre l'art. 10 cpv. 2 lett. d Lcpd dichiara fare parte dello stipendio assicurato eventuali supplementi a carattere permanente previsti dalla Lstip, quest'ultima normativa non definisce né tanto meno menziona questi supplementi. La Lstip si limita unicamente a delegare al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire nel regolamento supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti (art. 4 cpv. 1 Lstip). Supplementi di stipendio che per giunta non sono assicurabili a cassa pensioni (art. 4 cpv. 2 Lstip). In tali condizioni, anche in virtù della mancata regolamentazione, nella Lstip, di eventuali supplementi a carattere permanente (che, per definizione e a rigor di logica, non potrebbero comunque coincidere con quelli temporanei contemplati dal Consiglio di Stato nel Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali [RL/TI 2.5.4.4.1], e tra i quali figurano in particolare le indennità di trasferta, le indennità speciali [lavoro notturno, festivo, picchetto], le indennità per commissioni e gruppi di lavoro, ecc.), non è possibile affermare che il compenso versato al ricorrente per la sua funzione aggiuntiva di docente responsabile della direzione delle scuole - peraltro liberamente disdicibile di anno in anno (in apparente contrasto con l'aggettivo "permanente" che indica l'effetto duraturo e continuo, se non addirittura definitivo, di una cosa o di una situazione: cfr. ad esempio http://www.demauroparavia.it; v. pure Giacomo Devoto/ Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990, pag. 1385) - possa essere considerato, anche solo in via d'interpretazione, un supplemento a carattere permanente previsto dalla Lstip, come prescrive l'art. 10 cpv. 2 lett. d Lcpd, e possa quindi essere incluso nello stipendio assicurato alla Cassa pensioni. 
6.4.2 Nulla muta a tale giudizio la circostanza che il vecchio art. 5 cpv. 1 Rcpd, nel suo tenore in vigore dal 6 dicembre 1977 al 31 dicembre 1987, qualificasse espressamente quali supplementi di stipendio a carattere permanente quelli assegnati ai direttori dei ginnasi e vice-direttori SSS, ai vice-direttori dei ginnasi e della SAM, ai direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento, ai direttori delle scuole maggiori, alle maestre delle case dei bambini incaricate della direzione, nonché ai docenti delle scuole medie secondo l'art. 5 cpv. 4 del relativo decreto, fintanto che questi venivano corrisposti. Infatti, a prescindere dal fatto che tale disposto è abrogato da quasi 20 anni e che eventuali pretese fondate su di esso sarebbero in ogni caso prescritte (art. 41 LPP), non va dimenticato che lo stesso non annoverava tra i supplementi assicurati quelli assegnati ai docenti di scuole elementari, con o senza compiti di direzione. 
6.4.3 Infine, si osserva in via abbondanziale, il ricorrente non potrebbe pretendere l'assoggettamento del compenso in parola alla previdenza professionale anche per un'altra ragione. Dagli atti risulta che egli ha ormai già raggiunto (da tempo non meglio precisato) il massimo salariale della classe massima prevista per un docente di scuola elementare (si veda in questo senso la comunicazione del 10 gennaio 2005 del Consorzio all'indirizzo del sindacato OCST, in relazione con il Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato [RL/TI 2.5.4.1.2] e indicante quale classe massima per un docente di scuola elementare la classe 27). Nel giudizio impugnato, l'istanza precedente ha ripercorso le varie tappe e modifiche della legislazione cantonale in materia. Da tale esposizione risulta chiaramente che il legislatore cantonale, a partire dal 1° novembre 1976, non ha più voluto rendere assicurabili alla Cassa pensioni i supplementi accordati dai Comuni oltre il limite massimo dello stipendio previsto secondo la Lstip, facendo un'eccezione per quelli che - a differenza del compenso in esame - erano già precedentemente assicurati sotto la vecchia legge e continuavano a esserlo, a titolo di diritto acquisito, anche se non potevano più essere aumentati o adeguati (cfr. in questo senso il Messaggio del Consiglio di Stato ticinese del 10 maggio 1976 concernente la modificazione della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, pag. 6 seg., nonché il vecchio art. 5 cpv. 2 Rcpd, nel suo tenore in vigore dal 6 dicembre 1977 al 31 dicembre 1987, che esplicitava questa volontà). Ora, avendo l'assicurato nel frattempo raggiunto questo massimo salariale e non potendo risultare assicurabili alla Cassa pensioni i supplementi accordati dai Comuni oltre il limite massimo dello stipendio previsto secondo la Lstip, la richiesta ricorsuale si dimostra infondata anche per questo motivo. 
7. 
Il ricorrente sostiene in secondo luogo che le relative norme sulla Cassa pensione, nella misura in cui non dovessero - come è appena stato appurato - lasciare spazio d'interpretazione per includere il compenso in esame nello stipendio assicurato, sarebbero contrarie alla Costituzione in quanto discriminatorie. Richiamandosi ad altre situazioni asseritamente comparabili, nelle quali l'attività supplementare verrebbe riconosciuta anche a livello di assoggettamento alla Cassa pensioni, egli ravvisa nel caso di specie una lacuna legislativa che il Tribunale federale sarebbe chiamato a colmare mediante l'istituzione di una classe di stipendio alternativa per il docente di scuola elementare pure responsabile della direzione dell'istituto. Osserva infine che il capitolato d'oneri per la sua attività di docente responsabile della direzione coinciderebbe per la massima parte con quello di un direttore d'istituto, sicché anche la sua remunerazione dovrebbe, come per il direttore d'istituto, conseguentemente essere assicurata alla cassa pensione. 
7.1 Secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost. vincola anche il legislatore cantonale e comunale. Sotto questo profilo violano l'art. 8 Cost. - oltre gli atti legislativi che non sono fondati su un motivo serio e oggettivo o che appaiono privi di senso e scopo - quelli che operano delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè corrispondenza alcuna nelle diversità delle fattispecie che la disciplina vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di operare delle distinzioni, quando la diversità delle circostanze da sottoporre a norma impone invece di distinguere e che danno luogo a una parificazione inammissibile (DTF 131 I 1 consid. 4.2 pag. 6; 131 V 107 consid. 3.4.2 pag. 114; 130 I 65 consid. 3.6 pag. 70; 127 V 448 consid. 3b pag. 454 e riferimenti; cfr. anche DTF 130 V 18 consid. 5.2 pag. 31). 
7.2 A prescindere dalla palese diversità delle situazioni e delle funzioni raffrontate, che non permette di ravvisare senz'altro un'inammissibile disparità di trattamento, la Cassa pensioni resistente rileva che nemmeno i supplementi assegnati al Presidente del Tribunale d'appello o al Presidente del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, citati dal ricorrente a titolo comparativo per giustificare l'assoggettamento alla previdenza professionale del suo compenso, sono assicurati a Cassa pensioni. Nella misura in cui il ricorrente si duole di una disparità di trattamento richiamandosi a queste differenti attività e funzioni, la censura non merita di essere ulteriormente approfondita. 
7.3 Resta per contro da esaminare la pretesa disparità di trattamento tra la situazione personale del ricorrente e il ruolo di direttore di istituto scolastico, al beneficio della copertura previdenziale integrale del salario. 
7.3.1 L'art. 54 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (RL/TI 5.1.5.1) dispone che i requisiti e i compiti del direttore, del vicedirettore e del docente responsabile sono stabiliti dalla Lsc (RL/TI 5.1.1.1) e dal relativo Regolamento di applicazione (Rsc; RL/TI 5.1.1.1.1). Giusta l'art. 27 cpv. 2 Lsc la direzione degli istituti comunali o consortili è affidata: a) al direttore, oppure; b) al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, oppure; c) al direttore, coadiuvato dal consiglio di direzione, oppure; d) a un docente dell'istituto. 
 
L'art. 31 Lsc enuncia i compiti del direttore degli istituti comunali o consortili, stabilendo che egli: a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi; b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro; c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste; d) collabora con l'ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica; e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina o all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisi un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione; f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione. Il Rsc, inoltre, prevede che il direttore provvede pure all'organizzazione dei servizi e delle attività parascolastiche e coordina l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche (art. 34 cpv. 2). Quanto all'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica, lo stesso Regolamento prevede all'art. 35 che questa riguarda: a) le attività educative e l'insegnamento; b) i rapporti con gli allievi e i genitori; c) la vita dell'istituto; d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego degli operatori scolastici. Inoltre, per quanto concerne le attività educative e l'insegnamento, il direttore: a) collabora con l'ispettore scolastico, assumendo i compiti pedagogico-didattici che questi gli attribuisce sulla base delle indicazioni cantonali; b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti; c) richiede, all'occorrenza, l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della Legge della scuola (art. 36 Rsc). Infine, riguardo ai requisiti da soddisfare, il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico oppure della patente per l'insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell'infanzia. Oltre a ciò, egli deve inoltre possedere, di regola, un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti (art. 37 Rsc). 
 
Per parte sua, l'art. 33 Lsc stabilisce che negli istituti comunali o consortili in cui non esiste il direttore, l'autorità competente, su proposta della commissione scolastica, designa un docente responsabile della direzione, che beneficia di un adeguato compenso (cpv. 1) e al quale sono assegnati i seguenti compiti: a) rappresentanza dell'autorità di nomina nell'istituto e dell'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi; b) svolgimento dei compiti di cui all'art. 35 lett. c, e, f, g (cpv. 2). Il docente responsabile della direzione deve essere inoltre in possesso dei requisiti indicati all'art. 37 cpv. 1 Rsc. 
7.3.2 Da un attento esame della legislazione cantonale in materia come pure del Regolamento scolastico del Consorzio scuole elementari Z.________ (in particolare i suoi art. 2 e 3) risulta che le funzioni assegnate al docente responsabile della direzione, per quanto importanti e impegnative, non sono propriamente assimilabili a quelle previste per un direttore d'istituto stricto sensu. Anche il Consorzio, dopo avere appurato la situazione specifica e avere accertato che nessuna delega particolare sarebbe stata affidata al docente B.________ da parte dell'ispettore scolastico di circondario se non per quanto già previsto dal suo capitolato d'oneri, rileva che al docente responsabile non sono (stati) attribuiti specifici compiti di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica. Nulla di diverso, in suo favore, può dedurre il ricorrente dalla convocazione 24 febbraio 2006 dell'ispettore scolastico ai direttori e docenti responsabili che l'interessato ha prodotto in questa sede. Infatti, oltre a costituire la prima e unica prova circa l'esistenza di simili riunioni, la stessa, a parte l'ordine del giorno ("1. Sintesi degli incontri avuti con tutti i docenti del circondario; 2. Francese con l'approccio Alex e Zoé [informazioni sulla generalizzazione, date dei corsi, ...]; 3. Comunicazioni eventuali"), non contiene indicazioni di particolare rilievo in grado di stravolgere il convincimento di fondo. 
7.3.3 Ora, è proprio l'assunzione di questi specifici compiti (consulenza e vigilanza pedagogico-didattica) a determinare, in base alla legislazione cantonale (cfr. art. 31 e art. 33 cpv. 2 Lsc), la delimitazione tra la funzione di direttore di istituto e quella di "semplice" docente responsabile della direzione. È quindi anche - se non addirittura essenzialmente - in considerazione di questo delicato e importante aspetto specifico che la legislazione cantonale richiede che la funzione di direttore venga svolta a tempo pieno o quanto meno a tempo parziale non inferiore a metà tempo (art. 10 lett. della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e art. 38 Regolamento alla Lsc). Per contro, il docente responsabile della direzione rimane in sostanza docente a tempo pieno e beneficia per l'attività aggiuntiva di un adeguato compenso. 
7.3.4 Fatte queste premesse, nulla osta a che, in ragione di questi differenti compiti e funzioni, l'attività, accessoria, di docente responsabile venga retribuita, in aggiunta al salario normalmente assicurato, con un compenso non assoggettato alla Cassa pensioni conformemente a quanto previsto dalla Lcpd e dalla Lstip, mentre che l'attività - principale o comunque non propriamente accessoria - di direttore d'istituto venga retribuita con un normale salario, integralmente soggetto alla previdenza professionale. Il differente trattamento delle situazioni in esame trova infatti la sua giustificazione nella diversità delle fattispecie da giudicare e non è lesivo dell'art. 8 Cost. 
7.4 Nella misura in cui non viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso (v. DTF 131 I 467 consid. 3.1 pag. 473 seg.; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con riferimenti), la disciplina applicata non può nemmeno dirsi arbitraria e illegale. Per il resto, dal momento che gli atti all'inserto già contengono gli elementi necessari per la definizione della causa, neppure si giustifica il complemento istruttorio richiesto in via subordinata dal ricorrente. 
8. 
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario; cfr. pure SVR 2007 BVG no. 17 pag. 57 [B 1/04], consid. 2.3 e 5.1). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico del ricorrente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e al Consorzio scuole elementari Z.________. 
Lucerna, 6 agosto 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: