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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 85/02 
 
Sentenza del 15 luglio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
F._________, ricorrente, 
 
contro 
 
Fondazione Istituto Collettore LPP, Via Ferruccio Pelli 1, 6900 Lugano, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'8 luglio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
F._________, nato nel 1941, ha svolto attività lavorativa presso la C._________ SA con sede a R._________, di cui era azionista e socio fondatore. La ditta, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, era affiliata alla Fondazione collettiva LPP della Basilese dal 1986. 
 
Dal 1° gennaio 1993 la C._________ SA è stata affiliata d'ufficio all'Istituto collettore con decisione passata in giudicato del 30 maggio 1994. La prestazione di libero passaggio di F._________, pari a fr. 43'416.55, è stata trasferita al nuovo fondo di previdenza. 
 
Con effetto dal 1° settembre 1994 F._________ è stato dichiarato invalido al 100% dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino. Dal canto suo l'Istituto collettore ha assegnato all'interessato una rendita intera di invalidità della previdenza professionale obbligatoria a decorrere dalla stessa data, quantificando la prestazione annua in fr. 11'149.-. 
B. 
Contro la comunicazione dell'istituto di previdenza F._________ è insorto con petizione al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, richiamando il contratto concluso con la Fondazione collettiva della Basilese nel 1986 e chiedendo che l'ammontare della rendita fosse calcolato secondo tale contratto, rispettivamente la decorrenza della rendita fissata retroattivamente al 3 giugno 1993. 
 
Con giudizio dell'8 luglio 2002 la Corte cantonale ha integralmente respinto l'azione. 
C. 
Avverso la pronunzia di primo grado insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni F._________. Egli ammette che la decisione di assegnazione della rendita emanata dall'Istituto collettore è esatta, sostenendo tuttavia che la Corte cantonale avrebbe mal interpretato la petizione con cui egli pretendeva il versamento delle prestazioni dovute in base al contratto concluso nel 1986 con la Fondazione collettiva LPP della Basilese, a suo dire, sciolto con effetto dal 31 dicembre 1993. 
 
Chiamati a pronunciarsi, l'Istituto collettore conferma il proprio provvedimento, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone di respingere il gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Con il ricorso di diritto amministrativo F._________ censura unicamente il fatto che la petizione presentata in sede cantonale sia stata interpretata in maniera errata, intendendo egli contestare la validità della rescissione del contratto d'affiliazione da parte della Basilese con effetto dal 31 dicembre 1992 per mancato pagamento dei premi e quindi chiedere l'assegnazione della prestazione di invalidità della previdenza professionale in base alla convezione conclusa con questo istituto. 
 
Non più contestati in questa sede sono invece l'ammontare e la decorrenza della rendita di invalidità assegnata dall'Istituto collettore. 
2. 
2.1 In data 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Questa legge non è tuttavia applicabile alla LPP, in quanto non vi è alcun rinvio ai sensi dell'art. 2 LPGA, secondo cui l'ordinamento è applicabile se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano (Ueli Kieser, Das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 114). 
2.2 Secondo l'art. 23 LPP hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. 
 
L'art. 26 cpv. 1 LPP prevede che per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI). 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare che l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è unicamente la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, indipendentemente dal tema di sapere da quando e in che misura un diritto a una prestazione per l'invalidità sia insorto. La qualità di assicurato deve essere adempiuta al momento della sopravvenienza dell'incapacità lavorativa, ma non necessariamente quando insorga l'invalidità o subentri un aggravamento della stessa. L'interpretazione letterale del menzionato disposto è conforme al senso e allo scopo della norma in parola, la quale tende a far beneficiare dall'assicurazione il lavoratore che, al termine di una malattia di una certa durata, diventa invalido dopo la rescissione del rapporto di lavoro. Qualora esista un diritto a una prestazione d'invalidità per un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza d'assicurazione, l'istituto di previdenza è tenuto a prestare anche se l'invalidità si modifica dopo la fine del rapporto previdenziale. In quel caso, la perdita della qualità di assicurato non costituisce un motivo di estinzione del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LPP (DTF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5, 245 consid. 3c). 
 
L'art. 23 LPP persegue inoltre lo scopo di delimitare la responsabilità tra istituti di previdenza nel caso in cui il lavoratore, già malato in misura tale da influire sulla sua capacità lavorativa, inizia a lavorare presso un nuovo datore di lavoro (cambiando pure fondo di previdenza) e viene posto al beneficio di una rendita di invalidità: il diritto alle prestazioni non deriva dal nuovo rapporto di previdenza, bensì dal vecchio, presso cui l'assicurato era affiliato nell'istante in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha provocato l'invalidità. Tuttavia, affinché il precedente istituto di previdenza possa essere obbligato a versare le prestazioni, vi deve essere pure un nesso di causalità stretto - materiale e formale - tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità. Solo in tal caso il nuovo fondo di previdenza è liberato dai propri obblighi (DTF 123 V 264 consid. 1c). 
2.3 Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Per il capoverso 4, le casse di compensazione dell'AVS verificano se i datori di lavoro ad esse assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza. Per il capoverso 5, l'autorità cantonale di vigilanza ingiunge al datore di lavoro inadempiente di affiliarsi entro sei mesi. Decorso infruttoso il termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore (art. 60). 
 
Per l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere degli interessi. 
 
Il cosiddetto contratto di affiliazione, un contratto innominato sui generis (DTF 120 V 304 consid. 4a), può essere disdetto alle condizioni pattuite nella convenzione. Le parti dispongono infatti di grande libertà - limitata unicamente dagli art. 2 e 27 CC - per quanto riguarda questo tema (DTF 120 V 305 consid. 4b). Di regola, i fondi di previdenza prevedono la possibilità di disdetta in caso di mancato pagamento dei premi (sul tema affiliazione si veda anche sentenza del 28 marzo 2003 in re S., non ancora pubblicata in DTF 129 V, B 68/02). La disdetta, in quanto diritto costitutivo, non può essere revocata (sentenza del 20 giugno 2000 in re S., B 30/00). 
3. 
3.1 Nel giudizio impugnato il Tribunale di prime cure ha preliminarmente stabilito che la C._________ SA, società fondata dal ricorrente e di cui si è occupato personalmente - per sua stessa ammissione - fino al fallimento, risultava affiliata d'ufficio all'Istituto collettore in virtù di una decisione passata in giudicato del 30 maggio 1994 con effetto dal 1° gennaio 1993. Alla luce di questa circostanza e del fatto che l'incapacità lavorativa che aveva provocato l'invalidità era insorta nel corso del 1993, fatto ammesso dal ricorrente, la Corte ha quindi esaminato la liceità dell'ammontare e della decorrenza della rendita della previdenza professionale assegnata all'assicurato in base alle disposizioni regolamentari di questo istituto. 
3.2 La pronunzia non è censurabile. In effetti, conformemente alla giurisprudenza federale summenzionata, la Corte cantonale ha dapprima verificato la data a partire dalla quale la Fondazione collettiva LPP della Basilese è stata sostituita dall'Istituto collettore, in seguito ha stabilito l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante ai sensi degli art. 23 e 26 LPP e quindi verificato l'ammontare e la decorrenza della rendita in base alle disposizioni del regolamento del fondo competente, nel caso concreto l'Istituto collettore. 
 
La Corte cantonale ha pertanto correttamente interpretato le richieste dell'attore, disattendendole. In effetti, nel momento in cui era insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, e, meglio, nel settembre 1993 (la decorrenza della rendita dell'assicurazione invalidità è stata fissata al 1° settembre 1994 e l'assicurato stesso ha dichiarato di essere incapace al lavoro dal marzo 1993), egli non era più affiliato alla Fondazione collettiva della Basilese e perciò il contratto di previdenza concluso con questo istituto non poteva più essere applicato. 
 
Del resto la decisione di affiliazione d'ufficio all'Istituto collettore, trasmessa direttamente a F._________, presso la sede sociale di R._________, non è mai stata contestata dal socio fondatore e gerente della C._________ SA. È inoltre del tutto verosimile che il contratto di adesione concluso con la Basilese sia stato effettivamente disdetto dall'assicuratore per mancato pagamento dei premi - malgrado non sia stata richiesta dall'interessato la produzione del documento attestante lo scioglimento del contratto -, essendo lo stesso assicurato ad aver dichiarato di non essere stato in grado, in quel periodo, di far fronte ai propri obblighi, in seguito alla crisi che aveva colpito il mercato immobiliare, motivo per cui la ditta aveva dovuto dichiarare il proprio fallimento nel 1994. 
 
Infine, il ricorrente mai durante la lunga procedura giudiziaria svoltasi di fronte al Tribunale cantonale ha censurato, malgrado ne abbia avuto ripetutamente l'opportunità, essendogli stati regolarmente trasmessi i documenti acquisiti agli atti per osservazioni, il fatto che la Basilese non era stata coinvolta nella lite, rispettivamente non ha preteso la produzione della documentazione relativa alla disdetta, né in alcun modo asserito e quindi tantomeno provato, di aver versato i premi dovuti nel 1993, motivo per cui il contratto sarebbe stato ancora valido. 
Alla luce di quanto sopra esposto correttamente il Tribunale cantonale ha ritenuto provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che, a partire dal 1° gennaio 1993, la C._________ SA fosse affiliata all'Istituto collettore e non più alla Fondazione collettiva della Basilese LPP. 
 
Non essendo in questa sede contestato né l'ammontare né la decorrenza della rendita erogata dall'Istituto collettore, il ricorso di diritto amministrativo, in quanto infondato, dev'essere respinto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 15 luglio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: