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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 39/02 
Sentenza del 31 gennaio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sandro Patuzzo, via Nassa 25 / riva Vela 12, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
1. Fondazione A.________, 
2. Fondazione B.________, rappresentata dall'avv. Fulvio Pelli, Via Pretorio 19, 6901 Lugano, 
3. Fondazione C.________ 
rappresenta dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, 
4. Banca D.________, rappresentata dall'avv. Fulvio Pelli, Via Pretorio 19, 6901 Lugano, 
5. Banca F.________, rappresentata dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 25 marzo 2002) 
 
Fatti: 
A.a 
S.________ è stato assunto nel 1987 alle dipendenze della Banca EE.________, appartenente al gruppo Banca CE.________. Quale dipendente dell'istituto era assicurato presso la previdenza professionale del gruppo, che era strutturata in un fondo di previdenza per il personale (Fondazione C.________) e in un fondo di previdenza padronale (Fondazione F.________). 
 
Nel 1998, a seguito di una ristrutturazione del gruppo CE.________, l'istituto venne rilevato dal gruppo BB.________, sotto la ragione sociale Banca D.________. L'interessato ha continuato a lavorare presso quest'ultima società fino al 30 novembre 1999. 
 
In seguito alla ristrutturazione, il fondo di previdenza per il personale della Banca EE.________ si è staccato dalla Fondazione C.________ per aderire - a partire dal 1° gennaio 1999 - al nuovo istituto di previdenza della B.________, ossia alla A.________, fondazione collettiva per la previdenza del personale. 
A.b 
Da parte sua, la Fondazione F.________ ha deciso il 1° settembre 1999 di liquidare il fondo padronale con effetto a partire dal 30 settembre successivo secondo le seguenti modalità: per gli assicurati rimasti nel gruppo CE.________ era prevista una ripartizione individuale dei fondi liberi, mentre per le società vendute (tra cui la Banca EE.________) - su richiesta dell'Autorità di vigilanza del Cantone Z.________ - una liquidazione parziale del fondo padronale. 
 
In tale ambito, è stata riconosciuta alla Banca D._______ una quota complessiva di fr. 2'866'110.65, di cui due milioni di franchi vennero accreditati sugli averi di risparmio individuali degli assicurati presso la Fondazione A.________. Per la suddivisione di quest'ultimo importo sono stati presi in considerazione tutti i dipendenti con contratto fisso entrati a far parte dell'istituto prima del 31 dicembre 1998, a condizione che il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto entro la fine del 1999. I restanti fr. 866'110.65 furono invece accreditati al nuovo fondo padronale della Banca D.________. Di questa liquidazione organizzativa sono stati informati tutti i dipendenti della banca. 
 
Il 30 dicembre 1999 e il 21 gennaio 2000 S.________ ha chiesto delucidazioni alla Fondazione A.________, rispettivamente alla Commissione previdenziale della B.________, in merito alle distribuzioni effettuate, pretendendo di avere diritto di partecipare a tutte le distribuzioni, da qualunque parte esse provenissero. Il 25 gennaio 2000 l'adita Commissione ha comunicato all'interessato ch'egli non poteva vantare alcun diritto sugli importi derivanti dal fondo padronale. 
 
Con decisione del 6 luglio 2000 l'Autorità di vigilanza z.________ preposta al controllo degli istituti di previdenza professionale ha ratificato l'assunzione già eseguita di tutti i diritti e i doveri della Fondazione F.________ da parte della Fondazione C.________. Ha pure ordinato la radiazione dal registro di commercio della Fondazione F.________, comunicando il suo consenso al trasferimento dei fondi liberi di quest'ultimo, destinati alla Banca D.________, alla Fondazione A.________ e alla fondazione padronale dell'istituto. 
A.c 
Il 23 gennaio 2001 S.________ ha interposto reclamo all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) contro il piano di ripartizione deciso l'8 novembre 1999 dalla Commissione per la previdenza della B.________ avente per oggetto la distribuzione del patrimonio proveniente dalla liquidazione della Fondazione F.________. 
 
Con decisione del 2 ottobre 2001 l'UFAS ha respinto il reclamo. L'interessato ha impugnato questo provvedimento con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale, postulando di poter partecipare alla ripartizione del patrimonio provento della liquidazione della Fondazione F.________ (fr. 866'110.65), importo questo trattenuto per costituire il fondo padronale della B.________. 
B. 
L'interessato ha pure inoltrato, il 29 gennaio 2001, cinque distinte petizioni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in sostanza di essere ammesso a partecipare alla ripartizione dei fondi liberati con lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione F.________, in particolare alla ripartizione tra gli aventi diritto dell'importo di fr. 866'110.65 trattenuti per costituire il fondo padronale della B.________. 
 
Mediante giudizio del 25 marzo 2002 i primi giudici hanno constatato la loro incompetenza a pronunciarsi sulla ripartizione dei fondi liberi in oggetto ed hanno pertanto dichiarato irricevibili le petizioni per carenza di competenza ratione materiae. 
C. 
S.________, patrocinato dall'avv. Sandro Patuzzo, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria di primo grado affinché, citate le parti e allestiti gli ulteriori accertamenti probatori richiesti, si pronunci nel merito. 
 
La fondazione patronale della B.________ e la medesima Banca D.________, rappresentate dall'avv. Fulvio Pelli, propongono la reiezione del gravame, in sostanza per il motivo che il ricorrente avrebbe potuto contestare presso l'autorità di vigilanza la decisione della Fondazione F.________ del 1° settembre 1999. 
 
A sua volta, la Fondazione A.________ postula di respingere il gravame, le argomentazioni dei primi giudici essendo pertinenti. 
 
La Fondazione C.________ e la Banca E.________, assistite dall'avv. Fabio Taborelli, propongono anch'esse di respingere il ricorso, ritenuto che la lite verte sull'attribuzione di una quota di patrimonio libero del fondo padronale della Fondazione F.________. Sollevano pure le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della Banca E.________ , di res iudicata nonché di litispendenza. La Banca E.________ - quale ex datrice di lavoro del ricorrente - chiede il riconoscimento di un'indennità per ripetibili non trattandosi di organo con compiti di diritto pubblico. 
Infine, l'UFAS, dopo aver precisato di condividere i motivi addotti dal Tribunale cantonale per negare un diritto individuale ai fondi liberi a favore dell'assicurato, rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Litigiosa è la questione di sapere se la Corte cantonale fosse competente, ratione materiae, a statuire sull'attribuzione di una quota degli averi della Fondazione F.________ al ricorrente. 
2. 
La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi a esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
3.1 Giusta l'art. 73 LPP, ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4). 
 
Nel Cantone Ticino, competente a dirimere tali controversie è il Tribunale cantonale delle assicurazioni, quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 della legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 [LALPP; RL/TI 6.4.8.1]). 
3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come le autorità indicate all'art. 73 LPP siano competenti, ratione materiae, a dirimere contestazioni che vertono su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine. Ciò si avvera allorquando la lite concerne specificamente l'ambito della previdenza professionale ed ha quale oggetto il rapporto di previdenza tra un avente diritto e un istituto di previdenza. Essenzialmente si tratta di controversie relative a prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, il rimedio di cui all'art. 73 LPP non è dato se la contestazione, pur avendo ripercussioni su di essa, non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 125 V 168 consid. 2 e riferimento; RSAS 2001 pag. 485). 
3.3 Giusta l'art. 23 cpv. 1 LFLP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004, in caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. L'autorità di sorveglianza decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute. Essa approva il piano di ripartizione. 
 
Il diritto individuale o collettivo ai fondi liberi secondo l'art. 23 LFLP nasce con la crescita in giudicato della decisione dell'autorità di vigilanza di approvare il piano di ripartizione, ritenuto che i fondi liberi corrispondono alla differenza fra il patrimonio (attivo del bilancio) e le riserve (passivo del bilancio; Jacques-André. Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, Eléments de jurisprudence, in: RSAS 2001 pagg. 454 e 473). 
 
In caso di scioglimento per ristrutturazione di un istituto di previdenza, il piano di ripartizione dei fondi liberi deve rispettare il principio di uguaglianza di trattamento dei destinatari. Il consiglio di fondazione dispone, a tale scopo, di un ampio potere di apprezzamento, su cui l'autorità di vigilanza non ha il diritto di intervenire, a meno che si tratti di decisione arbitraria (Schneider, op. cit., pag. 472). La liquidazione della fondazione avviene ad opera del consiglio di fondazione sotto la sorveglianza dell'autorità di vigilanza attraverso l'allestimento di un piano di ripartizione (Bruno Lang, Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge, in: RSAS 1992 pag. 187). 
 
Per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle autorità di vigilanza, il Consiglio federale ha istituito una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione (art. 74 cpv. 1 e 2 LPP), le cui decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4). 
4. 
4.1 Il ricorrente è dell'avviso che i primi giudici siano competenti per stabilire la sua partecipazione alla distribuzione di una quota del fondo libero della Fondazione F.________ (fondo padronale della Banca E.________ ), essendo sorta una pretesa individuale a seguito dello scioglimento riconducibile alla ristrutturazione del gruppo CE.________. Chiede pertanto l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla Corte cantonale, affinché si determini nuovamente previo complemento probatorio. 
4.2 La tesi ricorsuale merita di essere accolta. Secondo giurisprudenza, le decisioni dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione di un piano di ripartizione, in caso di liquidazione totale o parziale di un istituto di previdenza, sono suscettibili di ricorso giusta l'art. 74 LPP (DTF 119 Ib 50 consid. 1c; consid. 1.2 non pubblicato della sentenza DTF 128 II 394 del 10 settembre 2002, 2A.54/2002; cfr. pure RSAS 1995 pag. 377 consid. 3). Di conseguenza, eventuali censure dirette contro un piano di ripartizione non possono essere fatte valere con una petizione, ma nell'ambito di un ricorso amministrativo alla Commissione di ricorso LPP e, in ultima istanza, al Tribunale federale (cfr. DTF 128 II 394). Per contro il tema di sapere se una persona soddisfi i criteri indicati dal piano di ripartizione, formalmente cresciuto in giudicato, è una questione che riguarda l'esecuzione del piano stesso e che dev'essere esaminata nell'ambito delle vie di diritto dell'art. 73 LPP (sentenza del 14 novembre 2003 in re R., B 41/03, riassunta in: HAVE 2004 pag. 125; sentenza del 3 marzo 2005 in re K., B 107/04). Ne consegue che, anche nel caso in cui il piano di ripartizione fosse cresciuto in giudicato, l'affiliato può far valere nei confronti dell'istituto previdenziale, adendo le vie di diritto dell'art. 73 LPP, una pretesa derivante dal fatto che l'istituto gli abbia rifiutato il diritto a tutti o parte dei fondi liberi per il motivo ch'egli non adempirebbe i criteri posti dal piano di ripartizione (cfr. sentenza del 25 luglio 2005 in re M., B 6/05, consid. 5.2). 
4.3 In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di diritto amministrativo merita di essere accolto nel senso che la causa è rinviata alla Corte cantonale affinché proceda all'esame del merito della lite. 
5. 
La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste in solido a carico delle controparti, le quali verseranno altresì al ricorrente, assistito da un legale, pure solidalmente, fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio 25 marzo 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la causa è rinviata all'istanza precedente affinché proceda conformemente ai considerandi e si determini nuovamente sulle petizioni di S.________. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste in solido a carico delle controparti, che rifonderanno in solido al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dal ricorrente viene retrocesso. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 31 gennaio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: