Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_1073/2009 {T 0/2} 
 
Sentenza del 25 marzo 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Pfiffner Rauber, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
F.________, Italia, patrocinato dal Patronato INAS, Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'11 novembre 2009. 
 
Considerando: 
che F.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1951, ha lavorato in Svizzera, da ultimo come responsabile di produzione/programmatore presso la R.________, solvendo regolari contributi all'AVS/AI, 
che a seguito di problemi di natura (prevalentemente) cardiologica (stato dopo ricostruzione valvolare mitralica e anulo-plastica con anello di Carpentier, fibrillazione atriale tachicardica intermittente, stato dopo sostituzione valvolare mitralica, ipertensione arteriosa), l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1998 al 30 aprile 1999 e di una mezza rendita dal 1° maggio 1999 al 31 maggio successivo (decisioni 13 settembre 2000, cresciute in giudicato, dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero [UAI]), 
che l'interessato ha continuato a lavorare presso la medesima ditta come addetto alla spedizione fino al 14 marzo 2004, data alla quale ha dovuto cessare l'esercizio della propria attività in seguito a una fibrillazione atriale, 
che il 21 luglio 2004 F.________ ha presentato una nuova domanda di rendita AI, 
che esperiti i propri accertamenti e disposte due perizie, una cardiologica a cura del dott. A._______ - che ha accertato un'incapacità lavorativa totale in attività pesanti, del 70% in attività mediamente pesanti e nulla in occupazioni leggere -, e l'altra psichiatrica a cura del servizio cantonale di psichiatria e psicologia medica - che invece non ha riscontrato alcuna patologia suscettibile di avere un'incidenza invalidante nella sua professione abituale -, l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza di invalidità di grado pensionabile (decisione dell'8 maggio 2006 e decisione su opposizione 28 novembre 2006 [recte: 2007]), 
che per pronuncia dell'11 novembre 2009 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato, 
che F.________ è insorto al Tribunale federale, al quale chiede il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità e dell'assistenza giudiziaria gratuita, 
che ritenendo a un primo esame il gravame privo di probabilità di successo, con decreto del 29 gennaio 2010 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha fissato al ricorrente un termine per pagare un anticipo spese di fr. 500.-, 
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito, 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso, 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
che, per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353) e le regole da seguire in caso di nuova domanda di rendita (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg.; 117 V 198 consid. 3a), 
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), 
che dopo esame degli atti, e più precisamente dei rapporti peritali del dott. A._______ e del servizio di psichiatria e psicologia medica, l'istanza precedente ha accertato, in maniera vincolante per il Tribunale federale, che il ricorrente era da ritenere pienamente inabile al lavoro in attività pesanti, inabile al 70% in attività mediamente pesanti e totalmente capace in occupazioni leggere, 
che per il resto, tenuto conto di un reddito senza invalidità, non più contestato e risultante dagli atti, come responsabile di produzione/programmatore di fr. 70'512.- (anno 2004) e di un reddito da invalido di fr. 56'119.- (ottenuto sulla base dei dati dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica [2004, Tabella TA1, livello di esigenze 4, uomini], dopo deduzione del 2% in considerazione delle particolarità personali e professionali del caso [limitazione nel sollevamento di pesi oltre i 20 kg]), i primi giudici hanno accertato un grado d'invalidità di circa il 20%, 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
che le censure ricorsuali si esauriscono in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure, 
che per rispondere alle perplessità del ricorrente, non basta certamente a suffragare la tesi ricorsuale la circostanza che a mente del dott. A._______ il problema centrale sembrava consistere in un disagio - che non contesta del resto nessuno - psicologico non meglio definito, 
che infatti a questo apprezzamento, peraltro silente sulle eventuali incidenze invalidanti, non può essere attribuita piena forza probatoria nella misura in cui esula dal proprio campo di competenza cardiologico, 
che similmente il ricorrente non può trarre alcuna conclusione a suo vantaggio dal referto 15 dicembre 2005 del dott. B.________, il quale non si esprime su un'eventuale conseguenza invalidante del disturbo psichiatrico evocato (stato ansioso-depressivo grave con sintomatologia psicotica), ma si limita a ritenere opportuna una valutazione psichiatrica da parte dei colleghi psichiatri dell'AI, alla quale si è poi peraltro proceduto con la perizia del servizio di psichiatria e psicologia medica, 
che quest'ultima tiene conto delle considerazioni del dott. B.________ e non è in seguito stata smentita da alcuna valutazione medico-specialistica agli atti, 
che relativamente alla riduzione - sul reddito base da invalido - del 2% operata dall'amministrazione e reputata non arbitraria dal Tribunale amministrativo federale, giova ricordare come il tema sia una tipica questione di apprezzamento che può essere corretta solo se la Corte del merito ha esercitato questa valutazione in maniera giuridicamente errata, vale a dire solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.), 
che il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in quale misura la decisione impugnata sarebbe manifestamente errata o comunque contraria al diritto, 
che venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non si confronta adeguatamente con l'accertamento dei primi giudici, 
che ad ogni modo, pur apparendo quantomeno opinabile se non addirittura sbagliata la deduzione minima praticata, il Tribunale amministrativo federale ha nondimeno illustrato che il tasso d'invalidità non supererebbe comunque il 34% nemmeno se si ammettesse una deduzione - eccessiva nel caso di specie - del 20%, 
che nella misura in cui si oppone a questa motivazione sussidiaria dei primi giudici, poiché non permetterebbe di precisare il tasso d'invalidità esatto dal quale dipenderebbe poi la valutazione dell'incapacità di guadagno nella previdenza professionale, il ricorrente misconosce che gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]), 
che per contro l'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti), 
che, per quanto ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 25 marzo 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti