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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_406/2018  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
3. C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (ascolto e registrazione di conversazioni estranee e registrazione clandestina di conversazioni), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.272). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
B.________ e C.________ gestiscono a X.________ la tenuta "D.________", in cui è in particolare esercitata un'attività di "Guesthouse". Per la loro sicurezza e per quella degli ospiti della struttura, hanno installato sulla proprietà tre telecamere di videosorveglianza, una delle quali è rivolta verso un sentiero gravato con un diritto di passo pubblico. 
 
B.   
Il 2 novembre 2015 B.________ e C.________ hanno presentato una querela penale nei confronti di A.________ per i reati di ingiuria e minaccia, in relazione ad un diverbio sorto il 7 agosto 2015 tra il querelato e C.________, nell'ambito del quale il primo avrebbe proferito espressioni lesive dell'onore contro il secondo. Quale mezzo di prova, i denuncianti hanno allegato alla querela una registrazione video e sonora delle telecamere di sorveglianza. 
 
C.   
Con riferimento a questi fatti, A.________ è stato interrogato dalla polizia il 14 giugno 2017 in veste di imputato. Venuto a conoscenza in occasione dell'interrogatorio della registrazione, egli ha presentato il 10 luglio 2017 una querela penale contro B.________ e C.________ per i titoli di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis CP). Con decisione del 16 ottobre 2017 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi dei suddetti reati. 
 
D.   
Contro il decreto di non luogo a procedere A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 21 febbraio 2018 lo ha respinto. La Corte cantonale ha negato che la conversazione registrata fosse "non pubblica" ai sensi degli art. 179tere 179bis CP. Ha inoltre ritenuto che il reclamante fosse a conoscenza dell'esistenza del sistema di videosorveglianza. 
 
E.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 aprile 2018 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare gli atti alle autorità cantonali per l'emanazione di un decreto di accusa nei confronti degli opponenti per i titoli di registrazione clandestina di conversazioni e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati alle precedenti istanze, affinché sia aperta l'istruzione penale. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione degli art. 179tere 179bis CP, dell'art. 310 CPP e degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. 
 
F.   
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.  
 
1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Il ricorrente, accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, intende fare valere pretese risarcitorie nei confronti degli opponenti, in particolare il risarcimento di un torto morale (che quantifica in fr. 3'000.--), per la lesione illecita della sua personalità. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione del torto morale giusta l'art. 49 cpv. 1 CO. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone infatti che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii). Alla luce della natura dei reati in esame e delle spiegazioni generiche fornite dal ricorrente, è quantomeno dubbio ch'egli abbia sufficientemente sostanziato la fondatezza delle sue pretese civili. Visto l'esito del ricorso, la questione può tuttavia rimanere indecisa. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario che la conversazione oggetto della registrazione è avvenuta alla presenza di terze persone. Sostiene che i bagnanti visibili sulle immagini della videosorveglianza disterebbero "decine di metri" dal luogo in cui si è svolta la conversazione e non avrebbero potuto comprendere le espressioni da lui proferite, siccome erano intenti a fare il bagno e non prestavano attenzione alla discussione. Secondo il ricorrente, se questi fatti fossero stati correttamente accertati, contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza, la conversazione registrata dovrebbe essere considerata "non pubblica" ai sensi degli art. 179tere 179bis CP.  
 
2.2. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (cfr. art. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.  
 
2.3. Nei confronti degli opponenti sono in concreto prospettate le imputazioni di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) e di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis CP). In entrambi i casi, la fattispecie punibile concerne la registrazione di una conversazione "non pubblica". Queste disposizioni tutelano la sfera privata e segreta del cittadino, che deve potere esprimersi liberamente nel contesto di una cerchia circoscritta di persone, determinata dai rapporti personali, evitando di correre il rischio che senza il suo consenso la conversazione da lui condotta sia ascoltata con un apparecchio d'intercettazione o registrata su un supporto del suono. Costituiscono espressioni "non pubbliche" quelle manifestate nell'ambito privato, segnatamente nella cerchia familiare o all'interno di un gruppo di amici, oppure in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da una particolare confidenza (cfr. DTF 130 IV 111 consid. 5.2.2). Al riguardo, deve pure essere tenuto conto del luogo in cui avviene la conversazione. Il carattere pubblico o meno della stessa dipende infatti in misura significativa anche dalla circostanza ch'essa si svolga in un ambiente privato o generalmente accessibile al pubblico (DTF 133 IV 249 consid. 3.2.2; sentenza 6P.79/2006 del 6 ottobre 2006 consid. 5).  
 
2.4. La Corte cantonale ha accertato che la registrazione incriminata riprendeva essenzialmente quanto avvenuto sul sentiero gravato da un diritto di passo pubblico che passa a ridosso della proprietà gestita dagli opponenti. Ha altresì accertato, sulla base delle immagini video, che la conversazione si è svolta in presenza di alcuni ospiti della struttura, che in quel momento stavano facendo il bagno in un laghetto distante pochi metri dalla posizione in cui si trovavano i due interlocutori. I giudici cantonali hanno constatato che durante la discussione diverse persone sono passate accanto al ricorrente e a C.________ e che alcune di loro sembrerebbero anche ascoltare la discussione.  
In questa sede, il ricorrente si limita ad addurre che i bagnanti si sarebbero trovati a una distanza di "decine di metri" dal luogo della discussione e non soltanto a pochi metri da quel punto. Sostiene che queste persone, siccome stavano facendo il bagno, non avrebbero prestato attenzione al contenuto della discussione e ribadisce di essere stato registrato a sua insaputa. Con queste argomentazioni egli mette genericamente in dubbio gli esposti accertamenti, ma non dimostra con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, ch'essi sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con gli atti, fondati su una svista manifesta o in urtante contraddizione con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 142 II 355 consid. 6; 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1). La presenza di terze persone nel luogo del diverbio, seppure ad una distanza maggiore rispetto a quella accertata dalla Corte cantonale, è del resto sostanzialmente riconosciuta anche dal ricorrente, che non rende seriamente verosimile l'esistenza di caratteristiche tali da fare ritenere di natura privata l'ambiente in questione. Egli disattende inoltre che, oltre ai bagnanti, le riprese filmate ritraggono alcune persone che, su quel tratto del percorso pedonale, passano direttamente accanto agli interessati. 
Gli esposti accertamenti non possono quindi essere ritenuti arbitrari. Corrispondono anzi a quanto risulta dalla visione delle immagini della videosorveglianza e sono di conseguenza vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Dagli stessi si evince in sostanza che la discussione tra il ricorrente e C.________ si è svolta in un luogo aperto, accessibile al pubblico ed alla presenza di terze persone. Il solo fatto che non tutte queste persone abbiano prestato attenzione al contenuto della conversazione, non consente di per sé di concludere ch'essa si è svolta in un ambito privato. A ragione la Corte cantonale ha quindi negato in concreto l'esistenza di una conversazione "non pubblica" giusta gli art. 179tere 179bis CP e confermato di conseguenza il decreto di non luogo a procedere per il mancato adempimento degli elementi costitutivi dei reati (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). 
 
3.   
Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che non sono state assunte le prove da lui richieste con la querela del 10 luglio 2017, tra cui in particolare l'interrogatorio delle parti. Tuttavia, poiché come visto l'adempimento degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati risultava escluso già sulla base degli atti, l'autorità cantonale poteva ritenere superflue ulteriori prove e rinunciare perciò ad assumerle sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza (cfr. art. 139 cpv. 2 CPP; DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii). In concreto, la precedente istanza ha quindi implicitamente respinto l'assunzione di ulteriori prove, siccome non avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento penale. 
 
4.   
In questa sede non occorre infine esaminare se, come sembra avere ritenuto la CRP, il ricorrente avrebbe acconsentito a una registrazione (anche) sonora della conversazione per il fatto ch'egli sarebbe stato a conoscenza della presenza del sistema di videosorveglianza. Come è stato esposto, le imputazioni di cui agli art. 179tere 179bis CP non possono in concreto essere realizzate già per il mancato adempimento del requisito oggettivo di una conversazione "non pubblica". In tale circostanza, la questione dell'eventuale assenso del ricorrente alla registrazione non ha portata pratica e non deve essere approfondita. 
 
5.   
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 settembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni