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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.321/2003 /bom 
 
Sentenza del 21 ottobre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Meyer, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, 
via Gallinazza 6, casella postale 143, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentati dall'Ufficio esazioni e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
B.________ AG, 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, 
via della Pace 6, 6601 Locarno, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (pignoramento del reddito), 
 
ricorso di diritto pubblico del 5 settembre 2003 contro la sentenza emanata il 7 agosto 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito delle esecuzioni promosse dalla Confederazione Svizzera, dal Cantone Ticino e dalla cassa malati B.________ nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto al pignoramento di fr. 4'085.-- mensili dalla rendita versata dalla cassa pensioni al debitore. 
B. 
Con sentenza 7 agosto 2003, in parziale accoglimento di un ricorso dell'escusso, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha ridotto a fr. 2'740.-- l'eccedenza mensile da pignorare dal 21 febbraio 2003. L'autorità cantonale ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dal debitore. 
C. 
A.________ ha impugnato la predetta sentenza con una domanda di revisione cantonale, un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF e un ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo rimedio postula, in via principale, l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa al Tribunale di appello, affinché decida nel senso dei considerandi. In via subordinata chiede che al suo minimo vitale siano aggiunti fr. 903.-- per spese connesse all'auto, fr. 500.-- per spese di protezione dei suoceri e fr. 737.-- per altre spese di protezione. Egli domanda pure il riconoscimento di fr. 200.-- per spese di patrocinio innanzi all'autorità di vigilanza nonché di essere dispensato dal versare un anticipo spese nella sede federale. Egli afferma in sostanza di trovarsi, con la sua famiglia, costantemente in pericolo in seguito alla sua precedente attività professionale, nel corso della quale aveva infiltrato organizzazioni di narcotrafficanti, che ora lo minacciano. La mancata considerazione di tale situazione configurerebbe la violazione di una serie di norme della Costituzione federale e della CEDU. 
D. 
Il presidente della II Corte civile ha, con decreto 11 settembre 2003, sospeso la procedura inerente al ricorso di diritto pubblico fino ad evasione della domanda di revisione cantonale. Il 25 settembre 2003 il ricorrente ha presentato al Tribunale federale un'istanza di assunzione suppletoria di prove. Nel frattempo, in parziale accoglimento della domanda di revisione, l'autorità di vigilanza ha, con sentenza del 22 settembre 2003, ridotto l'importo mensile da pignorare a fr. 2'465.--, atteso che i premi di cassa malattia per la moglie e la figlia del debitore vengono regolarmente pagati. 
E. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Interposto in tempo utile contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla violazione di norme costituzionali e della CEDU, il ricorso di diritto pubblico si rivela in linea di principio ricevibile (DTF 128 III 244 consid. 5). 
1.2 Il 25 settembre 2003 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale una richiesta di assunzione suppletoria di prove - motivata con l'arresto di un commissario della polizia federale - con cui ha chiesto l'integrazione nell'incarto dei documenti (articoli di giornale e comunicati stampa) prodotti con l'istanza e una presa di contatto del giudice relatore con il procuratore federale incaricato dell'inchiesta "al fine di acquisire informazioni relative ai pericoli incombenti" sul ricorrente medesimo e la sua famiglia. L'istanza si rivela di primo acchito irricevibile: da un lato, essa riguarda fatti nuovi, verificatisi dopo l'emanazione della sentenza impugnata, e dall'altro, essa attiene - come verrà spiegato in modo più dettagliato nel considerando 3 - a circostanze senza pertinenza per la presente procedura, che concerne la costituzionalità di una decisione emanata dall'autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione in merito al pignoramento di prestazioni della previdenza professionale corrisposte al qui ricorrente. 
2. 
Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Il Tribunale federale si pronuncia inoltre unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nel ricorso e a condizione che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c, 122 IV 8 consid. 2a). 
 
Nel caso specifico l'ammissibilità del gravame appare subito e alla luce dei requisiti posti dalla predetta norma in larghissima misura esclusa. Nel proprio confuso rimedio, il ricorrente si limita per lunghi tratti ad elencare una serie di norme della Costituzione federale e della CEDU senza spiegare in che modo esse sarebbero violate dalla decisione impugnata. 
3. 
Il ricorrente sostiene di essere vittima, in seguito alla sua passata attività di commissario di polizia, di minacce proferite anche nei confronti della famiglia e dei suoceri dalle organizzazioni di narcotrafficanti, che aveva contribuito a combattere. Tale situazione verrebbe però ignorata dalle autorità cantonali e federali e il contestato pignoramento non gli permetterebbe di mettere in atto le necessarie misure di protezione, poiché lo priverebbe degli indispensabili mezzi finanziari. Lo Stato violerebbe così gli art. 2, 3 e 8 CEDU nonché l'art. 10 Cost. Secondo il ricorrente, l'autorità di vigilanza avrebbe pure leso l'obbligo di attuare i diritti fondamentali ex art. 35 Cost., poiché non avrebbe coordinato la procedura di ricorso LEF con "le richieste d'intervento delle istituzioni (Polizia, Consiglio di Stato, Ministero pubblico)" e avrebbe emanato una decisione lesiva dell'art. 12 Cost. I giudici cantonali avrebbero inoltre violato l'art. 13 CEDU, privandolo di un ricorso effettivo, non acquisendo le prove inerenti al pericolo in cui afferma di trovarsi. Egli indica altresì i motivi per cui ritiene che debbano essere incluse nel proprio minimo vitale ulteriori spese per un'autovettura, un importo per il sostegno dei suoceri in Brasile, nonché spese supplementari di elettricità, telefonia e videosorveglianza connesse con il suo bisogno di protezione. 
 
Nella fattispecie il ricorrente fonda il suo gravame sulla premessa che lo Stato dovrebbe garantire la sua sicurezza e quella della sua famiglia, in particolare a causa del suo - asserito - statuto di testimone. Lo Stato, invece, non solo non si occuperebbe del predetto obbligo, ma lo priverebbe addirittura, con l'avversato pignoramento, dei mezzi necessari per prendere misure di difesa e non rispetterebbe in questo modo i suoi diritti fondamentali, contrariamente a quanto impostogli dall'art. 35 cpv. 2 Cost. Con tale argomentazione il ricorrente misconosce che il contenuto di un diritto fondamentale non si lascia sempre realizzare nella forma di un diritto soggettivo fatto valere innanzi ad una qualsiasi istanza giudiziaria o amministrativa; si pensi ad esempio alla protezione giuridica del cittadino nei confronti dello Stato, che richiede la messa in opera di un sistema di procedure e di regole processuali (cfr. Jörg Paul Müller, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 39 pag. 633, nota marginale 30). Ciò significa in concreto che, di fronte all'asserito disinteresse delle competenti autorità a cui il ricorrente indica di aver chiesto protezione, non è semplicemente possibile rivolgersi agli organi di esecuzione e fallimenti e pretendere da loro la possibilità di attuare le misure rifiutate dalle autorità competenti in materia. Infatti, appurare l'esistenza di una situazione di pericolo e stabilire quali siano le misure di difesa giustificate dalle circostanze non rientra nei compiti affidati dalla legge agli uffici di esecuzione o alla loro autorità di vigilanza. Ne discende che le censure concernenti la violazione di diritti fondamentali, siano essi garantiti dalla Costituzione federale o dalla CEDU, appaiono senza pertinenza alcuna ai fini della presente sentenza. Per il predetto motivo non può nemmeno essere rimproverato all'autorità di vigilanza di non aver acquisito agli atti le prove relative alla situazione di pericolo in cui il ricorrente afferma di essere esposto con la sua famiglia. Anche la lamentela riguardante il mancato coordinamento della procedura di ricorso cantonale con le summenzionate domande d'intervento appare del tutto inconferente, atteso che il ricorrente nega esplicitamente che le altre istituzioni a cui si è rivolto abbiano preso dei provvedimenti. Non sono pertanto ravvisabili altre procedure che dovrebbero e potrebbero essere coordinate con il pignoramento. Infine, il ricorrente pare dimenticare che le poste che devono essere incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo sono disciplinate dall'art. 93 LEF. Ora, la violazione del diritto federale d'esecuzione, compresa una sua arbitraria applicazione, possono essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF, motivo per cui, vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico, l'argomentazione ricorsuale concernente le singole spese che dovrebbero essere computate nel minimo vitale dell'escusso si rivela inammissibile (DTF 127 III 55 consid. 1b). 
4. 
4.1 
L'autorità di vigilanza ha pure respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dal ricorrente. I giudici cantonali hanno dapprima richiamato l'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali e hanno poi rilevato che, vista la massima ufficiale, nell'ambito del calcolo del minimo vitale di un salariato o di un pensionato il debitore è solitamente in grado di procedere con atti propri. Per quanto attiene più specificatamente al caso in esame, essi hanno negato l'esistenza delle condizioni che permettono la concessione del gratuito patrocinio perché, da un lato, gran parte delle censure sollevate erano già state esaminate in una precedente procedura ricorsuale e, dall'altro, perché la procedura, di per sé semplice, è stata complicata dalle reticenze del debitore e da atti giuridici inidonei. 
4.2 Il ricorrente ritiene arbitraria la decisione dell'autorità di vigilanza di non concedergli il gratuito patrocinio, vista "la complessità della materia". L'autorità cantonale avrebbe a torto considerato reticenze i tentativi del patrocinatore di non svelare il dispositivo di sicurezza minimo del ricorrente. 
4.3 La censura non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e si rivela inammissibile. Il ricorrente, che ignora completamente la normativa cantonale menzionata nella decisione impugnata, non spiega in che modo la stessa sarebbe stata applicata in modo insostenibile dall'autorità di vigilanza e nemmeno cita una norma costituzionale che avrebbe imposto la concessione del gratuito patrocinio nella fattispecie. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima misura in cui si rivela ammissibile, si appalesa manifestamente infondato e rasenta la temerarietà. In queste circostanze pure la domanda di assistenza giudiziaria formulata nella sede federale dev'essere respinta e la tassa di giustizia posta a carico del ricorrente, soccombente. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, ai rappresentanti delle controparti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 21 ottobre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: