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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_334/2023  
 
 
Sentenza del 24 luglio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. B.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 giugno 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.65). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 7 aprile 2023, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale dell'8 febbraio 2023 presentata dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Vannes (Francia). 
 
B.  
Contro questa decisione A.________ è insorto alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), che l'ha invitato, per il tramite del suo patrocinatore avv. B.________, con la comminatoria di inammissibilità, a versare un anticipo delle spese, concedendogli poi una proroga in tale ambito, nonché a produrre una procura recente relativa alla procedura rogatoriale. 
 
C.  
Con decisione de 20 giugno 2023 la CRP, accertato che la procura prodotta con il ricorso non era sufficientemente attuale e non faceva riferimento a eventuali procedure rogatoriali, e che il legale non ne ha prodotta una recente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ponendo la tassa di giustizia a carico del patrocinatore. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per esaminare il ricorso nel merito. 
A richiesta del Tribunale federale, il patrocinatore di A.________ ha prodotto una procura recente. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo al requisito di un caso particolarmente importante, i ricorrenti si limitano a richiamare l'art. 29 Cost. e il divieto del formalismo eccessivo (al riguardo vedi DTF 149 IV 97 consid. 2; 149 III 12 consid. 3.3.1).  
 
2.2. Essi ammettono di non avere prodotto la procura richiesta dalla CRP, né di aver domandato una proroga per farlo, ciò che non implicava alcun onere eccessivo per loro. La superata procura firmata dal cliente indicava il patrocinio in " ogni vertenza che dovesse vederlo coinvolto nell'ambito di indagini penali da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino ". In queste circostanze i ricorrenti non dimostrano che, ritenendo che la procedura di assistenza relativa alla rogatoria francese non rientrasse nel quadro delle indagini penali esperite dal MP ticinese, la CRP sarebbe incorsa in una violazione grave e evidente dei loro diritti di parte. Ancor meno essi rendono verosimile che la questione di produrre una procura recente sarebbe suscettibile di costituire un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF.  
Spettava d'altra parte al ricorrente, assistito da un legale, contestare nel termine fissato o chiedendo semmai una proroga dello stesso, la pertinenza di una procura recente (sentenza 1B_350/2018 del 27 agosto 2018 consid. 2.2; cfr. anche DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 in fine). Egli, invece, nonostante la comminatoria d'inammissibilità, non ha reagito (sentenze 1C_448/2021 dell'11 agosto 2021 consid. 2.3 posta a fondamento della sentenza impugnata; 1C_562/2022 del 28 ottobre 2022 consid. 1.3 e 1.4 e 1C_110/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.4 e 3.6). 
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 24 luglio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri