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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_95/2009 
 
Sentenza del 25 febbraio 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Kolly, Kiss, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
patrocinati dall'avv. Carlo Vitalini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore, apprezzamento delle prove, 
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 19 maggio 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
All'origine della presente vertenza vi è un incidente della circolazione avvenuto il 6 maggio 1999, che ha visto coinvolti B.________, al volante di un'automobile, e A.________, alla guida di una motocicletta. 
A.a Asserendo che la responsabilità della collisione sarebbe da imputare interamente a B.________, il 20 aprile 2001 A.________ l'ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, unitamente alla sua assicurazione, onde ottenere il risarcimento dei danni materiali da lui subiti, quantificati in complessivi fr. 14'083.--, e delle spese legali preprocessuali, di fr. 2'500.--; in sede di conclusioni ha ridotto la sua pretesa a fr. 7'176.50, oltre interessi. 
 
Le parti convenute in causa hanno contestato sia la responsabilità di B.________ sia l'entità del danno. 
 
Statuendo il 12 marzo 2007, la Pretora ha integralmente respinto la petizione; la valutazione delle risultanze istruttorie l'ha infatti condotta ad addebitare la responsabilità dell'incidente esclusivamente all'attore. 
A.b Contro questo giudizio A.________ si è aggravato dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che con decreto del 25 febbraio 2008 ha trasmesso l'incarto alla Camera di cassazione civile per competenza, il valore di causa essendo inferiore a fr. 8'000.-- (art. 15 CPC/TI e art. 36 LOG). 
 
Rammentati i limiti del proprio potere d'esame (art. 327 lett. g CPC/TI), con sentenza del 19 maggio 2009 questa Camera ha respinto il ricorso, le conclusioni della prima giudice quo alla dinamica dell'incidente e alla velocità del motociclista non risultando arbitrarie. 
 
B. 
Prevalendosi della violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 9 Cost.), il 25 giugno 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia costituzionale volto a ottenere l'annullamento delle pronunzie cantonali di prima e seconda istanza e il rinvio della causa alla Pretora per completamento dell'istruttoria e nuovo giudizio. 
Con risposta del 21 settembre 2009 B.________ e l'assicurazione hanno proposto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale non si è determinata. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3). 
 
1.1 Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF
 
In concreto, la sentenza impugnata riguarda una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che non raggiunge il valore litigioso minimo stabilito dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e non rientra nei casi previsti dal cpv. 2 di questa norma. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale degli art. 113 seg. LTF è pertanto proponibile. 
 
1.2 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 con rinvio all'art. 75 cpv. 1 LTF), il ricorso risulta per il resto ricevibile, perlomeno sotto questo profilo. 
 
1.3 Suscitano in effetti delle perplessità le conclusioni ivi formulate (art. 42 cpv. 1 LTF), tendenti al rinvio dell'incarto alla giudice di primo grado per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. 
 
Di principio, il ricorso sussidiario in materia costituzionale ha effetto riformatorio, così come il ricorso ordinario in materia civile (art. 117 LTF combinato con l'art 107 cpv. 2 LTF). Questo significa che la parte ricorrente non può limitarsi a postulare genericamente l'annullamento e la modifica della pronunzia impugnata o il rinvio della causa all'autorità precedente, bensì deve formulare una conclusione chiara e precisa sul merito della controversia e specificare le modifiche da lei auspicate. Il rinvio all'autorità cantonale rimane inevitabile - e la semplice domanda in tal senso ammissibile - solo qualora il giudizio impugnato non contenga gli accertamenti di fatto necessari per l'applicazione del diritto (DTF 134 III 379 consid. 1.3 con rinvio). Spetta a chi se ne prevale l'onere di allegare che tale eventualità è realizzata. 
In concreto, dinanzi alla Camera di cassazione civile il ricorrente aveva formulato la richiesta di rinvio degli atti solo in via subordinata, mentre in via principale aveva postulato la modifica della pronunzia pretorile nel senso dell'accoglimento delle sue pretese, segno che riteneva di per sé possibile l'emanazione di un giudizio sulla base delle risultanze istruttorie esistenti. Non si comprende - né egli lo spiega - per quale motivo la situazione sarebbe ora venuta a mutare. La questione non necessita di venir ulteriormente approfondita, il gravame risultando in ogni caso inammissibile per i motivi esposti nei successivi considerandi. 
 
2. 
2.1 Sulla base delle risultanze di causa - composte da varie deposi-zioni testimoniali e una perizia giudiziaria - la giudice di prime cure ha stabilito che l'incidente si è verificato nelle seguenti circostanze: "verso le 19.30 del 6 maggio 1999, in una situazione di poco traffico, il convenuto B.________ [il quale circolava sulla strada che da Paradiso porta a Melide] si apprestava a effettuare una manovra di svolta a sinistra con l'intenzione di spostarsi sul piazzale antistante Z.________ quando, dopo aver iniziato una corretta manovra di preselezione, è entrato in collisione con la moto guidata dall'attore [che sopraggiungeva da dietro], il quale stava sorpassando a sinistra a velocità eccessiva (ca. 100 km/h anziché massimi consentiti 50 km/h) la colonna di auto che si era formata a causa della manovra del convenuto. [...] Dalla dinamica dell'incidente così come ricostruita peritalmente" - ha proseguito la magistrata - "è emerso che l'alta velocità tenuta dall'attore non ha permesso al B.________ di aver il tempo materiale per rendersi conto della presenza della motocicletta e di reagire di conseguenza [...]; certo è invece che se il motociclista avesse rispettato i limiti di velocità [...], egli avrebbe potuto arrestarsi entro la traccia di frenata ed evitare l'impatto. [...] Se ne deve concludere che la responsabilità del sinistro va addebitata esclusivamente all'attore". 
 
2.2 Nella sentenza qui impugnata, la Camera di cassazione civile, prima di vagliare le critiche formulate dal ricorrente contro la pronunzia pretorile, ha dichiarato irricevibile la valutazione allestita il 4 aprile 2007 dal Laboratorio Tecnico Sperimentale della Supsi, trattandosi di un nuovo documento prodotto per la prima volta in sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) e rammentato i limiti del proprio potere d'esame, ristretto all'arbitrio (art. 327 lett. g CPC/TI). 
Passando all'esame del gravame, la Corte ticinese ha innanzitutto rilevato il carattere appellatorio degli argomenti presentati dal ricorrente per contestare la valutazione pretorile in merito alla correttezza della manovra dell'automobilista, di modo che su questo punto il ricorso avrebbe potuto venir dichiarato inammissibile già per tale motivo. Ciononostante, i giudici cantonali hanno in seguito esposto anche le ragioni per le quali l'accertamento della Pretora su questo aspetto, fondato sulla valutazione delle diverse valutazioni testimoniali, non può essere reputato arbitrario. Per quel che riguarda invece la valutazione della velocità con la quale il ricorrente ha effettuato la sua manovra di sorpasso - ha osservato la Camera di cassazione civile - anche se le indicazioni fornite dai testimoni non assurgono a prova certa, le loro impressioni costituiscono indizi che, unitamente alle risultanze della perizia giudiziaria, permettono di avvalorare la conclusione della prima giudice, secondo la quale la velocità era di circa 100 km/h, di modo che anche su questo punto il giudizio di primo grado non può dirsi arbitrario. Da ultimo, i giudici dell'alta Corte hanno disatteso le critiche mosse contro la perizia giudiziale, siccome fondate sulla valutazione allestita il 4 aprile 2007 dal Laboratorio Tecnico Sperimentale della Supsi. 
 
3. 
A mente del ricorrente, come detto, la decisione della Camera di cassazione civile viola il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). 
 
Si tratta di censure proponibili con il ricorso in materia costituzionale (art. 116 LTF). Visto il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di vagliarle, appare tuttavia necessario rammentare le esigenze di motivazione che reggono tale rimedio. 
 
3.1 L'art. 117 LTF rimanda per la motivazione all'art. 106 cpv. 2 LTF, giusta il quale la violazione di diritti fondamentali può essere esaminata soltanto se il ricorrente ha sollevato e debitamente motivato tale censura. Nell'atto di ricorso è pertanto necessario menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali. 
 
Il Tribunale federale si limita infatti ad esaminare censure sollevate in maniera chiara e dettagliata; censure di carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 134 II 244 consid. 2.2 con rinvii). 
In particolare chi, come il ricorrente, lamenta una violazione del divieto d'arbitrio, non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale. L'arbitrio, infatti, non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.). 
 
3.2 Nella fattispecie in esame occorre tuttavia tenere presente che la Camera di cassazione civile ticinese ha statuito sulla base dell'art. 327 lett. g CPC/TI, che le permette di annullare la sentenza di primo grado solo in caso di arbitrio nell'applicazione del diritto o nell'accertamento dei fatti. In questo ambito la Corte cantonale dispone dunque di un potere d'esame analogo a quello del Tribunale federale chiamato a statuire su di un ricorso per violazione del divieto dell'arbitrio. Ora, secondo costante giurisprudenza, adito con un ricorso fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza che pure fruiva di una cognizione ristretta, il Tribunale federale non si limita ad esaminare dal punto di vista dell'arbitrio se l'autorità di ricorso lo abbia commesso; in altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame (Willkür im Quadrat). Il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha a torto ammesso - rispettivamente negato - una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 116 III 70 consid. 2b). 
 
Ciò non toglie che spetta alla parte ricorrente dimostrare, con un'argomentazione conforme agli esposti dettami dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che le motivazioni addotte dall'autorità cantonale per ammettere - rispettivamente negare - il carattere arbitrario del giudizio di primo grado sono sbagliate. In altre parole, la parte ricorrente non può limitarsi a ripetere quanto già esposto in sede cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata, pena l'irricevibilità del gravame per carente motivazione (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc pag. 494; cfr. anche sentenza 4D_16/2008 del 20 maggio 2008 consid. 2.2). 
 
4. 
L'allegato inoltrato al Tribunale federale non ossequia le esigenze di motivazione qui sopra descritte. Con un'argomentazione intricata e a volte anche tendenziosa, il ricorrente critica infatti indistintamente le considerazioni dei giudici di primo e secondo grado, senza confrontarsi in maniera chiara e dettagliata con il contenuto della sentenza impugnata. 
 
4.1 In primo luogo assevera che, con ordinanza del 22 febbraio 2005, la Pretora avrebbe arbitrariamente e in violazione dell'art. 252 CPC/TI rifiutato la sua richiesta di delucidazione e completazione perizia, nonostante essa mirasse a chiarificare aspetti rilevanti ai fini delle conclusioni peritali. Omettendo di esaminare questo suo argomento, già sollevato in sede cantonale, la Camera di cassazione civile avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. 
 
Manifestamente appellatoria, la censura è inammissibile. La tesi secondo la quale il ricorrente avrebbe già sottoposto la questione all'autorità cantonale è formulata in maniera generica, senza alcuna indicazione dei relativi passaggi nel suo atto d'appello. Egli non contesta adeguatamente nemmeno i motivi addotti nell'ordinanza del 22 febbraio 2005 per respingere la sua richiesta, in particolare l'affermazione secondo la quale i suoi quesiti volevano agganciarsi e riprendere domande alle quali, per come erano state formulate, il perito aveva già dato chiara e univoca risposta. Il ricorrente tralascia inoltre di menzionare che il 6 maggio 2005 la sua richiesta è stata nuovamente respinta, unitamente a una domanda di assunzione suppletoria di prove (segnatamente di documenti concernenti il peso della motocicletta) trattandosi di elementi "invocati dall'attore a sostegno di un nuovo argomentare, di critica e messa in discussione delle risultanze peritali nell'intento di meglio sostanziare le proprie posizioni di causa di fronte a elementi probatori ritenuti non abbastanza convincenti, rispettivamente sfavorevoli, ciò che appunto non è ammissibile fare nell'ambito della norma e dell'istituto invocato". 
 
Su tali questioni il ricorso è silente. Esse depongono comunque a sfa-vore dell'asserita violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione della prova richiesta. In effetti - come pertinentemente rilevato dall'opponente - se è vero che il diritto di essere sentito in senso lato include il diritto di richiedere l'assunzione delle prove determinanti ai fini del giudizio, tale facoltà presuppone in ogni caso che la richiesta avvenga conformemente alle modalità prescritte dalle normative procedurali applicabili (DTF 124 I 241 consid. 2 con rinvii). 
 
4.2 Il ricorrente prosegue il suo esposto con la stessa strategia argomentativa, facendo astrazione dai motivi addotti dai giudici per respingere le sue pretese, rispettivamente distorcendoli. 
4.2.1 Con riferimento al giudizio sulla correttezza della manovra dell'automobilista, ad esempio, egli nemmeno menziona il fatto che i suoi argomenti sono stati disattesi per due motivi: in primo luogo perché appellatori - e pertanto inammissibili - e secondariamente perché comunque la valutazione pretorile resiste alla censura di arbitrio (cfr. consid. 2.2). Dinanzi al Tribunale federale egli censura solo la seconda motivazione - riproponendo in sostanza gli stessi argomenti già addotti in sede cantonale, secondo le stesse (inammissibili) modalità - ciò che permette di dichiarare il gravame d'acchito inammissibile su questo punto. Secondo costante giurisprudenza, infatti, qualora la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, pena l'irricevibilità della censura (DTF 132 III 555 consid. 3.2; 132 I 13 consid. 3 e 6). 
4.2.2 Con riferimento all'accertamento relativo alla velocità da lui tenuta in occasione del sinistro, egli travisa invece la portata del giudizio querelato, laddove pretende che la Corte cantonale avrebbe riconosciuto l'inattendibilità dei testi nel valutare la velocità di un centauro e si sarebbe basata solo sulla perizia. 
 
Questa tesi è priva di riscontro nell'atto criticato, nel quale, come già indicato al consid. 2.2, la Camera di cassazione civile ha piuttosto riconosciuto alle dichiarazione dei testi valore di indizi, da valutarsi unitamente alla perizia giudiziaria. 
4.2.3 Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte cantonale di non aver tenuto in nessuna considerazione l'accertamento - rilevante - secondo il quale al momento dell'impatto la vettura "si trovava in buona parte oltre la linea mezzana della strada, ovvero già in quella di contromano". 
 
Sennonché quest'affermazione si scontra con il contenuto del consid. 7a della sentenza impugnata, laddove, nel quadro del riesame - sotto il profilo dell'arbitrio - della valutazione della velocità del ricorrente effettuata in prima istanza si legge "l'automobilista, che già si trovava parzialmente sulla corsia di contromano orientato obliquamente sul campo stradale." 
4.2.4 Sempre in relazione alla valutazione della velocità da lui tenuta al momento dell'incidente, egli critica diffusamente la perizia giudiziaria "palesemente errata sia nel metodo che nel risultato", ma non spende una parola sulla considerazione dei giudici ticinesi, per cui la corrispondente censura sollevata in sede cantonale non è stata tenuta in considerazione siccome fondata sulla valutazione peritale allestita il 4 aprile 2007 dal Laboratorio tecnico Sperimentale della Supsi, prodotta irritualmente solo dinanzi al Tribunale d'appello e pertanto inammissibile. 
 
Sia come sia, a questo proposito giova ricordare che, qualora le autorità cantonali - che nell'ambito della valutazione delle prove godono di un ampio margine di apprezzamento (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) - abbiano fondato il loro giudizio sulla perizia giudiziaria, il Tribunale federale interviene per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il perito non ha dato risposta ai quesiti postigli, oppure quando le sue conclusioni risultano in contraddizione con sé stesse oppure ancora quando la perizia presenta lacune così evidenti da essere riconoscibili anche a un laico in materia. Fatte salve queste ipotesi, il giudice del merito non è tenuto a sottoporre la perizia giudiziaria a particolari verifiche; in altre parole, non è arbitrario far capo a un'opinione del perito anche quando questa potrebbe non reggere ad un esame tecnico specifico e dettagliato (DTF 118 Ia 144 consid. 1c; sentenza 4P.9/2005 del 10 maggio 2005 consid. 2.1). In concreto, anche se le critiche che il ricorrente rivolge contro la valutazione della sua velocità secondo il metodo della conservazione del moto - incentrate sul peso della motocicletta e del vaso di fiori contro cui si è schiantata - non appaiono prive di ogni pertinenza, la decisione dei giudici di riferirsi alla perizia non può dirsi manifestamente insostenibile già perché l'esperto ha raggiunto la medesima conclusione anche sulla base del metodo balistico, che il ricorrente critica - ancora una volta - in maniera del tutto appellatoria e quindi inammissibile. 
 
5. 
In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile a causa della sua motivazione, non conforme alle esigenze descritte al consid. 3. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 nonché 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà agli opponenti fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 25 febbraio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi