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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_211/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Meyer, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (revisione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 febbraio 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. Con decisione del 16 novembre 2012, A.________, nata nel 1969 e da ultimo attiva come cameriera, è stata posta al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2011 (con diritto al pagamento dal 1° dicembre 2011) a dipendenza della diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "sindrome lombo vertebrale cronica su discopatia L4-L5 e L5-S1 con sciatalgia intermittente sinistra e incontinenza urinaria in accertamento", posta dal dott. B.________ il 17 settembre 2012. La situazione clinica e le limitazioni funzionali permettevano di giustificare un'incapacità lavorativa del 100% in tutte le attività, con prognosi incerta per tendenza alla cristallizzazione della situazione clinica.  
 
A.b. Nell'agosto 2013 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha avviato una procedura di revisione, ordinando tra l'altro una perizia pluridisciplinare (accertamenti in medicina interna, in neurologia, in psichiatria e psicoterapia, in reumatologia e in urologia) a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona. Nel referto peritale del 22 dicembre 2014 viene posta la seguente diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa: "sindrome lombovertebrale con/su discopatie plurisegmentali in particolar modo L2-3, L3-4 e L4-5, alterazioni statiche con scoliosi ad S, pregresso morbo di Scheuermann toracale; periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla ds. con/su possibile tendinopatia del sovraspinato con leggera sintomatologia d'impingement; epicondilopatia radiale a ds.; disturbo minzionale irritativo con incontinenza urinaria mista, su patologia del rachide lombare". Dall'aprile 2013 ad A.________ è stata riconosciuta una capacità lavorativa nell'ultima attività svolta del 50% (presenza tutto il giorno ma con rendimento ridotto) mentre del 70% in un'attività adeguata (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto). Completati gli accertamenti sia di natura medica che amministrativa, l'UAI con decisione del 12 maggio 2015, ha soppresso la rendita d'invalidità dal 1° luglio 2015.  
 
B.   
A.________ si è rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di annullare la decisione e rinviare gli atti all'UAI per nuova pronuncia dopo aver sentito l'assicurata e i suo medici curanti. 
 
Con giudizio del 15 febbraio 2016 la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
 
C.   
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 18 marzo 2016 (timbro postale) ribadendo, in via principale, la richiesta di annullamento del giudizio cantonale e della decisione di revisione dell'UAI del 12 maggio 2015. In via subordinata la ricorrente sollecita in sostanza il rinvio degli atti al Tribunale cantonale affinché accolga il ricorso, decida in merito alle ripetibili e ritorni gli atti all'UAI per nuova decisione, come infine in via "ulteriormente" subordinata viene richiesta la concessione di una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno 2015 (recte 1° luglio 2015). 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico (ai sensi degli art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è la soppressione, in via di revisione (art. 17 LPGA) con effetto dal 1° luglio 2015, della rendita intera di invalidità concessa alla ricorrente dal 1° novembre 2011. 
 
3.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale ha già esposto correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità, i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita (art. 17 LPGA; art. 88ae 88 bis cpv. 2 lett. b OAI), i compiti del medico ai fini di tale valutazione, nonché il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353 seg.; cfr. pure DTF 137 V 210; 135 V 465). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che una riduzione o soppressione di una rendita d'invalidità può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Un tale esame può avvenire unicamente comparando due fattispecie successive (cfr. DTF 133 V 108, come pure segnatamente DTF 125 V 413 consid. 2d in fine pag. 418).  
 
4.  
 
4.1. Con il giudizio impugnato la Corte cantonale, fondandosi in particolare sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare SAM del 22 dicembre 2014, ha ritenuto che la soppressione della rendita d'invalidità fosse giustificata in considerazione del miglioramento dello stato di salute dell'interessata. La sua incapacità lavorativa non era più del 100% in qualsiasi attività, come constatato al momento dell'erogazione della rendita d'invalidità intera ma presentava una capacità lavorativa del 50% nell'ultima attività svolta quale cameriera e del 70% in attività adeguate al suo stato valetudinario. Dal confronto dei redditi - stabiliti sulla base dei dati statistici risultanti dalla tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica - è risultato un grado d'invalidità del 37%, insufficiente per avere il diritto a una rendita d'invalidità.  
 
4.2. La ricorrente censura sostanzialmente l'accertato miglioramento dello stato di salute, la capacità lavorativa del 70% in professioni leggere adatte, come pure il grado d'invalidità del 37%. In concreto, essa rimprovera al Tribunale cantonale di avere svolto un accertamento manifestamente errato dei fatti e apprezzato le prove in maniera arbitraria nella misura in cui ha ritenuto sostanzialmente attendibili le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 22 dicembre 2014, alla base del miglioramento ammesso dello stato di salute che ha comportato anche il riconoscimento di un aumento della capacità lavorativa sia nell'attività abituale che in attività adeguate e leggere, rispettose delle limitazioni indicate dai periti. Anche il grado d'invalidità è oggetto di censura, nella misura in cui è stata operata una riduzione del 10%, in luogo del 20%, dal reddito d'invalido stabilito sulla base dei dati statistici.  
 
5.   
 
5.1. La ricorrente rimprovera anzitutto alla Corte cantonale di avere erroneamente fatto proprie le conclusioni della perizia pluridisciplinare SAM del 22 dicembre 2014, che conterrebbe numerose lacune ai sensi della giurisprudenza relativa alla valenza probante di un referto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352). In maniera generale, l'argomentazione della ricorrente non è però pertinente, considerato che, contrariamente a quanto allegato, essa non apporta alcun valido elemento idoneo a far dubitare della correttezza e completezza della perizia pluridisciplinare SAM del 22 dicembre 2014, referto alla base della soppressione della rendita d'invalidità. In effetti, la ricorrente si dilunga per lo più in considerazioni per molti aspetti di natura appellatoria - e in quanto tali inammissibili - fornendo semplicemente in modo apodittico, un altro apprezzamento della perizia pluridisciplinare SAM.  
 
5.2.   
 
5.2.1. La ricorrente contesta dapprima il miglioramento - dall'aprile 2013 - dello stato valetudinario accertato dai periti SAM, affermando che non risulterebbe dagli atti e nemmeno nel giudizio cantonale vi sarebbe una spiegazione esauriente di tale miglioramento. In concreto la ricorrente si limita a menzionare le diagnosi poste nella perizia pluridisciplinare SAM del 22 dicembre 2014 e quelle poste dal dott. B.________ al momento della concessione della rendita d'invalidità in data 17 settembre 2012, per giungere alla conclusione che "si tratta di un quadro medico-valetudinario decisamente peggiore rispetto a quello del Dr. B.________". Inidoneo è pure il tentativo della ricorrente di sollevare dubbi sulla validità della perizia, affermando che le valutazioni dei medici SAM sarebbero parziali e non consentirebbero in maniera convincente di suffragare la revisione della rendita d'invalidità già solo per il fatto che il reumatologo avrebbe sostenuto nell'anamnesi remota che la ricorrente non sarebbe mai stata operata, allorquando si è sottoposta nel giugno 2011 a un intervento di rizotomia percutanea. Questa censura non merita accoglimento, considerato che il referto peritale SAM del 22 dicembre 2014 menziona espressamente negli atti a disposizione dei periti il rapporto operatorio del 10 giugno 2011 (referto peritale, pag. 2), come pure che nell'anamnesi patologica viene esplicitamente menzionata la rizotomia percutanea L4 a sin. del 9 giugno 2011 (referto peritale, pag. 11 all'inizio).  
 
5.2.2. La ricorrente contesta pure la valutazione sulle limitazioni funzionali certificate dai periti SAM e le loro ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, nella precedente attività di cameriera come pure in attività adeguate. La valutazione dei limiti funzionali spetta al medico e può essere rivista dal Tribunale federale solo limitatamente; l'allegazione della ricorrente secondo cui le percentuali stabilite sarebbero incomprensibili e diverse in situazioni analoghe senza alcuna spiegazione sul processo logico è dunque già di per sé inidonea a rimettere in discussione le conclusioni peritali. Quanto poi alla censura della mancata considerazione della somma delle limitazioni funzionali in ambito di attività adeguate, la ricorrente esprime un'altra volta invano la propria logica personale per contrastare le conclusioni dei periti dopo discussione plenaria. La giurisprudenza ha inoltre più volte ricordato che la cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale, ma anche la questione della sua misura sono quesiti di ordine squisitamente medico, il cui carattere arbitrario deve essere dimostrato dalla parte ricorrente (sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 7 e RDAT 2002 I n. 72 pag. 485, I 338/01, consid. 2b).  
 
5.3. In conclusione, non si vede per quale motivo la valutazione dei primi giudici, che hanno aderito alle conclusioni motivate e complete della perizia pluridisciplinare del 22 dicembre 2014, sarebbe contraria al diritto federale o risulterebbe da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove: essa merita pertanto di essere condivisa.  
 
6.  
 
6.1. Sul calcolo operato con i dati statistici la ricorrente contesta infine la deduzione sociale del 10% sul reddito da invalido ritenuto dall'UAI e confermata dal Tribunale cantonale per tenere conto delle particolarità professionali e personali del caso, postulandone una del 20%. Concretamente la ricorrente partendo dal 10% applicato dall'UAI - e avallato dai giudici di prime cure - per la necessità di effettuare lavori leggeri, ha aggiunto un 5% "dovendo considerare l'impatto delle problematiche reumatologiche nello svolgimento delle attività ritenute esigibili" e un ulteriore 5% per "il maggior sforzo che la signora A.________ deve effettuare per conseguire il reddito a fronte dell'accertata sindrome somatoforme da dolore persistente". A mente della ricorrente il Tribunale cantonale "ha quindi erroneamente apprezzato i fatti rilevanti, incorrendo in un eccesso (negativo) del proprio potere d'apprezzamento e violando il diritto federale".  
 
6.2. Le censure della ricorrente non meritano accoglimento per i motivi che seguono.  
 
6.2.1. Se, come nel caso concreto, il reddito da invalido è determinato sulla base dell'ISS, il valore base (salario tabellare) può essere, se del caso ridotto, (anche) per tenere conto del fatto che aspetti personali e professionali, quali il genere e la misura dell'impedimento, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità o il genere di soggiorno e il grado di occupazione, possono incidere sull'entità del salario. La deduzione va valutata complessivamente - e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione - tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l'agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall'UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale - cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento.  
 
6.2.2. L'estensione della riduzione del salario statistico in considerazione delle circostanze particolari in un caso concreto costituisce una questione attinente al potere di apprezzamento e, in quanto tale, soggiace all'esame del giudice di ultima istanza solo se la giurisdizione di primo grado ha esercitato il proprio potere di apprezzamento in violazione del diritto, commettendo un eccesso positivo ( "Ermessensüberschreitung ") o negativo ( "Ermessensunterschreitung ") del proprio potere di apprezzamento oppure abusando di tale potere ( "Ermessensmissbrauch "; DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 72 seg.; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Un eccesso negativo del potere di apprezzamento si ha in particolare nel caso in cui l'autorità si reputa vincolata quando invece la legge l'autorizza a statuire secondo il proprio apprezzamento, oppure se rinuncia d'acchito in tutto o in parte a esercitare il suo potere di apprezzamento (DTF 116 V 307 consid. 2 pag. 310 con riferimenti).  
 
6.2.3. Nel caso in rassegna non vi sono gli estremi per riconoscere l'eccesso negativo del potere d'apprezzamento del Tribunale cantonale censurato dalla ricorrente, i motivi addotti essendo in contrasto con la giurisprudenza sopra menzionata. Nello specifico, con il 5% supplementare relativo all'impatto delle problematiche reumatologiche nello svolgimento delle attività ritenute esigibili, la ricorrente manifesta sostanzialmente ancora una volta il proprio disaccordo per non aver considerato tale impatto nell'ambito della riduzione della capacità lavorativa in ogni attività. Come già espresso in precedenza, le limitazioni funzionali stabilite dai periti SAM e avvalorate dai medici dell'AI sono da confermare e non possono e non devono essere corrette in tale ambito, come auspicato dalla ricorrente con un'ulteriore riduzione del salario statistico. Medesima sorte spetta alla censura sul maggiore sforzo della ricorrente a conseguire un reddito a fronte dell'accertata sindrome somatoforme da dolore persistente. La ricorrente sembra difatti dimenticare che, nella perizia pluridisciplinare SAM del 22 dicembre 2014 la sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) è stata posta si come diagnosi, senza però alcuna influenza sulla capacità lavorativa e non deve dunque essere considerata come un limite all'ottenimento del reddito.  
 
6.2.4. Visto quanto sopra esposto, la decisione del Tribunale cantonale di confermare la deduzione del 10% dal reddito da invalido operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso di apprezzamento e merita piena conferma.  
 
7.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere respinto. 
 
8.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 18 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi