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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_201/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 maggio 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giovanna Roggero-Will, Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno, 
 
Oggetto 
procedimento penale, ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 5 ottobre 2016 l'avvocata A.________ è stata condannata in contumacia dalla Corte delle assise criminali per ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta coazione (in parte tentata), ripetute soppressioni di documento e ripetuta diffamazione, alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. L'interessata ha impugnato questa decisione con annuncio d'appello, confermato con dichiarazione del 9/28 febbraio 2017: la causa è pendente presso la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). 
 
B.   
Mediante istanza dell'8 marzo 2017 A.________ ha chiesto la ricusazione della giudice Giovanna Roggero-Will, Presidente della CARP. Con giudizio del 22 marzo 2017 la CARP ha respinto l'istanza. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, del gratuito patrocinio e accordato l'effetto sospensivo al gravame, la ricusazione dell'intero Tribunale federale, di organizzare un'equa e pubblica udienza con procedura probatoria per verificare i motivi di ricusa e d'accertare la nullità della decisione impugnata, subordinatamente di annullarla. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Come noto alla ricorrente (sentenze 4A_169/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4 e 1F_31/2016 del 29 settembre 2016 consid. 1.3 che la concernevano), secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quand'essa sia abusiva o priva di ogni fondamento, poiché i motivi di ricusa devono essere specificati per ogni singola persona di cui è chiesta la ricusazione: in tal caso, la domanda può essere evasa dalla Corte ricusata, senza far capo alla procedura dell'art. 37 cpv. 3 LTF (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; sentenza 5A_532/2016 del 13 settembre 2016 consid. 1.2, che pure la riguardava, con riferimenti anche alla dottrina). Altrettanto vale per domande di ricusa che ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole alla ricorrente o basate su altri motivi astrusi (DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1) o fondate su pretesi errori commessi dai magistrati ricusati (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146).  
 
1.2. Nella fattispecie, la domanda di ricusa del Tribunale federale, ripetitiva di una motivazione la cui inammissibilità è nota alla ricorrente, è abusiva (sentenze 5A_248/2017 del 18 aprile 2017 e 5A_533/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 sempre emesse su suoi ricorsi). Per questo motivo, la richiesta di organizzare una pubblica udienza con procedura probatoria è priva di oggetto. In effetti, la domanda di ricusa del Tribunale federale è motivata con il fatto che numerosi suoi gravami sono stati giudicati in modo a lei sfavorevole con l'argomentazione secondo cui giudici appartenenti a un partito politico ed eletti dal parlamento per un periodo limitato non sarebbero indipendenti ai sensi delle garanzie costituzionali e della CEDU. L'infondatezza di questo tema è stata illustrata alla ricorrente in numerose sentenze recentemente emanate nei suoi confronti (oltre a quelle appena citate vedi anche 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3; 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 4D_75/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 5A_962/2016 del 13 febbraio 2017). Il richiamo al rapporto e alle raccomandazioni del GRECO del Consiglio d'Europa, pubblicato il 15 marzo 2017, non muta tale esito.  
 
2.  
 
2.1.   
Anche l'istanza di ricusazione della Presidente della CARP si fonda essenzialmente sulla generica pretesa mancanza di imparzialità dei giudici ticinesi, al dire della ricorrente " controllati continuamente dal potere politico che li nomina a scadenza e a cui i magistrati versano una commissione in cambio delle nomine ", nonché sull'assunto ch'essi sarebbero controllati da un legale che rappresenta suoi ex clienti ovvero dal suo partito politico e dalle lobby retrostanti. 
 
2.2. Al riguardo, nella sentenza impugnata, con la quale la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione, non si confronta (art. 42 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106), si rileva che la generica critica sulle modalità di elezione dei giudici cantonali da parte del Gran Consiglio, influenzata in maniera non meglio precisata dal menzionato avvocato, non dimostra del tutto l'esistenza di motivi giustificanti una ricusa. È inoltre stato accertato che la ricorrente non ha addotto alcun indizio né prova atti a dimostrare una parzialità, anche solo apparente, della Presidente della CARP, né vi è alcuna prova di pressioni di natura politica-partitica da parte del citato legale.  
Ora, anche nel gravame in esame la ricorrente si limita a ribadire la tesi secondo cui tutti i giudici cantonali, poiché appartenenti a un partito ed eletti dal Gran Consiglio, non sarebbero indipendenti, per cui la prevenzione della Presidente della CARP dovrebbe essere presunta. Questa tesi è già stata esaminata e respinta in un'altra causa analoga promossa dalla ricorrente, alla quale, per brevità, si rinvia (sentenza 1B_326/2016, citata, consid. 5). 
 
3.   
Nella misura in cui la ricorrente critica le modalità della pronuncia e il merito della sentenza di condanna del 5 ottobre 2016, la reiezione della sua istanza di nuovo giudizio dopo la sentenza contumaciale (art. 368 CPP), l'agire della sua patrocinatrice d'ufficio, di un Procuratore pubblico e del Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, le censure esulano dall'oggetto del litigio. Le generiche critiche rivolte a ulteriori decisioni della Presidente della CARP, adottate dopo l'emanazione del giudizio impugnato e quindi non trattate nello stesso, sono inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF). Al riguardo giova nondimeno osservare che la ricorrente disattende che l'art. 59 cpv. 3 CPP dispone che fino alla decisione sulla ricusa il ricusando continua a esercitare la sua funzione. 
 
4.  
 
4.1.   
Dato che il ricorso era sin dall'inizio privo di una qualsiasi possibilità di successo, non sono adempiuti i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione alla ricorrente, a Giovanna Roggero-Will e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 maggio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri